Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
RG 4437/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4437/2020 R.G.A. Cont, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli, alla Via G. A. Campano n. 46, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Della Corte, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attrice
E
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, al Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 7, presso lo studio dell'Avv. Filippo L. J. Silvestri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuta
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: - accertare e dichiarare che la prestazione eseguita da Parte_1 in favore di corrisponde al 70% della prestazione pattuita nel contratto Controparte_2 del novembre 2019; - accertare e dichiarare che la risoluzione del contratto è avvenuta in data
7/03/2020 per inadempimento alla diffida ad adempiere;
- condannare Controparte_2 al pagamento della somma di euro 6.344,00, comprensiva di IVA a favore di oltre Parte_1
Pag. 1 di 8
Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato, che dichiara di essere anticipatario.” (così dalle conclusioni dell'atto di citazione).
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha dedotto: a) che in data 11 novembre 2019 ha concluso con un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un Controparte_2
“software” integrato “Data Quality Tool” per il monitoraggio e l'analisi di dati aggregati tramite
“database” esterno;
b) che le parti hanno convenuto il corrispettivo contrattuale nella misura di euro 13.000,00, oltre IVA, di cui euro 4.758,00, oltre IVA, sono stati effettivamente corrisposti dalla committente a titolo di acconto in favore di c) che Controparte_2 Parte_1 in data 5 febbraio 2020 ha comunicato la risoluzione del contratto Controparte_2 per inadempimento contrattuale della chiedendo all'attrice la restituzione delle Parte_1 somme corrisposte a titolo di acconto;
d) che in data 21 febbraio 2020 nel Parte_1 contestare il contenuto della suddetta comunicazione, ha diffidato la committente a provvedere al pagamento dell'importo di euro 5.200,00, pena la risoluzione del contratto concluso fra le parti;
e) che la convenuta si sarebbe resa inadempiente alle obbligazioni assunte, non avendo fornito la collaborazione necessaria in punto di condivisione delle informazioni utili allo sviluppo del software;
f) che il contratto si sarebbe risolto per mancato adempimento della convenuta a seguito della diffida ad adempiere del 21 febbraio 2020.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la quale, in Controparte_2 via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord e l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Nel merito, la convenuta ha allegato l'inadempimento contrattuale della controparte, consistito nella ritardata esecuzione della prestazione, avendo le parti concordato la consegna entro Natale 2019, nonché nella realizzazione di una prima parte dell'applicativo con problematiche tecniche (bug) che necessitavano correzioni da parte del Fornitore, intervenute solo dopo reiterate segnalazioni di Infoedge e che sarebbero state in parte non risolutive. La convenuta ha anche allegato l'intervenuta risoluzione contrattuale per effetto della formale comunicazione del 5.2.2020, seguita alla formale contestazione in data 30.1.2020 delle difformità riscontrate.
Quindi la convenuta ha reso le seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) Accogliere
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata al punto a) in diritto del presente atto e, per
l'effetto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7, 18, 19 e 20 c.p.c., dichiarare la propria incompetenza per territorio devolvendola in favore del Tribunale Civile di Roma;
2) Dichiarare
l'azione proposta dalla improponibile e/o improcedibile ex art. 3 D.L. 132/2014 Parte_1
Pag. 2 di 8 convertito in L. 162/2014, considerato che l'attrice ha del tutto omesso di notificare alla convenuta l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione Controparte_2 assistita;
Nel merito 3) Respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale 4) Accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione contrattuale operata da in virtù della condotta inadempiente tenuta da Controparte_2 Pt_1 nei fatti di causa come sopra meglio esposti e, per l'effetto, accertare altresì il diritto della
[...] società convenuta ad ottenere la restituzione della somma di € 4.758,00 corrisposta quale pagamento della fattura di acconto n. 32/2019; 5) di conseguenza, condannare la società attrice alla restituzione, in favore di della somma € 4.758,00 oltre Controparte_2 interessi legali sino al soddisfo, in quanto ad oggi risulta indebitamente trattenuta poiché priva di alcun titolo giustificativo;
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA.” (così dalle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta).
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il giudice ha concesso termine per avviare la procedura di negoziazione assistita. Successivamente, concessi i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c., ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti, nei limiti di ammissibilità e rilevanza, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi ammessi.
Dopo una prima assunzione in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo dal precedente giudicante, a seguito del suo tramutamento ad altro ufficio giudiziario;
all'udienza del 23 dicembre 2024 la causa è stata quindi riservata in decisione, con concessione di termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Ciò posto, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Giova premettere che nelle cause relative a diritti di obbligazione, sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.c., il c.d. forum destinatae solutionis va individuato nel luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve eseguirsi.
In questi casi, affinché il luogo di adempimento dell'obbligazione coincida con il luogo del domicilio del creditore (con conseguente radicamento della competenza territoriale presso il c.d. foro del creditore) è necessario che l'obbligazione pecuniaria sia qualificabile come
“portable”, nel senso che deve avere ad oggetto un credito che sia certo, in quanto deve risultare chiaramente nel suo contenuto, e liquido, in quanto il suo ammontare deve essere espresso in misura determinata e non in modo generico.
Pag. 3 di 8 La nozione di obbligazione pecuniaria, che di regola si considera “portable” salvo che dal titolo o dalla legge non risulti diversamente, non può essere intesa semplicemente come sinonimo di obbligazione avente ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro, ma presuppone che la somma di denaro oggetto di obbligazione sia liquida o quantomeno liquidabile.
In altri termini, deve trattarsi di un'obbligazione il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero agevolmente determinabile in base ad esso sulla scorta di un semplice calcolo aritmetico.
Conseguentemente le obbligazioni pecuniarie illiquide o non agevolmente liquidabili devono considerarsi “querables”, vale a dire che devono essere richieste e pagate presso il domicilio del debitore, (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 13 settembre 2016, n. 17989).
Orbene, nel caso di specie, è da escludersi che l'obbligazione dedotta in giudizio dall'attrice possa essere considerata “illiquida” per il solo fatto che vi è contestazione in ordine alla fondatezza della domanda attorea, atteso che, diversamente, va rilevato che il credito in questione si fonda su un preciso calcolo (la richiesta di condanna attiene al 70 % del corrispettivo pattuito tra le parti), effettuato sulla base del contratto intercorso tra le parti.
Sul punto, risulta dirimente il costante orientamento di legittimità secondo cui: «In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al
"quantum".» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021).
Su tali premesse, tenuto conto che la sede legale della società attrice (creditrice) è ubicata in
Aversa, può affermarsi che, a norma dell'art. 20 c.p.c., sussiste la competenza del Tribunale di
Napoli Nord a conoscere della presente controversia.
3. Venendo al merito, deve osservarsi che può dirsi pacifica tra le parti la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la realizzazione del progetto “IETECHNOLOGY DQT 2.0”, secondo le condizioni generali di contratto sottoscritte in data 15 novembre 2019 (cfr. l'ordine d'acquisto n. 1172019 costituente il doc. n. 3 sia della produzione di parte attrice che della produzione di parte convenuta;
nonché le condizioni generali di contratto costituenti il doc. n.
4 sia della produzione di parte attrice che della produzione di parte convenuta). Parimenti incontestato è che in pari data ha dato inizio all'esecuzione della prestazione Parte_1
Pag. 4 di 8 oggetto di contratto e che la stessa necessitasse di informazioni tecniche che la committente avrebbe dovuto fornire.
Tuttavia, va evidenziato che ciascuna delle parti in causa ha allegato l'altrui inadempimento, deducendo a sostegno opposte argomentazioni.
Da un lato, l'attrice ha dedotto di aver eseguito la propria prestazione con lentezza e soltanto parzialmente (nella misura del 70%) a causa della mancanza di collaborazione da parte della committente, la quale avrebbe omesso di fornire tempestivamente i dati richiesti, necessari ai fini dell'esatta esecuzione delle prestazioni, nonché a causa della decisione di quest'ultima di interrompere il rapporto contrattuale, avvalendosi illegittimamente della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 14 delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. n. 5 della produzione di parte attrice).
D'altro lato, la convenuta ha dedotto di aver interrotto il rapporto contrattuale per inadempimento di consistente nella ritardata esecuzione della prestazione, che Parte_1 sarebbe dovuta avvenire entro Natale 2019, e nell'erronea esecuzione della stessa (queste le specifiche contestazioni tecniche riportate a pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta: - ha del tutto omesso di rilasciare un tool (prodotto oggetto di contratto) sviluppato ex Pt_1 novo;
- ha del tutto omesso di sviluppare il tool in base ai requisiti tecnici concordati Pt_1
(presenza di uno strato di back-end – cfr. offerta “… Data Quality Tool sarà sviluppato Pt_1 ex novo, come web application basata su Spring Boot alla versione 2, connessa ad un database locale di tipo Postgres e con un'interfaccia grafica basata su HTML/CSS. Il backend sarà anche raggiungibile tramite api web http. …”) - aveva fornito a tutto il Controparte_2 Pt_1 supporto tecnico e la collaborazione necessaria a consentire al predetto Fornitore di operare diligentemente e nel rispetto dei termini contrattuali).
Sul punto, appare utile richiamare il pacifico orientamento di legittimità secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio
Pag. 5 di 8 adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Inoltre, nell'ipotesi di contrapposte denunce di inadempimento, ciascuna parte per paralizzare la domanda dell'altra deve dimostrare il proprio adempimento, fermo restando che nel caso in cui nessuna abbia assolto tale onere il giudice è chiamato a valutare i rispettivi inadempimenti comparativamente, per poi stabilire quale condotta sia stata causa efficiente della crisi del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 13627 del 30/05/2017: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti
e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.»; ma anche Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019; Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 3455 del 12/02/2020).
Sulla base di tali premesse ermeneutiche e venendo al caso di specie, va detto che nessuna delle parti in causa ha assolto il proprio onere probatorio a fronte dell'allegato inadempimento ad opera della controparte.
In particolare, parte convenuta non ha provato di aver fornito alla controparte tutti i dati tecnici necessari alla realizzazione del progetto, mentre parte attrice non ha provato che la parte di software realizzata fosse idonea all'uso per il quale era stata commissionata. A ben vedere, lo scambio di comunicazioni e-mail presente in atti e prodotto dalle parti, se è idoneo a provare il problematico incedere del rapporto contrattuale, non è idoneo a fornire determinanti elementi di conoscenza ai fini dell'accertamento del corretto adempimento delle prestazioni assunte dalle parti nei termini appena indicati. Lo stesso dicasi relativamente alla prova orale assunta in corso di causa, con la quale le parti si sono concentrate sulla prova dell'altrui inadempimento.
D'altro canto, parte attrice non ha provato che le informazioni mancanti possano aver pregiudicato la funzionalità del software, al punto da integrare una causa ad essa non imputabile.
Pag. 6 di 8 Tali carenze probatorie, poi, non potevano essere colmate tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, essendo pacifico che la stessa non costituisce un mezzo di prova in senso proprio e, pertanto, non può essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall'assolvere il rispettivo onere della prova.
Può invece ritenersi infondato l'assunto di parte convenuta secondo cui l'esecuzione della prestazione da parte dell'attrice sarebbe dovuta intervenire entro il Natale 2019: dalla lettura dell'ordine d'acquisto n. 1172019 datato 11.11.2019 (costituente il doc. n. 3 sia della produzione di parte attrice che della produzione di parte convenuta) si evince chiaramente che la durata del progetto è stata contrattualmente determinata in 3 mesi, sicché deve dirsi del tutto irrilevante che nello scambio e-mail prodotto da parte convenuta (cfr. doc. n. 2 della produzione di parte convenuta) vi sia stato un informale impegno del fornitore, in vista della stipulazione del contratto, a completare il progetto entro la fine del 2019.
3.1 Avendo rilevato che nessuna delle parti in causa ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, occorre procedere ad una valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti diretta a stabilire quale condotta sia stata causa efficiente della crisi del rapporto.
Al riguardo, non può esservi dubbio che, nell'economia del contratto stipulato tra le parti, valutato lo specifico interesse perseguito dalla committente, connaturato alla stessa tipologia di progetto da realizzare e noto alla controparte, la mancata esecuzione a regola d'arte della prestazione assunta dall'attrice abbia assunto un peso determinante nell'alterazione del sinallagma, come indirettamente dimostrato anche dalla provata necessità della committente di affidarsi ad altra impresa per la realizzazione del progetto (come emerso dalla prova testimoniale).
Ne consegue che l'attivazione della clausola risolutiva espressa da parte della convenuta, come prevista dall'art. 14 delle condizioni generali di contratto sottoscritte dalle parti in data
15.11.2019 (cfr. doc. n. 5 della produzione di parte attrice), possa dirsi del tutto conforme a contratto, siccome coerente con la previsione di cui alla lettera a) del richiamato articolo e siccome intervenuta in corso di esecuzione del contratto (risulta pacifico tra le parti che la prestazione dell'attrice non fosse ancora esaurita).
Nessuna rilevanza può assumere al riguardo la comunicazione inoltrata in data 21.2.2020 da parte attrice a parte convenuta (cfr. doc. n. 6 della produzione di parte attrice), quando il contratto doveva dirsi già risolto. In ogni caso, la comunicazione in questione non possiede i caratteri della diffida ad adempiere, siccome rinviante la risoluzione del contratto alla successiva richiesta giudiziale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 276 del 13/01/1981: «La diffida ad adempiere ai sensi dell'art 1454 cod civ non va effettuata con formule sacramentali, ma da
Pag. 7 di 8 essa deve desumersi in modo inequivocabile la volontà dell'intimante di ottenere
l'adempimento del contratto entro un certo termine e, in mancanza, di considerare risolto il contratto come effetto dell'inutile decorrenza del termine stesso, sicché non può considerarsi valida diffida ad adempiere un'intimazione che contenga il semplice avvertimento che, in caso di inadempimento, si agirà in via legale per la risoluzione.»; ma anche Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 3742 del 21/02/2006; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 32821 del 27/11/2023).
Le domande attoree vanno in definitiva respinte, con accoglimento delle domande riconvenzionali.
Ne consegue che il contratto stipulato tra le parti deve dirsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per effetto della comunicazione datata 5.2.2020, data dell'attivazione della clausola risolutiva espressa da parte della convenuta.
Alla risoluzione del contratto conseguono gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c., sicché va condannata al pagamento in favore della dell'importo Parte_1 Controparte_2 di euro 4.758,00 – somma pacificamente versata in favore dell'attrice a titolo di acconto –, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore della controversia, come dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- in accoglimento delle domande riconvenzionali, dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1
(già di euro 4.758,00, oltre interessi legali dalla data della CP_1 Controparte_2 domanda fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di (già Parte_1 CP_1 Controparte_2 delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.538,50 a titolo di compenso professionale, oltre euro 237,00 a titolo di esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Aversa, 6.3.2025. Il Giudice
dott. Giuseppe Di Leone
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