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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/10/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1393/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), in qualità di coniuge ed erede del sig. Parte_1 C.F._1
, nato ad [...] il [...] rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv.to Arianna Mazzone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Parisi, in virtù di procura generale alle liti del
21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° 80974/21569; Persona_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/12/2020 , in qualità di coniuge ed Parte_1
erede del sig. , nato ad [...] il [...] e deceduto Persona_1
in data 25/08/2020, dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1582/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Dichiarare che la parte ricorrente presentava le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di invalido
1 ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare e di compiere da solo gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data della proposizione della domanda amministrativa (10.01.2019) o quantomeno dal mese di giugno
2019;”; 2) “Condannare la parte resistente al pagamento dell'indennità di accompagnamento sempre dalla data della domanda amministrativa (10.01.2019) o, in subordine, da giugno del 2019;”; Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. all'odierna udienza la Persona_3
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 20/11/2022, che il de cuius era affetto dalle seguenti patologie: “Artrosi polidistrettuale a medio-grave incidenza funzionale, concretizzante grave deficit della statica e della dinamica associato a marcata perdita di autonomia nella capacità di espletamento degli atti basilari e strumentali del vivere quotidiano. Cardiopatia ischemicoipertensiva cronica trattata tramite intervento di rivascolarizzazione mediante confezionamento di bypass aorto- coronarico, in soggetto affetto da flutter atriale atipico in trattamento con nuovi anticoagulanti orali (NAO), blocco atrio-ventricolare di I grado (BAV I grado) e Blocco di branca destra, sottoposto ad intervento chirurgico di tromboendoarteriectomia carotidea destra (TEA), in sufficiente compenso emodinamico. Diabete mellito tipo II (non insulinodipendente) in trattamento farmacologico. Incontinenza urinaria per cui necessita dell'uso di pannoloni igienici. Declino cognitivo di grado medio-severo associato a rallentamento ideo-motorio in soggetto affetto da vasculopatia cerebrale cronica.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico aveva determinato in capo al de cuius l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e comportano impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita a far data dal 01 giugno
2019.
Orbene, la domanda merita accoglimento, nei soli limiti indicati nella relazione peritale, alla stregua delle conclusioni rese dal dott. che in questa sede vanno recepite in Per_3 quanto traggono origine da una ponderata ed esaustiva valutazione degli elementi
2 sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità d'accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo al de cuius ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sul punto, quanto alla natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante, trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile.
Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità,
l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente è, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
3 Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative all'attività peritale espletata, tanto nella fase di accertamento tecnico preventivo quanto nella presente fase, vanno poste invece a carico dell' (in quanto CP_1
parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto anche conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale nella presente sede di merito ( art. 52 comma 2 TU spese di giustizia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato ad Persona_1
OGLIASTRO CILENTO (SA) il 09/08/1943] a far data dal 01/06/2019 e sino al dì del decesso (25/08/2020), si è trovato nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
Persona_4
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase di merito a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 14/10/2025
4 Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1393/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), in qualità di coniuge ed erede del sig. Parte_1 C.F._1
, nato ad [...] il [...] rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv.to Arianna Mazzone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Parisi, in virtù di procura generale alle liti del
21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° 80974/21569; Persona_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/12/2020 , in qualità di coniuge ed Parte_1
erede del sig. , nato ad [...] il [...] e deceduto Persona_1
in data 25/08/2020, dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1582/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Dichiarare che la parte ricorrente presentava le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di invalido
1 ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare e di compiere da solo gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data della proposizione della domanda amministrativa (10.01.2019) o quantomeno dal mese di giugno
2019;”; 2) “Condannare la parte resistente al pagamento dell'indennità di accompagnamento sempre dalla data della domanda amministrativa (10.01.2019) o, in subordine, da giugno del 2019;”; Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. all'odierna udienza la Persona_3
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 20/11/2022, che il de cuius era affetto dalle seguenti patologie: “Artrosi polidistrettuale a medio-grave incidenza funzionale, concretizzante grave deficit della statica e della dinamica associato a marcata perdita di autonomia nella capacità di espletamento degli atti basilari e strumentali del vivere quotidiano. Cardiopatia ischemicoipertensiva cronica trattata tramite intervento di rivascolarizzazione mediante confezionamento di bypass aorto- coronarico, in soggetto affetto da flutter atriale atipico in trattamento con nuovi anticoagulanti orali (NAO), blocco atrio-ventricolare di I grado (BAV I grado) e Blocco di branca destra, sottoposto ad intervento chirurgico di tromboendoarteriectomia carotidea destra (TEA), in sufficiente compenso emodinamico. Diabete mellito tipo II (non insulinodipendente) in trattamento farmacologico. Incontinenza urinaria per cui necessita dell'uso di pannoloni igienici. Declino cognitivo di grado medio-severo associato a rallentamento ideo-motorio in soggetto affetto da vasculopatia cerebrale cronica.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico aveva determinato in capo al de cuius l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e comportano impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita a far data dal 01 giugno
2019.
Orbene, la domanda merita accoglimento, nei soli limiti indicati nella relazione peritale, alla stregua delle conclusioni rese dal dott. che in questa sede vanno recepite in Per_3 quanto traggono origine da una ponderata ed esaustiva valutazione degli elementi
2 sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità d'accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo al de cuius ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sul punto, quanto alla natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante, trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile.
Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità,
l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente è, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
3 Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative all'attività peritale espletata, tanto nella fase di accertamento tecnico preventivo quanto nella presente fase, vanno poste invece a carico dell' (in quanto CP_1
parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto anche conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale nella presente sede di merito ( art. 52 comma 2 TU spese di giustizia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato ad Persona_1
OGLIASTRO CILENTO (SA) il 09/08/1943] a far data dal 01/06/2019 e sino al dì del decesso (25/08/2020), si è trovato nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
Persona_4
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase di merito a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 14/10/2025
4 Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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