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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 5/5/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 7543 dell'anno 2023;
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1
Savella, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 5/5/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/10/2023 la ricorrente, deducendo di aver lavorato alle dipendenze
Cont della dall'1/8/2016 al 17/11/2022 con la qualifica di operaio di 5° livello CCNL CP_3
Turismo, di essersi assentata dal lavoro dal 25/3/2022 al 25/8/2022 per congedo di maternità obbligatorio e dal 30/8/2022 al 19/10/2022 per congedo per maternità facoltativo, di aver ricevuto solo l'indennità di maternità per il mese di marzo 2022 nonché € 650,00 per aprile 2022, senza ricevere altra somma;
ciò deducendo, chiedeva la condanna dell' al pagamento diretto di dette CP_1 prestazioni, richieste invano in via amministrativa, per la complessiva somma di € 7.112,29.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'intervenuto conguaglio da parte del datore di lavoro tra CP_1 tale indennità e i contributi dovuti ad esso Istituto, per una somma complessiva di € 8.205,90;
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chiedeva inoltre estendersi il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, al fine di ottenere l'accertamento dell'indebito conguaglio, nel caso di accoglimento della domanda della ricorrente.
Autorizzata la chiamata in causa, alla stessa non veniva dato seguito, sicchè la non è CP_4
mai divenuta parte processuale.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
L' non ha contestato che alla ricorrente spetti l'indennità per maternità obbligatoria per il CP_1 periodo dal 25/3/2022 al 25/8/2022 e poi l'indennità per maternità facoltativa dal 30/8/2022 al
19/10/2022; l' ha eccepito, piuttosto, che tale indennità sia stata conguagliata dal datore di CP_1 lavoro con i contributi da quest'ultimo dovuti all' , dovendo dunque ritenersi Controparte_5
che tale indennità sia stata corrisposta alla ricorrente con il pagamento delle retribuzioni.
Ebbene, l' per essere esonerato dal pagamento diretto dell'indennità di maternità sia CP_1
obbligatoria che facoltativa avrebbe dovuto fornire la prova che la ricorrente avesse effettivamente ricevuto le retribuzioni e dunque anche l'indennità di maternità ivi indicata e conguagliata dal datore di lavoro. Tale prova non è stata invece fornita.
Sul punto si osserva che l' aveva richiesto l'estensione del contraddittorio nei confronti del CP_1
datore di lavoro, non provvedendo poi a notificare il relativo provvedimento di integrazione;
sicchè il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro non si è mai instaurato.
Si osserva in proposito, come ha rilevato l' , che secondo il consolidato orientamento CP_1 giurisprudenziale “La domanda della lavoratrice dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di maternità (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 cod. civ.) va proposta non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell ricorrendo nei loro CP_1
confronti un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l' è CP_1
l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all , sempreché la prestazione CP_1 sia effettivamente dovuta dall ” (cfr., in termini, Cass. n. 1172/2015). Controparte_5
Tuttavia, va rilevato, che la pronuncia richiamata – così come le altre analoghe emesse – riguardano tutti casi in cui il lavoratore aveva richiesto l'indennità di maternità (o di malattia) nei soli confronti del datore di lavoro, non estendendo il contraddittorio nei confronti dell' , soggetto debitore CP_1 obbligato ad erogare l'indennità.
Nel caso di specie, invece, il lavoratore ha chiamato in causa solo l' , ovvero il debitore, sicchè CP_1
l'estensione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro era interesse esclusivo dell' , CP_1
il quale – eccependo di aver erogato la prestazione avendola il datore di lavoro conguagliata con
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altre somme dovute, - avrebbe potuto ottenere un titolo per il recupero delle somme indebitamente conguagliate, non potendo invece l'omessa estensione del contraddittorio nuocere alla lavoratrice, che si trova in una posizione creditoria nei confronti dell' . CP_1
In definitiva, la domanda della ricorrente deve essere accolta e l' deve essere condannato al CP_1
pagamento in favore della ricorrente nella misura di 7.112,29 (somma peraltro inferiore a quella calcolata dall' ), oltre accessori come per legge. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' nella CP_1
misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
13/10/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della somma CP_1 di € 7.112,29, oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che si liquidano in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.865,00, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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