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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2735/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI GI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2423/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241001334 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1356/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 53241001334, notificato il 25.10.2024, relativo al contributo di soggiorno per l'anno 2020 – I trimestre, per un importo complessivo di
€ 696,82 oltre spese.
Deduceva l'insussistenza della pretesa impositiva, assumendo di aver integralmente versato quanto dovuto in forza della rateizzazione n. QB 447389 del 02.10.2020, producendo in giudizio copia del piano e delle quietanze di pagamento.
Rappresentava, inoltre, di aver presentato istanza di autotutela in data 20.11.2024, rimasta priva di riscontro.
Si costituiva l'Ente impositore, il quale, all'esito delle verifiche interne effettuate sulla base della documentazione prodotta, prendeva atto dell'integrale pagamento del tributo oggetto di accertamento e concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti e dalle stesse conclusioni dell'Ente resistente emerge che le somme oggetto dell'avviso di accertamento risultano integralmente versate dalla contribuente nell'ambito della rateizzazione concessa.
Ne consegue che la pretesa tributaria è venuta meno in corso di causa.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora l'Amministrazione finanziaria riconosca l'infondatezza della pretesa ovvero prenda atto dell'intervenuto pagamento delle somme contestate, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Quanto alle spese, occorre applicare il principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio ove si fosse deciso nel merito.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra che il tributo era già stato integralmente versato in forza di piano di rateizzazione regolarmente onorato.
L'avviso di accertamento è stato quindi emesso senza tener conto dei pagamenti già effettuati o comunque senza un adeguato riscontro istruttorio.
Ne consegue che, ove il giudizio fosse stato deciso nel merito, il ricorso sarebbe stato accolto.
Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico dell'Ente resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere e condanna Il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite pari ad € 300,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI GI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2423/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241001334 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1356/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 53241001334, notificato il 25.10.2024, relativo al contributo di soggiorno per l'anno 2020 – I trimestre, per un importo complessivo di
€ 696,82 oltre spese.
Deduceva l'insussistenza della pretesa impositiva, assumendo di aver integralmente versato quanto dovuto in forza della rateizzazione n. QB 447389 del 02.10.2020, producendo in giudizio copia del piano e delle quietanze di pagamento.
Rappresentava, inoltre, di aver presentato istanza di autotutela in data 20.11.2024, rimasta priva di riscontro.
Si costituiva l'Ente impositore, il quale, all'esito delle verifiche interne effettuate sulla base della documentazione prodotta, prendeva atto dell'integrale pagamento del tributo oggetto di accertamento e concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti e dalle stesse conclusioni dell'Ente resistente emerge che le somme oggetto dell'avviso di accertamento risultano integralmente versate dalla contribuente nell'ambito della rateizzazione concessa.
Ne consegue che la pretesa tributaria è venuta meno in corso di causa.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora l'Amministrazione finanziaria riconosca l'infondatezza della pretesa ovvero prenda atto dell'intervenuto pagamento delle somme contestate, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Quanto alle spese, occorre applicare il principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio ove si fosse deciso nel merito.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra che il tributo era già stato integralmente versato in forza di piano di rateizzazione regolarmente onorato.
L'avviso di accertamento è stato quindi emesso senza tener conto dei pagamenti già effettuati o comunque senza un adeguato riscontro istruttorio.
Ne consegue che, ove il giudizio fosse stato deciso nel merito, il ricorso sarebbe stato accolto.
Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico dell'Ente resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere e condanna Il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite pari ad € 300,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.