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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 24/02/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35188 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to BOSIO GIORGIO MARIA , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato ,
resistente
Oggetto : Pagamento ratei .
Con ricorso depositato il giorno 4.10.24 e ritualmente notificato, , premesso di Parte_1
avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, con omologa in data 27.3.24, con decorrenza dal 1.9.23, e di avere notificato il 28.3.24 il modello
AP70, contenente tutta la documentazione utile alla liquidazione , ha chiesto al Tribunale di dichiarare il diritto al pagamento dei ratei, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
CP_ L' si è costituito deducendo che la prestazione era stata liquidata e il pagamento avviato il 9.12.
2024, chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, evidenziando però che, dopo CP_ la sollecitazione dell' parte ricorrente aveva inviato- ma solo il 26.11.24- l'AP70 alla sede competente per residenza.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente non ha dato atto del pagamento , pur avendo depositato le note scritte dopo la CP_ costituzione dell'
CP_ Deve peraltro dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto l' ha fornito prova di avere disposto il pagamento in favore della ricorrente in data 9.12.24.
Nessuna giustificazione è emersa circa il mancato pagamento della prestazione nei termini, e tale non può ritenersi, in mancanza di prova specifica su come abbia inciso sui tempi del procedimento,
l'invio dell'AP70 a mezzo PEC alla sede provinciale e alla sede legale (v. in atti).
Parte ricorrente infatti ha dedotto di avere svolto gli adempimenti necessari per consentire la tempestiva liquidazione tramite l'invio di PEC e ha depositato le ricevute dell'invio in data 28.3.24.
Deve dunque darsi atto che è cessata la materia del contendere , ma l'ente deve essere condannato al pagamento delle spese ( quale soccombente virtuale).
Con la entrata in vigore dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l.
6.7.2011 n.
98, (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e convertito con modificazioni nella legge n. 111 2011, si deve ritenere che la normativa del DPR n. 698/1994 sia stata tacitamente abrogata per effetto della soppressione, a monte, della distinzione tra fase di accertamento e fase di pagamento della prestazione assistenziale, a seguito dell'attribuzione dell'intero procedimento CP_ all' (a decorrere dal 1.1.2010, in forza dell'art. 20 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009).
Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che lo stesso ha adottato un apposito CP_2
CP_ Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell' approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010. L'art.16 comma 6 legge 412 1991 , come modificato dall'art.1 c.783 legge 296 2006, stabilisce che :
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La domanda dunque potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
Da questo momento decorre il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
Nel caso di specie il pagamento viene effettuato successivamente allo scadere del termine di 120 giorni dalla comunicazione di quanto richiesto e dopo il deposito del ricorso giudiziario , e l'ente non ha fornito alcuna giustificazione circa il ritardo.
Appare evidente la sussistenza dei presupposti per fare luogo alla condanna alle spese dell'ente, considerato che la parte ricorrente è stata costretta a ricorrere in giudizio per ottenere un provvedimento, poi adottato dall'ente.
In base al principio di causalità (v. per tutte Cass19456/2008) , le spese devono dunque porsi a carico di chi ha “provocato” la necessità del processo.
Deve quindi accogliersi la richiesta di pagamento delle spese;
le spese vanno distratte in quanto il difensore si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.2.694,00 oltre 15%, oltre IVA e
CAP come per legge, da distrarsi.
Roma, 24.2.2025
Il Giudice
dott. S.Rossi
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 24/02/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35188 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to BOSIO GIORGIO MARIA , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato ,
resistente
Oggetto : Pagamento ratei .
Con ricorso depositato il giorno 4.10.24 e ritualmente notificato, , premesso di Parte_1
avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, con omologa in data 27.3.24, con decorrenza dal 1.9.23, e di avere notificato il 28.3.24 il modello
AP70, contenente tutta la documentazione utile alla liquidazione , ha chiesto al Tribunale di dichiarare il diritto al pagamento dei ratei, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
CP_ L' si è costituito deducendo che la prestazione era stata liquidata e il pagamento avviato il 9.12.
2024, chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, evidenziando però che, dopo CP_ la sollecitazione dell' parte ricorrente aveva inviato- ma solo il 26.11.24- l'AP70 alla sede competente per residenza.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente non ha dato atto del pagamento , pur avendo depositato le note scritte dopo la CP_ costituzione dell'
CP_ Deve peraltro dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto l' ha fornito prova di avere disposto il pagamento in favore della ricorrente in data 9.12.24.
Nessuna giustificazione è emersa circa il mancato pagamento della prestazione nei termini, e tale non può ritenersi, in mancanza di prova specifica su come abbia inciso sui tempi del procedimento,
l'invio dell'AP70 a mezzo PEC alla sede provinciale e alla sede legale (v. in atti).
Parte ricorrente infatti ha dedotto di avere svolto gli adempimenti necessari per consentire la tempestiva liquidazione tramite l'invio di PEC e ha depositato le ricevute dell'invio in data 28.3.24.
Deve dunque darsi atto che è cessata la materia del contendere , ma l'ente deve essere condannato al pagamento delle spese ( quale soccombente virtuale).
Con la entrata in vigore dell'accertamento tecnico preventivo, introdotto dall'art. 38 d.l.
6.7.2011 n.
98, (recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e convertito con modificazioni nella legge n. 111 2011, si deve ritenere che la normativa del DPR n. 698/1994 sia stata tacitamente abrogata per effetto della soppressione, a monte, della distinzione tra fase di accertamento e fase di pagamento della prestazione assistenziale, a seguito dell'attribuzione dell'intero procedimento CP_ all' (a decorrere dal 1.1.2010, in forza dell'art. 20 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009).
Ciò, del resto, trova conferma nella circostanza che lo stesso ha adottato un apposito CP_2
CP_ Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell' approvato con determinazione n. 47 del 2.7.2010. L'art.16 comma 6 legge 412 1991 , come modificato dall'art.1 c.783 legge 296 2006, stabilisce che :
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La domanda dunque potrà ritenersi completa solo laddove il cittadino avrà fornito all'amministrazione tutti gli elementi utili alla concessione e liquidazione della provvidenza economica.
Da questo momento decorre il termine concesso all'ente per provvedere e solo decorso tale termine l'interessato potrà richiedere la prestazione ove non ancora erogata.
Nel caso di specie il pagamento viene effettuato successivamente allo scadere del termine di 120 giorni dalla comunicazione di quanto richiesto e dopo il deposito del ricorso giudiziario , e l'ente non ha fornito alcuna giustificazione circa il ritardo.
Appare evidente la sussistenza dei presupposti per fare luogo alla condanna alle spese dell'ente, considerato che la parte ricorrente è stata costretta a ricorrere in giudizio per ottenere un provvedimento, poi adottato dall'ente.
In base al principio di causalità (v. per tutte Cass19456/2008) , le spese devono dunque porsi a carico di chi ha “provocato” la necessità del processo.
Deve quindi accogliersi la richiesta di pagamento delle spese;
le spese vanno distratte in quanto il difensore si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.2.694,00 oltre 15%, oltre IVA e
CAP come per legge, da distrarsi.
Roma, 24.2.2025
Il Giudice
dott. S.Rossi