CA
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/09/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.796/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Piacenza pubblicata in data 8 ottobre 2024 promossa con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata a Piacenza Corso Vittorio Emanuele n.22 presso e nello studio dell'avv. Francesco Campana che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
In persona dei Ministri pro tempore elettivamente domiciliati a Bologna via
Alfredo Testoni n.6 presso l'avvocatura distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 10 luglio 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del lavoro in parziale accoglimento del ricorso ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione decennale dichiarava tenuta a versare a titolo Parte_1 di ripetizione dell'indebito la minor somma di euro 9185,80 lordi.
In particolare in tale ricorso chiedeva la declaratoria di Parte_1 illegittimità del provvedimento dell'11 marzo 2022 con il quale il
[...] aveva chiesto alla stessa la ripetizione della Controparte_1 somma di € 11.783,14, in quanto asseritamente ricevuta indebitamente deducendone la mancanza di motivazione, l'irragionevolezza, la contrarietà ai principi eurounitari di cui alla pronuncia della I sezione della Corte EDU 11 febbraio 2021 n. 4893/13.
In subordine chiedeva, giusta applicazione di quanto previsto dall' art. 9 della legge n. 428/1985, l'annullamento del provvedimento in relazione al periodo antecedente al 12 marzo 2021 stante la decadenza.
In ulteriore subordine domandava, in base al combinato disposto di cui agli art. 2033 e 2946 c.c., l'annullamento di detto provvedimento nella parte in cui era stata chiesta la restituzione delle somme antecedenti al 12 marzo 2012 per prescrizione decennale.
Il si costituiva eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la carenza di legittimazione passiva e rilevando, nel merito,
l'infondatezza del ricorso.
Veniva integrato il contraddittorio con la chiamata in causa del
[...]
che rimaneva contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Piacenza decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Parte_1
Con l'unico motivo di appello impugnava la sentenza nella parte in cui non aveva applicato la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 428/1985.
Concludeva chiedendo che in riforma della sentenza impugnata venisse annullato integralmente il provvedimento con cui era stata chiesta la ripetizione della somma di euro 11.783,14.
Si costituivano il e il Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata.
2 La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 10 luglio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo ed unico motivo di appello si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare il disposto di cui all'art. 9 della legge n.
428/1985.
L'art. 9 della legge n.428/1985 prevede che: "Art.
9 - Revisione dei pagamenti.
La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.
Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione.
Limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio 1970 alla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali indebiti pagamenti derivanti dall'adozione delle procedure anzidette saranno imputabili ai dipendenti delle direzioni provinciali del Tesoro soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1983 la revisione potrà essere espletata entro il termine di due anni.”
Si osserva, innanzitutto, che la norma è inserita nella legge n. 428/1985 intitolata
“Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni;
riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;
adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del
Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti”.
Orbene, come si evince dalla lettura del suddetto articolo e della legge in cui è inserita, la suddetta norma è riferibile solo al regime strettamente contabile dei pagamenti, ma non comporta alcuna modifica all'ordinario regime della prescrizione e decadenza dei crediti dello Stato.
Il decorso del termine annuale senza l'effettuazione della suddetta revisione determina, infatti, solo il venir meno della riserva posta "ex lege", e, conseguentemente, la liquidazione diventa definitiva come per le liquidazioni effettuate senza l'ausilio di procedure automatizzate, ma, come avviene per queste, quando l'amministrazione rileva un errore deve procedere al recupero delle somme indebitamente corrispondere ai pubblici dipendenti senza che possa ritenersi intervenuta alcuna decadenza o maturata alcuna prescrizione.
3 In altri termini si tratta di norma che è strettamente connessa alla transizione dalle precedenti procedure a quelle automatizzate e che nulla innova in materia di prescrizione e decadenza dei crediti da ripetizione dell'indebito.
Del resto la norma non stabilisce esplicitamente alcuna decadenza limitandosi ad affermare il principio per cui le liquidazioni hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione e occorre rilevare che le norme che stabiliscono una decadenza devono, invece, essere esplicite e che, peraltro, sono di stretta interpretazione.
La norma lungi dallo stabilire una decadenza dell'azione di ripetizione dell'indebito va interpretata piuttosto nel senso che nell'anno, essendo la liquidazione provvisoria, è irrilevante la buona fede dell'accipiens.
Ne consegue, pertanto, che l'interpretazione dell'appellante secondo cui la suddetta norma integrerebbe uno dei casi a cui fa riferimento la Corte
Costituzionale n.8/2023 in cui la pubblica amministrazione non è legittimata ad operare per il recupero, una volta che sia decorso l'anno, non è condivisibile.
L'appello, così come proposto, unicamente basato sulla non condivisibile interpretazione dell'art. 9 della legge n.428/1985, non può essere accolto.
L'appello va, quindi, rigettato.
Stante la complessità e controvertibilità della questione giuridica affrontata sussistono le ragioni di cui all'art. 92 cpc, come modificato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n.77/2018 per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Stante il rigetto dell'appello si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma
1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
PQM
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.796/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
4 a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 10/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.796/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Piacenza pubblicata in data 8 ottobre 2024 promossa con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata a Piacenza Corso Vittorio Emanuele n.22 presso e nello studio dell'avv. Francesco Campana che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
In persona dei Ministri pro tempore elettivamente domiciliati a Bologna via
Alfredo Testoni n.6 presso l'avvocatura distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 10 luglio 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del lavoro in parziale accoglimento del ricorso ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione decennale dichiarava tenuta a versare a titolo Parte_1 di ripetizione dell'indebito la minor somma di euro 9185,80 lordi.
In particolare in tale ricorso chiedeva la declaratoria di Parte_1 illegittimità del provvedimento dell'11 marzo 2022 con il quale il
[...] aveva chiesto alla stessa la ripetizione della Controparte_1 somma di € 11.783,14, in quanto asseritamente ricevuta indebitamente deducendone la mancanza di motivazione, l'irragionevolezza, la contrarietà ai principi eurounitari di cui alla pronuncia della I sezione della Corte EDU 11 febbraio 2021 n. 4893/13.
In subordine chiedeva, giusta applicazione di quanto previsto dall' art. 9 della legge n. 428/1985, l'annullamento del provvedimento in relazione al periodo antecedente al 12 marzo 2021 stante la decadenza.
In ulteriore subordine domandava, in base al combinato disposto di cui agli art. 2033 e 2946 c.c., l'annullamento di detto provvedimento nella parte in cui era stata chiesta la restituzione delle somme antecedenti al 12 marzo 2012 per prescrizione decennale.
Il si costituiva eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la carenza di legittimazione passiva e rilevando, nel merito,
l'infondatezza del ricorso.
Veniva integrato il contraddittorio con la chiamata in causa del
[...]
che rimaneva contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Piacenza decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Parte_1
Con l'unico motivo di appello impugnava la sentenza nella parte in cui non aveva applicato la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 428/1985.
Concludeva chiedendo che in riforma della sentenza impugnata venisse annullato integralmente il provvedimento con cui era stata chiesta la ripetizione della somma di euro 11.783,14.
Si costituivano il e il Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata.
2 La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 10 luglio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo ed unico motivo di appello si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare il disposto di cui all'art. 9 della legge n.
428/1985.
L'art. 9 della legge n.428/1985 prevede che: "Art.
9 - Revisione dei pagamenti.
La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.
Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione.
Limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio 1970 alla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali indebiti pagamenti derivanti dall'adozione delle procedure anzidette saranno imputabili ai dipendenti delle direzioni provinciali del Tesoro soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1983 la revisione potrà essere espletata entro il termine di due anni.”
Si osserva, innanzitutto, che la norma è inserita nella legge n. 428/1985 intitolata
“Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni;
riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;
adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del
Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti”.
Orbene, come si evince dalla lettura del suddetto articolo e della legge in cui è inserita, la suddetta norma è riferibile solo al regime strettamente contabile dei pagamenti, ma non comporta alcuna modifica all'ordinario regime della prescrizione e decadenza dei crediti dello Stato.
Il decorso del termine annuale senza l'effettuazione della suddetta revisione determina, infatti, solo il venir meno della riserva posta "ex lege", e, conseguentemente, la liquidazione diventa definitiva come per le liquidazioni effettuate senza l'ausilio di procedure automatizzate, ma, come avviene per queste, quando l'amministrazione rileva un errore deve procedere al recupero delle somme indebitamente corrispondere ai pubblici dipendenti senza che possa ritenersi intervenuta alcuna decadenza o maturata alcuna prescrizione.
3 In altri termini si tratta di norma che è strettamente connessa alla transizione dalle precedenti procedure a quelle automatizzate e che nulla innova in materia di prescrizione e decadenza dei crediti da ripetizione dell'indebito.
Del resto la norma non stabilisce esplicitamente alcuna decadenza limitandosi ad affermare il principio per cui le liquidazioni hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione e occorre rilevare che le norme che stabiliscono una decadenza devono, invece, essere esplicite e che, peraltro, sono di stretta interpretazione.
La norma lungi dallo stabilire una decadenza dell'azione di ripetizione dell'indebito va interpretata piuttosto nel senso che nell'anno, essendo la liquidazione provvisoria, è irrilevante la buona fede dell'accipiens.
Ne consegue, pertanto, che l'interpretazione dell'appellante secondo cui la suddetta norma integrerebbe uno dei casi a cui fa riferimento la Corte
Costituzionale n.8/2023 in cui la pubblica amministrazione non è legittimata ad operare per il recupero, una volta che sia decorso l'anno, non è condivisibile.
L'appello, così come proposto, unicamente basato sulla non condivisibile interpretazione dell'art. 9 della legge n.428/1985, non può essere accolto.
L'appello va, quindi, rigettato.
Stante la complessità e controvertibilità della questione giuridica affrontata sussistono le ragioni di cui all'art. 92 cpc, come modificato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n.77/2018 per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Stante il rigetto dell'appello si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma
1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
PQM
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.796/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
4 a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 10/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
5