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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/10/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1627/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1627/2025 R.G. promosso con ricorso in data 21 luglio 2025 da parte di:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 residente in [...]n. 4 a Ferrara
e
, nata a [...], Librazhd (Albania), il 29/09/1984 (C.F. Controparte_2
), residente in [...]n. 4 a Ferrara C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Padovan, del Foro di Ferrara, C.F.
, P.IVA , PEC: , C.F._3 P.IVA_1 Email_1 ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Ferrara (FE), Via del Mulinetto n. 39
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso cumulativo per la separazione consensuale dei coniugi e per lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis 49 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) Pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, tra i signori e CP_2 [...]
ordinando al competente ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara l'annotazione del CP_1 provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio, ed autorizzare gli stessi a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Assegnare la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sita in Vicolo Antonio
Meucci n. 4, Ferrara (FE), alla signora che vi rimarrà ad abitare unitamente ai figli Controparte_2 fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica dei medesimi, a seguito del quale verrà meno il provvedimento temporaneo di assegnazione, con conseguente ripristino dei diritti vantati dai coniugi sul predetto immobile. Dal canto suo, il signor provvederà a trasferire altrove Controparte_1 la propria residenza non appena egli avrà reperito nuova abitazione, compatibilmente con le esigenze di domiciliazione ai fini lavorativi rispetto ai rapporti in essere.
3) e in modo condiviso ad entrambi i genitori, al fine di salvaguardare il Controparte_3 Per_1 diritto dei figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione coniugale sita in Vicolo Antonio Meucci n. 4, precisando che, in data 26/07/2025, la figlia diventerà maggiorenne, e che sarà libera di scegliere liberamente dove trascorrere le CP_3 proprie giornate.
4) Disporre che il signor potrà vedere e tenere con sé i figli e quando lo CP_1 CP_3 Per_1 vorrà, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
nondimeno, essendo opportuno regolamentare i periodi che il padre trascorrerà con i figli si stabilisce che e trascorreranno con il padre un week-end (dal venerdì sera alla CP_3 Per_1 domenica sera dopo cena), alternato con la madre, tre pomeriggi infrasettimanali con pernottamento, quando essi non trascorreranno il week-end con il padre, due pomeriggi infrasettimanali, anche con pernottamento, quando i medesimi trascorreranno il week-end con il padre. Il padre potrà, altresì, vedere e tenere con sé i figli per un periodo di giorni 15, anche non continuativi, durante le vacanze estive, di giorni sette durante le vacanze natalizie, e di giorni tre durante le vacanze pasquali. I predetti periodi verranno concordemente stabiliti fra i genitori affinché i figli trascorrano, ad anni alterni, il
Natale con un genitore e Pasqua con l'altro, oppure Natale con un genitore e Santo FA con l'altro,
Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro. I coniugi potranno, comunque, di comune accordo, modificare ed individuare tempi e modalità diverse del tempo che i figli trascorreranno con il padre.
Le precedenti disposizioni cesseranno per al raggiungimento della maggiore età, momento in CP_3 cui essa potrà decidere liberamente il luogo in cui trascorrere le proprie giornate.
5) Disporre che il signor corrisponda alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli, la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio, pertanto per complessivi € 500,00 mensili, fino
2 al raggiungimento della totale autosufficienza economica di ciascuno, entro e non oltre il giorno 15
(quindici) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e contribuirà altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la crescita, il mantenimento, le cure mediche, l'istruzione, l'educazione e lo svago di e , così come individuate nel CP_3 Per_1
Protocollo d'intesa del Tribunale di Ferrara, previa consegna della documentazione da parte del genitore che le ha anticipate.
6) Disporre che l'Assegno Unico per i figli verrà interamente devoluto alla madre, genitore collocatario, mentre entrambi i genitori usufruiranno nella misura del 50% cadauno delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per i figli.
7) Disporre che il sig. provvederà a sostenere per intero la rata di mutuo sull'abitazione CP_1 coniugale, con lo specifico accordo che, al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli, egli contribuirà nella misura ridotta del 50% della predetta rata.
8) Disporre che l'unico conto corrente cointestato dei coniugi n. 000105717867 - aperto CP_1 presso la Banca Unicredit, rimarrà nella piena disponibilità del sig. che avrà altresì la piena CP_1 disponibilità di tutte le rimanenze presenti su di esso, con impegno della signora di recedere CP_1 dal relativo contratto entro un congruo termine e con rinuncia di qualunque pretesa economica sul medesimo.
9) Disporre che l'autovettura Peugeot 308, Tg. EX985JZ, intestata al sig. rimarrà in uso al CP_1 medesimo.
10) I coniugi, riconoscendo entrambi di essere dotati di propria autonomia economica, ed avendo tra loro definito ogni altra questione patrimoniale, chiedono che la separazione venga pronunciata senza oneri a carico dei separandi, eccetto quelli di cui sopra descritti.
11) Le parti danno atto di non vantare, ad oggi, ulteriori pretese reciproche.
12) Ciascuno dei coniugi si obbliga a comunicare all'altro ogni mutamento di residenza.
13) Le parti si danno reciproco assenso per l'espatrio.
14) Le spese inerenti al presente ricorso sono a carico delle parti al 50% ciascuna.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 luglio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 26 settembre 2025.
In data 25 settembre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Controparte_1
(Albania) il 09/04/1977, e , nata a [...], Librazhd (Albania) il Controparte_2
29/09/1984, unitisi in matrimonio a Golem (Albania) il 30 giugno 2006 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 79 Parte II Serie C Anno 2025).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 30 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1627/2025 R.G. promosso con ricorso in data 21 luglio 2025 da parte di:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 residente in [...]n. 4 a Ferrara
e
, nata a [...], Librazhd (Albania), il 29/09/1984 (C.F. Controparte_2
), residente in [...]n. 4 a Ferrara C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Padovan, del Foro di Ferrara, C.F.
, P.IVA , PEC: , C.F._3 P.IVA_1 Email_1 ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Ferrara (FE), Via del Mulinetto n. 39
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso cumulativo per la separazione consensuale dei coniugi e per lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis 49 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) Pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, tra i signori e CP_2 [...]
ordinando al competente ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara l'annotazione del CP_1 provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio, ed autorizzare gli stessi a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Assegnare la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sita in Vicolo Antonio
Meucci n. 4, Ferrara (FE), alla signora che vi rimarrà ad abitare unitamente ai figli Controparte_2 fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica dei medesimi, a seguito del quale verrà meno il provvedimento temporaneo di assegnazione, con conseguente ripristino dei diritti vantati dai coniugi sul predetto immobile. Dal canto suo, il signor provvederà a trasferire altrove Controparte_1 la propria residenza non appena egli avrà reperito nuova abitazione, compatibilmente con le esigenze di domiciliazione ai fini lavorativi rispetto ai rapporti in essere.
3) e in modo condiviso ad entrambi i genitori, al fine di salvaguardare il Controparte_3 Per_1 diritto dei figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione coniugale sita in Vicolo Antonio Meucci n. 4, precisando che, in data 26/07/2025, la figlia diventerà maggiorenne, e che sarà libera di scegliere liberamente dove trascorrere le CP_3 proprie giornate.
4) Disporre che il signor potrà vedere e tenere con sé i figli e quando lo CP_1 CP_3 Per_1 vorrà, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
nondimeno, essendo opportuno regolamentare i periodi che il padre trascorrerà con i figli si stabilisce che e trascorreranno con il padre un week-end (dal venerdì sera alla CP_3 Per_1 domenica sera dopo cena), alternato con la madre, tre pomeriggi infrasettimanali con pernottamento, quando essi non trascorreranno il week-end con il padre, due pomeriggi infrasettimanali, anche con pernottamento, quando i medesimi trascorreranno il week-end con il padre. Il padre potrà, altresì, vedere e tenere con sé i figli per un periodo di giorni 15, anche non continuativi, durante le vacanze estive, di giorni sette durante le vacanze natalizie, e di giorni tre durante le vacanze pasquali. I predetti periodi verranno concordemente stabiliti fra i genitori affinché i figli trascorrano, ad anni alterni, il
Natale con un genitore e Pasqua con l'altro, oppure Natale con un genitore e Santo FA con l'altro,
Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro. I coniugi potranno, comunque, di comune accordo, modificare ed individuare tempi e modalità diverse del tempo che i figli trascorreranno con il padre.
Le precedenti disposizioni cesseranno per al raggiungimento della maggiore età, momento in CP_3 cui essa potrà decidere liberamente il luogo in cui trascorrere le proprie giornate.
5) Disporre che il signor corrisponda alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli, la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio, pertanto per complessivi € 500,00 mensili, fino
2 al raggiungimento della totale autosufficienza economica di ciascuno, entro e non oltre il giorno 15
(quindici) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e contribuirà altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la crescita, il mantenimento, le cure mediche, l'istruzione, l'educazione e lo svago di e , così come individuate nel CP_3 Per_1
Protocollo d'intesa del Tribunale di Ferrara, previa consegna della documentazione da parte del genitore che le ha anticipate.
6) Disporre che l'Assegno Unico per i figli verrà interamente devoluto alla madre, genitore collocatario, mentre entrambi i genitori usufruiranno nella misura del 50% cadauno delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per i figli.
7) Disporre che il sig. provvederà a sostenere per intero la rata di mutuo sull'abitazione CP_1 coniugale, con lo specifico accordo che, al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli, egli contribuirà nella misura ridotta del 50% della predetta rata.
8) Disporre che l'unico conto corrente cointestato dei coniugi n. 000105717867 - aperto CP_1 presso la Banca Unicredit, rimarrà nella piena disponibilità del sig. che avrà altresì la piena CP_1 disponibilità di tutte le rimanenze presenti su di esso, con impegno della signora di recedere CP_1 dal relativo contratto entro un congruo termine e con rinuncia di qualunque pretesa economica sul medesimo.
9) Disporre che l'autovettura Peugeot 308, Tg. EX985JZ, intestata al sig. rimarrà in uso al CP_1 medesimo.
10) I coniugi, riconoscendo entrambi di essere dotati di propria autonomia economica, ed avendo tra loro definito ogni altra questione patrimoniale, chiedono che la separazione venga pronunciata senza oneri a carico dei separandi, eccetto quelli di cui sopra descritti.
11) Le parti danno atto di non vantare, ad oggi, ulteriori pretese reciproche.
12) Ciascuno dei coniugi si obbliga a comunicare all'altro ogni mutamento di residenza.
13) Le parti si danno reciproco assenso per l'espatrio.
14) Le spese inerenti al presente ricorso sono a carico delle parti al 50% ciascuna.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 luglio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 26 settembre 2025.
In data 25 settembre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Controparte_1
(Albania) il 09/04/1977, e , nata a [...], Librazhd (Albania) il Controparte_2
29/09/1984, unitisi in matrimonio a Golem (Albania) il 30 giugno 2006 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 79 Parte II Serie C Anno 2025).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 30 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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