Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901 .
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901 .