TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2300 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a[...]
De Gasperi n. 102, (C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in calce C.F._1
all'atto introduttivo, dall'avv. Luigi Polano e dall'avv. Patrizia M. I. Pirisi nello Studio in
Sassari, via Sardegna n. 9 ove è domiciliata;
attrice contro
con sede in Sassari, via Barzini n. 9, (P.I. Controparte_1
), in persona del titolare nato a [...] il [...], ivi P.IVA_1 Controparte_2
residente in [...] (C.F. ); C.F._2
convenuta contumace la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attrice come da atto introduttivo del 08.09.2023 come ribadite negli scritti conclusivi;
pagina 1 di 4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo:
[...]
- di aver commissionato, con contratto del 01.10.2021, alla convenuta, la realizzazione di una pergola bioclimatica da installare presso la propria abitazione in Ozieri, via De Gasperi n. 102;
- che il costo concordato ammontava a complessivi €. 22.000,00 con obbligo di corrispondere al momento dell'ordine il 50% della somma a titolo di caparra confirmatoria;
importo che l'attrice corrispondeva, in data 26.10.2021, mediante bonifico di € 11.000,00, che veniva regolarmente fatturato;
- che la consegna e l'installazione della pergola era fissata entro 180 giorni dall'invio della caparra, e quindi entro fine aprile del 2022;
- che con lettera raccomandata del 24.11.2022 intimava l'immediata esecuzione del contratto, con la consegna e l'installazione della pergola commissionata, con avviso, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, della volontà dell'attrice di recedere dal contratto e di ottenere il doppio della caparra;
- che nessun sollecito veniva riscontrato dalla ditta convenuta.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la legittimità del recesso dell'attrice e, per l'effetto,
condannare in persona del titolare, al pagamento del doppio della caparra, Controparte_1
nella misura di €. 22.000,00, oltre interessi di legge dal sorgere dell'obbligazione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese di lite.
Ad regolarmente notificata non si costituiva e deve pertanto dichiararsi la Controparte_1
relativa contumacia.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e la causa veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
pagina 2 di 4 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in punto di onere della prova nell'inadempimento, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o
per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del
fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30
ottobre 2001, n. 13533).
A fondamento della propria pretesa, parte attrice ha prodotto il contratto intercorso tra le parti il 01.10.2021 e la diffida del 24.11.2022, notificata per compiuta giacenza all'indirizzo ove poi è stato correttamente notificato l'atto di citazione.
Quanto alle obbligazioni esistenti in capo alle parti, vi è prova dell'avvenuto versamento, da parte dell'attrice, della caparra di €. 11.000,00 (cfr. contabile bonifico del 26.10.2021). La
fattura prodotta, datata 10.11.2021, non dimostra alcunché, non essendovi riferimenti all'effettivo pagamento della caparra. Tuttavia, il mancato riscontro alla diffida e la mancata prova di fatti modificativi o estintivi del credito (fondato su un rapporto dimostrato) fatto valere dall'attrice, legittima l'accoglimento della domanda, dovendo ritenersi il recesso esercitato legittimamente. Peraltro, sull'applicazione dell'art. 1385, comma 2, c.c. al caso di specie, non sussistono dubbi, essendo la natura di caparra confirmatoria della somma versata esplicitamente indicata nel contratto.
Ne consegue, stante l'evidente inadempimento, Ad dovrà essere condannata a versare CP_1
il doppio della caparra ricevuta, per complessivi €. 22.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi, ad eccezione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara legittimo il recesso Parte_1
esercitato;
- condanna Ad al pagamento del doppio della caparra per Controparte_1
complessivi €. 22.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condanna Ad alla rifusione delle spese di lite a parte attrice, Controparte_1
liquidate in complessivi €. 1.700,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario
15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 06.06.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2300 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a[...]
De Gasperi n. 102, (C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in calce C.F._1
all'atto introduttivo, dall'avv. Luigi Polano e dall'avv. Patrizia M. I. Pirisi nello Studio in
Sassari, via Sardegna n. 9 ove è domiciliata;
attrice contro
con sede in Sassari, via Barzini n. 9, (P.I. Controparte_1
), in persona del titolare nato a [...] il [...], ivi P.IVA_1 Controparte_2
residente in [...] (C.F. ); C.F._2
convenuta contumace la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attrice come da atto introduttivo del 08.09.2023 come ribadite negli scritti conclusivi;
pagina 1 di 4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo:
[...]
- di aver commissionato, con contratto del 01.10.2021, alla convenuta, la realizzazione di una pergola bioclimatica da installare presso la propria abitazione in Ozieri, via De Gasperi n. 102;
- che il costo concordato ammontava a complessivi €. 22.000,00 con obbligo di corrispondere al momento dell'ordine il 50% della somma a titolo di caparra confirmatoria;
importo che l'attrice corrispondeva, in data 26.10.2021, mediante bonifico di € 11.000,00, che veniva regolarmente fatturato;
- che la consegna e l'installazione della pergola era fissata entro 180 giorni dall'invio della caparra, e quindi entro fine aprile del 2022;
- che con lettera raccomandata del 24.11.2022 intimava l'immediata esecuzione del contratto, con la consegna e l'installazione della pergola commissionata, con avviso, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, della volontà dell'attrice di recedere dal contratto e di ottenere il doppio della caparra;
- che nessun sollecito veniva riscontrato dalla ditta convenuta.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la legittimità del recesso dell'attrice e, per l'effetto,
condannare in persona del titolare, al pagamento del doppio della caparra, Controparte_1
nella misura di €. 22.000,00, oltre interessi di legge dal sorgere dell'obbligazione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese di lite.
Ad regolarmente notificata non si costituiva e deve pertanto dichiararsi la Controparte_1
relativa contumacia.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e la causa veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
pagina 2 di 4 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in punto di onere della prova nell'inadempimento, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o
per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del
fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30
ottobre 2001, n. 13533).
A fondamento della propria pretesa, parte attrice ha prodotto il contratto intercorso tra le parti il 01.10.2021 e la diffida del 24.11.2022, notificata per compiuta giacenza all'indirizzo ove poi è stato correttamente notificato l'atto di citazione.
Quanto alle obbligazioni esistenti in capo alle parti, vi è prova dell'avvenuto versamento, da parte dell'attrice, della caparra di €. 11.000,00 (cfr. contabile bonifico del 26.10.2021). La
fattura prodotta, datata 10.11.2021, non dimostra alcunché, non essendovi riferimenti all'effettivo pagamento della caparra. Tuttavia, il mancato riscontro alla diffida e la mancata prova di fatti modificativi o estintivi del credito (fondato su un rapporto dimostrato) fatto valere dall'attrice, legittima l'accoglimento della domanda, dovendo ritenersi il recesso esercitato legittimamente. Peraltro, sull'applicazione dell'art. 1385, comma 2, c.c. al caso di specie, non sussistono dubbi, essendo la natura di caparra confirmatoria della somma versata esplicitamente indicata nel contratto.
Ne consegue, stante l'evidente inadempimento, Ad dovrà essere condannata a versare CP_1
il doppio della caparra ricevuta, per complessivi €. 22.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi, ad eccezione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara legittimo il recesso Parte_1
esercitato;
- condanna Ad al pagamento del doppio della caparra per Controparte_1
complessivi €. 22.000,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condanna Ad alla rifusione delle spese di lite a parte attrice, Controparte_1
liquidate in complessivi €. 1.700,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario
15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 06.06.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 4