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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA OS, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 2792/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(P. IVA: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_2 rappresentata e difesa – giusta procura alle liti in atti - dall'Avv. Paolo De Maio, (C.F. ), unitamente al quale C.F._1 domicilia presso lo Studio sito in Controparte_1
Nocera Inferiore alla via Nicotera n° 51 OPPONENTE E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, sig. , P.IVA , con sede Controparte_3 P.IVA_2 legale in Roccapiemonte (Sa) alla Via Piedi di Rocca snc, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Ugo DELLA MONICA, (C.F.
), con il quale elettivamente domicilia in C.F._2
Cava dei Tirreni (Sa) al Viale Garibaldi 19 OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 24/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
N.R.G. 2792/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 Con atto di citazione notificato il 22/6/2020, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 717/20, del 29/4/2020 e notificato l'8/5/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma Controparte_2 di € 5.551,00 oltre interessi moratori e spese, di cui alle fatture n. 48 del 31/01/2019, n. 80 del 30/4/2019 e n. 144 del 31/8/2019.
Parte opponente eccepiva:
1) l'insussistenza della prova del credito, non costituendo le fatture, documenti unilaterali, idoneo documento probatorio nel giudizio di opposizione;
2) l'insussistenza della prova della prestazione, volta che, per quanto concerne la documentazione del trasporto di merci, l'art. 6 co. 1 del d.lgs. 21/11/2005 n° 286, raccomanda, per il trasporto di merci su strada, la forma scritta, in quanto volta a “favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra contraenti”. Inoltre, il successivo comma 3 prevede come elementi essenziali dei contratti di trasporto di merci su strada stipulati in forma scritta: “a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario”. Ai fini del corretto esercizio dell'attività di autotrasporto, il d.lgs 21/11/2005 n° 286 è stato poi modificato dal d.lgs. 22/12/2008 n° 214, con l'introduzione di un art. 7 bis, che ha istituito la “scheda di trasporto”, come documento “da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore” (co. 1). Nel caso di specie evidenziava che il creditore si era limitato a produrre esclusivamente le fatture, i documenti di trasporto, le copie del libro IVA e le diffide ad adempiere. 3) l'inammissibilità del procedimento monitorio, emergendo dalle stesse fatture prodotte, l'applicazione di tariffe e condizioni contrattuali non concordate.
N.R.G. 2792/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese distratte in favore del procuratore antistatario.
In data 7/8/2020, si costituiva la società la Controparte_2 quale eccepiva:
1. in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione per intempestività, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato l'8/5/2020 (a seguito dell'emergenza sanitaria in atto, scaturita dal COVID 19, con il decreto Cura Italia tutti i termini processuali – ivi compreso dunque il termine utile per spiegare opposizione a decreto ingiuntivo
- venivano sospesi fino all'11/05/2020), scadendo il termine di 40 giorni il 20/6/2020, mentre l'opposizione era stata notificata solo in data 22/6/2020.
2. la sussistenza della prova scritta del credito, essendo lo stesso fondato oltre che sulle fatture e sull'autentica del registro, anche sui documenti di trasporto, non oggetto di alcuna specifica contestazione.
3. l'esistenza del credito vantato.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
- di munire l'opposto monitorio della provvisoria esecuzione;
- di rigettare la spiegata opposizione e per l'effetto di confermare il concesso monitorio.
In data 25/2/2021, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà.
Istruita la causa, escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, notificata nel termine di 40 giorni, scadente il 22/6/2020, tenuto conto della sospensione straordinaria che va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).
N.R.G. 2792/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 L'art. 155, rubricato «Computo dei termini», dispone al comma quarto: «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo» e al comma quinto: «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato». Va evidenziato che, per giurisprudenza consolidata, la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito. La notifica può configurarsi come compimento di atti processuali svolti fuori dall'udienza di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il termine vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass. 17127/2025; Cass. Sez. unite, 01/02/2012, n. 1418).
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è
N.R.G. 2792/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore non ha adeguatamente provato il titolo posto a base del proprio credito, essendosi limitato a produrre le fatture e l'autentica del registro. Pur affermando di aver depositato i documenti di trasporto, gli stessi non risultano depositati né nel ricorso monitorio né nel giudizio di opposizione. Né a tale carenza documentale il creditore ha sopperito con la prova testimoniale. I testi escussi all'udienza del 9/11/2022, pur riferendo genericamente di trasporti effettuati in favore dell'opponente, non hanno indicato né specificamente che fossero stati effettuati i trasporti di cui alle fatture azionate in sede monitoria, né hanno indicato le condizioni contrattuali del trasporto. L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per la non complessità della controversia.
P.Q.M.
N.R.G. 2792/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2792/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_3
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 717/20, del 29/4/2020;
3. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese di giudizio che si liquidano Parte_1 in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA OS
N.R.G. 2792/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA OS, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 2792/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(P. IVA: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_2 rappresentata e difesa – giusta procura alle liti in atti - dall'Avv. Paolo De Maio, (C.F. ), unitamente al quale C.F._1 domicilia presso lo Studio sito in Controparte_1
Nocera Inferiore alla via Nicotera n° 51 OPPONENTE E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, sig. , P.IVA , con sede Controparte_3 P.IVA_2 legale in Roccapiemonte (Sa) alla Via Piedi di Rocca snc, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Ugo DELLA MONICA, (C.F.
), con il quale elettivamente domicilia in C.F._2
Cava dei Tirreni (Sa) al Viale Garibaldi 19 OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 24/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
N.R.G. 2792/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 Con atto di citazione notificato il 22/6/2020, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 717/20, del 29/4/2020 e notificato l'8/5/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma Controparte_2 di € 5.551,00 oltre interessi moratori e spese, di cui alle fatture n. 48 del 31/01/2019, n. 80 del 30/4/2019 e n. 144 del 31/8/2019.
Parte opponente eccepiva:
1) l'insussistenza della prova del credito, non costituendo le fatture, documenti unilaterali, idoneo documento probatorio nel giudizio di opposizione;
2) l'insussistenza della prova della prestazione, volta che, per quanto concerne la documentazione del trasporto di merci, l'art. 6 co. 1 del d.lgs. 21/11/2005 n° 286, raccomanda, per il trasporto di merci su strada, la forma scritta, in quanto volta a “favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra contraenti”. Inoltre, il successivo comma 3 prevede come elementi essenziali dei contratti di trasporto di merci su strada stipulati in forma scritta: “a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario”. Ai fini del corretto esercizio dell'attività di autotrasporto, il d.lgs 21/11/2005 n° 286 è stato poi modificato dal d.lgs. 22/12/2008 n° 214, con l'introduzione di un art. 7 bis, che ha istituito la “scheda di trasporto”, come documento “da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore” (co. 1). Nel caso di specie evidenziava che il creditore si era limitato a produrre esclusivamente le fatture, i documenti di trasporto, le copie del libro IVA e le diffide ad adempiere. 3) l'inammissibilità del procedimento monitorio, emergendo dalle stesse fatture prodotte, l'applicazione di tariffe e condizioni contrattuali non concordate.
N.R.G. 2792/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese distratte in favore del procuratore antistatario.
In data 7/8/2020, si costituiva la società la Controparte_2 quale eccepiva:
1. in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione per intempestività, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato l'8/5/2020 (a seguito dell'emergenza sanitaria in atto, scaturita dal COVID 19, con il decreto Cura Italia tutti i termini processuali – ivi compreso dunque il termine utile per spiegare opposizione a decreto ingiuntivo
- venivano sospesi fino all'11/05/2020), scadendo il termine di 40 giorni il 20/6/2020, mentre l'opposizione era stata notificata solo in data 22/6/2020.
2. la sussistenza della prova scritta del credito, essendo lo stesso fondato oltre che sulle fatture e sull'autentica del registro, anche sui documenti di trasporto, non oggetto di alcuna specifica contestazione.
3. l'esistenza del credito vantato.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
- di munire l'opposto monitorio della provvisoria esecuzione;
- di rigettare la spiegata opposizione e per l'effetto di confermare il concesso monitorio.
In data 25/2/2021, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà.
Istruita la causa, escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, notificata nel termine di 40 giorni, scadente il 22/6/2020, tenuto conto della sospensione straordinaria che va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).
N.R.G. 2792/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 L'art. 155, rubricato «Computo dei termini», dispone al comma quarto: «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo» e al comma quinto: «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato». Va evidenziato che, per giurisprudenza consolidata, la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito. La notifica può configurarsi come compimento di atti processuali svolti fuori dall'udienza di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il termine vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass. 17127/2025; Cass. Sez. unite, 01/02/2012, n. 1418).
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è
N.R.G. 2792/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore non ha adeguatamente provato il titolo posto a base del proprio credito, essendosi limitato a produrre le fatture e l'autentica del registro. Pur affermando di aver depositato i documenti di trasporto, gli stessi non risultano depositati né nel ricorso monitorio né nel giudizio di opposizione. Né a tale carenza documentale il creditore ha sopperito con la prova testimoniale. I testi escussi all'udienza del 9/11/2022, pur riferendo genericamente di trasporti effettuati in favore dell'opponente, non hanno indicato né specificamente che fossero stati effettuati i trasporti di cui alle fatture azionate in sede monitoria, né hanno indicato le condizioni contrattuali del trasporto. L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per la non complessità della controversia.
P.Q.M.
N.R.G. 2792/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2792/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_3
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 717/20, del 29/4/2020;
3. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese di giudizio che si liquidano Parte_1 in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA OS
N.R.G. 2792/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6