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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4792 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 1071/2024
Il Giudice SA RA NT, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DE SA Parte_1
DO e DE SA UC
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to SERVODIO CRISTINA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per riconoscimento dell'origine professionale dell'ultima malattia denunciata e del diritto all'indennizzo spettante.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, esponendo di aver prestato senza soluzione di continuità dal 1974 attività lavorativa in agricoltura, attualmente come coltivatore diretto, svolgendo mansioni di cerealicoltore, occupandosi di semina, aratura del terreno, raccolta pietre, rullatura, concimazione e fertilizzazione del terreno, tutti i giorni per almeno otto ore al dì, con sollevamento di pesi di notevole entità e movimentazione di carichi pesanti, conduzione di trattori ed utilizzo di strumenti meccanici quali motoseghe, decespugliatori, motofalciatrici, moto-trebbiatrici, motocoltivatori, utilizzando fitofarmaci ed altre sostanze chimiche, e di aver contratto malattia di origine professionale – dermatopatia nelle aree fotoesposte – a causa delle attività svolte, denunciata all' con esito sfavorevole;
lamentando il diniego delle prestazioni CP_1 domandate in via amministrativa, agiva in giudizio per il riconoscimento della natura professionale dell'ultima malattia denunciata all' per l'accertamento del danno biologico CP_1 complessivo con gli altri esiti permanenti del 6% derivati dall'altra patologia riconosciuta, nella misura fino al 15% o di altra misura accertata in corso di causa, per il riconoscimento del diritto all'indennizzo spettante complessivamente e per la condanna dell' al pagamento del beneficio economico preteso oltre interessi CP_1
e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Allegava documentazione e formulava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente per affermare l'infondatezza, nel CP_1 merito, delle domande, non potendo ricollegare la malattia denunciata alla professione svolta dal ricorrente, attesa, nel caso di specie, l'insussistenza dell'esposizione al rischio correlabile alla patologia denunciata, con vittoria di spese di lite. Allegava documentazione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, dovendo ritenersi accertata l'origine professionale dell'ultima patologia denunciata all' dalla parte ricorrente. CP_1
Pag. 2 di 6 Innanzitutto, occorre dare conto delle risultanze istruttorie ed in particolare delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio.
Ebbene, tutti i testi escussi hanno confermato sia le mansioni svolte dal ricorrente di coltivatore diretto e di cerealicoltore, che dello svolgimento delle seguenti attività: semina, aratura del terreno, raccolta pietre, rullatura, concimazione e fertilizzazione del terreno, tutti i giorni per almeno otto ore al dì, con sollevamento di pesi di notevole entità e movimentazione di carichi pesanti, conduzione di trattori ed utilizzo di strumenti meccanici quali motoseghe, decespugliatori, motofalciatrici, moto-trebbiatrici, motocoltivatori ed utilizzo di fitofarmaci ed altre sostanze chimiche1.
In concreto, il lavoratore ricorrente ha assolto ampiamente l'onere probatorio sullo stesso gravante dell'idoneità in termini di elevata probabilità dell'esposizione al rischio di insorgenza dell'ultimo evento morboso denunciato, dimostrando la giornaliera esposizione della cute alle radiazioni solari durante l'espletamento dell'attività professionale.
Non solo, dall'elaborato peritale è dato inferire un primo dato significativo: la parte ricorrente, infatti, all'esito di tutti gli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto, è risultato affetto dall'ultima patologia denunciata che è malattia tabellata: cheratosi attiniche ipercheratosiche del volto.
Tanto conforta a fini processuali la sussistenza della presunzione della derivazione professionale della malattia riscontrata.
Non solo, la parte resistente sebbene a ciò onerata, non ha CP_1 provato la causa extralavorativa della riscontrata patologia e,
Pag. 3 di 6 soprattutto, non ha provato che detto fattore causale abbia avuto efficacia esclusiva nell'insorgenza di detta malattia.
Pertanto, deve ritenersi accertata l'origine professionale della patologia di cui è risultato affetto il ricorrente, attesa l'evidenza riscontrata nel corso del giudizio e, soprattutto, in sede di operazioni peritali, della sua significativa esposizione al rischio correlato alle mansioni svolte di coltivatore diretto, tenuto conto della cronica esposizione della cute alle radiazioni solari, da ritenersi fattore idoneo a provocare la malattia denunciata2.
Nella relazione peritale il CTU ha riconosciuto un danno biologico pari al 5% tenuto conto degli esiti permanenti derivati dalla sola cheratosi attiniche ipercheratosiche del volto e di un danno biologico complessivo nella misura del 12% valutando gli esiti derivati da entrambe le patologie, quella preesistente - deficit funzionale rachide lombare per discopatia – e quella appena accertata nel corso del giudizio - cheratosi attiniche ipercheratosiche del volto -.
Nel corso del giudizio è stato documentato l'aggravamento nella misura dell'8% della preesistente patologia - deficit funzionale rachide lombare per discopatia – risalente al 19.03.2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la percentuale invalidante riscontrata.
Pag. 4 di 6 Pertanto, va dichiarata l'origine professionale dell'ultima malattia denunciata dalla parte ricorrente all' in data 23.03.20233 e, di CP_1
conseguenza, deve essere condannato l'istituto resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 38/2000, atteso che la menomazione riscontrata dal CTU è risultata complessivamente pari al 12%, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 con decorrenza dalla denuncia dell'ultima malattia in esame in sede amministrativa4.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. SA RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente è affetta da cheratosi attiniche ipercheratosiche del volto malattia di origine professionale con postumi invalidanti permanenti nella misura 3 Cfr. doc. in all.ti parte resistente.
Pag. 5 di 6 del 5% e con postumi invalidanti permanenti complessivamente valutati nella misura del 12%, e, per l'effetto, condanna l' CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in capitale spettante per inabilità permanente complessiva nella misura del 12% oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dal 23.03.2023 sino al soddisfo;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
Bari,15/12/2025 Il Giudice del lavoro
SA RA NT
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. deposizione dei testi e , in verbale di udienza istruttoria Testimone_1 Testimone_2 del 19.09.2024. 2 Cfr. Cass. n. 2523/2020 così massimata: nella parte in cui chiarisce: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un CP_ criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione.”. 4 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.
Sezione Lavoro
N.R.G. 1071/2024
Il Giudice SA RA NT, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DE SA Parte_1
DO e DE SA UC
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to SERVODIO CRISTINA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per riconoscimento dell'origine professionale dell'ultima malattia denunciata e del diritto all'indennizzo spettante.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, esponendo di aver prestato senza soluzione di continuità dal 1974 attività lavorativa in agricoltura, attualmente come coltivatore diretto, svolgendo mansioni di cerealicoltore, occupandosi di semina, aratura del terreno, raccolta pietre, rullatura, concimazione e fertilizzazione del terreno, tutti i giorni per almeno otto ore al dì, con sollevamento di pesi di notevole entità e movimentazione di carichi pesanti, conduzione di trattori ed utilizzo di strumenti meccanici quali motoseghe, decespugliatori, motofalciatrici, moto-trebbiatrici, motocoltivatori, utilizzando fitofarmaci ed altre sostanze chimiche, e di aver contratto malattia di origine professionale – dermatopatia nelle aree fotoesposte – a causa delle attività svolte, denunciata all' con esito sfavorevole;
lamentando il diniego delle prestazioni CP_1 domandate in via amministrativa, agiva in giudizio per il riconoscimento della natura professionale dell'ultima malattia denunciata all' per l'accertamento del danno biologico CP_1 complessivo con gli altri esiti permanenti del 6% derivati dall'altra patologia riconosciuta, nella misura fino al 15% o di altra misura accertata in corso di causa, per il riconoscimento del diritto all'indennizzo spettante complessivamente e per la condanna dell' al pagamento del beneficio economico preteso oltre interessi CP_1
e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Allegava documentazione e formulava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente per affermare l'infondatezza, nel CP_1 merito, delle domande, non potendo ricollegare la malattia denunciata alla professione svolta dal ricorrente, attesa, nel caso di specie, l'insussistenza dell'esposizione al rischio correlabile alla patologia denunciata, con vittoria di spese di lite. Allegava documentazione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, dovendo ritenersi accertata l'origine professionale dell'ultima patologia denunciata all' dalla parte ricorrente. CP_1
Pag. 2 di 6 Innanzitutto, occorre dare conto delle risultanze istruttorie ed in particolare delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio.
Ebbene, tutti i testi escussi hanno confermato sia le mansioni svolte dal ricorrente di coltivatore diretto e di cerealicoltore, che dello svolgimento delle seguenti attività: semina, aratura del terreno, raccolta pietre, rullatura, concimazione e fertilizzazione del terreno, tutti i giorni per almeno otto ore al dì, con sollevamento di pesi di notevole entità e movimentazione di carichi pesanti, conduzione di trattori ed utilizzo di strumenti meccanici quali motoseghe, decespugliatori, motofalciatrici, moto-trebbiatrici, motocoltivatori ed utilizzo di fitofarmaci ed altre sostanze chimiche1.
In concreto, il lavoratore ricorrente ha assolto ampiamente l'onere probatorio sullo stesso gravante dell'idoneità in termini di elevata probabilità dell'esposizione al rischio di insorgenza dell'ultimo evento morboso denunciato, dimostrando la giornaliera esposizione della cute alle radiazioni solari durante l'espletamento dell'attività professionale.
Non solo, dall'elaborato peritale è dato inferire un primo dato significativo: la parte ricorrente, infatti, all'esito di tutti gli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto, è risultato affetto dall'ultima patologia denunciata che è malattia tabellata: cheratosi attiniche ipercheratosiche del volto.
Tanto conforta a fini processuali la sussistenza della presunzione della derivazione professionale della malattia riscontrata.
Non solo, la parte resistente sebbene a ciò onerata, non ha CP_1 provato la causa extralavorativa della riscontrata patologia e,
Pag. 3 di 6 soprattutto, non ha provato che detto fattore causale abbia avuto efficacia esclusiva nell'insorgenza di detta malattia.
Pertanto, deve ritenersi accertata l'origine professionale della patologia di cui è risultato affetto il ricorrente, attesa l'evidenza riscontrata nel corso del giudizio e, soprattutto, in sede di operazioni peritali, della sua significativa esposizione al rischio correlato alle mansioni svolte di coltivatore diretto, tenuto conto della cronica esposizione della cute alle radiazioni solari, da ritenersi fattore idoneo a provocare la malattia denunciata2.
Nella relazione peritale il CTU ha riconosciuto un danno biologico pari al 5% tenuto conto degli esiti permanenti derivati dalla sola cheratosi attiniche ipercheratosiche del volto e di un danno biologico complessivo nella misura del 12% valutando gli esiti derivati da entrambe le patologie, quella preesistente - deficit funzionale rachide lombare per discopatia – e quella appena accertata nel corso del giudizio - cheratosi attiniche ipercheratosiche del volto -.
Nel corso del giudizio è stato documentato l'aggravamento nella misura dell'8% della preesistente patologia - deficit funzionale rachide lombare per discopatia – risalente al 19.03.2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la percentuale invalidante riscontrata.
Pag. 4 di 6 Pertanto, va dichiarata l'origine professionale dell'ultima malattia denunciata dalla parte ricorrente all' in data 23.03.20233 e, di CP_1
conseguenza, deve essere condannato l'istituto resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 38/2000, atteso che la menomazione riscontrata dal CTU è risultata complessivamente pari al 12%, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 con decorrenza dalla denuncia dell'ultima malattia in esame in sede amministrativa4.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. SA RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente è affetta da cheratosi attiniche ipercheratosiche del volto malattia di origine professionale con postumi invalidanti permanenti nella misura 3 Cfr. doc. in all.ti parte resistente.
Pag. 5 di 6 del 5% e con postumi invalidanti permanenti complessivamente valutati nella misura del 12%, e, per l'effetto, condanna l' CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in capitale spettante per inabilità permanente complessiva nella misura del 12% oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dal 23.03.2023 sino al soddisfo;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
Bari,15/12/2025 Il Giudice del lavoro
SA RA NT
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. deposizione dei testi e , in verbale di udienza istruttoria Testimone_1 Testimone_2 del 19.09.2024. 2 Cfr. Cass. n. 2523/2020 così massimata: nella parte in cui chiarisce: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un CP_ criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione.”. 4 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.