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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 56826/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona del Giudice designato, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56826 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 posta in deliberazione all'udienza del 10/07/2023, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro da Cortona n. 8 presso lo studio Parte_1 del proprio difensore, avv. Maurilio D'Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attore opponente;
e in persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, via Adolfo Ravà n. 75 presso lo studio dei propri difensori, avv. Luca Polverino e Luigi
Coluccino, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovi difensori, convenuta opposta;
per il tramite della quale procuratrice della prima, CP_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75 presso lo studio dell'avv. Luigi
Coluccino, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla “comparsa di costituzione in prosecuzione” del 30/06/2023; terza intervenuta;
per il tramite della quale procuratrice Controparte_4 Controparte_3 della prima, elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75 presso lo studio dell'avv. Luigi Coluccino, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla “comparsa di costituzione in prosecuzione” del 30/06/2023; terza intervenuta;
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE IN FUNZIONE MONOCRATICA
1. In via preliminare e nel merito, avendo la richiesto senza Controparte_5
l'ordinaria cautela ed ottenuto il decreto ingiuntivo senza che ne ricorressero i presupposti di fatto e le condizioni di legge ed in particolare con l'uso di dichiarazione fide facente ex art. 50
D.LGS. 385/1993 (ma in assenza di qualsivoglia documentazione contrattuale nonché della produzione integrale degli estratti conto dall'apertura del rapporto sino all'estinzione), revocare il decreto ingiuntivo n° 21689/2021 R.G. e 9659/2021 D.I. emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma in persona del Giudice dott. Lucio Fredella il 18 maggio 2021 e notificato il 6 luglio 2021,
2. Accertare e dichiarare, inoltre, la illegittimità del medesimo decreto ingiuntivo anche per violazione del precetto della buona fede e del rispetto degli altri interessi nella esecuzione dei contratti secondo la previsione di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
3. In subordine, qualora l'odierna opposta depositasse il contratto di conto corrente nonché la copia integrale degli estratti conto dalla sottoscrizione e sino alla estinzione, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai distinti rapporti intercorsi tra le parti, in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'opponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
4. Ritenere e dichiarare illegittime e non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'odierno opponente;
in alternativa a seguito di eventuale esibizione e/o produzione in giudizio della opposta delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
5. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto e/o commissioni sull'accordato, ed ogni altra commissione applicata in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente, in aggiunta agli interessi passivi, che comunque vanno dichiarati anatocistici e/o usurari e, quindi, espunti dai conti di dare e di avere a far data dall'inizio della esecuzione contrattuale;
6. Dire in ogni caso nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito ingiunto, per assenza di diritto agli interessi anatocistici ed usurai e per indeterminatezza della domanda e della correlativa ingiunzione di pagamento;
7. Rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e/o commissioni sull'accordato e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93);
8. Per i motivi espressi, dire tenuta la alle restituzioni ed al Controparte_5 risarcimento dei danni prodotti con la violazione delle norme contrattuali e dei principi di buona fede e correttezza sia in corso di esecuzione dei rapporti, che con la richiesta ed eventuale esecuzione del presente decreto monitorio, il cui ammontare sarà precisato ed il condannatorio al pagamento richiesto in separato giudizio, dando in questo atto che la opposta ha posto in essere un comportamento assolutamente illegittimo ed in violazione e spregio a tutte le clausole che regolano la corretta attività bancaria, anche in considerazione del ruolo dell'odierno opponente (Segretario Generale e legale rappresentante della sigla sindacale più rappresentativa esistente in Banca d'Italia – FALBI CONFSAL);
9. Condannare la convenuta, in favore dell'opponente, alla refusione delle spese, competenze e onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA nelle misure di legge, attribuendole allo scrivente procuratore e difensore che si dichiara antistatario.
[omissis]”.
Per l'opposta e le terze intervenute: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 9659/2021 –
R.G. n. 21689/2021;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della minor somma Parte_1 che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.
[omissis]”.
Codice oggetto: 140041
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 9659/2021 (RG n. 21689/2021) il Tribunale di Roma condannava al pagamento della somma di € 6.411,41, oltre interessi legali e spese di Parte_1 procedura, in favore della (di seguito, breviter, “ ), Controparte_1 CP_1 cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_6
Avverso il suddetto provvedimento proponeva opposizione , il quale, a sostegno Parte_1 delle proprie ragioni, rappresentava:
- di non aver sottoscritto il contratto di C/C n. 4212328 con la del quale CP_6 chiedeva la produzione;
- che, in relazione a tale rapporto, non sarebbe possibile stabilire il preciso ammontare degli interessi passivi, i quali potrebbero, pertanto, essere maturati in misura potenzialmente superiore a quella legale, oltre ad essere stati soggetti a capitalizzazione trimestrale e/o annuale;
- che, a tutela del proprio credito, la avrebbe depositato solamente la CP_1 dichiarazione ex art. 50 TUB, comprendente indistintamente capitale, interessi, costi e tasse al 04.12.2018, non assolvendo in tal modo alla duplice necessità di consentire, da un lato, la verifica del contratto sottoscritto e, dall'altro, di specificare l'entità delle voci del credito;
- che la mera produzione dell'estratto conto non sarebbe sufficiente a provare la pretesa, in quanto il creditore avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto, a partire dall'apertura del rapporto sino all'estinzione;
- che, sotto altro profilo, la avrebbe indebitamente sostenuto trattarsi di CP_5 credito non contestato, contrariamente a quanto avvenuto, come dimostrerebbero le mail allegate, di contestazione sia del credito (in data 30.01.2020) sia della messa in mora (mail del 07.11.2020), con conseguente violazione del canone della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Concludeva nel senso della revoca o dell'annullamento del decreto ingiuntivo, Pt_1 insistendo contestualmente affinché non venisse concessa la provvisoria esecutività.
Con autonoma comparsa di risposta si costituiva la contestando l'opposizione CP_1 proposta e segnatamente deducendo:
- che il credito vantato, lungi dall'essere sfornito di prova, deriverebbe dal contratto di
C/C n. 4212328, già prodotto in sede monitoria;
- che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB assurgerebbe a piena prova del credito, essendo di per sé idoneo a dimostrarne la certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, anche nel giudizio di opposizione;
- che, al contrario, nessun elemento probatorio sarebbe stato addotto dall'opponente a sostegno delle proprie argomentazioni, pur gravando su quest'ultimo l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa fatta valere;
- che altrettanto priva di pregio sarebbe l'affermazione per cui non sarebbe comprensibile l'esatto ammontare degli interessi, in quanto dalla lettura dell'estratto conto si evincerebbe agevolmente l'imputazione della somma di € 6.385,68 a titolo di capitale e di € 25,73 a titolo di interessi e spese di cessione del credito;
- che, già con lettera di costituzione in mora inviata nel 2016 da nonché con la CP_6 successiva segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia del 2018 e la messa in mora operata nel 2020 dalla l'opponente sarebbe stato reso edotto dell'entità CP_1 della propria esposizione debitoria;
- che la doglianza in ordine all'applicazione di interessi ultralegali sarebbe generica, non avendo l'opponente adempiuto all'onere di dimostrare se ed in quale misura tali interessi siano stati effettivamente computati e che, in ogni caso, la capitalizzazione effettuata sarebbe stata legittima, essendo avvenuti l'addebito e l'accredito a tassi e periodicità uguali;
- che anche la doglianza relativa alla CMS sarebbe inammissibile in quanto la commissione sarebbe stata correttamente applicata;
- che, con riguardo alla lamentata incertezza sul rapporto contrattuale, lo stesso non sarebbe mai stato contestato prima del 30.01.2020; pertanto andrebbe considerata tardiva la contestazione della relativa esistenza, per la prima volta sollevata con l'atto di citazione;
- che altrettanto generica ed indimostrata sarebbe la doglianza in ordine alla violazione degli obblighi di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c..
Concludeva nel senso del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto CP_1 ingiuntivo, opponendosi alla richiesta di CTU formulata dalla controparte ed insistendo affinché venisse concessa la provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Con ordinanza del 20/02/2022, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, concedendo contestualmente alle parti termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione, obbligatorio in subiecta materia.
La causa, trattenuta in decisione in data 18/09/2023, veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di poter espletare una CTU contabile, tesa ad appurare la consistenza del saldo finale del rapporto oggetto di causa.
Pendente il giudizio intervenivano, quali cessionarie del credito (e sempre per il tramite della quale procuratrice), dapprima la e da ultimo la Controparte_5 CP_2 [...]
Controparte_4
Le parti precisavano le rispettive conclusioni con note ex art. 127 ter c.p.c. del 28/06/2024 e del 01/07/2024, al deposito delle quali faceva seguito la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Tribunale che l'opposizione proposta è fondata e va accolta.
Giova premettere, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la esibizione dell'estratto conto certificato ex articolo 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili
e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. Diversamente, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa”
(cfr. Cass. Civ. 1892/2023).
A ciò si aggiunga che nel contratto di conto corrente l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente al riconoscimento del debito ed all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che nel caso di specie la attrice in Controparte_5 senso sostanziale, non ha prodotto in sede monitoria né il contratto di apertura di conto corrente né gli estratti conto relativi, essendosi piuttosto limitata ad allegare ai propri scritti difensivi il solo saldaconto finale.
A fronte di una tanto lacunosa documentazione, il ha proposto opposizione Pt_1 contestando, in primo luogo, l'esistenza stessa di un contratto scritto di apertura di conto corrente nonché, in secondo luogo, il difetto di prova circa l'effettiva consistenza del credito azionato dalla controparte.
Pur all'esito delle puntuali contestazioni mosse dall'opponente, l'opposta non ha provveduto al deposito del contratto di apertura del rapporto di conto corrente, essendosi piuttosto limitata a produrre, in allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c., i soli estratti conto periodici.
Orbene, non avendo l'opposta assolto all'onere probatorio su di essa gravante, si è reso necessario disporre una CTU che stralciasse dal saldo finale tutti quegli oneri che presuppongono la necessaria pattuizione in forma scritta, quali gli interessi ultralegali, gli interessi anatocistici e gli ulteriori oneri maturati in corso di rapporto a carico del correntista.
L'ausiliario del giudice, nel rispondere al quesito sottopostogli, ha elaborato cinque diverse ipotesi di calcolo, quattro delle quali formulate tenendo conto della prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione delle rimesse solutorie risalenti ad oltre il decennio, la quinta non considerando affatto il fenomeno della prescrizione.
A tal riguardo, ritiene il Tribunale che, non avendo l'opposta sollevato alcuna eccezione di prescrizione, l'unica opzione di ricalcolo del saldo finale condivisibile sia quella di cui all'ipotesi n.5, la quale, non tenendo conto della prescrizione, quantifica il saldo finale nella misura di € 6.889,64 a credito del correntista.
Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'integrale accoglimento dell'opposizione con contestuale condanna dell'opposta e delle terze intervenute alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite.
Per le medesime ragioni le spese di CTU vanno poste, nella regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, ad esclusivo carico della parte opposta e delle terze intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
21689/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- con esclusivo riferimento ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell'opposta e delle terze intervenute;
- condanna l'opposta e le terze intervenute alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 22/12/2024 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona del Giudice designato, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56826 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 posta in deliberazione all'udienza del 10/07/2023, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro da Cortona n. 8 presso lo studio Parte_1 del proprio difensore, avv. Maurilio D'Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attore opponente;
e in persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, via Adolfo Ravà n. 75 presso lo studio dei propri difensori, avv. Luca Polverino e Luigi
Coluccino, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovi difensori, convenuta opposta;
per il tramite della quale procuratrice della prima, CP_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75 presso lo studio dell'avv. Luigi
Coluccino, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla “comparsa di costituzione in prosecuzione” del 30/06/2023; terza intervenuta;
per il tramite della quale procuratrice Controparte_4 Controparte_3 della prima, elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75 presso lo studio dell'avv. Luigi Coluccino, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla “comparsa di costituzione in prosecuzione” del 30/06/2023; terza intervenuta;
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE IN FUNZIONE MONOCRATICA
1. In via preliminare e nel merito, avendo la richiesto senza Controparte_5
l'ordinaria cautela ed ottenuto il decreto ingiuntivo senza che ne ricorressero i presupposti di fatto e le condizioni di legge ed in particolare con l'uso di dichiarazione fide facente ex art. 50
D.LGS. 385/1993 (ma in assenza di qualsivoglia documentazione contrattuale nonché della produzione integrale degli estratti conto dall'apertura del rapporto sino all'estinzione), revocare il decreto ingiuntivo n° 21689/2021 R.G. e 9659/2021 D.I. emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma in persona del Giudice dott. Lucio Fredella il 18 maggio 2021 e notificato il 6 luglio 2021,
2. Accertare e dichiarare, inoltre, la illegittimità del medesimo decreto ingiuntivo anche per violazione del precetto della buona fede e del rispetto degli altri interessi nella esecuzione dei contratti secondo la previsione di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
3. In subordine, qualora l'odierna opposta depositasse il contratto di conto corrente nonché la copia integrale degli estratti conto dalla sottoscrizione e sino alla estinzione, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai distinti rapporti intercorsi tra le parti, in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'opponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
4. Ritenere e dichiarare illegittime e non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'odierno opponente;
in alternativa a seguito di eventuale esibizione e/o produzione in giudizio della opposta delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
5. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto e/o commissioni sull'accordato, ed ogni altra commissione applicata in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente, in aggiunta agli interessi passivi, che comunque vanno dichiarati anatocistici e/o usurari e, quindi, espunti dai conti di dare e di avere a far data dall'inizio della esecuzione contrattuale;
6. Dire in ogni caso nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito ingiunto, per assenza di diritto agli interessi anatocistici ed usurai e per indeterminatezza della domanda e della correlativa ingiunzione di pagamento;
7. Rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e/o commissioni sull'accordato e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93);
8. Per i motivi espressi, dire tenuta la alle restituzioni ed al Controparte_5 risarcimento dei danni prodotti con la violazione delle norme contrattuali e dei principi di buona fede e correttezza sia in corso di esecuzione dei rapporti, che con la richiesta ed eventuale esecuzione del presente decreto monitorio, il cui ammontare sarà precisato ed il condannatorio al pagamento richiesto in separato giudizio, dando in questo atto che la opposta ha posto in essere un comportamento assolutamente illegittimo ed in violazione e spregio a tutte le clausole che regolano la corretta attività bancaria, anche in considerazione del ruolo dell'odierno opponente (Segretario Generale e legale rappresentante della sigla sindacale più rappresentativa esistente in Banca d'Italia – FALBI CONFSAL);
9. Condannare la convenuta, in favore dell'opponente, alla refusione delle spese, competenze e onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA nelle misure di legge, attribuendole allo scrivente procuratore e difensore che si dichiara antistatario.
[omissis]”.
Per l'opposta e le terze intervenute: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 9659/2021 –
R.G. n. 21689/2021;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della minor somma Parte_1 che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.
[omissis]”.
Codice oggetto: 140041
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 9659/2021 (RG n. 21689/2021) il Tribunale di Roma condannava al pagamento della somma di € 6.411,41, oltre interessi legali e spese di Parte_1 procedura, in favore della (di seguito, breviter, “ ), Controparte_1 CP_1 cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_6
Avverso il suddetto provvedimento proponeva opposizione , il quale, a sostegno Parte_1 delle proprie ragioni, rappresentava:
- di non aver sottoscritto il contratto di C/C n. 4212328 con la del quale CP_6 chiedeva la produzione;
- che, in relazione a tale rapporto, non sarebbe possibile stabilire il preciso ammontare degli interessi passivi, i quali potrebbero, pertanto, essere maturati in misura potenzialmente superiore a quella legale, oltre ad essere stati soggetti a capitalizzazione trimestrale e/o annuale;
- che, a tutela del proprio credito, la avrebbe depositato solamente la CP_1 dichiarazione ex art. 50 TUB, comprendente indistintamente capitale, interessi, costi e tasse al 04.12.2018, non assolvendo in tal modo alla duplice necessità di consentire, da un lato, la verifica del contratto sottoscritto e, dall'altro, di specificare l'entità delle voci del credito;
- che la mera produzione dell'estratto conto non sarebbe sufficiente a provare la pretesa, in quanto il creditore avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto, a partire dall'apertura del rapporto sino all'estinzione;
- che, sotto altro profilo, la avrebbe indebitamente sostenuto trattarsi di CP_5 credito non contestato, contrariamente a quanto avvenuto, come dimostrerebbero le mail allegate, di contestazione sia del credito (in data 30.01.2020) sia della messa in mora (mail del 07.11.2020), con conseguente violazione del canone della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Concludeva nel senso della revoca o dell'annullamento del decreto ingiuntivo, Pt_1 insistendo contestualmente affinché non venisse concessa la provvisoria esecutività.
Con autonoma comparsa di risposta si costituiva la contestando l'opposizione CP_1 proposta e segnatamente deducendo:
- che il credito vantato, lungi dall'essere sfornito di prova, deriverebbe dal contratto di
C/C n. 4212328, già prodotto in sede monitoria;
- che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB assurgerebbe a piena prova del credito, essendo di per sé idoneo a dimostrarne la certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, anche nel giudizio di opposizione;
- che, al contrario, nessun elemento probatorio sarebbe stato addotto dall'opponente a sostegno delle proprie argomentazioni, pur gravando su quest'ultimo l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa fatta valere;
- che altrettanto priva di pregio sarebbe l'affermazione per cui non sarebbe comprensibile l'esatto ammontare degli interessi, in quanto dalla lettura dell'estratto conto si evincerebbe agevolmente l'imputazione della somma di € 6.385,68 a titolo di capitale e di € 25,73 a titolo di interessi e spese di cessione del credito;
- che, già con lettera di costituzione in mora inviata nel 2016 da nonché con la CP_6 successiva segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia del 2018 e la messa in mora operata nel 2020 dalla l'opponente sarebbe stato reso edotto dell'entità CP_1 della propria esposizione debitoria;
- che la doglianza in ordine all'applicazione di interessi ultralegali sarebbe generica, non avendo l'opponente adempiuto all'onere di dimostrare se ed in quale misura tali interessi siano stati effettivamente computati e che, in ogni caso, la capitalizzazione effettuata sarebbe stata legittima, essendo avvenuti l'addebito e l'accredito a tassi e periodicità uguali;
- che anche la doglianza relativa alla CMS sarebbe inammissibile in quanto la commissione sarebbe stata correttamente applicata;
- che, con riguardo alla lamentata incertezza sul rapporto contrattuale, lo stesso non sarebbe mai stato contestato prima del 30.01.2020; pertanto andrebbe considerata tardiva la contestazione della relativa esistenza, per la prima volta sollevata con l'atto di citazione;
- che altrettanto generica ed indimostrata sarebbe la doglianza in ordine alla violazione degli obblighi di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c..
Concludeva nel senso del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto CP_1 ingiuntivo, opponendosi alla richiesta di CTU formulata dalla controparte ed insistendo affinché venisse concessa la provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Con ordinanza del 20/02/2022, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, concedendo contestualmente alle parti termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione, obbligatorio in subiecta materia.
La causa, trattenuta in decisione in data 18/09/2023, veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di poter espletare una CTU contabile, tesa ad appurare la consistenza del saldo finale del rapporto oggetto di causa.
Pendente il giudizio intervenivano, quali cessionarie del credito (e sempre per il tramite della quale procuratrice), dapprima la e da ultimo la Controparte_5 CP_2 [...]
Controparte_4
Le parti precisavano le rispettive conclusioni con note ex art. 127 ter c.p.c. del 28/06/2024 e del 01/07/2024, al deposito delle quali faceva seguito la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Tribunale che l'opposizione proposta è fondata e va accolta.
Giova premettere, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la esibizione dell'estratto conto certificato ex articolo 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili
e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. Diversamente, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa”
(cfr. Cass. Civ. 1892/2023).
A ciò si aggiunga che nel contratto di conto corrente l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente al riconoscimento del debito ed all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che nel caso di specie la attrice in Controparte_5 senso sostanziale, non ha prodotto in sede monitoria né il contratto di apertura di conto corrente né gli estratti conto relativi, essendosi piuttosto limitata ad allegare ai propri scritti difensivi il solo saldaconto finale.
A fronte di una tanto lacunosa documentazione, il ha proposto opposizione Pt_1 contestando, in primo luogo, l'esistenza stessa di un contratto scritto di apertura di conto corrente nonché, in secondo luogo, il difetto di prova circa l'effettiva consistenza del credito azionato dalla controparte.
Pur all'esito delle puntuali contestazioni mosse dall'opponente, l'opposta non ha provveduto al deposito del contratto di apertura del rapporto di conto corrente, essendosi piuttosto limitata a produrre, in allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c., i soli estratti conto periodici.
Orbene, non avendo l'opposta assolto all'onere probatorio su di essa gravante, si è reso necessario disporre una CTU che stralciasse dal saldo finale tutti quegli oneri che presuppongono la necessaria pattuizione in forma scritta, quali gli interessi ultralegali, gli interessi anatocistici e gli ulteriori oneri maturati in corso di rapporto a carico del correntista.
L'ausiliario del giudice, nel rispondere al quesito sottopostogli, ha elaborato cinque diverse ipotesi di calcolo, quattro delle quali formulate tenendo conto della prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione delle rimesse solutorie risalenti ad oltre il decennio, la quinta non considerando affatto il fenomeno della prescrizione.
A tal riguardo, ritiene il Tribunale che, non avendo l'opposta sollevato alcuna eccezione di prescrizione, l'unica opzione di ricalcolo del saldo finale condivisibile sia quella di cui all'ipotesi n.5, la quale, non tenendo conto della prescrizione, quantifica il saldo finale nella misura di € 6.889,64 a credito del correntista.
Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'integrale accoglimento dell'opposizione con contestuale condanna dell'opposta e delle terze intervenute alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite.
Per le medesime ragioni le spese di CTU vanno poste, nella regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, ad esclusivo carico della parte opposta e delle terze intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
21689/2021 emesso dal Tribunale di Roma;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- con esclusivo riferimento ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell'opposta e delle terze intervenute;
- condanna l'opposta e le terze intervenute alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 22/12/2024 il Giudice dott. Stefano Iannaccone