Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/06/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01210/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02033/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2024, proposto da
ME PP, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Andrea Gemignani, Elisabetta Genghi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viareggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lidia Iascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di acquisizione n. 1898 del 10.09.2024, notificata il 16.09.2024, con la quale il Dirigente Settore 5 - Edilizia Privata, Politiche Ambientali e Culturali del Comune di Viareggio - richiamato l’allegato accertamento di inottemperanza del 15.02.2024 di cui alla nota prot. 22266 del 08.03.2024, “(…) con cui è stata accertata, ad eccezione della sola baracca (…), l’inottemperanza alla demolizione delle opere oggetto dell’ordinanza di ingiunzione alla demolizione n. 30 del 21/07/2023 (…)” - ha acquisito i manufatti abusivi realizzati, l’area di sedime degli stessi (per una superficie complessiva di mq. 1.023,63 circa) e, considerata “la gravità e la rilevanza degli abusi eseguiti (…) che con la loro esecuzione hanno determinato la trasformazione permanente di suolo inedificato (…)”, l’area del terreno consistente “in una porzione della particella catastale al NCT foglio 18, mappale 2039 pari a 2.183 mq. e di una porzione della particella catastale al NCEU, foglio 38, mappale 2040, subalterno 2, pari a 1.830 mq. per una superficie complessiva pari a circa 4.013 mq (…)” rappresentativa i 2/3 dell’intera consistenza del lotto individuato dai mappali 2039 e 2040, in proprietà del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, in particolare, per quanto occorrer possa, dell’accertamento di inottemperanza redatto dal Comando Polizia Municipale di Viareggio prot. 22266 del 08.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. ME PP, premesso: 1) di essere proprietario di due lotti di terreno posti in Viareggio, frazione Torre del Lago; 2) di aver promesso in vendita i due terreni con contratto preliminare in data 14.3.2019 con il quale è stato trasferito in via anticipata anche il possesso degli stessi; 3) di aver appreso a seguito di una contestazione formale del comune di Viareggio che il promissario acquirente ha posto in essere sulle aree suddette opere abusive consistenti nella realizzazione di tre moduli prefabbricati di diverse dimensioni, una baracca in lamiera, una tettoia in legno ad uso ricovero animali, una recinzione con cordolo in murata e nel posizionamento di due container in metallo; 4) che il comune di Viareggio ha ordinato alla proprietà e al responsabile dell’abuso la demolizione delle predette opere; 5) che la predetta ordinanza è rimasta inoppugnata; 6) che il comune di Viareggio, dopo aver appurato l’ordine di demolizione ha avuto solo parziale esecuzione, ha provveduto ad accertare la avvenuta acquisizione dell’area di sedime dei manufatti abusivi e di una ulteriore porzione pertinenziale di terreno, pari ai 2/3 dell’intera consistenza del lotto per una superficie complessiva pari a circa 4.013 mq.
Tutto ciò premesso il ricorrente impugna il provvedimento di acquisizione per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo il Sig. PP afferma che l’effetto dell’acquisizione gratuita non avrebbe potuto prodursi nei suoi confronti in quanto egli sarebbe totalmente estraneo alla realizzazione delle opere abusive e al contempo privo della disponibilità del bene.
Il motivo è privo di fondamento.
La giurisprudenza ha chiarito che la mancata disponibilità del bene in capo al proprietario incolpevole a cui venga notificata una ordinanza di demolizione non costituisce di per sé ragione di inoperatività dell’effetto acquisitivo dovendo egli dimostrare di essersi diligentemente adoperato, per rientrare nel possesso o nella detenzione dei suoi beni al fine di eliminare le opere illegittime, mediante le iniziative stragiudiziali o giudiziali all’uopo idonee (Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2018 n. 775, Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2021, n. 1648).
Nel caso di specie, il Sig. PP non ha dato prova alcuna di aver intrapreso le predette iniziative che devono consistere nella adozione di atti formali e dotati di una potenziale efficacia dissuasiva.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che il Comune di Viareggio, in assenza di indici edilizi che consentano la applicazione del criterio previsto dall’art. 31 comma 3 del d.p.r. 380/2001, non avrebbe supportato con alcuna motivazione il dimensionamento dell’area pertinenziale acquisita in via aggiuntiva all’area di sedime delle opere abusive.
Il motivo è fondato.
La Giurisprudenza ha già in altre occasioni chiarito che se è vero che la acquisizione dell’area pertinenziale ha luogo anche in quelle situazioni in cui non sia possibile ricavare dagli strumenti urbanistici un indice edilizio che consenta di determinare la superficie necessaria per realizzare una cubatura pari a quella dell’opera abusiva, nondimeno il comune, in assenza di criteri predeterminati, è tenuto a rendere trasparente il percorso logico con il quale perviene nel caso concreto a determinare l’estensione dell’area pertinenziale.
Invero, la misura pari a "dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita" viene a configurarsi non quale limite entro il quale l'amministrazione può insindacabilmente determinare la superficie da acquisire, quanto piuttosto quale limite massimo entro il quale l’amministrazione può operare o in stretta aderenza al criterio urbanistico di cui al comma terzo dell’art. 31 del DPR 380/2001 oppure, qualora questo risulti inapplicabile, secondo una valutazione da compiersi caso per caso sulla base di adeguata motivazione (Cons Stato, VI, 4418/2018).
La predetta valutazione non può peraltro risolversi nella mera elencazione dei vincoli gravanti sull’area ma deve apprezzare nel concreto il vulnus effettivamente arrecato dalle opere abusive ai dispositivi di protezione del paesaggio e chiarire il legame funzionale del perimetro dell’area pertinenziale che intende acquisire con le opere abusive non rimosse.
Nel caso di specie, il Comune di Viareggio non ha offerto alcuna delle predette delucidazioni e, in particolare, contrariamente a quanto affermato nelle sue memorie difensive, non ha reso evidente il rapporto fra l’entità e la geometria della porzione acquisita con la dislocazione delle opere abusive.
Limitatamente a tale profilo il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO