Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/02/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15179/2021 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Canonaco, domiciliatario, giusta procura in atti;
-opponente- contro
, contumace; Controparte_1
-opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
26/02/2025, che qui si intendono richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con atto di citazione notificato il 26/11/2021, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
4134/2021 del 12/10/2021, con cui il Tribunale di Bari le ha ingiunto il pagina 1 di 6
In ordine ai motivi di opposizione, parte attrice – società concessionaria per il
, dei servizi di Controparte_2 Controparte_3 biglietteria e servizi aggiuntivi in relazione al Castello Svevo di Bari ed altri siti museali dislocati nella Regione – ha eccepito l'insussistenza del debito, evidenziando che tra le parti non vi era alcun accordo di natura contrattuale e, in particolare, deducendo che la convenuta opposta aveva siglato direttamente con il Polo Museale della una convenzione con la quale si concedeva alla stessa CP_3
(soggetto non avente finalità di lucro), l'uso occasionale di alcuni spazi del
Castello Svevo per lo svolgimento di Mostre e fino al 20.12.2019, autorizzando un sovrapprezzo del biglietto di “1 euro”, con impegno della , Controparte_1 espresso nell'art. 15 e nell'art. 21, di concordare con il Concessionario dei Servizi
Aggiuntivi e la sia gli aspetti organizzativi, sia Controparte_4 specificatamente la suddivisione delle quote spettanti alla Società Concessionaria dei servizi aggiuntivi, ed alla , su tale sovrapprezzo tenuto Controparte_1 conto dei diritti di biglietteria da riconoscersi anche su tale quota alla Parte_1
.
[...]
L'opponente ha poi aggiunto che, benché la convenzione siglata con l'Amministrazione rimettesse ad una specifica intesa bilaterale tra la CP_1
e la Società Nova Apulia di definire le quote spettanti all'una e all'altra
[...] sull'importo di sovrapprezzo (pari ad un euro), la erroneamente CP_1 ritenendo a sé spettante tutto, al netto dei diritti statali, ha emesso le fatture per l'intero sovrapprezzo, con impegno a liquidare successivamente le quote del concessionario una volta individuata la percentuale spettante per i diritti di biglietteria su tale importo.
Ha inoltre rilevato di aver eseguito, in data 15/01/2020, un pagamento a favore della di € 9.571,16, compensando la parte residua con la maggior CP_1 somma di € 7.000,00 che, in forza di un accordo raggiunto in una riunione del
14/01/2020, le era stata riconosciuta per la gestione amministrativa del servizio pagina 2 di 6 di biglietteria relativamente agli anni 2019 e 2020, con un saldo a credito di €
549,00.
Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, di accertare l'ammontare dei costi amministrativi a carico della
, nella misura indicata, e disporre la compensazione Controparte_1 giudiziale rispetto al credito residuo vantato dalla stessa. CP_1
La convenuta, pur ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Dichiarata la contumacia dell'opposta con ordinanza del 6/04/2022, la causa - istruita solo documentalmente – è infine pervenuta all'odierna udienza, nella quale viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. – L'opposizione è fondata.
Deve premettersi che, secondo pacifici principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe in primis sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, la dimostrazione dell'an e del quantum della sua pretesa di pagamento. Siffatto onere va assolto in modo ancora più rigoroso allorquando, come nella vicenda in esame, il debitore ingiunto contesti il rapporto contrattuale e il credito vantato dalla controparte.
Nel caso di specie, giova innanzitutto evidenziare che difetta la prova della fonte del credito vantato dalla creditrice opposta.
Invero, l'art. 21 della convenzione tra la e il (a Controparte_1 CP_3 cui è estranea la debitrice ingiunta), posta a fondamento della domanda monitoria, nel riconoscere l'integrazione di un euro del biglietto d'ingresso connessa alla presenza della mostra organizzata dalla odierna convenuta, aveva rimesso a un successivo accordo tra quest'ultima e la società opponente (gerente del servizio di biglietteria) “l'eventuale suddivisione delle quote percentuali spettanti, alla società concessionaria dei servizi aggiuntivi, quale diritto di biglietteria, e alla ” (cfr. doc. 7 fasc. monitorio). Controparte_1
Non è tuttavia stata allegata né tantomeno dimostrata l'esistenza dell'accordo che definisse la quota spettante alla creditrice ricorrente per i biglietti emessi in occasione delle manifestazioni organizzate presso il Castello Svevo né che pagina 3 di 6 legittimasse l'odierna opposta a pretendere la corresponsione dell'intero sovraprezzo percepito su ciascun biglietto.
In tale prospettiva di accertamento, non può farsi a meno di evidenziare che il credito allegato dalla in sede monitoria – recisamente Controparte_1 contestato in sede di opposizione dalla debitrice ingiunta, che ha eccepito l'esistenza di un diverso accordo inter partes, fondato sul riconoscimento degli importi spettanti alla società opponente per i servizi di biglietteria e rendicontazione, nonché l'effettuazione di un pagamento astrattamente satisfattorio operato sulla scorta di tale accordo – è basato esclusivamente su documentazione proveniente dalla stessa parte ricorrente, ossia sulle n. 5 fatture insolute e sull'estratto autentico delle scritture contabili, in cui le stesse sono annotate.
Sul punto, la giurisprudenza in più occasioni ha avuto modo di ribadire che, in tema di riparto dell'onere probatorio, “costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta
(quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto” (così Cass. n. 15332/2015; Cass. n.
9685/2000).
Se, dunque, la fattura ed il relativo estratto autentico delle scritture contabili costituiscono certamente prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, esse, altrettanto certamente, non possono mantenere detto valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale, ove l'esistenza e la quantificazione del credito siano contestate dal debitore, spetta al creditore darne dimostrazione con gli ordinari mezzi di prova (Cass. n.8549/2008 e n.10313/2004), tenendo pagina 4 di 6 conto altresì dell'idoneità delle scritture contabili a fare prova solo contro, e non a favore dell'imprenditore che le produce (art. 2709 c.c.).
Nella specie, la pretesa creditoria è dunque rimasta sfornita di qualsivoglia riscontro documentale nel presente giudizio di cognizione, nel quale – è bene rimarcare – è rimasta contumace e dunque non solo non ha Controparte_1 prodotto alcuna prova documentale ulteriore rispetto a quelle della fase monitoria, ma non ha neppure avanzato richiesta alcuna di mezzi istruttori a sostegno della propria pretesa.
In conclusione, stante il fallimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore, il decreto opposto dev'essere revocato, in uno al rigetto della corrispondente domanda di pagamento, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta opposta.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022, secondo il prospetto che segue, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto della natura della causa e della modesta difficoltà delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria perché non espletata e con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase decisoria stante l'adozione del modulo decisionale semplificato.
FASI VALORE MEDIO RIDUZIONE IMPORTO
LIQUIDATO
Studio 919 /// 919
Introduttiva 777 /// 777
Istruttoria // // //
Decisoria 1701 -50% 851
TOTALE 2.547
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
4134/2021, emesso da questo Tribunale il 09-12/10/2021 in favore di
; Controparte_1
2) CONDANNA la convenuta opposta alla rifusione, in favore della attrice opponente, delle spese processuali, che liquida in euro 145,50, a titolo di esborsi, ed euro 2.547, a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forf. spese generali
(15% compensi), Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 26/02/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari.
Il giudice
Andrea Chibelli
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