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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7790/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
In persona del giudice dott. Chiara Daniela Fioravanti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7790/2022 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in , presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell''avv. , (C.F. che lo rappresenta e difende in forza di Parte_2 C.F._2 mandato in atti.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VICO S. MATTEO, 2/3 16123 presso lo studio dell''avv. CP_1 Parte_3 (C.F. ) e Avv. PIERO GIULIOTTI (c.f. –che lo C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono in forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
( C.F. ) nata a [...] e residente in [...] interno 7, elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in alla Via CP_1
RA 5/ , che sta personalmente in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c ., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
nata a [...] [...] (C.F. ) residente in CP_3 CP_1 C.F._6
Svezia ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio a via Bacigalupo, 4/7 CP_1 presso e nello studio dell'avv. Sara Minuto (C.F. pec: C.F._7 fax 010.8909269) che la rappresenta ed assiste in forza di Email_1 mandato in atti.
PARTE TERZA CH
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE ““Piaccia all'On.le Tribunale adìto,
previa assegnazione dei termini per conclusionali e repliche e previe le meglio viste pronunce - ivi inclusa la riforma dell'ordinanza 04/02/2025, con la quale ha disposto non licenziare C.t.U. come richiesta dal dott. – e rigettata ogni contraria domanda, Pt_1
I.1 e I.2 – annullare la delibera 30/03/2022 del convenuto , nella parte in cui ripartisce CP_1
a consuntivo le spese di assicurazione e di luce scale in base ai millesimi della tab. A allegata al regolamento e non secondo il criterio previsto da quest'ultimo;
II – annullare la delibera 30/03/2022 del convenuto condominio, nella parte in cui ripartisce a consuntivo le spese di esercizio ascensore secondo millesimi mai approvati e non conformi a legge
(art. 1124 c.c.) e regolamento, dichiarando, previo all'uopo licenziamento di C.t.U., quale sia il corretto criterio di attribuzione di tali spese all'int. 9D, nella sua attuale consistenza, di CP_1
[...
in immobile di proprietà del conchiudente attore;
CP_1
III - annullare per i medesimi motivi la delibera 30/03/2022 del convenuto , nella parte CP_1 in cui ripartisce a preventivo e pone a carico dell'int. 9D le spese di assicurazione, luce scale, ascensore;
IV - determinare e dichiarare, sulla scorta della licenziata C.t.U., quale sia, ai sensi dell'art. 1124
c.c. (e/o altra disposizione ritenuta) ed in base alla attuale consistenza della proprietà attorea, la corretta quota di partecipazione dell'int. 9D di alle spese di manutenzione CP_1 straordinaria dell'impianto ascensore deliberate in data 19/06/2020 dall'assemblea del caseggiato;
V - previo licenziamento di C.t.U. determinare la corretta attribuzione agli interni 9D e 12S dei millesimi di partecipazione alle spese di cui all'art. 16 del Regolamento del caseggiato di CP_1
[...
, con ordine al Condominio di adeguare di conseguenza la Tabella A allegata al regolamento.
Vinte spese tecniche e di difesa.”
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza istruttoria,
– in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex adverso notificato, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, ex art. 163 cpc, con ogni conseguente declaratoria ed effetto di legge;
– sempre in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del con CP_1 riguardo alle domande diverse da quelle aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari assunte il 30 marzo 2022;
– nel merito, respingere comunque tutte le domande di parte attrice, siccome inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, con conseguente conferma della validità delle delibere dell'assemblea condominiale del 30.03.2022 oggetto di impugnazione.
– Con vittoria di spese del giudizio comprensive di spese generali ed accessori di legge, anche per la fase di mediazione. CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA AVV GIANNI':
“Voglia il Tribunale adito , contrariis reiectis , respinta ogni contraria istanza istruttoria così provvedere;
a) in via preliminare e processuale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione dell'attore signor anche a seguito delle integrazioni del 31.08. 2023 dell'attore nei Pt_1 Pt_1 confronti della signora ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3) -4 ), CP_2
e 164, comma 4 , cod. proc. civile non essendo assolutamente chiarito anche a seguito di integrazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi quale sia la domanda dell'attore nei confronti dell'odierna convenuta .estranea alle domande esplicate dal Pt_1 Pt_1 perché le stesse vanno esplicate nei confronti del e /o della dante causa signora CP_1 [...]
CP_3
b) In via preliminare e in rito accertare e dichiarare che anche le memorie di parte attrice
n.1 e n. 2 ex art. 183 VI comma sono state depositate tardivamente ovvero la prima in data
2.9.2024 quando era già decorso il primo termine scadente il 31 .07. 2024 e la seconda in data
1.10.2024 quando era già decorso il secondo termine scadente il 30 .09.2024
c) In via pregiudiziale e di rito accertare e dichiarare la nullità e il difetto di legittimazione attiva di e passiva da parte di nei confronti della convenuta signora Pt_1 Pt_1 CP_2 per i motivi dedotti in narrativa per l'impossibilità dell'oggetto della domanda in quanto i millesimi di proprietà ex art.118 del c.c. vengono determinati ex art. 1118 c.c.in un rapporto proporzionale rispetto a mille di tutte le unità immobiliari e non tra due unità interno 9 scala destra
e interno 12 scala sinistra come pretenderebbe il Pt_1
d) In via pregiudiziale e di rito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' attore signor nei confronti della convenuta IGnora per il fatto che la redazione
Pt_1 CP_2 delle tabelle millesimali e la tabella A contestata dal applicata dal Condominio e la
Pt_1 correzione di eventuali errori spetta all'Assemblea dei Condomini all'unanimità o all' Autorità giudiziaria trattandosi di un Regolamento di Condominio Contrattuale e non sussistendo alcun errore ai sensi degli art. 69 e 68 c.c. delle disposizioni di attuazione del codice civile e per l'effetto rigettare in quanto inammissibili e infondate le domande dell'attore ai danni dell'odierna
Pt_1 convenuta;
perché a seguito di frazionamento avendo il signor acquisito un vano e mezzo
Pt_1 oltre due locali ripostiglio , ha incrementato in suo valore dell'interno 9 scala destra in danno dell'odierna convenuta interno 12 scala sinistra..
e) quanto sopra in violazione anche dell'obbligo di mediazione in quanto in mediazione il
IGnor ha dichiarato il falso asserendo che l'immobile della convenuta interno 12 scal Pt_1 sinistra avrebbe un vano in più , mentre dagli atti notarili risulta l'esatto contrario e precisamente
a seguito di frazionamento il signor ha acquisito un vano mezzo oltre due locali ripostigli e Pt_1 dall'atto notarile risulta addirittura che ha spolpato l'interno 12 scal sinistra di un vano e mezzo oltre due locali rispostigli.
f) Sul punto accertare e dichiarare che la riforma sul Condominio legge 220 del 2012 ha introdotto la previsione secondo cui , ai sensi dell'articolo 69 delle disposizioni attuative del codice civile “ ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore”.
NEL MERITO
f ) Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che la domanda del IGnor nei confronti Pt_1 dell'odierna convenuta è pleonastica e ontologicamente inammissibile in quanto l'art. 16 del
Regolamento Contrattuale approvato all'unanimità si riferisce come si evince dal tono letterale dello stesso a tutti i condomini “ tutti i condomini , debbono, di regola, concorrere alle spese per conservare e mantenere in condizioni decorose le cose ed i servizi comuni in proporzione ai coefficienti espressi in millesimi nella tabella Allegata A allegata al Regolamento e da cui si evince che, ai fini del concorso alle spese, il rapporto millesimale non è tra gli interni 9 destra e 12 sinistra , ma di ciascun immobile rispetto all'intero che è mille che rappresenta l'intero condominio
e pertanto la domanda del “ previo licenziamento di CTU determinare la corretta Pt_1 attribuzione agli interni 9d e 12 s dei millesimi di partecipazione alle spese di cui all'art. 16 del regolamento del caseggiato di con ordine al di adeguare la allegata al CP_1 CP_1 regolamento non trova giustificazione in quanto è già compresa nelle precedenti domande della memoria integrativa del nei punti I, II,III,IV nei confronti del Condominio e per l'effetto è Pt_1 ontologicamente inammissibile in quanto legittimato passivo è unicamente il Condominio. e la venditrice signora nei confronti della quale vanno spiegate le domande dell'attore CP_3 principale. g ) In via preliminare e nel merito accertare e dichiarare che tutte le domande formulate dal Pt_1 nell'atto di citazione e nella memoria integrativa di cui al punto V “ previo licenziamento di CTU determinare la corretta attribuzione agli interni 9 D e 12 s dei millesimi di partecipazione alle spese di cui all'art. 16 del regolamento del caseggiato di con ordine al condominio di CP_1 adeguare di conseguenza la tabella A allegata al regolamento “ sono nulle , illegittime e/o inammissibile per mancanza della mediazione ed inoltre la domanda non è procedibile in quanto i valori di attribuzione della spesa di ciascun partecipante alla cosa comune sono rapportati a mille da cui deriva che i millesimi di proprietà per ciascuna unità immobiliare non vengono determinati dal rapporto tra due unità immobiliari tra l'altro di due scale diverse scala destra 9 destra e 12 scala sinistra facenti parte di un edificio come chiede erroneamente l'attore prescindendo Pt_1 dall'intero valore dell'edificio ma dal rapporto rispetto a mille del valore di tutte le unità immobiliari e non di due singole unità immobiliari come parrebbe domandare il Pt_1
h) Rigettare le domande tutte del nei confronti della convenuta signora perché .sul Pt_1 CP_2 punto la riforma sul Condominio legge 220 del 2012 ha introdotto la previsione secondo cui , ai sensi dell'articolo 69 delle disposizioni attuative del codice civile “ ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore” perché la domanda del signor nei confronti della signora è già compresa nella domanda Pt_1 CP_2 spiegata dal nei confronti del Condominio di via Zara 29 – Genova legittimato .passivo Pt_1
e/ola signora dante causa del signor CP_3 Pt_1
i)Per l'effetto accertare e dichiarare che il legittimato passivo è il Condominio di via Zara 29
Genova in persona del legale rappresentante pro-tempore e in subordine la venditrice CP_3
Voglia il Tribunale adito ,
l)Viste le risultanze della denuncia presentata dalla venditrice congiuntamente al CP_3 signor denuncia di variazione per frazionamento e fusione presentata all'Ufficio del Pt_1 territorio di in data 09 ottobre 2017 , in atti dal giorno 11 ottobre 2017 protocollata con il CP_1
N. GE0178603 ante la stipula dell'atto 02 agosto 2018, acquirente signora , visto l'obbligo CP_2 assunto dalla venditrice , contenuto anche nel contratto preliminare di vendita in data 16 aprile
2018 in cui la parte venditrice signora “si obbliga a sostenere a proprio carico ogni CP_3 onere spesa e maggiore imposta derivante alla parte compratrice dell'avvenuta modifica da parte dell'Ufficio della rendita catastale proposta”, condannare la venditrice signora a sostenere CP_3 a proprio carico ogni onere , spesa e maggiore imposta derivante alla parte compratrice dell'avvenuta modifica da parte dell'Ufficio della rendita catastale proposta”,
Voglia il Tribunale adito
m) accertare e dichiarare che il legittimato passivo sia nei confronti della signora in CP_3 contradditorio del signor con la venditrice , nata a [...] [...] Pt_1 CP_3 CP_1 residente in [...] , Hudiksvall, Stormyravagen 67, 82451, Codice Fiscale C.F._8
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Italia a Primiero San Martino di
[...]
AS (TN), Lc. di conseguenza si chiede che la signora sia Controparte_4 CP_2 manlevata e garantita dal terzo chiamato
Voglia il Tribunale adito , con vittoria di spese comunque
n) accertare e dichiarare l'abuso del diritto da parte del che , dopo avere acquistato a Pt_1 seguito di frazionamento un vano e mezzo locali dall'interno 12 sc. sinistra oltre i due locali ripostigli scorporandoli dalla proprietà della convenuta , ora lo stesso incorre nel divieto di Pt_1
“venire contra factum proprium “espressione del divieto di abusare di un proprio diritto attraverso un uso strumentale di esso” , cfr. Tribunale di Genova sez. V Genova, 26.11.2021 , n.
2553), Consiglio di Stato , sez. V 27 marzo 2015 , n. 1605; Consiglio di stato sez. V , 27 aprile 2015
, n. 2054; Cass. 07 maggio 2013 , n. 10568; T.A.R. Lombardia sez I, 19 novembre 2018, n. 2603;
T.A.R. Campania sez II , 10 gennaio 2018 , n. 154) perché il dopo avere acquistato un vano Pt_1
e mezzo dall'interno 12 sc sinistra oltre due locali ripostiglio ancora prima che l'odierna convenuta visionasse l'appartamento interno 12 sc sin e lo acquistasse, ha in tal modo aumentato la caratura , la consistenza e il valore dell'interno 9 sc destra attraverso lo scorporo prima dall'interno 12 sc sin di un vano e mezzo oltre due locali ripostigli e poi l'annessione all'interno 9 sc destra degli stessi un vano e mezzo vani scorporati dall'interno 12 sc sin. ed ora, abusando del diritto, contesta la correttezza delle tabelle millesimali pur traendone un indebito vantaggio avendo il acquistato due unità immobiliari e precisamente il subalterno 26 composto di vani Pt_1
Per_ catastali 6,5 ( cfr. art. 1 del rogito ) oltre il subalterno 30 cfr. art. 2 ) atto del Notaio e per
l'effetto l'interno 9 scala destra ha un maggiore valore rispetto all'interno 12 sc sin unico subalterno 29 esposto a nord , oltre il fatto che
l'immobile del ha una esposizione con totale vista mare , essendo esposto a sud con un Pt_1 terrazzo di 120 mq tutto esposto a sud ed integrale vista mare . m)Viste le risultanze della denuncia presentata dalla venditrice congiuntamente al CP_3 signor denuncia di variazione per frazionamento e fusione presentata all'Ufficio del Pt_1 territorio di in data 09 ottobre 2017 ,in atti dal giorno 11 ottobre 2017 protocollata con il CP_1
N. GE0178603 ante la stipula dell'atto 02 agosto 2018 visto l'accordo espresso dalla venditrice , contenuto anche nel contratto preliminare di vendita in data 16 aprile 2018 , in cui la parte venditrice signora “si obbliga a sostenere a proprio carico ogni onere , spesa e CP_3 maggiore imposta derivante alla parte compratrice dell'avvenuta modifica da parte dell'Ufficio della rendita catastale proposta”,
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni eccezione , con vittoria di spese
o) In via principale nel merito, accertare e dichiarare inammissibili e infondate le domande tutte dell'attore ai danni dell'odierna convenuta, perché l'attore ha prodotto anche in mediazione Pt_1
Per_ dichiarazioni non veritiere smentite dalla planimetria catastale allegato al rogito Notaio dell'interno 9 scala destra che ha accorpato un vano e mezzo oltre due locali acquisendoli dall'interno 12 scala sinistra e per l'effetto,
p) Voglia il Tribunale adito, con vittoria di spese respinta ogni eccezione accertare e dichiarare comunque la carenza e /o il difetto di legittimazione attiva dell'attore nei confronti della Pt_1 convenuta signora e per l'effetto : CP_2
Viste le risultanze della denuncia presentata dalla venditrice congiuntamente al CP_3 signor denuncia di variazione per frazionamento e fusione presentata all'Ufficio del Pt_1 territorio di in data 09 ottobre 2017 , in atti dal giorno 11 ottobre 2017 protocollata con il CP_1
N. GE0178603 ante la stipula dell'atto 02 agosto 2018 , visto l'accordo espresso dalla venditrice , contenuto anche nel contratto preliminare di vendita in data 16 aprile 2018 , in cui la parte venditrice signora “si obbliga a sostenere a proprio carico ogni onere , spesa e CP_3 maggiore imposta derivante alla parte compratrice dell'avvenuta modifica da parte dell'Ufficio della rendita catastale proposta”,
Voglia il Tribunale adito respinta ogni eccezione, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del nei confronti della convenuta signora perché la domanda spiegata dal Pt_1 CP_2 signor nei confronti della signora è già compresa nelle domande spiegate dal Pt_1 CP_2 nei confronti del Condominio di Via Zara 29- Genova che è il legittimato passivo. Pt_1 Con condanna dell'attore , signor in solido con la venditrice alla Parte_1 CP_3 rifusione delle spese processuali a favore della convenuta signora ai sensi dell'art. CP_2
96, commi 1 e /o 3, c.p.c., oltre rimborso spese generali e accessori di legge .
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta signora :: CP_2
Voglia il Tribunale adito condannare il terzo signora a rifondere ogni onere
CP_3 aggiuntivo e 1e spese processuali a favore della signora estranea alla materia del CP_2 contendere al rapporto giuridico intercorso tra la venditrice e il signor visto
CP_3 Pt_1 che il frazionamento è stato disposto dal terzo venditore signora congiuntamente
CP_3 firmato con lo stesso molto tempo prima dell'acquisto dell'immobile interno 12 sc sin da Pt_1 parte della convenuta signora che ha acquistato l'immobile in data 02 agosto 2018 , mentre CP_2 il signor ha frazionato l'immobile congiuntamente con la dante causa signora Pt_1 CP_3 in data 09 ottobre 2017 e successivamente acquistato l'immobile dalla signora in data 17
CP_3 novembre 2017 avendo disposto con la venditrice il frazionamento di un vano e mezzo
CP_3 oltre due locali ripostiglio che sono stati scorporati dall'interno 1 2scalasinistra ed accorpati all'interno 9 scala destra prima del 02 agosto 2018 , data in cui la convenuta ha acquistato
l'interno 12 scal sinistra già spolpato di un vano e mezzo oltre due locali ripostiglio.
Vinte le spese per lite temeraria .comprensive di spese generali ed accessori di legge , anche per la fase di mediazione”
CONCLUSIONI DELLA Parte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti della sig.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP_3
- in subordine, nella denegata ipotesi di suo accoglimento, ridurla nei limiti del dimostrato;
- vinte le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione in data 2.9.2022 il dott. ha ritenuto di evocare in giudizio il Parte_1
nonché l'Avv assumendo: Controparte_5 CP_2 -di essere proprietario dell'appartamento di Via Zara 29 int. 9 sc. D, per acquisto fattone con atto
Not. Felis 17/11/2017 (doc. 1);
-che detto immobile confina con l'appartamento int. 12 della (propr. ; Pt_5 CP_2
-che ai sensi dell'art. 16 c. 1 del Regolamento (contrattuale) di condominio (doc. 2) per le spese di
“luce scale” e di “assicurazioni” la suddivisione deve essere fatta “in parte eguali” (sic; cfr. art. 16
Reg. cit.);
-che per la ripartizione millesimale delle “spese di ordinaria manutenzione”, non contemplate nei primi due commi, il co. III della norma in questione rinvia alla “tabella A” allegata al Regolamento stesso;
-che la consistenza dell'appartamento acquistato dal Dott. nel 2017 è differente da quella che Pt_1 la stessa unità immobiliare aveva al momento (1937) della predisposizione della “tabella A” allegata al Regolamento atteso che, nel corso degli anni, all'int. 12S erano state accorpate due stanze del confinante int. 9D;
- che allorché il Dott. visitò, per acquistarlo, l'int. 9D, chiese che ad esso fosse ri-accorpato Pt_1 uno dei due vani che erano stati “inglobati” nell'int. 12S;
- che in definitiva, rispetto al 1937, l'unità immobiliare oggi di proprietà dell'attore (int. 9D) ha un vano in meno;
-che di tale situazione, la precedente proprietà si era dimenticata di dare comunicazione all'Amministratrice prima di vendere l'u.i. int. 12S, salvo farlo poi con e-mail del marzo 2017 (doc.
3);
-che la caratura millesimale dell'u.i. 9D - e, correlativamente dell'int. 12S – di cui alla Tabella A è rimasta, ed è a tutt'oggi, invariata;
-che da due anni a questa parte il sig. ha reiteratamente chiesto alla vicina confinante di Pt_1 accondiscendere a modificare tra le u.i. immobiliari 9D e 12S la caratura millesimale di cui alla tabella A (fatta anche oggetto di una domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione – doc. 4), senza esito);
-che nello stesso arco di tempo, il Dott. ha altresì chiesto al Condominio di approvare tabelle Pt_1 millesimali “generali” per la ripartizione di eventuali spese straordinarie, dato che la Tabella A, convenzionale è utilizzabile solo per l'ordinaria manutenzione nonchè quelle di esercizio e manutenzione dell'ascensore in quanto mai approvate;
-che nel giugno 2020 l'assemblea del Condominio di Via Zara 29 aveva deliberato lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di ascensore di cui l'amministratore predisponeva in via provvisoria un riparto, mentre il consuntivo non è stato ancora approvato;
-che in data 30/03/2022 l'Assemblea del Condominio (v. verbale – doc. 5), contrario il sig. Pt_1 presente alla riunione:
- ha ritenuto di non procedere alla nomina di un tecnico per la formazione di una tabella “generali”
e di una “scale/ascensore”;
- ha approvato il consuntivo 2021 ed i relativi riparti;
- ha approvato il preventivo 2022 con riparti e rateizzazione;
-che in data 21/04/2022 il sig. ha depositato istanza di mediazione (doc. 6) impugnando ex Pt_1 art 1137 c.c. la delibera di approvazione del consuntivo 2021 quanto al riparto, la delibera di approvazione del preventivo 2022 quanto al riparto e chiedendo di correttamente determinare i valori millesimali per la ripartizione secondo legge delle spese di “ascensore”;
-che essendo ancora pendente la procedura di mediazione, il sig. ha cautelativamente Pt_1 provveduto alla notifica del presente atto, lamentando che nel riparto consuntivo 2021 le spese di assicurazione del fabbricato (alla voce “Generali”), sono state addebitate ai condòmini in base ai millesimi, mentre esse rientrano fra quelle che il richiamato Regolamento (art. 16) prevede siano divise in parti uguali mentre le spese per l'illuminazione delle scale (voce “Scale”) e dell'atrio/portico (voce “Atrio/Portico”) non sono state divise secondo il criterio dell'art. 16 Reg. più volte richiamato, bensì in base ai millesimi di cui alla tabella A;
-che inoltre le spese ordinarie di ascensore sono state suddivise secondo un criterio non conforme al disposto dell'art. 1124 c.c.. atteso che detto impianto è stato realizzato dopo la costruzione del condominio e l'assemblea del Condominio non ha mai adottato una tabella per la suddivisione delle spese di esercizio dell'ascensore;
-che pertanto, ritenendo la delibera de qua annullabile per i motivi di cui sopra, il sig. la Pt_1 impugna ad ogni effetto ai sensi dell'art. 1137 c.c., chiedendo che sia rideterminata la misura della sua partecipazione alle spese in base al criterio indicato;
-che per gli stessi motivi il sig. ritiene invalido l'addebito/riparto, nel preventivo 2022, Pt_1 approvato dall'assemblea 30/03/2022, delle voci di spesa di cui ai tre paragrafi precedenti;
-che inoltre, le unità immobiliari 9D e 12S del caseggiato non hanno, oggi, la consistenza che esse avevano al momento della redazione della tabella richiamata dall'art. 16 del regolamento;
-che è dunque interesse e diritto del Dott. chiedere che, in contraddittorio con la condòmina Pt_1 proprietaria dell'appartamento 12S, il Tribunale – previo licenziamento di apposita C.t.U. – voglia emettere sentenza di adeguamento della menzionata “tabella A” alla situazione di fatto, precisando di non agire ai sensi dell'art 69 disp att c.c. trattandosi di divisione in due parti di un appartamento.
In forza di tali assunti l'attore impugna la delibera 30.3.2022 e chiede di determinare e dichiarare, previa C.t.U., quale sia, ai sensi dell'art. 1124 c.c. (e/o altra disposizione ritenuta) ed in base alla attuale consistenza della proprietà attorea, la corretta quota di partecipazione dell'int. 9D di
[...]
alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore deliberate in data CP_1
19/06/2020 dall'assemblea del caseggiato nonché di determinare la corretta attribuzione agli interni
9D e 12S dei millesimi di partecipazione alle spese di cui all'art. 16 del Regolamento del caseggiato di , con ordine al Condominio di adeguare la Tabella A allegata al regolamento. CP_1
2)Con comparsa di costituzione e risposta in data 14.12.2022 si è costituito il CP_1 eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e contestando nel merito le domande attoree.
Osserva il convenuto:
-che l'assemblea, con decisione all'unanimità del 20 gennaio 1957 (cfr. prod. 3), ha modificato il predetto art. 16 del Regolamento prevedendo la ripartizione delle spese di illuminazione scale secondo un criterio aderente al disposto dell'art. 1124 c.c. ovvero per metà in proporzione dell'altezza in cui si trovano le singole unità e per l'altra metà in ragione del valore millesimale di proprietà;
-che per quanto attiene alle spese di assicurazione del fabbricato, la versione modificata dell'articolo prevede, sempre in aderenza ai principi di legge, la ripartizione secondo i millesimi di proprietà;
-che tali criteri sono stati uniformemente e costantemente applicati dalla data di modifica della norma regolamentare (1957) ad oggi (cfr. prod. 4) con acquiescenza dello stesso attore laddove ha approvato i primi consuntivi e preventivi di spesa (cfr. prod. 5), senza nulla opporre;
-che il Regolamento del condominio di fu redatto nel 1932, ossia in data anteriore CP_1 all'entrata in vigore dell'attuale Codice Civile, di talché i criteri poi approvati all'unanimità nel
1957, in riforma dell'originario art. 16, sono stati adottati per consentire l'adeguamento del regolamento suddetto agli art. 1123 e ss. codice civile, che, come già dedotto, non a caso sono stati riportati pedissequamente nel nuovo testo.
In merito poi alla doglianza relativa alla ripartizione delle spese di ascensore, ne invoca la correttezza in quanto avvenuta in conformità della tabella ascensore del 20 dicembre 1974 (cfr. prod. 6), così come aggiornata a seguito delle successive adesioni all'innovazione in questione, ai sensi dell'art. 1121 c.c.
Tale tabella è stata applicata in via costante ed uniforme per l'approvazione di tutti i successivi riparti anche da parte del sig. (prod. 5). Pt_1
Pertanto a fronte dell'esistenza di una tabella per le suddette spese, l'attore avrebbe dovuto agire per la revisione di detta tabella, ex art 69 disp. Att., c.c. una volta dimostrata la sussistenza dei presupposti, che nella fattispecie sono in ogni caso latitanti.
Invoca poi la nullità della domanda volta a determinare, previa CTU, quale sia il corretto criterio di attribuzione di tale spese all'interno 9 D, nella sua attuale consistenza, di in CP_1 CP_1 immobile di proprietà del conchiudente attore”, evidenziando come non sia comprensibile quale sia il petitum e la causa petendi.
Eccepisce infine la carenza di legittimazione passiva del con riferimento alla domanda CP_1 relativa all'accertamento della corretta consistenza delle due contigue unità, interni 9D e 12S, rispettivamente di proprietà dell'attore e della convenuta IG.ra evidenziando che il CP_2
è privo di qualsivoglia potere volto a modificare l'attribuzione millesimale delle CP_1 suddette due unità, posto che al di fuori della art 69 disp att c.c., la legge non prevede che l'assemblea conferisca all'amministratore o ad un tecnico il mandato di correggere errori o sproporzioni tra le diverse unità immobiliari, né tantomeno che vi possa provvedere motu proprio
l'amministratore (cfr. Cass. 24085/2022). L'assemblea deve invece approvare la contabilità esclusivamente sulla base delle tabelle vigenti.
Alla luce di tali assunti il chiede il rigetto delle domande attoree. CP_1 3)Con comparsa di costituzione e risposta in data 15.12.2022 si è costituita anche l'avv. CP_2 eccependo la nullità dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto delle domande attore.
[...]
In particolare la convenuta eccepisce sia il difetto di legittimazione passiva per il fatto che la redazione delle tabelle millesimali e la correzione di eventuali errori spetta all'Assemblea dei
Condomini all'unanimità , sia la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum.
Assume la convenuta:
-che con rogito in data 2.8. 2018 N ( doc. 1 ) la signora vendeva alla suddetta CP_3 convenuta l'immobile sito “nella casa distinta con il civico 29 di l'appartamento segnato CP_1 con il numero interno 12 della scala sinistra posto al piano quarto della consistenza catastale di vani sette” ;
-che in particolare detto immobile era censito al catasto dei fabbricati del comune di alla CP_1 sez geb foglio 69 mappale 84 sub. 29 già sub 27 -già sub 23 in via Zara n. 29 interno 12 scal sinistra piano S1-4 zona 1 categ. A/3 classe 5 vani 7 Rendita catastale Euro 1373 ,78 , giusta le risultanze della denuncia di variazione per frazionamento e fusione presentata all'Ufficio del territorio di in data 09 ottobre 2017 in atti dal giorno 11 ottobre 2017 protocollata con il N. GE0178603 CP_1 come da attestazione del Notaio rogante e che qui si produce (doc. 2 ); Persona_2
-che per accordo espresso tra le parti, come risulta in atti cfr. pag. 3 del contratto di compravendita, la venditrice “si obbliga a sostenere a proprio carico ogni onere, spesa e maggior CP_3 imposta derivante alla parte compratrice dall'eventuale modifica da parte dell'ufficio della rendita catastale proposta”;
-che la parte venditrice dichiara che i predetti dati di identificazione catastale e la presente planimetria sono conformi allo stato di fatto dei beni in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
-che , in data 09 ottobre 2017 quindi in data anteriore all'atto di compravendita del 02 agosto 2018 e del preliminare del 16 aprile 2018 della signora l'attore ha presentato al CP_6 Pt_1
Comune di Genova - unitamente alla parte venditrice (cfr. Allegato 1pag . 7 di 10 , CP_3 nella descrizione sintetica dell'intervento pratica 9155 del 2017) lo scorporo relativo a opere interne a due unità immobiliari contigue, con contestuale spostamento di un vano e un locale accessorio e precisamente due locali ripostigli dall'interno 12 sc. sinistra all'interno 9 sc destra committente signor (allegato 2 ); Parte_1 -che di tale scorporo viene dato atto nel rogito 17.11.2017 con atto pubblico registrato il 27 .11.
2017 al N. 19194 in cui all'art. 8 ove si legge: “- in data 9 ottobre 2017 è stata presentata al
Comune di , Sportello Unico dell'Edilizia pratica rubricata al numero 9155/2017 , CP_1 consistente in opere di manutenzione leggera ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne , e più precisamente opere interne a due unità immobiliari contigue con conseguente spostamento di un vano e mezzo e un locale accessorio vani e precisamente oltre due locali ripostigli dall'interno 12 sc. Sin. all'interno 9 scala destra”;
che per l'effetto di quanto risulta dagli atti pubblici a pag. 2 dell'atto di citazione vi è un affermazione falsa perché dall'atto pubblico dello stesso attore risulta che i vani accorpati dall'interno 12 sc sin all'interno 9 scala destra, sono un vano e mezzo con annessi due locali ripostigli e per l'effetto è falso quanto dichiarato dal nell'atto di citazione che Pt_1
l'appartamento interno 9 scala destra abbia un vano meno mentre al contrario il come risulta Pt_1
Per_ dallo stesso atto pubblico rogato dal notaio ha accorpato all'immobile 9 sc destra porzione immobiliare posta al piano quarto già parte di appartamento interno 12 scala sinistra sottraendoli all'interno 12 scala sinistra dell'odierna convenuta;
-che il ha sempre partecipato alle riunioni di condominio ed ha approvato il consuntivo 2021 Pt_1
e i relativi riparti ed ha approvato il preventivo 2022 e i relativi riparti ed è pertanto decaduto da ogni azione sia nei confronti del condominio sia a maggior ragione nei confronti della signora chiamata in causa;
CP_2
-che quanto al riparto spese ascensore ne ribadisce la correttezza richiamando anch'ella la delibera del 20.01. 1957 ( cfr. doc. 7, 8,e doc. 9);
-che la ragione tecnica quindi in base alla quale non solo al ma tutti i condomini della scala Pt_1 destra vengono addebitati ai fini del riparto maggiori millesimi e di conseguenza maggiori spese è dovuta al fatto che i condomini della scala sinistra sono in numero maggiore e precisamente otto a differenza della scala destra dove sono ubicate sei unità immobiliari;
-che analogo discorso vale per la ripartizione delle spese di ascensore.
In forza di tali assunti l'Avv. chiede dichiarare la nullità dell'atto di citazione e il difetto di CP_2 legittimazione passiva della convenuta con estromissione della stessa dalla causa, nonché:
- accertare e dichiarare che l'attore signor è incorso nelle decadenze di cui all' art. 1137 del Pt_1 codice civile;
- autorizzare la chiamata in causa della venditrice viste le risultanze della denuncia di CP_3 variazione 9.10.2017 presentata dalla venditrice congiuntamente al signor e CP_3 Pt_1 visto l'accordo espresso dalla venditrice, contenuto anche nel contratto preliminare di vendita in data 16 aprile 2018 , in cui la signora “si obbliga a sostenere a proprio carico ogni CP_3 onere spesa e maggiore imposta derivante alla parte compratrice dell'avvenuta modifica da parte dell'Ufficio della rendita catastale proposta”, nella denegata ipotesi in cui la signora CP_2 convenuta non fosse estromessa dal giudizio;
-comunque accertare e dichiarare l'abuso del diritto da parte del perché prima ha Pt_1 aumentato la caratura, la consistenza e il valore dell'interno 9 sc destra attraverso il predetto scorporo dall'interno 12 sc sin. ed ora, abusando del diritto, contesta la correttezza delle tabelle millesimali pur traendone un indebito vantaggio;
- accertare e dichiarare inammissibili e infondate le domande tutte dell'attore ai danni dell'odierna convenuta, e dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva della convenuta signora viste le risultanze della denuncia di variazione presentata dalla venditrice CP_2 CP_3 congiuntamente al signor e visto l'accordo espresso dalla venditrice. Pt_1
4) Effettuata la chiamata in causa della sig.ra all'udienza del 12.6.2023 i difensori CP_3 insistevano nelle proprie istanze e difese ed il giudice, a seguito di riserva, dichiarava la nullità dell'atto di citazione, non risultando adeguatamente dedotti il petitum e la causa petendi e concedendo all'attore termine per integrare le domande.
Depositate le integrazioni a cura dell'attore e le nuove costituzioni dei convenuti, era nuovamente evocata in giudizio la terza chiamata che si costituiva con comparsa in data 19.6.2024 CP_3 chiedendo il rigetto della domanda di manleva dispiegata nei suoi confronti.
5)Assume la terza chiamata:
-che oggetto di contenzioso fra i sigg.ri e è la rideterminazione dei rispettivi Pt_1 CP_7 millesimi di proprietà nell'ambito del condominio cui partecipano, ma tale vertenza esula dalla garanzia prestata dalla signora CP_3
-che risulta indiscutibile che i “millesimi” di proprietà all'interno di un condominio di edificio e la
Rendita Catastale siano due concetti ontologicamente e teleologicamente diversi tra loro, in quanto: - i millesimi esprimono il valore di un singolo piano o porzione di piano di proprietà esclusiva, rispetto all'edificio in condominio di cui essa porzione faccia parte, attengono al diritto privato, con ciò che sono determinati da un soggetto privato, i Condomini stessi e sono finalizzati ad esprimere il valore del voto del singolo Condomino rispetto all'adozione delle delibere condominiali, nonché la misura di partecipazione alle spese del singolo Condomino rispetto agli interventi sulle parti comuni dell'edificio;
- la Rendita Catastale, invece, afferisce al diritto tributario, é calcolata dall'Agenzia delle Entrate ed
é finalizzata alla determinazione di imposte e/o tasse connesse a fabbricati e terreni;
-che a fronte di tale differenza, la domanda di manleva proposta nei confronti della sig.ra CP_3 appare infondata in quanto si risolve nella richiesta dell'avv. di essere tenuta indenne CP_7 dall'eventuale maggiore attribuzione di millesimi alla sua proprietà, sulla base di una garanzia afferente ad una diversa Rendita Catastale calcolata dall'Agenzia delle Entrate;
-che inoltre né il Dott né l'Avv. , nei cui rogiti sono allegate le planimetrie dei beni Pt_1 CP_7 venduti da loro sottoscritte a conferma, contestano che la sig.ra abbia venduto loro immobili CP_3 di consistenza reale diversa da quella effettiva;
-che ancora, alla luce di quanto indicato nei rogiti, era circostanza nota ad entrambi gli acquirenti che la consistenza con la quale compravano era necessariamente diversa rispetto a quella di 80 anni prima che non poteva tener conto di modifiche successive ed in particolare del frazionamento avvenuto nel 2017;
-che ancora, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di manleva fosse accolta, essa sconterebbe la stessa indeterminatezza della domanda posta dal dott. in quanto non é dato Pt_1 sapere quali siano gli elementi che inciderebbero sulla caratura millesimale di cui la sig.ra CP_3 dovrebbe rispondere, né si tiene conto degli effetti positivi che una diversa consistenza millesimale determina in termini di peso sulle decisioni assembleari, aspetto del tutto non trascurabile;
-che infine la sig.ra in adempimento della garanzia prestata all'avv. comunicatole CP_3 CP_7 il non accoglimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Rendita Catastale proposta, ha provveduto a pagare gli oneri conseguenti [docc. 1 e 2] sebbene la procedura sia ancora in corso,
In forza di tali assunti la terza chiamata chiede il rigetto della domanda di manleva in quanto infondata in fatto ed in diritto e in subordine chiede di ridurla nei limiti del dimostrato. 6) Verificata la regolarità del contraddittorio, erano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 c.p.c. e all'esito di detto incombente il giudice, ritenute inammissibili le memorie n 1 e
2 di parte attrice in quanto depositate dopo i termini perentori di cui all'art 183 VI comma cpc, fissava l'udienza del 5.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc.
In quella sede le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
7)Così delineate e posizioni delle parti e l'iter processuale occorre in primo luogo richiamare quanto già affermato con provvedimento in data 4.2.2025 in merito al fatto che le memorie di parte attrice n. 1 e n. 2 ex art 183 VI comma cpc sono state depositate tardivamente ovvero la prima in data
2.9.2024, quando già era decorso il primo termine perentorio scadente il 31.7.2024 e la seconda in data 1.10.2024, quando era già decorso il secondo termine perentorio scadente il 30.9.2024, con conseguente inammissibilità delle memorie stesse, delle istanze istruttorie ivi dedotte e della documentazione ivi allegata.
8)Premesso ciò e passando ad esaminare la prima domanda attorea, volta a sentir annullare la delibera in data 30/03/2022 nella parte in cui l'assemblea approva la ripartizione delle spese a consuntivo con riferimento alle voci assicurazione e luce scale in base ai millesimi della tab. A allegata al regolamento e non in parti uguali come prevede l'art. 16 del Regolamento (contrattuale) condominiale (doc. 2), ferma la legittimazione passiva del condominio su detta impugnativa, si osserva quanto segue.
Il contesta la doglianza attorea sull'assunto che l'assemblea, con decisione CP_1 all'unanimità del 20 gennaio 1957 (cfr. prod. 3), ha modificato il predetto art. 16 del Regolamento
(che in effetti nella versione originaria del 1932 riportava quanto sostenuto dall'Attore) prevedendo la ripartizione delle spese di illuminazione scale secondo un criterio aderente al disposto dell'art. 1124 c.c. e, per le spese di assicurazione del fabbricato, secondo i millesimi di proprietà.
Osserva ancora che tali criteri sono stati uniformemente e costantemente applicati dalla data di modifica della norma regolamentare (1957) ad oggi (cfr. prod. 4) e anche da parte dello stesso
Dott. che dal suo acquisto nel 2017 ha dato piena acquiescenza a tali criteri di riparto, Pt_1 approvando i primi consuntivi. Nella memoria integrativa dell'attore depositata in data 31.8.2023, a seguito della pronuncia di nullità dell'atto di citazione, il sig precisa (sottolineatura della scrivente): “Come esposto Pt_1 nell'atto introduttivo, il dott. ha acquistato l'appartamento di Via Zara 29 int. 9 sc. Parte_1
Per_ D con atto Not. 17/11/2017 (doc. 1), il quale richiama il regolamento contrattuale di condominio (doc.
2 - d'ora in poi “Regolamento”). Quest'ultimo – che ad onta delle deduzioni e produzioni avversarie non risulta sia mai stato modificato (e comunque le pretese modifiche, in assenza di loro trascrizione, anteriore all'acquisto del 2017, sarebbero inopponibili al conchiudente) elenca ai primi due commi dell'art. 16 alcune specifiche voci di spesa e ne enuncia il criterio di ripartizione: in particolare, per la “luce scale” e le “assicurazioni” la suddivisione, a norma del primo comma di detto articolo, deve essere fatta “in parte eguali” (sic; cfr. art. 16 del doc. 2)”.
Orbene, premesso che la natura contrattuale del Regolamento de quo (prod 2 attore) risulta pacifica in causa (in quanto affermata dall'attore e non contestata dai convenuti) e che nel rogito d'acquisto dell'attore (prod 1) viene richiamato il regolamento contrattuale allegato al rogito del 25.7.1932 trascritto, da un'attenta lettura della produzione 3 di parte convenuta si evince come la stessa consista non nella delibera del 20.1.1957, che avrebbe approvato all'unanimità la modifica del criterio di ripartizione delle suddette spese, bensì nel mero testo dell'art 16 nella versione che si assume modificata, recante l'intestazione “nuovo articolo 16 approvato all'unanimità nell'assemblea del 20.1.1957”.
Di talchè tale documento non consente di per sé di verificare che la modifica sia avvenuta effettivamente e in detti termini e che sia stata presa all'unanimità di tutti i partecipati al con la conseguenza che non appare adeguatamente provato l'assunto del . CP_1 CP_1
Occorre poi evidenziare che la stessa Suprema Corte esclude che eventuali comportamenti concludenti possono portare ad una approvazione o modificazione delle tabelle millesimali e dei criteri di riparto, poiché l'atto di approvazione o di revisione delle tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta, dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per “facta concludentia” (Cass. n. 26042/2019 e Cass. 30305/2022).
Pertanto la delibera impugnata, laddove approva la ripartizione delle spese di assicurazione e luce scale effettuata in contrasto con quanto emerge dal disposto originario del regolamento contrattuale, si appalesa annullabile.
Si richiama pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 9839/29021) a mente della quale “devono senz'altro ritenersi nulle le deliberazioni adottate a maggioranza con cui siano stabiliti o modificati i criteri generali per la ripartizione delle spese condominiali, criteri previsti dalla legge o da convenzione stipulata dai condomini, poiché questa materia è sottratta al metodo maggioritario in quanto al di fuori dalle attribuzioni dell'assemblea previste espressamente dall'art. 1135 ai numeri 2 e 3 c.c.; sono invece meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ancorché in violazione degli stessi, giacché queste deliberazioni sono assunte nell'esercizio delle attribuzioni assembleari che non sono contrarie e norme imperative (con relativa impugnazione che va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.).
Sussiste pertanto il diritto dell'attore di sentir annullare la delibera in data 30.3.2022 laddove viene approvata la ripartizione del consuntivo es 2021 e del preventivo es 2022 con riferimento alla voci assicurazione e luce scale (domande sub I1 – I 2 e III delle conclusioni).
9) L'accoglimento di detto motivo di censura avverso la delibera di approvazione del riparto consuntivo (domanda sub I delle conclusioni) e preventivo (domanda sub III delle conclusioni) relativo alla voce spese luce scale e assicurazione, comportando già l'annullamento di tali delibere, assorbe e rende superflua ogni pronuncia sull'ulteriore doglianza in punto spese ascensore e di cui alla domanda sub II delle conclusioni e alla richiesta di CTU ad essa strumentale.
10) Quanto poi alla domanda formulata sub IV delle conclusioni attoree e volta a sentir determinare e dichiarare, previa CTU, quale sia, ai sensi dell'art. 1124 c.c. (e/o altra disposizione ritenuta) ed in base all'attuale consistenza della proprietà attorea, la corretta quota di partecipazione dell'int. 9D di alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore deliberate in data CP_1
19/06/2020 dall'assemblea del caseggiato, si osserva quanto segue.
L'attore sostiene sul punto che al momento della realizzazione dell'impianto ascensore, ossia nel
1974, l'assemblea aveva deliberato il criterio di ripartizione della spesa di installazione tra i condòmini originariamente costituenti la comunione ascensore, ma non una tabella di esercizio.
Poiché negli anni successivi altri condòmini sono entrati a far parte della comunione ascensore e in data 19/06/2020 (doc. 7) è stata deliberata la integrale ristrutturazione (sostituzione) dell'impianto, senza approvare alcun riparto di spesa, il sig sostiene di aver interesse e diritto - stante la Pt_1 dichiarata intenzione dell'assemblea di non provvedervi (si veda il punto 1 del verbale 30/03/2022)
– a che la propria quota di contribuzione alla spesa sia determinata in conformità alla legge, previa redazione di una tabella che tenga conto del disposto dell'art. 1124 c.c. e della reale consistenza dell'unità immobiliare del sig. Pt_1
Il Convenuto in merito a tale domanda censura l'assunto avversario evidenziando che il dispone già di una apposita tabella di riparto delle spese dell'ascensore, conforme ai CP_1 criteri di cui all'art. 1124 c.c. (come anche comprovato dalla perizia Geom. prod. 8) Per_3 idonea a suddividere sia le spese ordinarie che quelle straordinarie ancorchè definita “tabella millesimale per ripartizione spese installazione”.
Aggiunge poi che se da un lato l'attore contesta la mancanza di una “tabella di gestione ascensore” dall'altro omette di formulare l'unica domanda che avrebbe dovuto svolgere per tale ipotesi, ossia quella di formazione giudiziale della suddetta tabella.
Afferma il Condominio che o si contesta l'assenza di una tabella e si chiede la conseguente sua redazione in conformità ai criteri di legge, oppure, se una tabella esiste già e se ne chiede la riforma, occorre svolgere l'azione appositamente prevista dall'art. 69 disp. Att. c. c., dimostrando la sussistenza dei presupposti di legge.
Sostiene quindi il convenuto che l'attore, non svolgendo nessuna delle due possibili azioni alternative, cerca di addivenire ad una surrettizia modifica della tabella vigente, peraltro neppure nella sua interezza ma limitatamente alle sole due contigue unità, interni 9D e 12S, sulla base di un asserito decremento della consistenza della propria.
Chiamato a chiarimento sul tenore della domanda attorea sub IV delle conclusioni, all'udienza del
3.2.2025 il difensore di parte attrice ha così verbalizzato “sui chiarimenti richiesti in merito alla domanda sub IV di parte attrice ribadisce che con tale domanda viene richiesto che attraverso perizia venga effettivamente chiarite le dimensioni dell'immobile del sig per verificare che Pt_1 la sua consistenza è inferiore rispetto a quella individuata nelle tabelle contrattuali”.
Tale asserzione muove dall'assunto attoreo che l'immobile int 9 scala destra, oggi di proprietà
avrebbe subito un decremento di valore rispetto a quello indicato nelle tabelle originarie Pt_1 tuttora vigenti, atteso che rispetto alla situazione esistente nel 1932 l'u.i. int. 9D in oggi avrebbe un vano in meno e quella 12S uno in più (cfr. doc. 3).
Il ha negato qualsiasi decremento evidenziando (pag. 5 comparsa di costituzione e CP_1 risposta) che dall'esame delle stesse produzioni avversarie ed in particolare dell'atto di acquisto dei due immobili di proprietà del IG. (cfr. doc. 1 di parte attrice), si evince l'esatto contrario, Pt_1 ovvero che in ragione del frazionamento effettuato dallo stesso attore nel 2017, l'interno 9 scala D ha acquisito un vano e mezzo in più che precedentemente apparteneva al contiguo interno 12 scala
S. e in sede di udienza di chiarimenti hanno ribadito che i documenti 13, 14 e 15 prodotti dall'attore in memoria n 2, sono atti catastali che non hanno valore probatorio, concludendo che
“parte attrice non ha dato prova di quanto affermato. Ogni CTU sarebbe esplorativa perché manca la prova del fatto che il dante causa del avesse un immobile di estensione maggiore di quello Pt_1 attualmente di parte attrice”.
Anche l'avv. nega l'esistenza di un decremento del valore immobiliare dell'appartamento CP_2 int 9 scala destra dell'attore, assumendo che (pag 5 memoria n 1 ex art 183 VI comma cpc) “per effetto del frazionamento effettuato per iniziativa del medesimo prima dell'acquisto ,l' Pt_1 immobile interno 9 scala destra ha ottenuto un incremento di superfice di 1 vano e mezzo oltre a due locali dispensa , che precedentemente appartenevano al contiguo interno 12 , scala sinistra ”, come dalla stessa sostenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Premesso ciò e alla luce di quanto emerso in corso di causa, la domanda attorea non appare accoglibile.
Ed infatti, tale domanda, già formulata in sede di citazione in termini generici quanto a petitum e causa petendi, tali da motivare una pronuncia di nullità dell'atto di citazione, richiesta anche dai convenuti, anche a seguito dell'integrazione depositata dall'attore è rimasta formulata in termini quanto meno oscuri.
Ed infatti in sede di memoria integrativa (pag 7 ) l'attore chiede che questo Tribunale individui quale sia il criterio corretto di attribuzione delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto di ascensore deliberate nel 2020, precisando poi all'udienza di chiarimenti del 3.2.2025 che con tale domanda l'attore chiede “che attraverso perizia venga effettivamente chiarite le dimensioni dell'immobile del sig per verificare che la sua consistenza è inferiore rispetto a quella Pt_1 individuata nelle tabelle contrattuali”.
Permane pertanto l'ambiguità della domanda sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi con conseguente inammissibilità della stessa.
Si condivide sul punto quanto evidenziato dal in merito al fatto che l'attrice per tutta la CP_1 durata del giudizio non ha formulato espressamente né una domanda di formazione delle tabelle millesimali né di revisione di quella esistente, limitandosi a riproporre la domanda di determinare quale sia la corretta quota di partecipazione dell'immobile 9D alle spese di ascensore deliberate nel
2020, e accennando solo in sede di comparsa conclusionale, sempre in termini non inequivoci, ad una distinzione tra domanda di formazione delle tabelle millesimali e una di revisione, richiamando Cass. n. 32035/2021.
Di talchè tale domanda, così come formulata sub IV delle conclusioni attoree, si appalesa inammissibile, fermo restando quanto si dirà in appresso con riferimento alla domanda sub V sull'asserito decremento millesimale dell'immobile attoreo.
11)Passando quindi ad esaminare la domanda attorea formulata sub V il sig chiede “previo Pt_1 licenziamento di C.t.U. determinare la corretta attribuzione agli interni 9D e 12S dei millesimi di partecipazione alle spese di cui all'art. 16 del Regolamento del caseggiato di , con CP_1 ordine al Condominio di adeguare di conseguenza la Tabella A allegata al regolamento”.
L'attore dichiara di non agire ai sensi dell'art 69 disp att c.c (v anche memoria integrativa attore pag 8) evidenziando che “in ipotesi di divisione in due parti di un appartamento in condominio, non si determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, mentre grava sull'assemblea l'onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create ed i rispettivi titolari”.
Il Condomino eccepisce e l'inammissibilità della suddetta domanda per carenza di legittimazione passiva, osservando che entrambi i proprietari dei due appartamenti contigui hanno escluso l'applicabilità dell'art. 69 primo comma n. 2, disp. att. c.c. per mancanza dei presupposti necessari e che quindi il è privo di qualsivoglia potere di modificare l'attribuzione millesimale CP_1 delle suddette due unità.
Il convenuto evidenzia al riguardo che, al di fuori della norma sopra citata, la legge non prevede che l'assemblea conferisca all'amministratore o ad un tecnico il mandato di correggere errori o sproporzioni tra le diverse unità immobiliari, né tantomeno che vi possa provvedere motu proprio
l'amministratore (cfr. Cass. 24085/2022).
L'avv. eccepisce la nullità anche della suddetta domanda e il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva ribadendo quanto già esposto in merito al fatto che non risulta provato che vi sia un decremento millesimale a danno dell'immobile attoreo, bensì un incremento dello stesso a seguito dell'accorpamento di un vano e mezzo oltre due locali ripostigli, scorporati dall'int. 12 S in occasione dell'acquisto del 2017 da parte del Dott. Pt_1 Orbene anche tale domanda non può essere accolta, risultando nuovamente formulata in termini generici e inammissibili e comunque allo stato non provato il presupposto da cui muove l'attore, ovvero che la consistenza del suo immobile sia in oggi inferiore a quella indicata nelle tabelle originarie.
In particolare se è vero che parte attrice sostiene che gli interni 9 scala D e 12 scala S, un tempo appartenenti ad un'unica proprietà, avevano subìto, nel corso degli anni, modifiche interne cosicchè in oggi l'int 9 scala D avrebbe un vano in meno e quello int 12 scala S uno in più, è altrettanto vero che di detto assunto l'attore non ha fornito adeguata prova, come osservato sia dal Condominio che dall'avv. CP_2
Ed infatti entrambi i convenuti negano che si sia verificato il decremento invocato dall'attore, sostenendo invece che lo stesso abbia subito un incremento come emerge dall'atto di acquisto dei due immobili di proprietà del IG. (cfr. doc. 1 di parte attrice), laddove si evince che in Pt_1 ragione del frazionamento effettuato dallo stesso attore nel 2017, l'interno 9D ha acquisito un vano e mezzo in più, oltre a due locali ripostigli che precedentemente appartenevano al contiguo interno
12 S.
A fronte di tali difese parte attrice ha provveduto a replicare nelle memorie ex art 183 VI comma cpc, di cui le prime due peraltro depositate oltre i termini perentori, come tempestivamente eccepito dalla convenuta con la conseguenza che non risultano ammissibili le difese, i CP_2 capitoli di prova e i documenti ivi prodotti da 11 a 15, volti a confortare l'assunto attoreo.
Pertanto a fronte delle contestazioni mosse dalla convenuta e dell'assenza di idonea prova sul punto, la CTU richiesta dall'attore si appalesa certamente esplorativa.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda non può essere accolta.
12) Il mancato accoglimento delle suddette domande attoree assorbe e rende superflua ogni pronuncia sulle altre eccezioni pregiudiziali dedotte dall'avv. e sulla domanda di manleva CP_2 proposta dall'avv. avverso la sig.ra in quanto formulata nella denegata ipotesi di CP_2 CP_3 accoglimento delle domande proposte dall'attore avverso la suddetta convenuta, salvo quanto si dirà ai fini della disciplina delle spese di lite.
13)In merito poi alla domanda proposta dall'avv ai sensi dell'art 96 cpc la stessa non appare CP_8 accoglibile, non risultando allo stato adeguatamente provati i relativi presupposti. Ed infatti l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, cpc presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto) (Cass 24645/2007, Cass. 9080/2013 e Cass 21798/2015 per tutte).
E' onere della parte, che richiede il risarcimento, dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (così: Cass. 21393/2005).
Detta prova allo stato non risulta adeguatamente fornita.
14)Le spese di lite, liquidate alla luce del DM n. 55 del 10.3.2014 aggiornato al 2022 e parzialmente ridotte a fronte della non particolare complessità giuridica della causa, seguono la soccombenza salvo per quanto riguarda la chiamata della terza , riguardo alla quale sono poste a CP_3 carico dell'attore, in ossequio al principio di causalità.
Ed infatti tale chiamata di terzo appare necessitata dal tenore delle pretesa attorea, peraltro già oggetto di pronuncia di nullità dell'atto di citazione e comunque rimasta anche successivamente ambigua tanto da essere dichiarata inammissibile e/ o comunque infondata.
Si richiama sul punto orientamento consolidato della Suprema Corte a mente della quale “ le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass 6358/2025; Cass. 23123 /2019 Cass 6144/2024
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra il Dott. (attore), il Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore (convenuto) l'Avv. GIANNI' Parte_6
RO (convenuta) e la IG.ra (terza chiamata) disattesa ogni altra eccezione, CP_3 deduzione e istanza: 1)annulla le delibere in data 30.3.2022, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
2) dichiara inammissibili e/o comunque rigetta le altre domande attoree, proposte avverso il e avverso l'Avv nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
CP_1 CP_2
3) rigetta la domanda ex art 96 cpc formulata dall'Avv. per le ragioni di cui in parte motiva;
CP_8
- condanna il Condominio a corrispondere al Dott le spese di lite liquidate in € Parte_1
531,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2,
IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna il Dott a corrispondere alla convenuta Avv. le spese di Parte_1 CP_2 lite liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e
CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna il Dott a corrispondere alla sig.ra le spese di lite liquidate in € Pt_1 CP_3
3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva.
Genova, 26/10/2025
Il GOT
Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
In persona del giudice dott. Chiara Daniela Fioravanti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7790/2022 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in , presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell''avv. , (C.F. che lo rappresenta e difende in forza di Parte_2 C.F._2 mandato in atti.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VICO S. MATTEO, 2/3 16123 presso lo studio dell''avv. CP_1 Parte_3 (C.F. ) e Avv. PIERO GIULIOTTI (c.f. –che lo C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono in forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
( C.F. ) nata a [...] e residente in [...] interno 7, elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in alla Via CP_1
RA 5/ , che sta personalmente in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c ., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
nata a [...] [...] (C.F. ) residente in CP_3 CP_1 C.F._6
Svezia ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio a via Bacigalupo, 4/7 CP_1 presso e nello studio dell'avv. Sara Minuto (C.F. pec: C.F._7 fax 010.8909269) che la rappresenta ed assiste in forza di Email_1 mandato in atti.
PARTE TERZA CH
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE ““Piaccia all'On.le Tribunale adìto,
previa assegnazione dei termini per conclusionali e repliche e previe le meglio viste pronunce - ivi inclusa la riforma dell'ordinanza 04/02/2025, con la quale ha disposto non licenziare C.t.U. come richiesta dal dott. – e rigettata ogni contraria domanda, Pt_1
I.1 e I.2 – annullare la delibera 30/03/2022 del convenuto , nella parte in cui ripartisce CP_1
a consuntivo le spese di assicurazione e di luce scale in base ai millesimi della tab. A allegata al regolamento e non secondo il criterio previsto da quest'ultimo;
II – annullare la delibera 30/03/2022 del convenuto condominio, nella parte in cui ripartisce a consuntivo le spese di esercizio ascensore secondo millesimi mai approvati e non conformi a legge
(art. 1124 c.c.) e regolamento, dichiarando, previo all'uopo licenziamento di C.t.U., quale sia il corretto criterio di attribuzione di tali spese all'int. 9D, nella sua attuale consistenza, di CP_1
[...
in immobile di proprietà del conchiudente attore;
CP_1
III - annullare per i medesimi motivi la delibera 30/03/2022 del convenuto , nella parte CP_1 in cui ripartisce a preventivo e pone a carico dell'int. 9D le spese di assicurazione, luce scale, ascensore;
IV - determinare e dichiarare, sulla scorta della licenziata C.t.U., quale sia, ai sensi dell'art. 1124
c.c. (e/o altra disposizione ritenuta) ed in base alla attuale consistenza della proprietà attorea, la corretta quota di partecipazione dell'int. 9D di alle spese di manutenzione CP_1 straordinaria dell'impianto ascensore deliberate in data 19/06/2020 dall'assemblea del caseggiato;
V - previo licenziamento di C.t.U. determinare la corretta attribuzione agli interni 9D e 12S dei millesimi di partecipazione alle spese di cui all'art. 16 del Regolamento del caseggiato di CP_1
[...
, con ordine al Condominio di adeguare di conseguenza la Tabella A allegata al regolamento.
Vinte spese tecniche e di difesa.”
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza istruttoria,
– in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex adverso notificato, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, ex art. 163 cpc, con ogni conseguente declaratoria ed effetto di legge;
– sempre in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del con CP_1 riguardo alle domande diverse da quelle aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari assunte il 30 marzo 2022;
– nel merito, respingere comunque tutte le domande di parte attrice, siccome inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, con conseguente conferma della validità delle delibere dell'assemblea condominiale del 30.03.2022 oggetto di impugnazione.
– Con vittoria di spese del giudizio comprensive di spese generali ed accessori di legge, anche per la fase di mediazione. CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA AVV GIANNI':
“Voglia il Tribunale adito , contrariis reiectis , respinta ogni contraria istanza istruttoria così provvedere;
a) in via preliminare e processuale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione dell'attore signor anche a seguito delle integrazioni del 31.08. 2023 dell'attore nei Pt_1 Pt_1 confronti della signora ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3) -4 ), CP_2
e 164, comma 4 , cod. proc. civile non essendo assolutamente chiarito anche a seguito di integrazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi quale sia la domanda dell'attore nei confronti dell'odierna convenuta .estranea alle domande esplicate dal Pt_1 Pt_1 perché le stesse vanno esplicate nei confronti del e /o della dante causa signora CP_1 [...]
CP_3
b) In via preliminare e in rito accertare e dichiarare che anche le memorie di parte attrice
n.1 e n. 2 ex art. 183 VI comma sono state depositate tardivamente ovvero la prima in data
2.9.2024 quando era già decorso il primo termine scadente il 31 .07. 2024 e la seconda in data
1.10.2024 quando era già decorso il secondo termine scadente il 30 .09.2024
c) In via pregiudiziale e di rito accertare e dichiarare la nullità e il difetto di legittimazione attiva di e passiva da parte di nei confronti della convenuta signora Pt_1 Pt_1 CP_2 per i motivi dedotti in narrativa per l'impossibilità dell'oggetto della domanda in quanto i millesimi di proprietà ex art.118 del c.c. vengono determinati ex art. 1118 c.c.in un rapporto proporzionale rispetto a mille di tutte le unità immobiliari e non tra due unità interno 9 scala destra
e interno 12 scala sinistra come pretenderebbe il Pt_1
d) In via pregiudiziale e di rito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' attore signor nei confronti della convenuta IGnora per il fatto che la redazione
Pt_1 CP_2 delle tabelle millesimali e la tabella A contestata dal applicata dal Condominio e la
Pt_1 correzione di eventuali errori spetta all'Assemblea dei Condomini all'unanimità o all' Autorità giudiziaria trattandosi di un Regolamento di Condominio Contrattuale e non sussistendo alcun errore ai sensi degli art. 69 e 68 c.c. delle disposizioni di attuazione del codice civile e per l'effetto rigettare in quanto inammissibili e infondate le domande dell'attore ai danni dell'odierna
Pt_1 convenuta;
perché a seguito di frazionamento avendo il signor acquisito un vano e mezzo
Pt_1 oltre due locali ripostiglio , ha incrementato in suo valore dell'interno 9 scala destra in danno dell'odierna convenuta interno 12 scala sinistra..
e) quanto sopra in violazione anche dell'obbligo di mediazione in quanto in mediazione il
IGnor ha dichiarato il falso asserendo che l'immobile della convenuta interno 12 scal Pt_1 sinistra avrebbe un vano in più , mentre dagli atti notarili risulta l'esatto contrario e precisamente
a seguito di frazionamento il signor ha acquisito un vano mezzo oltre due locali ripostigli e Pt_1 dall'atto notarile risulta addirittura che ha spolpato l'interno 12 scal sinistra di un vano e mezzo oltre due locali rispostigli.
f) Sul punto accertare e dichiarare che la riforma sul Condominio legge 220 del 2012 ha introdotto la previsione secondo cui , ai sensi dell'articolo 69 delle disposizioni attuative del codice civile “ ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore”.
NEL MERITO
f ) Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che la domanda del IGnor nei confronti Pt_1 dell'odierna convenuta è pleonastica e ontologicamente inammissibile in quanto l'art. 16 del
Regolamento Contrattuale approvato all'unanimità si riferisce come si evince dal tono letterale dello stesso a tutti i condomini “ tutti i condomini , debbono, di regola, concorrere alle spese per conservare e mantenere in condizioni decorose le cose ed i servizi comuni in proporzione ai coefficienti espressi in millesimi nella tabella Allegata A allegata al Regolamento e da cui si evince che, ai fini del concorso alle spese, il rapporto millesimale non è tra gli interni 9 destra e 12 sinistra , ma di ciascun immobile rispetto all'intero che è mille che rappresenta l'intero condominio
e pertanto la domanda del “ previo licenziamento di CTU determinare la corretta Pt_1 attribuzione agli interni 9d e 12 s dei millesimi di partecipazione alle spese di cui all'art. 16 del regolamento del caseggiato di con ordine al di adeguare la allegata al CP_1 CP_1 regolamento non trova giustificazione in quanto è già compresa nelle precedenti domande della memoria integrativa del nei punti I, II,III,IV nei confronti del Condominio e per l'effetto è Pt_1 ontologicamente inammissibile in quanto legittimato passivo è unicamente il Condominio. e la venditrice signora nei confronti della quale vanno spiegate le domande dell'attore CP_3 principale. g ) In via preliminare e nel merito accertare e dichiarare che tutte le domande formulate dal Pt_1 nell'atto di citazione e nella memoria integrativa di cui al punto V “ previo licenziamento di CTU determinare la corretta attribuzione agli interni 9 D e 12 s dei millesimi di partecipazione alle spese di cui all'art. 16 del regolamento del caseggiato di con ordine al condominio di CP_1 adeguare di conseguenza la tabella A allegata al regolamento “ sono nulle , illegittime e/o inammissibile per mancanza della mediazione ed inoltre la domanda non è procedibile in quanto i valori di attribuzione della spesa di ciascun partecipante alla cosa comune sono rapportati a mille da cui deriva che i millesimi di proprietà per ciascuna unità immobiliare non vengono determinati dal rapporto tra due unità immobiliari tra l'altro di due scale diverse scala destra 9 destra e 12 scala sinistra facenti parte di un edificio come chiede erroneamente l'attore prescindendo Pt_1 dall'intero valore dell'edificio ma dal rapporto rispetto a mille del valore di tutte le unità immobiliari e non di due singole unità immobiliari come parrebbe domandare il Pt_1
h) Rigettare le domande tutte del nei confronti della convenuta signora perché .sul Pt_1 CP_2 punto la riforma sul Condominio legge 220 del 2012 ha introdotto la previsione secondo cui , ai sensi dell'articolo 69 delle disposizioni attuative del codice civile “ ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore” perché la domanda del signor nei confronti della signora è già compresa nella domanda Pt_1 CP_2 spiegata dal nei confronti del Condominio di via Zara 29 – Genova legittimato .passivo Pt_1
e/ola signora dante causa del signor CP_3 Pt_1
i)Per l'effetto accertare e dichiarare che il legittimato passivo è il Condominio di via Zara 29
Genova in persona del legale rappresentante pro-tempore e in subordine la venditrice CP_3
Voglia il Tribunale adito ,
l)Viste le risultanze della denuncia presentata dalla venditrice congiuntamente al CP_3 signor denuncia di variazione per frazionamento e fusione presentata all'Ufficio del Pt_1 territorio di in data 09 ottobre 2017 , in atti dal giorno 11 ottobre 2017 protocollata con il CP_1
N. GE0178603 ante la stipula dell'atto 02 agosto 2018, acquirente signora , visto l'obbligo CP_2 assunto dalla venditrice , contenuto anche nel contratto preliminare di vendita in data 16 aprile
2018 in cui la parte venditrice signora “si obbliga a sostenere a proprio carico ogni CP_3 onere spesa e maggiore imposta derivante alla parte compratrice dell'avvenuta modifica da parte dell'Ufficio della rendita catastale proposta”, condannare la venditrice signora a sostenere CP_3 a proprio carico ogni onere , spesa e maggiore imposta derivante alla parte compratrice dell'avvenuta modifica da parte dell'Ufficio della rendita catastale proposta”,
Voglia il Tribunale adito
m) accertare e dichiarare che il legittimato passivo sia nei confronti della signora in CP_3 contradditorio del signor con la venditrice , nata a [...] [...] Pt_1 CP_3 CP_1 residente in [...] , Hudiksvall, Stormyravagen 67, 82451, Codice Fiscale C.F._8
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Italia a Primiero San Martino di
[...]
AS (TN), Lc. di conseguenza si chiede che la signora sia Controparte_4 CP_2 manlevata e garantita dal terzo chiamato
Voglia il Tribunale adito , con vittoria di spese comunque
n) accertare e dichiarare l'abuso del diritto da parte del che , dopo avere acquistato a Pt_1 seguito di frazionamento un vano e mezzo locali dall'interno 12 sc. sinistra oltre i due locali ripostigli scorporandoli dalla proprietà della convenuta , ora lo stesso incorre nel divieto di Pt_1
“venire contra factum proprium “espressione del divieto di abusare di un proprio diritto attraverso un uso strumentale di esso” , cfr. Tribunale di Genova sez. V Genova, 26.11.2021 , n.
2553), Consiglio di Stato , sez. V 27 marzo 2015 , n. 1605; Consiglio di stato sez. V , 27 aprile 2015
, n. 2054; Cass. 07 maggio 2013 , n. 10568; T.A.R. Lombardia sez I, 19 novembre 2018, n. 2603;
T.A.R. Campania sez II , 10 gennaio 2018 , n. 154) perché il dopo avere acquistato un vano Pt_1
e mezzo dall'interno 12 sc sinistra oltre due locali ripostiglio ancora prima che l'odierna convenuta visionasse l'appartamento interno 12 sc sin e lo acquistasse, ha in tal modo aumentato la caratura , la consistenza e il valore dell'interno 9 sc destra attraverso lo scorporo prima dall'interno 12 sc sin di un vano e mezzo oltre due locali ripostigli e poi l'annessione all'interno 9 sc destra degli stessi un vano e mezzo vani scorporati dall'interno 12 sc sin. ed ora, abusando del diritto, contesta la correttezza delle tabelle millesimali pur traendone un indebito vantaggio avendo il acquistato due unità immobiliari e precisamente il subalterno 26 composto di vani Pt_1
Per_ catastali 6,5 ( cfr. art. 1 del rogito ) oltre il subalterno 30 cfr. art. 2 ) atto del Notaio e per
l'effetto l'interno 9 scala destra ha un maggiore valore rispetto all'interno 12 sc sin unico subalterno 29 esposto a nord , oltre il fatto che
l'immobile del ha una esposizione con totale vista mare , essendo esposto a sud con un Pt_1 terrazzo di 120 mq tutto esposto a sud ed integrale vista mare . m)Viste le risultanze della denuncia presentata dalla venditrice congiuntamente al CP_3 signor denuncia di variazione per frazionamento e fusione presentata all'Ufficio del Pt_1 territorio di in data 09 ottobre 2017 ,in atti dal giorno 11 ottobre 2017 protocollata con il CP_1
N. GE0178603 ante la stipula dell'atto 02 agosto 2018 visto l'accordo espresso dalla venditrice , contenuto anche nel contratto preliminare di vendita in data 16 aprile 2018 , in cui la parte venditrice signora “si obbliga a sostenere a proprio carico ogni onere , spesa e CP_3 maggiore imposta derivante alla parte compratrice dell'avvenuta modifica da parte dell'Ufficio della rendita catastale proposta”,
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni eccezione , con vittoria di spese
o) In via principale nel merito, accertare e dichiarare inammissibili e infondate le domande tutte dell'attore ai danni dell'odierna convenuta, perché l'attore ha prodotto anche in mediazione Pt_1
Per_ dichiarazioni non veritiere smentite dalla planimetria catastale allegato al rogito Notaio dell'interno 9 scala destra che ha accorpato un vano e mezzo oltre due locali acquisendoli dall'interno 12 scala sinistra e per l'effetto,
p) Voglia il Tribunale adito, con vittoria di spese respinta ogni eccezione accertare e dichiarare comunque la carenza e /o il difetto di legittimazione attiva dell'attore nei confronti della Pt_1 convenuta signora e per l'effetto : CP_2
Viste le risultanze della denuncia presentata dalla venditrice congiuntamente al CP_3 signor denuncia di variazione per frazionamento e fusione presentata all'Ufficio del Pt_1 territorio di in data 09 ottobre 2017 , in atti dal giorno 11 ottobre 2017 protocollata con il CP_1
N. GE0178603 ante la stipula dell'atto 02 agosto 2018 , visto l'accordo espresso dalla venditrice , contenuto anche nel contratto preliminare di vendita in data 16 aprile 2018 , in cui la parte venditrice signora “si obbliga a sostenere a proprio carico ogni onere , spesa e CP_3 maggiore imposta derivante alla parte compratrice dell'avvenuta modifica da parte dell'Ufficio della rendita catastale proposta”,
Voglia il Tribunale adito respinta ogni eccezione, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del nei confronti della convenuta signora perché la domanda spiegata dal Pt_1 CP_2 signor nei confronti della signora è già compresa nelle domande spiegate dal Pt_1 CP_2 nei confronti del Condominio di Via Zara 29- Genova che è il legittimato passivo. Pt_1 Con condanna dell'attore , signor in solido con la venditrice alla Parte_1 CP_3 rifusione delle spese processuali a favore della convenuta signora ai sensi dell'art. CP_2
96, commi 1 e /o 3, c.p.c., oltre rimborso spese generali e accessori di legge .
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta signora :: CP_2
Voglia il Tribunale adito condannare il terzo signora a rifondere ogni onere
CP_3 aggiuntivo e 1e spese processuali a favore della signora estranea alla materia del CP_2 contendere al rapporto giuridico intercorso tra la venditrice e il signor visto
CP_3 Pt_1 che il frazionamento è stato disposto dal terzo venditore signora congiuntamente
CP_3 firmato con lo stesso molto tempo prima dell'acquisto dell'immobile interno 12 sc sin da Pt_1 parte della convenuta signora che ha acquistato l'immobile in data 02 agosto 2018 , mentre CP_2 il signor ha frazionato l'immobile congiuntamente con la dante causa signora Pt_1 CP_3 in data 09 ottobre 2017 e successivamente acquistato l'immobile dalla signora in data 17
CP_3 novembre 2017 avendo disposto con la venditrice il frazionamento di un vano e mezzo
CP_3 oltre due locali ripostiglio che sono stati scorporati dall'interno 1 2scalasinistra ed accorpati all'interno 9 scala destra prima del 02 agosto 2018 , data in cui la convenuta ha acquistato
l'interno 12 scal sinistra già spolpato di un vano e mezzo oltre due locali ripostiglio.
Vinte le spese per lite temeraria .comprensive di spese generali ed accessori di legge , anche per la fase di mediazione”
CONCLUSIONI DELLA Parte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti della sig.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP_3
- in subordine, nella denegata ipotesi di suo accoglimento, ridurla nei limiti del dimostrato;
- vinte le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione in data 2.9.2022 il dott. ha ritenuto di evocare in giudizio il Parte_1
nonché l'Avv assumendo: Controparte_5 CP_2 -di essere proprietario dell'appartamento di Via Zara 29 int. 9 sc. D, per acquisto fattone con atto
Not. Felis 17/11/2017 (doc. 1);
-che detto immobile confina con l'appartamento int. 12 della (propr. ; Pt_5 CP_2
-che ai sensi dell'art. 16 c. 1 del Regolamento (contrattuale) di condominio (doc. 2) per le spese di
“luce scale” e di “assicurazioni” la suddivisione deve essere fatta “in parte eguali” (sic; cfr. art. 16
Reg. cit.);
-che per la ripartizione millesimale delle “spese di ordinaria manutenzione”, non contemplate nei primi due commi, il co. III della norma in questione rinvia alla “tabella A” allegata al Regolamento stesso;
-che la consistenza dell'appartamento acquistato dal Dott. nel 2017 è differente da quella che Pt_1 la stessa unità immobiliare aveva al momento (1937) della predisposizione della “tabella A” allegata al Regolamento atteso che, nel corso degli anni, all'int. 12S erano state accorpate due stanze del confinante int. 9D;
- che allorché il Dott. visitò, per acquistarlo, l'int. 9D, chiese che ad esso fosse ri-accorpato Pt_1 uno dei due vani che erano stati “inglobati” nell'int. 12S;
- che in definitiva, rispetto al 1937, l'unità immobiliare oggi di proprietà dell'attore (int. 9D) ha un vano in meno;
-che di tale situazione, la precedente proprietà si era dimenticata di dare comunicazione all'Amministratrice prima di vendere l'u.i. int. 12S, salvo farlo poi con e-mail del marzo 2017 (doc.
3);
-che la caratura millesimale dell'u.i. 9D - e, correlativamente dell'int. 12S – di cui alla Tabella A è rimasta, ed è a tutt'oggi, invariata;
-che da due anni a questa parte il sig. ha reiteratamente chiesto alla vicina confinante di Pt_1 accondiscendere a modificare tra le u.i. immobiliari 9D e 12S la caratura millesimale di cui alla tabella A (fatta anche oggetto di una domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione – doc. 4), senza esito);
-che nello stesso arco di tempo, il Dott. ha altresì chiesto al Condominio di approvare tabelle Pt_1 millesimali “generali” per la ripartizione di eventuali spese straordinarie, dato che la Tabella A, convenzionale è utilizzabile solo per l'ordinaria manutenzione nonchè quelle di esercizio e manutenzione dell'ascensore in quanto mai approvate;
-che nel giugno 2020 l'assemblea del Condominio di Via Zara 29 aveva deliberato lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di ascensore di cui l'amministratore predisponeva in via provvisoria un riparto, mentre il consuntivo non è stato ancora approvato;
-che in data 30/03/2022 l'Assemblea del Condominio (v. verbale – doc. 5), contrario il sig. Pt_1 presente alla riunione:
- ha ritenuto di non procedere alla nomina di un tecnico per la formazione di una tabella “generali”
e di una “scale/ascensore”;
- ha approvato il consuntivo 2021 ed i relativi riparti;
- ha approvato il preventivo 2022 con riparti e rateizzazione;
-che in data 21/04/2022 il sig. ha depositato istanza di mediazione (doc. 6) impugnando ex Pt_1 art 1137 c.c. la delibera di approvazione del consuntivo 2021 quanto al riparto, la delibera di approvazione del preventivo 2022 quanto al riparto e chiedendo di correttamente determinare i valori millesimali per la ripartizione secondo legge delle spese di “ascensore”;
-che essendo ancora pendente la procedura di mediazione, il sig. ha cautelativamente Pt_1 provveduto alla notifica del presente atto, lamentando che nel riparto consuntivo 2021 le spese di assicurazione del fabbricato (alla voce “Generali”), sono state addebitate ai condòmini in base ai millesimi, mentre esse rientrano fra quelle che il richiamato Regolamento (art. 16) prevede siano divise in parti uguali mentre le spese per l'illuminazione delle scale (voce “Scale”) e dell'atrio/portico (voce “Atrio/Portico”) non sono state divise secondo il criterio dell'art. 16 Reg. più volte richiamato, bensì in base ai millesimi di cui alla tabella A;
-che inoltre le spese ordinarie di ascensore sono state suddivise secondo un criterio non conforme al disposto dell'art. 1124 c.c.. atteso che detto impianto è stato realizzato dopo la costruzione del condominio e l'assemblea del Condominio non ha mai adottato una tabella per la suddivisione delle spese di esercizio dell'ascensore;
-che pertanto, ritenendo la delibera de qua annullabile per i motivi di cui sopra, il sig. la Pt_1 impugna ad ogni effetto ai sensi dell'art. 1137 c.c., chiedendo che sia rideterminata la misura della sua partecipazione alle spese in base al criterio indicato;
-che per gli stessi motivi il sig. ritiene invalido l'addebito/riparto, nel preventivo 2022, Pt_1 approvato dall'assemblea 30/03/2022, delle voci di spesa di cui ai tre paragrafi precedenti;
-che inoltre, le unità immobiliari 9D e 12S del caseggiato non hanno, oggi, la consistenza che esse avevano al momento della redazione della tabella richiamata dall'art. 16 del regolamento;
-che è dunque interesse e diritto del Dott. chiedere che, in contraddittorio con la condòmina Pt_1 proprietaria dell'appartamento 12S, il Tribunale – previo licenziamento di apposita C.t.U. – voglia emettere sentenza di adeguamento della menzionata “tabella A” alla situazione di fatto, precisando di non agire ai sensi dell'art 69 disp att c.c. trattandosi di divisione in due parti di un appartamento.
In forza di tali assunti l'attore impugna la delibera 30.3.2022 e chiede di determinare e dichiarare, previa C.t.U., quale sia, ai sensi dell'art. 1124 c.c. (e/o altra disposizione ritenuta) ed in base alla attuale consistenza della proprietà attorea, la corretta quota di partecipazione dell'int. 9D di
[...]
alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore deliberate in data CP_1
19/06/2020 dall'assemblea del caseggiato nonché di determinare la corretta attribuzione agli interni
9D e 12S dei millesimi di partecipazione alle spese di cui all'art. 16 del Regolamento del caseggiato di , con ordine al Condominio di adeguare la Tabella A allegata al regolamento. CP_1
2)Con comparsa di costituzione e risposta in data 14.12.2022 si è costituito il CP_1 eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e contestando nel merito le domande attoree.
Osserva il convenuto:
-che l'assemblea, con decisione all'unanimità del 20 gennaio 1957 (cfr. prod. 3), ha modificato il predetto art. 16 del Regolamento prevedendo la ripartizione delle spese di illuminazione scale secondo un criterio aderente al disposto dell'art. 1124 c.c. ovvero per metà in proporzione dell'altezza in cui si trovano le singole unità e per l'altra metà in ragione del valore millesimale di proprietà;
-che per quanto attiene alle spese di assicurazione del fabbricato, la versione modificata dell'articolo prevede, sempre in aderenza ai principi di legge, la ripartizione secondo i millesimi di proprietà;
-che tali criteri sono stati uniformemente e costantemente applicati dalla data di modifica della norma regolamentare (1957) ad oggi (cfr. prod. 4) con acquiescenza dello stesso attore laddove ha approvato i primi consuntivi e preventivi di spesa (cfr. prod. 5), senza nulla opporre;
-che il Regolamento del condominio di fu redatto nel 1932, ossia in data anteriore CP_1 all'entrata in vigore dell'attuale Codice Civile, di talché i criteri poi approvati all'unanimità nel
1957, in riforma dell'originario art. 16, sono stati adottati per consentire l'adeguamento del regolamento suddetto agli art. 1123 e ss. codice civile, che, come già dedotto, non a caso sono stati riportati pedissequamente nel nuovo testo.
In merito poi alla doglianza relativa alla ripartizione delle spese di ascensore, ne invoca la correttezza in quanto avvenuta in conformità della tabella ascensore del 20 dicembre 1974 (cfr. prod. 6), così come aggiornata a seguito delle successive adesioni all'innovazione in questione, ai sensi dell'art. 1121 c.c.
Tale tabella è stata applicata in via costante ed uniforme per l'approvazione di tutti i successivi riparti anche da parte del sig. (prod. 5). Pt_1
Pertanto a fronte dell'esistenza di una tabella per le suddette spese, l'attore avrebbe dovuto agire per la revisione di detta tabella, ex art 69 disp. Att., c.c. una volta dimostrata la sussistenza dei presupposti, che nella fattispecie sono in ogni caso latitanti.
Invoca poi la nullità della domanda volta a determinare, previa CTU, quale sia il corretto criterio di attribuzione di tale spese all'interno 9 D, nella sua attuale consistenza, di in CP_1 CP_1 immobile di proprietà del conchiudente attore”, evidenziando come non sia comprensibile quale sia il petitum e la causa petendi.
Eccepisce infine la carenza di legittimazione passiva del con riferimento alla domanda CP_1 relativa all'accertamento della corretta consistenza delle due contigue unità, interni 9D e 12S, rispettivamente di proprietà dell'attore e della convenuta IG.ra evidenziando che il CP_2
è privo di qualsivoglia potere volto a modificare l'attribuzione millesimale delle CP_1 suddette due unità, posto che al di fuori della art 69 disp att c.c., la legge non prevede che l'assemblea conferisca all'amministratore o ad un tecnico il mandato di correggere errori o sproporzioni tra le diverse unità immobiliari, né tantomeno che vi possa provvedere motu proprio
l'amministratore (cfr. Cass. 24085/2022). L'assemblea deve invece approvare la contabilità esclusivamente sulla base delle tabelle vigenti.
Alla luce di tali assunti il chiede il rigetto delle domande attoree. CP_1 3)Con comparsa di costituzione e risposta in data 15.12.2022 si è costituita anche l'avv. CP_2 eccependo la nullità dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto delle domande attore.
[...]
In particolare la convenuta eccepisce sia il difetto di legittimazione passiva per il fatto che la redazione delle tabelle millesimali e la correzione di eventuali errori spetta all'Assemblea dei
Condomini all'unanimità , sia la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum.
Assume la convenuta:
-che con rogito in data 2.8. 2018 N ( doc. 1 ) la signora vendeva alla suddetta CP_3 convenuta l'immobile sito “nella casa distinta con il civico 29 di l'appartamento segnato CP_1 con il numero interno 12 della scala sinistra posto al piano quarto della consistenza catastale di vani sette” ;
-che in particolare detto immobile era censito al catasto dei fabbricati del comune di alla CP_1 sez geb foglio 69 mappale 84 sub. 29 già sub 27 -già sub 23 in via Zara n. 29 interno 12 scal sinistra piano S1-4 zona 1 categ. A/3 classe 5 vani 7 Rendita catastale Euro 1373 ,78 , giusta le risultanze della denuncia di variazione per frazionamento e fusione presentata all'Ufficio del territorio di in data 09 ottobre 2017 in atti dal giorno 11 ottobre 2017 protocollata con il N. GE0178603 CP_1 come da attestazione del Notaio rogante e che qui si produce (doc. 2 ); Persona_2
-che per accordo espresso tra le parti, come risulta in atti cfr. pag. 3 del contratto di compravendita, la venditrice “si obbliga a sostenere a proprio carico ogni onere, spesa e maggior CP_3 imposta derivante alla parte compratrice dall'eventuale modifica da parte dell'ufficio della rendita catastale proposta”;
-che la parte venditrice dichiara che i predetti dati di identificazione catastale e la presente planimetria sono conformi allo stato di fatto dei beni in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
-che , in data 09 ottobre 2017 quindi in data anteriore all'atto di compravendita del 02 agosto 2018 e del preliminare del 16 aprile 2018 della signora l'attore ha presentato al CP_6 Pt_1
Comune di Genova - unitamente alla parte venditrice (cfr. Allegato 1pag . 7 di 10 , CP_3 nella descrizione sintetica dell'intervento pratica 9155 del 2017) lo scorporo relativo a opere interne a due unità immobiliari contigue, con contestuale spostamento di un vano e un locale accessorio e precisamente due locali ripostigli dall'interno 12 sc. sinistra all'interno 9 sc destra committente signor (allegato 2 ); Parte_1 -che di tale scorporo viene dato atto nel rogito 17.11.2017 con atto pubblico registrato il 27 .11.
2017 al N. 19194 in cui all'art. 8 ove si legge: “- in data 9 ottobre 2017 è stata presentata al
Comune di , Sportello Unico dell'Edilizia pratica rubricata al numero 9155/2017 , CP_1 consistente in opere di manutenzione leggera ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne , e più precisamente opere interne a due unità immobiliari contigue con conseguente spostamento di un vano e mezzo e un locale accessorio vani e precisamente oltre due locali ripostigli dall'interno 12 sc. Sin. all'interno 9 scala destra”;
che per l'effetto di quanto risulta dagli atti pubblici a pag. 2 dell'atto di citazione vi è un affermazione falsa perché dall'atto pubblico dello stesso attore risulta che i vani accorpati dall'interno 12 sc sin all'interno 9 scala destra, sono un vano e mezzo con annessi due locali ripostigli e per l'effetto è falso quanto dichiarato dal nell'atto di citazione che Pt_1
l'appartamento interno 9 scala destra abbia un vano meno mentre al contrario il come risulta Pt_1
Per_ dallo stesso atto pubblico rogato dal notaio ha accorpato all'immobile 9 sc destra porzione immobiliare posta al piano quarto già parte di appartamento interno 12 scala sinistra sottraendoli all'interno 12 scala sinistra dell'odierna convenuta;
-che il ha sempre partecipato alle riunioni di condominio ed ha approvato il consuntivo 2021 Pt_1
e i relativi riparti ed ha approvato il preventivo 2022 e i relativi riparti ed è pertanto decaduto da ogni azione sia nei confronti del condominio sia a maggior ragione nei confronti della signora chiamata in causa;
CP_2
-che quanto al riparto spese ascensore ne ribadisce la correttezza richiamando anch'ella la delibera del 20.01. 1957 ( cfr. doc. 7, 8,e doc. 9);
-che la ragione tecnica quindi in base alla quale non solo al ma tutti i condomini della scala Pt_1 destra vengono addebitati ai fini del riparto maggiori millesimi e di conseguenza maggiori spese è dovuta al fatto che i condomini della scala sinistra sono in numero maggiore e precisamente otto a differenza della scala destra dove sono ubicate sei unità immobiliari;
-che analogo discorso vale per la ripartizione delle spese di ascensore.
In forza di tali assunti l'Avv. chiede dichiarare la nullità dell'atto di citazione e il difetto di CP_2 legittimazione passiva della convenuta con estromissione della stessa dalla causa, nonché:
- accertare e dichiarare che l'attore signor è incorso nelle decadenze di cui all' art. 1137 del Pt_1 codice civile;
- autorizzare la chiamata in causa della venditrice viste le risultanze della denuncia di CP_3 variazione 9.10.2017 presentata dalla venditrice congiuntamente al signor e CP_3 Pt_1 visto l'accordo espresso dalla venditrice, contenuto anche nel contratto preliminare di vendita in data 16 aprile 2018 , in cui la signora “si obbliga a sostenere a proprio carico ogni CP_3 onere spesa e maggiore imposta derivante alla parte compratrice dell'avvenuta modifica da parte dell'Ufficio della rendita catastale proposta”, nella denegata ipotesi in cui la signora CP_2 convenuta non fosse estromessa dal giudizio;
-comunque accertare e dichiarare l'abuso del diritto da parte del perché prima ha Pt_1 aumentato la caratura, la consistenza e il valore dell'interno 9 sc destra attraverso il predetto scorporo dall'interno 12 sc sin. ed ora, abusando del diritto, contesta la correttezza delle tabelle millesimali pur traendone un indebito vantaggio;
- accertare e dichiarare inammissibili e infondate le domande tutte dell'attore ai danni dell'odierna convenuta, e dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva della convenuta signora viste le risultanze della denuncia di variazione presentata dalla venditrice CP_2 CP_3 congiuntamente al signor e visto l'accordo espresso dalla venditrice. Pt_1
4) Effettuata la chiamata in causa della sig.ra all'udienza del 12.6.2023 i difensori CP_3 insistevano nelle proprie istanze e difese ed il giudice, a seguito di riserva, dichiarava la nullità dell'atto di citazione, non risultando adeguatamente dedotti il petitum e la causa petendi e concedendo all'attore termine per integrare le domande.
Depositate le integrazioni a cura dell'attore e le nuove costituzioni dei convenuti, era nuovamente evocata in giudizio la terza chiamata che si costituiva con comparsa in data 19.6.2024 CP_3 chiedendo il rigetto della domanda di manleva dispiegata nei suoi confronti.
5)Assume la terza chiamata:
-che oggetto di contenzioso fra i sigg.ri e è la rideterminazione dei rispettivi Pt_1 CP_7 millesimi di proprietà nell'ambito del condominio cui partecipano, ma tale vertenza esula dalla garanzia prestata dalla signora CP_3
-che risulta indiscutibile che i “millesimi” di proprietà all'interno di un condominio di edificio e la
Rendita Catastale siano due concetti ontologicamente e teleologicamente diversi tra loro, in quanto: - i millesimi esprimono il valore di un singolo piano o porzione di piano di proprietà esclusiva, rispetto all'edificio in condominio di cui essa porzione faccia parte, attengono al diritto privato, con ciò che sono determinati da un soggetto privato, i Condomini stessi e sono finalizzati ad esprimere il valore del voto del singolo Condomino rispetto all'adozione delle delibere condominiali, nonché la misura di partecipazione alle spese del singolo Condomino rispetto agli interventi sulle parti comuni dell'edificio;
- la Rendita Catastale, invece, afferisce al diritto tributario, é calcolata dall'Agenzia delle Entrate ed
é finalizzata alla determinazione di imposte e/o tasse connesse a fabbricati e terreni;
-che a fronte di tale differenza, la domanda di manleva proposta nei confronti della sig.ra CP_3 appare infondata in quanto si risolve nella richiesta dell'avv. di essere tenuta indenne CP_7 dall'eventuale maggiore attribuzione di millesimi alla sua proprietà, sulla base di una garanzia afferente ad una diversa Rendita Catastale calcolata dall'Agenzia delle Entrate;
-che inoltre né il Dott né l'Avv. , nei cui rogiti sono allegate le planimetrie dei beni Pt_1 CP_7 venduti da loro sottoscritte a conferma, contestano che la sig.ra abbia venduto loro immobili CP_3 di consistenza reale diversa da quella effettiva;
-che ancora, alla luce di quanto indicato nei rogiti, era circostanza nota ad entrambi gli acquirenti che la consistenza con la quale compravano era necessariamente diversa rispetto a quella di 80 anni prima che non poteva tener conto di modifiche successive ed in particolare del frazionamento avvenuto nel 2017;
-che ancora, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di manleva fosse accolta, essa sconterebbe la stessa indeterminatezza della domanda posta dal dott. in quanto non é dato Pt_1 sapere quali siano gli elementi che inciderebbero sulla caratura millesimale di cui la sig.ra CP_3 dovrebbe rispondere, né si tiene conto degli effetti positivi che una diversa consistenza millesimale determina in termini di peso sulle decisioni assembleari, aspetto del tutto non trascurabile;
-che infine la sig.ra in adempimento della garanzia prestata all'avv. comunicatole CP_3 CP_7 il non accoglimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Rendita Catastale proposta, ha provveduto a pagare gli oneri conseguenti [docc. 1 e 2] sebbene la procedura sia ancora in corso,
In forza di tali assunti la terza chiamata chiede il rigetto della domanda di manleva in quanto infondata in fatto ed in diritto e in subordine chiede di ridurla nei limiti del dimostrato. 6) Verificata la regolarità del contraddittorio, erano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 c.p.c. e all'esito di detto incombente il giudice, ritenute inammissibili le memorie n 1 e
2 di parte attrice in quanto depositate dopo i termini perentori di cui all'art 183 VI comma cpc, fissava l'udienza del 5.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc.
In quella sede le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
7)Così delineate e posizioni delle parti e l'iter processuale occorre in primo luogo richiamare quanto già affermato con provvedimento in data 4.2.2025 in merito al fatto che le memorie di parte attrice n. 1 e n. 2 ex art 183 VI comma cpc sono state depositate tardivamente ovvero la prima in data
2.9.2024, quando già era decorso il primo termine perentorio scadente il 31.7.2024 e la seconda in data 1.10.2024, quando era già decorso il secondo termine perentorio scadente il 30.9.2024, con conseguente inammissibilità delle memorie stesse, delle istanze istruttorie ivi dedotte e della documentazione ivi allegata.
8)Premesso ciò e passando ad esaminare la prima domanda attorea, volta a sentir annullare la delibera in data 30/03/2022 nella parte in cui l'assemblea approva la ripartizione delle spese a consuntivo con riferimento alle voci assicurazione e luce scale in base ai millesimi della tab. A allegata al regolamento e non in parti uguali come prevede l'art. 16 del Regolamento (contrattuale) condominiale (doc. 2), ferma la legittimazione passiva del condominio su detta impugnativa, si osserva quanto segue.
Il contesta la doglianza attorea sull'assunto che l'assemblea, con decisione CP_1 all'unanimità del 20 gennaio 1957 (cfr. prod. 3), ha modificato il predetto art. 16 del Regolamento
(che in effetti nella versione originaria del 1932 riportava quanto sostenuto dall'Attore) prevedendo la ripartizione delle spese di illuminazione scale secondo un criterio aderente al disposto dell'art. 1124 c.c. e, per le spese di assicurazione del fabbricato, secondo i millesimi di proprietà.
Osserva ancora che tali criteri sono stati uniformemente e costantemente applicati dalla data di modifica della norma regolamentare (1957) ad oggi (cfr. prod. 4) e anche da parte dello stesso
Dott. che dal suo acquisto nel 2017 ha dato piena acquiescenza a tali criteri di riparto, Pt_1 approvando i primi consuntivi. Nella memoria integrativa dell'attore depositata in data 31.8.2023, a seguito della pronuncia di nullità dell'atto di citazione, il sig precisa (sottolineatura della scrivente): “Come esposto Pt_1 nell'atto introduttivo, il dott. ha acquistato l'appartamento di Via Zara 29 int. 9 sc. Parte_1
Per_ D con atto Not. 17/11/2017 (doc. 1), il quale richiama il regolamento contrattuale di condominio (doc.
2 - d'ora in poi “Regolamento”). Quest'ultimo – che ad onta delle deduzioni e produzioni avversarie non risulta sia mai stato modificato (e comunque le pretese modifiche, in assenza di loro trascrizione, anteriore all'acquisto del 2017, sarebbero inopponibili al conchiudente) elenca ai primi due commi dell'art. 16 alcune specifiche voci di spesa e ne enuncia il criterio di ripartizione: in particolare, per la “luce scale” e le “assicurazioni” la suddivisione, a norma del primo comma di detto articolo, deve essere fatta “in parte eguali” (sic; cfr. art. 16 del doc. 2)”.
Orbene, premesso che la natura contrattuale del Regolamento de quo (prod 2 attore) risulta pacifica in causa (in quanto affermata dall'attore e non contestata dai convenuti) e che nel rogito d'acquisto dell'attore (prod 1) viene richiamato il regolamento contrattuale allegato al rogito del 25.7.1932 trascritto, da un'attenta lettura della produzione 3 di parte convenuta si evince come la stessa consista non nella delibera del 20.1.1957, che avrebbe approvato all'unanimità la modifica del criterio di ripartizione delle suddette spese, bensì nel mero testo dell'art 16 nella versione che si assume modificata, recante l'intestazione “nuovo articolo 16 approvato all'unanimità nell'assemblea del 20.1.1957”.
Di talchè tale documento non consente di per sé di verificare che la modifica sia avvenuta effettivamente e in detti termini e che sia stata presa all'unanimità di tutti i partecipati al con la conseguenza che non appare adeguatamente provato l'assunto del . CP_1 CP_1
Occorre poi evidenziare che la stessa Suprema Corte esclude che eventuali comportamenti concludenti possono portare ad una approvazione o modificazione delle tabelle millesimali e dei criteri di riparto, poiché l'atto di approvazione o di revisione delle tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta, dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per “facta concludentia” (Cass. n. 26042/2019 e Cass. 30305/2022).
Pertanto la delibera impugnata, laddove approva la ripartizione delle spese di assicurazione e luce scale effettuata in contrasto con quanto emerge dal disposto originario del regolamento contrattuale, si appalesa annullabile.
Si richiama pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 9839/29021) a mente della quale “devono senz'altro ritenersi nulle le deliberazioni adottate a maggioranza con cui siano stabiliti o modificati i criteri generali per la ripartizione delle spese condominiali, criteri previsti dalla legge o da convenzione stipulata dai condomini, poiché questa materia è sottratta al metodo maggioritario in quanto al di fuori dalle attribuzioni dell'assemblea previste espressamente dall'art. 1135 ai numeri 2 e 3 c.c.; sono invece meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ancorché in violazione degli stessi, giacché queste deliberazioni sono assunte nell'esercizio delle attribuzioni assembleari che non sono contrarie e norme imperative (con relativa impugnazione che va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.).
Sussiste pertanto il diritto dell'attore di sentir annullare la delibera in data 30.3.2022 laddove viene approvata la ripartizione del consuntivo es 2021 e del preventivo es 2022 con riferimento alla voci assicurazione e luce scale (domande sub I1 – I 2 e III delle conclusioni).
9) L'accoglimento di detto motivo di censura avverso la delibera di approvazione del riparto consuntivo (domanda sub I delle conclusioni) e preventivo (domanda sub III delle conclusioni) relativo alla voce spese luce scale e assicurazione, comportando già l'annullamento di tali delibere, assorbe e rende superflua ogni pronuncia sull'ulteriore doglianza in punto spese ascensore e di cui alla domanda sub II delle conclusioni e alla richiesta di CTU ad essa strumentale.
10) Quanto poi alla domanda formulata sub IV delle conclusioni attoree e volta a sentir determinare e dichiarare, previa CTU, quale sia, ai sensi dell'art. 1124 c.c. (e/o altra disposizione ritenuta) ed in base all'attuale consistenza della proprietà attorea, la corretta quota di partecipazione dell'int. 9D di alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore deliberate in data CP_1
19/06/2020 dall'assemblea del caseggiato, si osserva quanto segue.
L'attore sostiene sul punto che al momento della realizzazione dell'impianto ascensore, ossia nel
1974, l'assemblea aveva deliberato il criterio di ripartizione della spesa di installazione tra i condòmini originariamente costituenti la comunione ascensore, ma non una tabella di esercizio.
Poiché negli anni successivi altri condòmini sono entrati a far parte della comunione ascensore e in data 19/06/2020 (doc. 7) è stata deliberata la integrale ristrutturazione (sostituzione) dell'impianto, senza approvare alcun riparto di spesa, il sig sostiene di aver interesse e diritto - stante la Pt_1 dichiarata intenzione dell'assemblea di non provvedervi (si veda il punto 1 del verbale 30/03/2022)
– a che la propria quota di contribuzione alla spesa sia determinata in conformità alla legge, previa redazione di una tabella che tenga conto del disposto dell'art. 1124 c.c. e della reale consistenza dell'unità immobiliare del sig. Pt_1
Il Convenuto in merito a tale domanda censura l'assunto avversario evidenziando che il dispone già di una apposita tabella di riparto delle spese dell'ascensore, conforme ai CP_1 criteri di cui all'art. 1124 c.c. (come anche comprovato dalla perizia Geom. prod. 8) Per_3 idonea a suddividere sia le spese ordinarie che quelle straordinarie ancorchè definita “tabella millesimale per ripartizione spese installazione”.
Aggiunge poi che se da un lato l'attore contesta la mancanza di una “tabella di gestione ascensore” dall'altro omette di formulare l'unica domanda che avrebbe dovuto svolgere per tale ipotesi, ossia quella di formazione giudiziale della suddetta tabella.
Afferma il Condominio che o si contesta l'assenza di una tabella e si chiede la conseguente sua redazione in conformità ai criteri di legge, oppure, se una tabella esiste già e se ne chiede la riforma, occorre svolgere l'azione appositamente prevista dall'art. 69 disp. Att. c. c., dimostrando la sussistenza dei presupposti di legge.
Sostiene quindi il convenuto che l'attore, non svolgendo nessuna delle due possibili azioni alternative, cerca di addivenire ad una surrettizia modifica della tabella vigente, peraltro neppure nella sua interezza ma limitatamente alle sole due contigue unità, interni 9D e 12S, sulla base di un asserito decremento della consistenza della propria.
Chiamato a chiarimento sul tenore della domanda attorea sub IV delle conclusioni, all'udienza del
3.2.2025 il difensore di parte attrice ha così verbalizzato “sui chiarimenti richiesti in merito alla domanda sub IV di parte attrice ribadisce che con tale domanda viene richiesto che attraverso perizia venga effettivamente chiarite le dimensioni dell'immobile del sig per verificare che Pt_1 la sua consistenza è inferiore rispetto a quella individuata nelle tabelle contrattuali”.
Tale asserzione muove dall'assunto attoreo che l'immobile int 9 scala destra, oggi di proprietà
avrebbe subito un decremento di valore rispetto a quello indicato nelle tabelle originarie Pt_1 tuttora vigenti, atteso che rispetto alla situazione esistente nel 1932 l'u.i. int. 9D in oggi avrebbe un vano in meno e quella 12S uno in più (cfr. doc. 3).
Il ha negato qualsiasi decremento evidenziando (pag. 5 comparsa di costituzione e CP_1 risposta) che dall'esame delle stesse produzioni avversarie ed in particolare dell'atto di acquisto dei due immobili di proprietà del IG. (cfr. doc. 1 di parte attrice), si evince l'esatto contrario, Pt_1 ovvero che in ragione del frazionamento effettuato dallo stesso attore nel 2017, l'interno 9 scala D ha acquisito un vano e mezzo in più che precedentemente apparteneva al contiguo interno 12 scala
S. e in sede di udienza di chiarimenti hanno ribadito che i documenti 13, 14 e 15 prodotti dall'attore in memoria n 2, sono atti catastali che non hanno valore probatorio, concludendo che
“parte attrice non ha dato prova di quanto affermato. Ogni CTU sarebbe esplorativa perché manca la prova del fatto che il dante causa del avesse un immobile di estensione maggiore di quello Pt_1 attualmente di parte attrice”.
Anche l'avv. nega l'esistenza di un decremento del valore immobiliare dell'appartamento CP_2 int 9 scala destra dell'attore, assumendo che (pag 5 memoria n 1 ex art 183 VI comma cpc) “per effetto del frazionamento effettuato per iniziativa del medesimo prima dell'acquisto ,l' Pt_1 immobile interno 9 scala destra ha ottenuto un incremento di superfice di 1 vano e mezzo oltre a due locali dispensa , che precedentemente appartenevano al contiguo interno 12 , scala sinistra ”, come dalla stessa sostenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Premesso ciò e alla luce di quanto emerso in corso di causa, la domanda attorea non appare accoglibile.
Ed infatti, tale domanda, già formulata in sede di citazione in termini generici quanto a petitum e causa petendi, tali da motivare una pronuncia di nullità dell'atto di citazione, richiesta anche dai convenuti, anche a seguito dell'integrazione depositata dall'attore è rimasta formulata in termini quanto meno oscuri.
Ed infatti in sede di memoria integrativa (pag 7 ) l'attore chiede che questo Tribunale individui quale sia il criterio corretto di attribuzione delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto di ascensore deliberate nel 2020, precisando poi all'udienza di chiarimenti del 3.2.2025 che con tale domanda l'attore chiede “che attraverso perizia venga effettivamente chiarite le dimensioni dell'immobile del sig per verificare che la sua consistenza è inferiore rispetto a quella Pt_1 individuata nelle tabelle contrattuali”.
Permane pertanto l'ambiguità della domanda sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi con conseguente inammissibilità della stessa.
Si condivide sul punto quanto evidenziato dal in merito al fatto che l'attrice per tutta la CP_1 durata del giudizio non ha formulato espressamente né una domanda di formazione delle tabelle millesimali né di revisione di quella esistente, limitandosi a riproporre la domanda di determinare quale sia la corretta quota di partecipazione dell'immobile 9D alle spese di ascensore deliberate nel
2020, e accennando solo in sede di comparsa conclusionale, sempre in termini non inequivoci, ad una distinzione tra domanda di formazione delle tabelle millesimali e una di revisione, richiamando Cass. n. 32035/2021.
Di talchè tale domanda, così come formulata sub IV delle conclusioni attoree, si appalesa inammissibile, fermo restando quanto si dirà in appresso con riferimento alla domanda sub V sull'asserito decremento millesimale dell'immobile attoreo.
11)Passando quindi ad esaminare la domanda attorea formulata sub V il sig chiede “previo Pt_1 licenziamento di C.t.U. determinare la corretta attribuzione agli interni 9D e 12S dei millesimi di partecipazione alle spese di cui all'art. 16 del Regolamento del caseggiato di , con CP_1 ordine al Condominio di adeguare di conseguenza la Tabella A allegata al regolamento”.
L'attore dichiara di non agire ai sensi dell'art 69 disp att c.c (v anche memoria integrativa attore pag 8) evidenziando che “in ipotesi di divisione in due parti di un appartamento in condominio, non si determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, mentre grava sull'assemblea l'onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create ed i rispettivi titolari”.
Il Condomino eccepisce e l'inammissibilità della suddetta domanda per carenza di legittimazione passiva, osservando che entrambi i proprietari dei due appartamenti contigui hanno escluso l'applicabilità dell'art. 69 primo comma n. 2, disp. att. c.c. per mancanza dei presupposti necessari e che quindi il è privo di qualsivoglia potere di modificare l'attribuzione millesimale CP_1 delle suddette due unità.
Il convenuto evidenzia al riguardo che, al di fuori della norma sopra citata, la legge non prevede che l'assemblea conferisca all'amministratore o ad un tecnico il mandato di correggere errori o sproporzioni tra le diverse unità immobiliari, né tantomeno che vi possa provvedere motu proprio
l'amministratore (cfr. Cass. 24085/2022).
L'avv. eccepisce la nullità anche della suddetta domanda e il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva ribadendo quanto già esposto in merito al fatto che non risulta provato che vi sia un decremento millesimale a danno dell'immobile attoreo, bensì un incremento dello stesso a seguito dell'accorpamento di un vano e mezzo oltre due locali ripostigli, scorporati dall'int. 12 S in occasione dell'acquisto del 2017 da parte del Dott. Pt_1 Orbene anche tale domanda non può essere accolta, risultando nuovamente formulata in termini generici e inammissibili e comunque allo stato non provato il presupposto da cui muove l'attore, ovvero che la consistenza del suo immobile sia in oggi inferiore a quella indicata nelle tabelle originarie.
In particolare se è vero che parte attrice sostiene che gli interni 9 scala D e 12 scala S, un tempo appartenenti ad un'unica proprietà, avevano subìto, nel corso degli anni, modifiche interne cosicchè in oggi l'int 9 scala D avrebbe un vano in meno e quello int 12 scala S uno in più, è altrettanto vero che di detto assunto l'attore non ha fornito adeguata prova, come osservato sia dal Condominio che dall'avv. CP_2
Ed infatti entrambi i convenuti negano che si sia verificato il decremento invocato dall'attore, sostenendo invece che lo stesso abbia subito un incremento come emerge dall'atto di acquisto dei due immobili di proprietà del IG. (cfr. doc. 1 di parte attrice), laddove si evince che in Pt_1 ragione del frazionamento effettuato dallo stesso attore nel 2017, l'interno 9D ha acquisito un vano e mezzo in più, oltre a due locali ripostigli che precedentemente appartenevano al contiguo interno
12 S.
A fronte di tali difese parte attrice ha provveduto a replicare nelle memorie ex art 183 VI comma cpc, di cui le prime due peraltro depositate oltre i termini perentori, come tempestivamente eccepito dalla convenuta con la conseguenza che non risultano ammissibili le difese, i CP_2 capitoli di prova e i documenti ivi prodotti da 11 a 15, volti a confortare l'assunto attoreo.
Pertanto a fronte delle contestazioni mosse dalla convenuta e dell'assenza di idonea prova sul punto, la CTU richiesta dall'attore si appalesa certamente esplorativa.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda non può essere accolta.
12) Il mancato accoglimento delle suddette domande attoree assorbe e rende superflua ogni pronuncia sulle altre eccezioni pregiudiziali dedotte dall'avv. e sulla domanda di manleva CP_2 proposta dall'avv. avverso la sig.ra in quanto formulata nella denegata ipotesi di CP_2 CP_3 accoglimento delle domande proposte dall'attore avverso la suddetta convenuta, salvo quanto si dirà ai fini della disciplina delle spese di lite.
13)In merito poi alla domanda proposta dall'avv ai sensi dell'art 96 cpc la stessa non appare CP_8 accoglibile, non risultando allo stato adeguatamente provati i relativi presupposti. Ed infatti l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, cpc presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto) (Cass 24645/2007, Cass. 9080/2013 e Cass 21798/2015 per tutte).
E' onere della parte, che richiede il risarcimento, dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (così: Cass. 21393/2005).
Detta prova allo stato non risulta adeguatamente fornita.
14)Le spese di lite, liquidate alla luce del DM n. 55 del 10.3.2014 aggiornato al 2022 e parzialmente ridotte a fronte della non particolare complessità giuridica della causa, seguono la soccombenza salvo per quanto riguarda la chiamata della terza , riguardo alla quale sono poste a CP_3 carico dell'attore, in ossequio al principio di causalità.
Ed infatti tale chiamata di terzo appare necessitata dal tenore delle pretesa attorea, peraltro già oggetto di pronuncia di nullità dell'atto di citazione e comunque rimasta anche successivamente ambigua tanto da essere dichiarata inammissibile e/ o comunque infondata.
Si richiama sul punto orientamento consolidato della Suprema Corte a mente della quale “ le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass 6358/2025; Cass. 23123 /2019 Cass 6144/2024
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra il Dott. (attore), il Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore (convenuto) l'Avv. GIANNI' Parte_6
RO (convenuta) e la IG.ra (terza chiamata) disattesa ogni altra eccezione, CP_3 deduzione e istanza: 1)annulla le delibere in data 30.3.2022, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
2) dichiara inammissibili e/o comunque rigetta le altre domande attoree, proposte avverso il e avverso l'Avv nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
CP_1 CP_2
3) rigetta la domanda ex art 96 cpc formulata dall'Avv. per le ragioni di cui in parte motiva;
CP_8
- condanna il Condominio a corrispondere al Dott le spese di lite liquidate in € Parte_1
531,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2,
IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna il Dott a corrispondere alla convenuta Avv. le spese di Parte_1 CP_2 lite liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e
CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna il Dott a corrispondere alla sig.ra le spese di lite liquidate in € Pt_1 CP_3
3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva.
Genova, 26/10/2025
Il GOT
Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti