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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1330/2023 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 436-bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
, in persona del Parte_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-Appellante-
E
(Andria- 04.03.1967), non costituita;
Controparte_1
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15.02.2023 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, , in Controparte_1 qualità di docente supplente temporaneo nell'a.s. 2020/2021 (dal 26/11/2020 al 11/06/2021) presso l'istituto Antonio Rosmini di Andria, nell'anno scolastico 2021/2022 (dal 06/10/2021 al 30/06/2022) presso l'istituto Pietro Mennea di Barletta e nello specifico presso S.D. Savio e nell'anno scolastico 2022/2023 (dal 23/09/2022 al 30/06/2023) presso l'istituto comprensivo “Jannuzzi-Di Donna” di Andria, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a ad ottenere il beneficio della Carta Elettronica istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno, per gli anni scolastici indicati e per l'effetto, 2. condannare il in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. Carta Elettronica del valore complessivo corrispondente ad
€ 1500,00 (euro 500,00 per anno scolastico lavorato) il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
con vittoria di spese di lite. Costituitosi in giudizio, il eccepiva, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda. 2. Con sentenza n. 1717/23 emessa il 19.10.2023, il Tribunale del lavoro di Trani accoglieva la domanda della ricorrente così statuendo: “
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; 2. condanna parte resistente al riconoscimento in capo alla parte ricorrente della c.d. Carta del docente per un importo complessivo alla somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge;
3. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida per esborsi in € 98,00 e per onorari nella misura di metà pari ad € 500,00, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%), compensando la restante metà”. 2.1. Il primo giudice, disattesa l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, ricostruito il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi DPCM attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento, concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che “la scelta del di escludere dal Parte_1 beneficio della Carta docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.” (C.d.S., n. 1842/2022). Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450- 21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente Parte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario Parte_1 dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. Precisava, altresì, che l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C- 444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias nella quale si afferma che: Per_1
“un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, 2 al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Ed ancora che, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte (sentenza n. 31149/2019), occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, “nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”.
2.2. Il Tribunale, infine, dava atto che “la Carta Docenti è stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, mentre con il ricorso in esame si chiede il mero pagamento del corrispondente valore della carta, deve ritenersi che la domanda vada qualificata come di condanna alla riconoscimento della carta per un valore corrispondente ai diversi AA.SS. in servizio residuando, in caso di impossibilità di ottemperare alla condanna, la tutela per equivalente di cui all'art. 112, comma 3 c.p.a.; ciò anche in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta, con possibile ristoro per equivalente”. Alla luce di ciò, considerato che risultava documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, accoglieva la domanda e dichiarava il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascun anno scolastico con conseguente condanna del a riconoscere la c.d. Carte del docente Parte_1 per un valore pari a complessivi € 1.500,00 in favore della parte ricorrente. Condannava, infine, il al pagamento Parte_1 della metà delle spese processuali, compensando la restante parte.
3. Avverso tale statuizione, con ricorso del 13.11.2023, proponeva appello il , invocando, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, il rigetto della domanda e, in subordine, il riconoscimento del risarcimento solo per equivalente ed in misura inferiore, proporzionale ai periodi di tempo lavorati, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
non si costituiva. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante, all'udienza odierna la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, a norma dell'art. 436-bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile 3 ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n. 197 del 2022. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Come accennato, parte appellata non si è costituita e non vi è prova del fatto che l'appellante ha provveduto alla notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza datato 29 novembre 2023. Questa omissione determina l'improcedibilità del giudizio d'appello. Ed infatti, nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). 5. Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del Parte_1
, con ricorso depositato in data 13.11.2023, nei confronti di Controparte_3
avverso la sentenza n. 1717/2023 emessa dal Tribunale Controparte_1 di Trani, sezione lavoro, in data 19.10.2023, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente grado del giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto. Così deciso in Bari, il 14 gennaio 2025 Il Presidente
Dott. ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma 4
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 436-bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
, in persona del Parte_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-Appellante-
E
(Andria- 04.03.1967), non costituita;
Controparte_1
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15.02.2023 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, , in Controparte_1 qualità di docente supplente temporaneo nell'a.s. 2020/2021 (dal 26/11/2020 al 11/06/2021) presso l'istituto Antonio Rosmini di Andria, nell'anno scolastico 2021/2022 (dal 06/10/2021 al 30/06/2022) presso l'istituto Pietro Mennea di Barletta e nello specifico presso S.D. Savio e nell'anno scolastico 2022/2023 (dal 23/09/2022 al 30/06/2023) presso l'istituto comprensivo “Jannuzzi-Di Donna” di Andria, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a ad ottenere il beneficio della Carta Elettronica istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno, per gli anni scolastici indicati e per l'effetto, 2. condannare il in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. Carta Elettronica del valore complessivo corrispondente ad
€ 1500,00 (euro 500,00 per anno scolastico lavorato) il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
con vittoria di spese di lite. Costituitosi in giudizio, il eccepiva, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda. 2. Con sentenza n. 1717/23 emessa il 19.10.2023, il Tribunale del lavoro di Trani accoglieva la domanda della ricorrente così statuendo: “
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; 2. condanna parte resistente al riconoscimento in capo alla parte ricorrente della c.d. Carta del docente per un importo complessivo alla somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge;
3. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida per esborsi in € 98,00 e per onorari nella misura di metà pari ad € 500,00, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%), compensando la restante metà”. 2.1. Il primo giudice, disattesa l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, ricostruito il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi DPCM attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento, concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che “la scelta del di escludere dal Parte_1 beneficio della Carta docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.” (C.d.S., n. 1842/2022). Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450- 21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente Parte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario Parte_1 dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. Precisava, altresì, che l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C- 444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias nella quale si afferma che: Per_1
“un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, 2 al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Ed ancora che, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte (sentenza n. 31149/2019), occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, “nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”.
2.2. Il Tribunale, infine, dava atto che “la Carta Docenti è stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, mentre con il ricorso in esame si chiede il mero pagamento del corrispondente valore della carta, deve ritenersi che la domanda vada qualificata come di condanna alla riconoscimento della carta per un valore corrispondente ai diversi AA.SS. in servizio residuando, in caso di impossibilità di ottemperare alla condanna, la tutela per equivalente di cui all'art. 112, comma 3 c.p.a.; ciò anche in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta, con possibile ristoro per equivalente”. Alla luce di ciò, considerato che risultava documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, accoglieva la domanda e dichiarava il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascun anno scolastico con conseguente condanna del a riconoscere la c.d. Carte del docente Parte_1 per un valore pari a complessivi € 1.500,00 in favore della parte ricorrente. Condannava, infine, il al pagamento Parte_1 della metà delle spese processuali, compensando la restante parte.
3. Avverso tale statuizione, con ricorso del 13.11.2023, proponeva appello il , invocando, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, il rigetto della domanda e, in subordine, il riconoscimento del risarcimento solo per equivalente ed in misura inferiore, proporzionale ai periodi di tempo lavorati, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
non si costituiva. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante, all'udienza odierna la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, a norma dell'art. 436-bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile 3 ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n. 197 del 2022. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Come accennato, parte appellata non si è costituita e non vi è prova del fatto che l'appellante ha provveduto alla notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza datato 29 novembre 2023. Questa omissione determina l'improcedibilità del giudizio d'appello. Ed infatti, nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). 5. Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del Parte_1
, con ricorso depositato in data 13.11.2023, nei confronti di Controparte_3
avverso la sentenza n. 1717/2023 emessa dal Tribunale Controparte_1 di Trani, sezione lavoro, in data 19.10.2023, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente grado del giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto. Così deciso in Bari, il 14 gennaio 2025 Il Presidente
Dott. ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma 4