CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. ) nata il [...] a [...]_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso
(C.F. Fax n.: 06 42005658; PEC: CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Email_1
Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), come da mandato in atti
Parte appellante contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Parte appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 315/2023 del Tribunale di TREVISO – sezione lavoro
IN PUNTO: c.d. Carta del docente ex art. 1 L. 107/2015
Conclusioni:
Per parte appellante:
1 “accogliere il presente ricorso in appello per i motivi sopra dedotti ed articolati e, per l'effetto,
riformare la sentenza impugnata, n. 315/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Treviso -
Sezione Lavoro, Giudice Dott. ssa Cusumano, pubblicata il 15/09/2023 all'esito del giudizio di primo grado rubricato R.g. n. 1303/2022 e non notificata, e per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni come formulate nel ricorso di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente
Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande della lavoratrice,
volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 L. 107/2015.
La sig.ra prestava servizio come dipendente del Parte_1 Controparte_1
, in qualità di docente assunta con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico
[...]
2022/2023. La stessa, considerato che non le veniva riconosciuta la c.d. Carta del docente ex art. 1
L. 107/2015 e ritenendo di averne diritto, ha instaurato la presente causa.
Il primo giudice ha rigettato le domande della lavoratrice, così motivando:
“Si condividono appieno le ragioni in base alle quali il Consiglio di Stato e la giurisprudenza ordinaria di merito hanno, in termini sostanzialmente univoci, affermato che, in via generale, l'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 1 comma 121 L.107/15 impone l'estensione della carta elettronica ai docenti non di ruolo1. Il caso di specie, però, è caratterizzato dall'assenza di prova circa la continuità nell'attività di docenza. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice - ritenendone la necessità al fine di avvalorare l'effettivo e regolare svolgimento del rapporto contrattuale - ha disposto il versamento agli atti, entro dieci giorni, delle ultime sei buste paga della parte ricorrente.
Tale versamento non è avvenuto.
La Carta Elettronica dell'importo di € 500,00 annui è stata introdotta all'esclusivo scopo di 'sostenere la formazione continua dei docenti' alla quale i docenti sono, peraltro, obbligati e, coerentemente, il relativo importo può essere fruito esclusivamente per l'acquisto di beni e fruizione di servizi finalizzati all'acquisizione di conoscenze, o di strumenti, da utilizzarsi per l'insegnamento. Consegue che il diritto all'acquisizione della Carta è configurabile solo a favore di chi sia definibile 'docente' nel momento in cui la Carta gli viene attribuita perché solo in tal caso si è in presenza dell'obbligo di formazione al cui adempimento la Carta è finalizzata. Potrebbe, al massimo, valutarsi la fondatezza della domanda di assegnazione dell'equivalente economico della Carta presentata successivamente allo svolgimento dell'attività di insegnamento a titolo di indennizzo delle spese di formazione sostenute autonomamente;
tuttavia, nel caso di esame, tale peculiare domanda non è stata proposta né è stata allegata – e, tantomeno, provata - una spontanea iniziativa formativa comportante degli esborsi.
Il ricorso non può, pertanto, essere accolto.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia del ” (pagg. 2-3). CP_1
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la sig.ra sulla base di un Parte_1
unico motivo.
2.1. Con il motivo di appello la sig.ra ha impugnato la sentenza per omessa e/o Parte_1
erronea valutazione dei fatti.
2 L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto debba sussistere un rapporto di lavoro in essere con l'Amministrazione per poter usufruire della c.d. Carta del docente.
2.2. L'appellante richiama poi le difese già svolte in primo grado.
In primo luogo la sig.ra rileva che – sulla base di un'erronea interpretazione Parte_1
dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 – l'Amministrazione ha illegittimamente ritenuto che il beneficio de quo non si estendesse al personale assunto con contratto a tempo determinato. Afferma
che tale scelta viola gli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola 2006-2009 nonché i principi di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento ex artt. 3, 35 e 97 Cost. (cfr. Cons. Stato n.
1842/2022) e altresì i doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c..
In secondo luogo la sig.ra ribadisce la fondatezza della propria pretesa, anche Parte_1
alla luce dei principi espressi dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, e chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. nonché ex art. 4, comma 8, D.M.
55/2014 in forza del principio della c.d. “soccombenza qualificata”.
3. Il non si è costituito né in primo né in secondo grado. Controparte_1
4. All'udienza del 13.2.2025 il Collegio dichiarava la contumacia del e invitava le CP_1
parti a documentare l'intraneità della docente nel sistema scolastico;
in data 21.3.2025 l'appellante ha depositato contratto di lavoro relativo all'anno scolastico 2023/2024.
5. All'udienza del 3.4.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le dirimenti ragioni che seguono.
7. Questo Collegio aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che in materia ha statuito i seguenti principi: “ “12.3 Inoltre, si rileva che,
ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, comma 5, del precedente
D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più
fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poichè la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità
del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una
3 prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico…….Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di
converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno…… la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo….. 16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perchè altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poichè la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è
conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra
Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità
conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa
4 annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In
tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento informa specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. …. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio,
su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice. ………
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può
essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,
dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (Cass. 29961/23).
Sicchè, alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte, a cui il Collegio aderisce non essendo state addotte in questa sede ragioni per discostarsene, il beneficio per cui è causa spetta anche ai docenti non di ruolo in condizione di inserimento nel sistema scolastico al momento della decisione.
8. Nel caso di specie, non ha assolto all'onere di provare la attuale Parte_1
permanenza nel sistema scolastico (al momento della decisione del presente grado di giudizio). Ed
invero, in primo grado aveva allegato e provato la sussistenza di un contratto per l'anno scolastico
2022/2023 (sino al 30.6.2023) tramite convocazione da graduatorie con validità biennale 2022/2024
(v. anche pag. 6 dell'appello). Nel presente grado di giudizio, a fronte della richiesta di integrazione
5 documentale formulata dalla Corte all'udienza del 13.2.2025, la docente ha depositato solo un contratto di supplenza per il periodo 2.9.2023-30.6.2024 e nulla ha allegato e documentato circa la sua permanenza in graduatoria al momento della decisione della causa (l'allegazione di primo grado era relativa alla sua collocazione in graduatorie con validità 2022/2024).
9. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato non avendo la provato il suo attuale inserimento nel sistema scolastico Parte_1
(quantomeno la sua collocazione in graduatorie in corso di validità).
10. Quanto alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza, ma non vi è luogo a provvedere sul punto, non essendosi il costituito in giudizio. CP_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 3.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
6