Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2967/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2967/2023 R.G. sez. lav.
TRA
Parte_1
rappr. e difeso dall'Avv. L. Cicala e dall'Avv. G. Treppicione, come da procura in atti
APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. V. De Simone, come da procura in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.12.2023
proponeva appello avverso la sentenza n. 1387/2023 Parte_1 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non notificata, pubblicata in data 5.7.2023, con la quale veniva
mentre veniva rigettata la domanda volta all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e quella relativa alle differenze retributive che sarebbero maturate, a vario titolo, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della SO appellata.
Con la domanda originariamente proposta il esponeva di Pt_1 aver lavorato dal 7.7.2014 al 25.8.2015 alle dipendenze della SO di essere stato inquadrato nel 2° Controparte_1 livello del CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria, con mansioni di collaudatore meccanico di automobili, ma di aver, in realtà, svolto mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL di settore;
sosteneva di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Per tali ragioni chiedeva accertarsi il diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL di settore, con riconoscimento delle relative differenze retributive;
chiedeva, inoltre, riconoscersi spettanze retributive per lavoro straordinario, per permessi e ferie non godute, per indennità di mancato preavviso ed infine, chiedeva il pagamento del TFR.
La SO resistente deduceva l'infondatezza delle avverse domande e pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda con vittoria di spese di lite.
Il Giudice di prime cure riteneva non provato lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore rivendicato, nonché rilevava una carenza sia assertiva che probatoria in ordine alla domanda relativa alle spettanze retributive;
in merito alla richiesta di TFR, il Giudice, limitatamente al periodo in cui risultava documentalmente provato il rapporto di lavoro, accoglieva la domanda con riconoscimento dell'importo di € 350,00 e compensazione delle spese di lite.
Con il gravame proposto l'appellante impugnava parzialmente la sentenza di primo grado per errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che, in relazione al materiale probatorio acquisito in primo grado sarebbe stato provato lo svolgimento di mansioni superiori;
inoltre, contestava la sentenza di primo grado per vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del TFR. Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado con accoglimento integrale della domanda il tutto con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio la SO appellata Controparte_1
la quale deduceva, preliminarmente, l'inammissibilità
[...] dell'avverso gravame, nonché l'infondatezza dello stesso. Pertanto, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che saranno di seguito esposti.
Osserva il Collegio che trattandosi di giudizio attinente a mansioni superiori deve rilevarsi che, secondo i principi espressi e consolidati della Suprema Corte in materia di cui all'art. 2103 cc.:
“il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. ex multis, Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
Pertanto, al fine di accertare il diritto ad un inquadramento nel livello superiore è necessario, in primo luogo, confrontare quanto stabilito dal CCNL di categoria per i lavoratori appartenenti alla categoria di formale inquadramento e quelli appartenenti alla categoria rivendicata.
Secondo il CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria, applicabile al rapporto di lavoro in argomento, nel 2° livello, ove parte appellante risultava formalmente inquadrato, rientravano: “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti: - collaudatore.”
Invece, nel 3° livello, ovvero quello rivendicato dall'appellante, rientravano: “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”;
“Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con l'ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l'opportuna segnalazione: - collaudatore”.
Dunque, deve evidenziarsi che vi è una profonda analogia e similitudine tra i livelli professionali in argomento, soprattutto con riguardo alla figura specifica del collaudatore;
tuttavia, il margine differenziale tra i due livelli di inquadramento è rappresentato dal livello di preparazione.
Infatti, come correttamente evidenzia il Giudice di prime cure, la discriminante tra le due categorie è rappresentata dalla “specifica preparazione” che è richiesta per l'appartenenza al 3° livello che deve risultare “da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”.
Tali requisiti e caratteristiche sono propri del 3° livello, mentre non sono richiesti per il 2° livello, ove è sufficiente “un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare”.
Posto ciò, occorre evidenziare quanto emerso dalle risultanze istruttorie.
L'appellante, con il primo motivo di gravame censurava la sentenza in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie ritenendo che in relazione alle stesse sarebbe stato provato l'espletamento di mansioni riconducibili al livello superiore rivendicato. Tra l'altro, evidenziava che dalla documentazione prodotta (c/2 storico del lavoratore) risultava il possesso del requisito della pregressa esperienza lavorativa (richiesto dalla declaratoria di cui al 3° livello rivendicato), avendo egli già lavorato, a partire dal 2011 presso altra officina con mansioni di collaudatore meccanico di automobili.
Il teste dichiaratosi ex collega del ricorrente Tes_1 dichiarava che: “ADR: “ero collega di lavoro del ricorrente, in particolare io ho lavorato per la dal 2005 al 2015, si Parte_2 trattava di un centro di revisione che si trovava in Casapulla, alla via Nazionale Appia Antica;
ADR: “il ricorrente lavorava per la Contr
, che era di proprietà dello stesso titolare, il sig. Per_1
, almeno da quello che so e credo, il ricorrente in
[...] particolare lavorava per la sede di San Nicola La Strada, ovvero era un centro di revisione, ricordo che il ricorrente ha lavorato per detta SO dal luglio 2014 all'agosto del 2015; ADR: “con il ricorrente, lavorando in diverse sedi, ci sentivamo telefonicamente per motivi di lavoro, preciso che ci sentivamo mediante le utenze telefoniche delle officine;
ADR: “l'orario di lavoro che io rispettavo era dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.30 e dalle 14.30 fino alle 19.00, il sabato lavoravo dalle 8.00 alle 13.30, ritengo che sia anche l'orario osservato dal ricorrente perché lavoravamo per lo stesso titolare, credo, e perché spesso come ho detto ci sentivamo personalmente durante la giornata di lavoro;
ADR: “il ricorrente si occupava di effettuare i collaudi alle auto, che erano le stesse mansioni che espletavo io” ADR. “le direttive sul lavoro mi vanivano date dal sig. che però non stava Pt_2 quasi mai nella mia sede, anzi so che lui si trovava in un'altra sede sita in Marcianise anzi neanche quella del ricorrente, infatti, noi avevamo le chiavi per aprire e chiudere il centro di revisione” ADR: “ho avuto una controversia con la ovvero con la Parte_2 mia SO che è stata definita in via transattiva” Adr: “non ricordo quale inquadramento contrattuale avevo”.
Il teste dichiaratosi cugino del ricorrente, Testimone_2 deponeva: “ADR: spesso mi recavo nell'autofficina in San Nicola La Strada gestita dalla resistente, dove lavorava mio cugino, perché vi è stato un periodo in cui non lavoravo e quindi spesso mi capitava di accompagnarlo o di andarlo a trovare sul posto di lavoro, spesso la sera passavo a prenderlo perché poi uscivamo insieme;
ADR: mi pare di ricordare che mio cugino abbia iniziato a lavorare per la resistente nel 2014, mi pare di ricordare che fosse giugno o luglio di quell'anno”; ADR: quando ho accompagnato mio cugino l'ho visto materialmente aprire e la sera richiudere l'officina, di mattina lo accompagnavo alle otto e alle sette di sera andavo a riprenderlo, gli ho visto chiudere l'officina; ADR: presso l'officina ho visto il titolare, il sig. Persona_1 inoltre, spesso veniva anche il genero del sig. , il sig. Tes_1
che portava a mio cugino le striscette cartacee che si Per_2 applicano sul libretto di circolazione dopo che il veicolo ha superato la revisione”; ADR: voglio precisare che come idraulico ho un lavoro saltuario, quindi mi capitava spesso, quando non lavoravo di recarmi presso l'autofficina del resistente, mi capitava spesso anche di sabato di andarlo a trovare;
ADR: ho visto il ricorrente che utilizzava vari macchinari per lo svolgimento della revisione, in particolare, ad esempio per l'esame del gas di scarico ed anche altri macchinari oltre al personal computer […] quando mi è capitato di accompagnare il ricorrente l'ho accompagnato la mattina alle 8:00 e alla sera sono andato a riprenderlo alle 19:30. ADR: ciò poteva capitare due o anche più volte in un mese”).
Il teste coniuge della legale rappresentante della Persona_1 SO resistente, dichiarava: “ADR: sono il marito della legale rappresentante della resistente, per questo motivo spesso frequento le officine della resistente, rendendomi disponibile anche a fare qualche controllo per la stessa, per questo motivo conosco il ricorrente”; ADR: “il ricorrente ha lavorato per la SO resistente dal settembre 2014, se ben ricordo, non ricordo per quanto tempo: il sig. si occupava delle revisioni delle auto, Pt_1 era addetto all'officina sita in Via Appia in San Nicola la Strada, preciso che in detta officina si svolgevano esclusivamente le attività di revisione alle auto”; ADR: non sono in grado di precisare l'orario osservato dal ricorrente, stante la mia saltuaria Testim presenza sui luoghi”;… “ l'attività di revisione comporta una serie di controlli all'auto, si tratta di operazioni molto semplici e automatizzate, come ad esempio l'analisi dei Gas di scarico che viene effettuata direttamente dal macchinario, prelevando i gas di scarico dell'automobile”.
Infine, veniva escusso il teste amico del Testimone_4 ricorrente, il quale dichiarava di essere solo occasionale frequentatore dell'officina. Sugli orari di lavoro del ricorrente dichiarava di conoscerli in quanto gli erano stati riferiti dallo stesso
Pt_1
Orbene, dal complesso delle dichiarazioni rese dai testi, emerge senz'altro lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di collaudatore, occupandosi egli delle revisioni delle auto che si recavano nell'autofficina della SO appellata, la cui attività principale (ed esclusiva) era proprio quella dell'espletamento delle revisioni dei veicoli.
Dunque, posto ciò, e tenuto conto anche delle suindicate declaratorie contrattuali, al fine di ricondurre le mansioni espletate nel livello rivendicato occorreva la prova della specifica preparazione che poteva essere fornita dal ricorrente attraverso la produzione di diploma qualificante o attraverso la prova di aver espletato le medesime mansioni in precedente esperienza lavorativa.
Ed invero, parte appellante non offriva tale corredo probatorio non allegando alcun diploma qualificante né tantomeno provando l'espletamento di tali mansioni in precedente esperienza lavorativa. Non può ritenersi sufficiente la produzione del certificato storico di lavoro, in quanto, dallo stesso non è possibile provare la mansione effettivamente svolta nel corso della precedente esperienza lavorativa.
Sul punto, l'appellante poneva l'accento sul fatto che già in passato aveva lavorato alle dipendenze della SO S.r.l. Fiscone Revisione - il cui titolare era – coniuge della legale Persona_1 Contr rappresentate della (odierna appellata) – svolgendo le medesime mansioni di cui si occupava durante il rapporto con la Contr SO . Pertanto, tale esperienza lavorativa gli avrebbe permesso di acquisire la preparazione necessaria richiesta dal livello di inquadramento rivendicato.
Orbene, in realtà, deve rilevarsi che la prova testimoniale nulla offriva in tal senso, non avendo i testi escussi riferito alcunché in merito alla suindicata pregressa esperienza lavorativa del ricorrente.
Per quanto concerne la domanda relativa alle differenze retributive per lavoro straordinario, nulla è emerso dall'istruttoria, in quanto le dichiarazioni rese dai testi in merito all'orario di lavoro sono prive di alcuna efficacia probatoria, non avendo questi avuto diretta percezione dei fatti dedotti.
Infatti, il teste , amico del ricorrente, era mero Tes_1 accompagnatore;
mentre il secondo teste rendeva Tes_2 dichiarazioni de relato actoris avendo appreso direttamente dal ricorrente l'orario di lavoro espletato dallo stesso.
Sugli altri emolumenti richiesti, ovvero permessi e ferie non godute, com'è noto, è onere del lavoratore provare di aver svolto l'attività lavorativa in sostituzione di ferie e permessi. Sul punto, oltre ad una carenza probatoria, sussiste anche un difetto di allegazione da parte del ricorrente, come rileva anche il Giudice di primo grado.
Medesimo discorso per l'indennità di mancato preavviso reclamata, non avendo l'odierno appellante nulla dedotto in ricorso in merito alla cessazione del rapporto di lavoro, limitandosi solo ad affermare di essere stato licenziato in data 25.8.2015. Tra l'altro, sul punto, deve rilevarsi che in atti è versata busta paga (anche integrativa) dalla quale risulta inserita anche l'indennità di mancato preavviso.
Infine, con altro motivo di gravame, parte appellante censurava la sentenza gravata per vizio di motivazione, non avendo il Giudice di prime cure esposto le ragioni in virtù delle quali giungeva a quantificare il TFR riconosciuto nella misura di € 350,00.
La censura è infondata.
Infatti, il Giudice di prime cure riconosceva il trattamento di fine rapporto in assenza di contestazione sul punto da parte della CP_2 resistente. In merito alla quantificazione deve rilevarsi che il ricorrente reclamava differenze a titolo di TFR di importo complessivo pari ad € 488,77; tale importo era calcolato in relazione ad una retribuzione corrispondente al superiore inquadramento contrattuale rivendicato.
Tuttavia, in mancanza del riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori, il TFR, evidentemente è stato rimodulato con riferimento al livello contrattualmente attribuito.
In conclusione, per i motivi esposti, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
In ragione della complessità del giudizio e della natura delle parti, si compensano interamente le spese del presente grado di giudizio.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. - Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese