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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 911/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZI IA CRISTINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11799/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Municipia Spa - 01973900838 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002128651052038555 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. C643652S ASSENTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 676/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, venuto a conoscenza dall'ACI del fermo amministrativo n. 20250002173611113953878 (che richiamava il preavviso n. 20230002128651052038555; tassa auto anno 2016), propose rituale opposizione deducendo: la omessa notifica degli atti prodromici;
la strumentalità del bene sottoposto a fermo (autoveicolo) alle sue personali esigenze (art. 86 co. 2 dpr 602/73), versando in condizioni di disabilità
(portatore di handicap in condizioni di gravità ex art. 3 co. 3 l. 92/104, non soggetto a revisione, come da verbale INPS allegato); ha chiesto l'annullamento dell'atto, vinte le spese.
Si è costituita Municipia s.p.a. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi della imposizione, esponendo che la pretesa era irretrattabile in ragione della rituale notifica degli atti prodromici richiamati nella comunicazione di fermo.
Si è costituita Ader, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed argomentando in termini di rituale notifica della presupposta cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In riferimento ai crediti di natura tributaria, la giurisdizione sul fermo amministrativo spetta al giudice tributario
(Cass.2018, n. 27601).
- Il fermo amministrativo e la preventiva comunicazione, integrano atti impugnabili dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 co.1 lett. e) ter del d. lgs. 546/92.
-E' documentato in atti lo stato di grave disabilità del ricorrente (cfr. verbale INPS in atti); è stato prodotto provvedimento della Regione di esenzione bollo auto.
In tali casi, il fermo amministrativo non solo è illegittimo sull'eventuale automobile acquistata con benefici ed esenzioni di legge (bene strumentale alle esigenze del disabile per sua natura e modalità di acquisto), ma, in via interpretativa, anche con riferimento al mezzo in uso al disabile sia pur condotto da altri.
Ritiene la scrivente che tale divieto possa ricavarsi in via interpretativa dalla normativa che disciplina il divieto di blocco per qualsiasi ragione di veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno. Secondo, infatti, la giurisprudenza, il veicolo di una persona disabile, allorquando abbia come destinazione d'uso la mobilità dello stesso, può essere equiparato a un mezzo di soccorso.
Il ricorso va accolto e il fermo va annullato.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZI IA CRISTINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11799/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Municipia Spa - 01973900838 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002128651052038555 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. C643652S ASSENTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 676/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, venuto a conoscenza dall'ACI del fermo amministrativo n. 20250002173611113953878 (che richiamava il preavviso n. 20230002128651052038555; tassa auto anno 2016), propose rituale opposizione deducendo: la omessa notifica degli atti prodromici;
la strumentalità del bene sottoposto a fermo (autoveicolo) alle sue personali esigenze (art. 86 co. 2 dpr 602/73), versando in condizioni di disabilità
(portatore di handicap in condizioni di gravità ex art. 3 co. 3 l. 92/104, non soggetto a revisione, come da verbale INPS allegato); ha chiesto l'annullamento dell'atto, vinte le spese.
Si è costituita Municipia s.p.a. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi della imposizione, esponendo che la pretesa era irretrattabile in ragione della rituale notifica degli atti prodromici richiamati nella comunicazione di fermo.
Si è costituita Ader, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed argomentando in termini di rituale notifica della presupposta cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In riferimento ai crediti di natura tributaria, la giurisdizione sul fermo amministrativo spetta al giudice tributario
(Cass.2018, n. 27601).
- Il fermo amministrativo e la preventiva comunicazione, integrano atti impugnabili dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 co.1 lett. e) ter del d. lgs. 546/92.
-E' documentato in atti lo stato di grave disabilità del ricorrente (cfr. verbale INPS in atti); è stato prodotto provvedimento della Regione di esenzione bollo auto.
In tali casi, il fermo amministrativo non solo è illegittimo sull'eventuale automobile acquistata con benefici ed esenzioni di legge (bene strumentale alle esigenze del disabile per sua natura e modalità di acquisto), ma, in via interpretativa, anche con riferimento al mezzo in uso al disabile sia pur condotto da altri.
Ritiene la scrivente che tale divieto possa ricavarsi in via interpretativa dalla normativa che disciplina il divieto di blocco per qualsiasi ragione di veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno. Secondo, infatti, la giurisprudenza, il veicolo di una persona disabile, allorquando abbia come destinazione d'uso la mobilità dello stesso, può essere equiparato a un mezzo di soccorso.
Il ricorso va accolto e il fermo va annullato.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso e compensa le spese.