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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1082/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2028/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
Email_3 elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_4elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_5 elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 TARSU 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 TARSU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 TARSU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 BOLLO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 maggio 2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificatagli il 18 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione lamentando l'omessa notifica delle presupposte cartelle esattoriali e sollevando eccezione di prescrizione delle pretese in esse contenute. Si costituivano in giudizio il Comune di Palermo, l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo e la Regione Sicilia, opponendosi all'accoglimento del ricorso, del quale la seconda eccepiva l'inammissibilità per tardiva proposizione dello stesso. All'esito dell'udienza pubblica tenutasi in data odierna, assente la parte ricorrente, questo Giudice ha deliberato come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Esso, invero, risulta essere stato notificato alle controparti in data 28 febbraio 2025 e depositato il 30 maggio successivo. E', dunque, evidente come il ricorrente abbia violato l'art. 22, comma 1 del D.lgs n.546/1992, il quale dispone che il deposito del ricorso avvenga entro trenta giorni dalla data della sua proposizione (coincidente con quella di notifica del medesimo). Alla emessa declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite , liquidate in € 400,00, per ciascuna delle resistenti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 400,00, per ciascuna delle parti resistenti costituite. Palermo, 25 febbraio 2026.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2028/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
Email_3 elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_4elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_5 elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 TARSU 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 TARSU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 TARSU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 BOLLO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500000942000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 maggio 2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificatagli il 18 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione lamentando l'omessa notifica delle presupposte cartelle esattoriali e sollevando eccezione di prescrizione delle pretese in esse contenute. Si costituivano in giudizio il Comune di Palermo, l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo e la Regione Sicilia, opponendosi all'accoglimento del ricorso, del quale la seconda eccepiva l'inammissibilità per tardiva proposizione dello stesso. All'esito dell'udienza pubblica tenutasi in data odierna, assente la parte ricorrente, questo Giudice ha deliberato come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Esso, invero, risulta essere stato notificato alle controparti in data 28 febbraio 2025 e depositato il 30 maggio successivo. E', dunque, evidente come il ricorrente abbia violato l'art. 22, comma 1 del D.lgs n.546/1992, il quale dispone che il deposito del ricorso avvenga entro trenta giorni dalla data della sua proposizione (coincidente con quella di notifica del medesimo). Alla emessa declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite , liquidate in € 400,00, per ciascuna delle resistenti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 400,00, per ciascuna delle parti resistenti costituite. Palermo, 25 febbraio 2026.