TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIV civile
Il Giudice della XIV sezione civile, Dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 54296 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. e P. IVA , in persona dei suoi Commissari e P.IVA_1 Parte_1
rappresentanti legali prof. avv. Giovanni Bruno, dott. Gianluca Piredda e dott.
rappresentata e difesa giusta delega in atti dal prof. avv. Parte_2
Tommaso Ubertazzi (C.F. ), dall'avv. Francesco C.F._1
Bonaccorso Seracini (C.F. ) e dall'avvocato stabilito C.F._2
(advocat) (C.F. , in via tra loro anche CP_1 C.F._3
disgiuntiva, nel cui studio in Corso di Porta Ticinese 60, Milano, è elettivamente domiciliata
- Attore –
E
iscritta al registro Controparte_2
delle imprese al numero KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON:
, con sede legale in ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warsaw, Polonia, in P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore
Convenuta contumace –
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 L.F.
1 2
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“I – In rito e nel merito:
1. accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di in Parte_1 amministrazione , e per l'effetto, revocare per tutti i motivi espressi Parte_1 in narrativa ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999, 67 co. 2 e/o 3 e 70
l.fall. le rimesse bancarie sopra indicate, effettuate da
[...] in amministrazione sui conti correnti Parte_1 Parte_1
“ EUR 1039000511” e “ PLZ 1039000478”, nel periodo CP_2 CP_2 compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre 2018, per la complessiva somma di € 14.661,47 calcolata secondo il criterio di cui all'art. 70 l.fall. ovvero per la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa 2. per conseguenza condannare in per- Controparte_2 sona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di
[...]
la somma totale di € Parte_1
14.661,47 ovvero la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa per i motivi espressi in narrativa, con interessi e danno da svalutazione.
II – In via istruttoria:
1. con riserva e con richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c.;
III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55, con distrazione a favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione passato in notifica in data 22 luglio 2022 ed iscritto a ruolo in data 30 luglio 2022, la Parte_1
conveniva in giudizio la al
[...] Controparte_2
fine di ottenere una pronuncia di accertamento e revoca di rimesse effettuate da
[...]
sui Parte_1 conti correnti EUR 1039000511” e , CP_2 CP_2 C.F._4
nel periodo compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre 2018, per la complessiva somma di € 14.661,47, calcolata secondo il criterio di cui all'art. 70 l.f.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che: Pt_
❖ la è una società costituita nel 1976 e specializzata nella progettazione e costruzione di edifici e infrastrutture “chiavi in mano”, nella fornitura e manutenzione di strumentazione elettromedicale e nella gestione di strutture sanitarie;
2 3
❖ nel 2012 le sue quote sono state integralmente acquistate da Controparte_3
Parte_3
❖ sin dall'anno 2017 aveva manifestato Parte_4
segnali di crisi e, quindi, nel gennaio 2018 aveva depositato ricorso per concordato preventivo prenotativo, ex art. 161, comma 6, l. fall., cui aveva fatto seguito, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2018, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
❖ anche 'Inso' dall'anno 2017 aveva dato evidenza ad analoga condizione di crisi che, come evidenziato nella 'relazione sulle cause di insolvenza', era stata appalesata dalla sospensione di alcuni fidi bancari, da carenza di liquidità che aveva impedito il rimborso dei finanziamenti in essere oltre che il 'rispetto dei covenants', dall'incremento degli scoperti di conto corrente, da ritardi nei pagamenti dei fornitori e redazione di relativi piani di rientro, dalla dismissione di attività produttive;
❖ già la bozza di bilancio 2017 evidenziava perdita di esercizio di euro 37.800.000,00 determinata principalmente dalla svalutazione di crediti vantati verso la controllante;
❖ il 'Ministero dello Sviluppo Economico', con decreto del 5 dicembre 2018 e su richiesta del suo amministratore unico, ha esteso anche ad la procedura di Pt_1 amministrazione straordinaria che già interessava Parte_4
e questo tribunale, con sentenza del 20 dicembre 2018, ne aveva
[...]
dichiarato lo stato di insolvenza;
❖ il 'Ministero dello Sviluppo Economico', con decreto del 22 luglio 2019 ha approvato il programma ex art. 27 comma 2 lett. a) d. lgs. n. 270/1999 e in pari data
è stata redatta la 'relazione sullo stato di insolvenza';
❖ che nel lasso temporale 5 giugno 2018-5 dicembre 2018, sui conti correnti CP_2
EUR 1039000511” e PLZ 1039000478”, ha effettuato
[...] CP_2 rimesse revocabili per un importo totale ex art. 70 l.fall. di € 14.661,47
(equivalenti a PLN 62.877,20, calcolate in base al tasso di cambio al
05/11/2019 di €/PLN= 4,2886);
❖ le rimesse in questione hanno il requisito della consistenza e durevolezza richiesti dagli artt. 67 e 70 l.f.;
❖ tali atti sono stati posti in essere nella consapevolezza, in capo alla banca,
3 4
della condizione di insolvenza della correntista tenuto conto: della natura di operatore qualificato rivestita dall'istituto di credito;
dalla circostanza che nel 2017 aveva tentato di concludere un accordo con le banche, Pt_1
per ottenere la concessione di ulteriori finanze. Tuttavia questi istituti di credito hanno esaminato la posizione finanziaria di e non hanno Pt_1 concesso una rinegoziazione dei debiti dell'attrice; nel 2017 ha Pt_1
ricevuto circa 420 tra decreti ingiuntivi, atti esecutivi, altri atti giudiziari, diffide e solleciti di pagamento;
nel 2018 ha ricevuto circa 500 tra Pt_1
decreti ingiuntivi, atti esecutivi, altri atti giudiziari, diffide e solleciti di pagamento;
del report stilato da 'Cribis' –'soggetto terzo'- attestante nel maggio 2015 l'inadeguatezza del 'flusso finanziario' di ' lo Pt_1 squilibrio delle partite correnti, 'ritardi importanti' quanto alle obbligazioni assunte;
delle notizie di stampa;
Ha conclusivamente chiesto, ai sensi dell'art. 67 comma 2 e/o 3 l fall., la giudiziale declaratoria di inefficacia delle rimesse bancarie per la complessiva somma pari euro 14.661,47, ovvero per la differente ritenuta di giustizia, con conseguente sua condanna al pagamento, in proprio favore, della corrispondente cifra, incrementata di accessori di legge e spese di lite da distrarre.
La o , ritualmente Controparte_2 CP_2
notificata rimaneva contumace nel giudizio de quo.
La causa istruita solo documentalmente, con provvedimento del 04 dicembre 2024 reso all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusione e ulteriori giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione prospettata dalla lite ha ad oggetto la revoca della rimessa bancaria effettuata
Pt_ da sul conto corrente EUR 1039000511”, in data 30 giugno CP_2
2018 pari a PLN (złoty po-lacco) 145.915,00 nonché delle rimesse bancarie effettuate sul conto corrente PLZ 1039000478 tra il 30 giugno 2018 CP_2
e il 31 ottobre 2018, revocabili nella misura dell'importo complessivo pari ad euro
14.661,47 (pari ad PLN 62.877,20 in zloty polacco), perché eseguite nel lasso temporale 5
4 5
giugno 2018-5 dicembre 2018 rilevante quale 'periodo sospetto' ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria.
La domanda di revoca delle rimesse indicate in citazione, proposta ai sensi dell'art. 67, comma 2, l deve ritenersi fondata non essendo applicabile al caso che ci occupa l'esenzione di cui all'art. 67, comma 2 lettera b) che oggi esclude dall'azione revocatoria “le rimesse effettuate su conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della Banca”.
Giova evidenziare che i presupposti dell'azione revocatoria delle rimesse bancarie vanno individuati nella consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria del fallito, mentre risulta ormai irrilevante la tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista.
Sul punto è opportuno richiamare la recente pronuncia della Corte di Cassazione (n.
277/2019) che sulla base di argomenti letterali e di esegesi storica, ha concluso che ai fini della revocabilità è irrilevante che la rimessa posta in essere posta in essere dal correntista fallito sia da qualificare ripristinatoria o solutoria e cioè che afferisca a conto passivo o a conto scoperto, giacché quel che rileva è unicamente la consistenza e la durevolezza degli effetti estintivi dell'esposizione debitoria.
Nella disciplina attuale, dunque, i requisiti richiesti per la revocatoria delle rimesse bancarie sono: a) il requisito temporale, per cui la rimessa deve essere intervenuta nel semestre anteriore all'avvio della procedura concorsuale;
b) il requisito oggettivo rappresentato dalla consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria prodotta dalle rimesse, con l'ulteriore limite, dettato dall'art. 70 L.f., del massimo scoperto;
c) il requisito soggettivo della scientia decotionis.
Quanto al requisito temporale, ritiene questo Tribunale che la c.d. retrodatazione del periodo sospetto di cui all'art. 67 comma secondo l. fall. (sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento) vada ricondotta alla data del 05 dicembre 2018, data di estensione della procedura di amministrazione straordinaria della
[...] alla sicché gli Parte_4 Parte_1 atti solutori revocandi, compiuti dall'08 giugno 2018 al 30 settembre 2018, ricadono in detto periodo.
Quanto al requisito oggettivo, nell'apprezzamento del carattere della consistenza e della durevolezza occorre far riferimento ad un carattere non assoluto, bensì relativo, che tenga in considerazione l'andamento del conto corrente per individuare quelle rimesse che non siano
5 6
riconducibili a un funzionamento fisiologico di un rapporto attivo, caratterizzato da continue movimentazioni, ma siano di fatto funzionali a soddisfare il credito della Banca nell'ambito di un c.d. rientro.
Nella fattispecie in esame, la Procedura chiede la revoca delle rimesse eseguite sui conti correnti EUR 1039000511” e PLZ 1039000478 nella CP_2 CP_2
misura di euro 14.661,47 eseguite nel periodo 05 giugno 2018 – 05 dicembre 2018.
Dall'esame della documentazione in atti, e in particolare degli estratti conto, risulta che nel periodo oggetto di domanda le rimesse in questione hanno ridotto in maniera consistente e
Pt_ durevole l'esposizione debitoria della nei confronti della Banca, che da giugno 2018 a dicembre 2018 è passata da 12.852,46 PLN (złoty polacco) corrispondente ad euro –
2.996,89 ad 15.566.991,51 PLN (złoty polacco) corrispondente ad euro 3.632.730,83.
La Procedura attrice ha dunque dato prova, in applicazione di differenti criteri di calcolo (sia in ordine al parametro percentuale da utilizzare sia in ordine alla base di calcolo cui fare riferimento) della riduzione dell'esposizione debitoria della correntista, nel periodo in esame, determinando in euro 14.661,47 (62.877,20 PLN) l'importo massimo revocabile, con ciò dimostrando la sussistenza dei requisiti di consistenza e durevolezza ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
Passando infine all'esame dell'elemento soggettivo, va considerato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione 14978/2007), la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'art. 67 comma 2 l.f., deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica del creditore e non pure la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore; tuttavia detta revoca può fondarsi anche su elementi indiziari, sempreché questi, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia decotionis da parte del creditore.
Nella valutazione presuntiva degli indizi rilevanti, deve aversi riguardo alla ordinaria prudenza e avvedutezza (Corte di Cass. 7722/1996), parametrate in relazione alle concrete qualità personali e professionali di colui che ricevuto il pagamento oggetto di revocatoria, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare (Corte di Cass.
1101/2014; Corte di Cass. 26935/2006; Corte di Cass. 11060/1998).
Nel caso di specie va innanzi tutto dato atto della natura qualificata del creditore, che in quanto Banca, non solo ha conoscenza diretta dell'andamento dei conti, ma è altresì dotato
6 7
di strumenti (quali ad esempio, le banche dati pubbliche e private di informazioni sul merito creditizio) che gli consentono di indagare le condizioni finanziarie dei propri clienti.
Pt_ Altro fattore della conoscenza da parte dell'istituto di credito dell'insolvenza della è riconducile alla circostanza che, costituiva fatto notorio nell'ambito del sistema bancario la crisi economica e finanziaria della (ammessa Parte_4
alla procedura di amministrazione straordinaria il 6/8/18, dopo aver presentato una domanda di concordato prenotativo in data 8/1/18), che controllava l'odierna attrice e di cui possedeva il 99% delle azioni.
Per quanto sopra l'azione revocatoria va accolta.
All'accoglimento dell'azione revocatoria consegue la condanna del convenuto alla restituzione della somma ricevuta, pari ad euro 14.661,47.
Stante la natura costitutiva dell'azione revocatoria, su tale somma sono dovuti gli interessi legali (Corte di Cass. 14896/2009; Corte di Cass. 6991/2007), che decorrono come da domanda dalla notifica dell'atto di citazione sino al saldo.
La natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria impedisce invece, stante la completa assenza di allegazione e prova circa l'esistenza di un maggior danno da ritardo, di riconoscere alla Procedura attrice la somma richiesta a titolo di rivalutazione monetaria
(Cass. Sez. U. 29/12/2016, n. 27454; Sez. U. 23/03/2015, n. 5743).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia con applicazione dei parametri minimi di cui al DM
147/2022 per lo scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ accoglie la domanda e dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. le rimesse bancarie, effettuate dalla Parte_1
sul conto corrente EUR 1039000511”, in data 30
[...] CP_2 giugno 2018 pari a PLN (złoty po-lacco) 145.915,00 nonché le rimesse bancarie effettuate sul conto corrente PLZ 1039000478 tra il CP_2
30 giugno 2018 e il 31 ottobre 2018, nella misura massima dell'importo complessivo revocabile pari ad euro 14.661,47, (pari a PLN 62.877,20 in zloty polacco), oltre interessi come da parte motiva;
❖ per l'effetto condanna o “Bank Controparte_2
7 8
Pekao” a pagare, in favore della Parte_1
in persona dei Commissari
[...]
Straordinari, la somma di euro 14.661,47, oltre interessi come da parte motiva.
❖ Condanna la al Controparte_2
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei difensori antistatari di parte attrice.
Così deciso, in Roma in data 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Perna
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
In composizione monocratica
Sezione XIV civile
Il Giudice della XIV sezione civile, Dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 54296 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. e P. IVA , in persona dei suoi Commissari e P.IVA_1 Parte_1
rappresentanti legali prof. avv. Giovanni Bruno, dott. Gianluca Piredda e dott.
rappresentata e difesa giusta delega in atti dal prof. avv. Parte_2
Tommaso Ubertazzi (C.F. ), dall'avv. Francesco C.F._1
Bonaccorso Seracini (C.F. ) e dall'avvocato stabilito C.F._2
(advocat) (C.F. , in via tra loro anche CP_1 C.F._3
disgiuntiva, nel cui studio in Corso di Porta Ticinese 60, Milano, è elettivamente domiciliata
- Attore –
E
iscritta al registro Controparte_2
delle imprese al numero KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON:
, con sede legale in ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warsaw, Polonia, in P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore
Convenuta contumace –
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 L.F.
1 2
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“I – In rito e nel merito:
1. accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di in Parte_1 amministrazione , e per l'effetto, revocare per tutti i motivi espressi Parte_1 in narrativa ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999, 67 co. 2 e/o 3 e 70
l.fall. le rimesse bancarie sopra indicate, effettuate da
[...] in amministrazione sui conti correnti Parte_1 Parte_1
“ EUR 1039000511” e “ PLZ 1039000478”, nel periodo CP_2 CP_2 compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre 2018, per la complessiva somma di € 14.661,47 calcolata secondo il criterio di cui all'art. 70 l.fall. ovvero per la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa 2. per conseguenza condannare in per- Controparte_2 sona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di
[...]
la somma totale di € Parte_1
14.661,47 ovvero la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa per i motivi espressi in narrativa, con interessi e danno da svalutazione.
II – In via istruttoria:
1. con riserva e con richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c.;
III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55, con distrazione a favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione passato in notifica in data 22 luglio 2022 ed iscritto a ruolo in data 30 luglio 2022, la Parte_1
conveniva in giudizio la al
[...] Controparte_2
fine di ottenere una pronuncia di accertamento e revoca di rimesse effettuate da
[...]
sui Parte_1 conti correnti EUR 1039000511” e , CP_2 CP_2 C.F._4
nel periodo compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre 2018, per la complessiva somma di € 14.661,47, calcolata secondo il criterio di cui all'art. 70 l.f.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che: Pt_
❖ la è una società costituita nel 1976 e specializzata nella progettazione e costruzione di edifici e infrastrutture “chiavi in mano”, nella fornitura e manutenzione di strumentazione elettromedicale e nella gestione di strutture sanitarie;
2 3
❖ nel 2012 le sue quote sono state integralmente acquistate da Controparte_3
Parte_3
❖ sin dall'anno 2017 aveva manifestato Parte_4
segnali di crisi e, quindi, nel gennaio 2018 aveva depositato ricorso per concordato preventivo prenotativo, ex art. 161, comma 6, l. fall., cui aveva fatto seguito, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2018, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
❖ anche 'Inso' dall'anno 2017 aveva dato evidenza ad analoga condizione di crisi che, come evidenziato nella 'relazione sulle cause di insolvenza', era stata appalesata dalla sospensione di alcuni fidi bancari, da carenza di liquidità che aveva impedito il rimborso dei finanziamenti in essere oltre che il 'rispetto dei covenants', dall'incremento degli scoperti di conto corrente, da ritardi nei pagamenti dei fornitori e redazione di relativi piani di rientro, dalla dismissione di attività produttive;
❖ già la bozza di bilancio 2017 evidenziava perdita di esercizio di euro 37.800.000,00 determinata principalmente dalla svalutazione di crediti vantati verso la controllante;
❖ il 'Ministero dello Sviluppo Economico', con decreto del 5 dicembre 2018 e su richiesta del suo amministratore unico, ha esteso anche ad la procedura di Pt_1 amministrazione straordinaria che già interessava Parte_4
e questo tribunale, con sentenza del 20 dicembre 2018, ne aveva
[...]
dichiarato lo stato di insolvenza;
❖ il 'Ministero dello Sviluppo Economico', con decreto del 22 luglio 2019 ha approvato il programma ex art. 27 comma 2 lett. a) d. lgs. n. 270/1999 e in pari data
è stata redatta la 'relazione sullo stato di insolvenza';
❖ che nel lasso temporale 5 giugno 2018-5 dicembre 2018, sui conti correnti CP_2
EUR 1039000511” e PLZ 1039000478”, ha effettuato
[...] CP_2 rimesse revocabili per un importo totale ex art. 70 l.fall. di € 14.661,47
(equivalenti a PLN 62.877,20, calcolate in base al tasso di cambio al
05/11/2019 di €/PLN= 4,2886);
❖ le rimesse in questione hanno il requisito della consistenza e durevolezza richiesti dagli artt. 67 e 70 l.f.;
❖ tali atti sono stati posti in essere nella consapevolezza, in capo alla banca,
3 4
della condizione di insolvenza della correntista tenuto conto: della natura di operatore qualificato rivestita dall'istituto di credito;
dalla circostanza che nel 2017 aveva tentato di concludere un accordo con le banche, Pt_1
per ottenere la concessione di ulteriori finanze. Tuttavia questi istituti di credito hanno esaminato la posizione finanziaria di e non hanno Pt_1 concesso una rinegoziazione dei debiti dell'attrice; nel 2017 ha Pt_1
ricevuto circa 420 tra decreti ingiuntivi, atti esecutivi, altri atti giudiziari, diffide e solleciti di pagamento;
nel 2018 ha ricevuto circa 500 tra Pt_1
decreti ingiuntivi, atti esecutivi, altri atti giudiziari, diffide e solleciti di pagamento;
del report stilato da 'Cribis' –'soggetto terzo'- attestante nel maggio 2015 l'inadeguatezza del 'flusso finanziario' di ' lo Pt_1 squilibrio delle partite correnti, 'ritardi importanti' quanto alle obbligazioni assunte;
delle notizie di stampa;
Ha conclusivamente chiesto, ai sensi dell'art. 67 comma 2 e/o 3 l fall., la giudiziale declaratoria di inefficacia delle rimesse bancarie per la complessiva somma pari euro 14.661,47, ovvero per la differente ritenuta di giustizia, con conseguente sua condanna al pagamento, in proprio favore, della corrispondente cifra, incrementata di accessori di legge e spese di lite da distrarre.
La o , ritualmente Controparte_2 CP_2
notificata rimaneva contumace nel giudizio de quo.
La causa istruita solo documentalmente, con provvedimento del 04 dicembre 2024 reso all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusione e ulteriori giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione prospettata dalla lite ha ad oggetto la revoca della rimessa bancaria effettuata
Pt_ da sul conto corrente EUR 1039000511”, in data 30 giugno CP_2
2018 pari a PLN (złoty po-lacco) 145.915,00 nonché delle rimesse bancarie effettuate sul conto corrente PLZ 1039000478 tra il 30 giugno 2018 CP_2
e il 31 ottobre 2018, revocabili nella misura dell'importo complessivo pari ad euro
14.661,47 (pari ad PLN 62.877,20 in zloty polacco), perché eseguite nel lasso temporale 5
4 5
giugno 2018-5 dicembre 2018 rilevante quale 'periodo sospetto' ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria.
La domanda di revoca delle rimesse indicate in citazione, proposta ai sensi dell'art. 67, comma 2, l deve ritenersi fondata non essendo applicabile al caso che ci occupa l'esenzione di cui all'art. 67, comma 2 lettera b) che oggi esclude dall'azione revocatoria “le rimesse effettuate su conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della Banca”.
Giova evidenziare che i presupposti dell'azione revocatoria delle rimesse bancarie vanno individuati nella consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria del fallito, mentre risulta ormai irrilevante la tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista.
Sul punto è opportuno richiamare la recente pronuncia della Corte di Cassazione (n.
277/2019) che sulla base di argomenti letterali e di esegesi storica, ha concluso che ai fini della revocabilità è irrilevante che la rimessa posta in essere posta in essere dal correntista fallito sia da qualificare ripristinatoria o solutoria e cioè che afferisca a conto passivo o a conto scoperto, giacché quel che rileva è unicamente la consistenza e la durevolezza degli effetti estintivi dell'esposizione debitoria.
Nella disciplina attuale, dunque, i requisiti richiesti per la revocatoria delle rimesse bancarie sono: a) il requisito temporale, per cui la rimessa deve essere intervenuta nel semestre anteriore all'avvio della procedura concorsuale;
b) il requisito oggettivo rappresentato dalla consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria prodotta dalle rimesse, con l'ulteriore limite, dettato dall'art. 70 L.f., del massimo scoperto;
c) il requisito soggettivo della scientia decotionis.
Quanto al requisito temporale, ritiene questo Tribunale che la c.d. retrodatazione del periodo sospetto di cui all'art. 67 comma secondo l. fall. (sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento) vada ricondotta alla data del 05 dicembre 2018, data di estensione della procedura di amministrazione straordinaria della
[...] alla sicché gli Parte_4 Parte_1 atti solutori revocandi, compiuti dall'08 giugno 2018 al 30 settembre 2018, ricadono in detto periodo.
Quanto al requisito oggettivo, nell'apprezzamento del carattere della consistenza e della durevolezza occorre far riferimento ad un carattere non assoluto, bensì relativo, che tenga in considerazione l'andamento del conto corrente per individuare quelle rimesse che non siano
5 6
riconducibili a un funzionamento fisiologico di un rapporto attivo, caratterizzato da continue movimentazioni, ma siano di fatto funzionali a soddisfare il credito della Banca nell'ambito di un c.d. rientro.
Nella fattispecie in esame, la Procedura chiede la revoca delle rimesse eseguite sui conti correnti EUR 1039000511” e PLZ 1039000478 nella CP_2 CP_2
misura di euro 14.661,47 eseguite nel periodo 05 giugno 2018 – 05 dicembre 2018.
Dall'esame della documentazione in atti, e in particolare degli estratti conto, risulta che nel periodo oggetto di domanda le rimesse in questione hanno ridotto in maniera consistente e
Pt_ durevole l'esposizione debitoria della nei confronti della Banca, che da giugno 2018 a dicembre 2018 è passata da 12.852,46 PLN (złoty polacco) corrispondente ad euro –
2.996,89 ad 15.566.991,51 PLN (złoty polacco) corrispondente ad euro 3.632.730,83.
La Procedura attrice ha dunque dato prova, in applicazione di differenti criteri di calcolo (sia in ordine al parametro percentuale da utilizzare sia in ordine alla base di calcolo cui fare riferimento) della riduzione dell'esposizione debitoria della correntista, nel periodo in esame, determinando in euro 14.661,47 (62.877,20 PLN) l'importo massimo revocabile, con ciò dimostrando la sussistenza dei requisiti di consistenza e durevolezza ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
Passando infine all'esame dell'elemento soggettivo, va considerato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione 14978/2007), la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'art. 67 comma 2 l.f., deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica del creditore e non pure la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore; tuttavia detta revoca può fondarsi anche su elementi indiziari, sempreché questi, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva scientia decotionis da parte del creditore.
Nella valutazione presuntiva degli indizi rilevanti, deve aversi riguardo alla ordinaria prudenza e avvedutezza (Corte di Cass. 7722/1996), parametrate in relazione alle concrete qualità personali e professionali di colui che ricevuto il pagamento oggetto di revocatoria, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare (Corte di Cass.
1101/2014; Corte di Cass. 26935/2006; Corte di Cass. 11060/1998).
Nel caso di specie va innanzi tutto dato atto della natura qualificata del creditore, che in quanto Banca, non solo ha conoscenza diretta dell'andamento dei conti, ma è altresì dotato
6 7
di strumenti (quali ad esempio, le banche dati pubbliche e private di informazioni sul merito creditizio) che gli consentono di indagare le condizioni finanziarie dei propri clienti.
Pt_ Altro fattore della conoscenza da parte dell'istituto di credito dell'insolvenza della è riconducile alla circostanza che, costituiva fatto notorio nell'ambito del sistema bancario la crisi economica e finanziaria della (ammessa Parte_4
alla procedura di amministrazione straordinaria il 6/8/18, dopo aver presentato una domanda di concordato prenotativo in data 8/1/18), che controllava l'odierna attrice e di cui possedeva il 99% delle azioni.
Per quanto sopra l'azione revocatoria va accolta.
All'accoglimento dell'azione revocatoria consegue la condanna del convenuto alla restituzione della somma ricevuta, pari ad euro 14.661,47.
Stante la natura costitutiva dell'azione revocatoria, su tale somma sono dovuti gli interessi legali (Corte di Cass. 14896/2009; Corte di Cass. 6991/2007), che decorrono come da domanda dalla notifica dell'atto di citazione sino al saldo.
La natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria impedisce invece, stante la completa assenza di allegazione e prova circa l'esistenza di un maggior danno da ritardo, di riconoscere alla Procedura attrice la somma richiesta a titolo di rivalutazione monetaria
(Cass. Sez. U. 29/12/2016, n. 27454; Sez. U. 23/03/2015, n. 5743).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia con applicazione dei parametri minimi di cui al DM
147/2022 per lo scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ accoglie la domanda e dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. le rimesse bancarie, effettuate dalla Parte_1
sul conto corrente EUR 1039000511”, in data 30
[...] CP_2 giugno 2018 pari a PLN (złoty po-lacco) 145.915,00 nonché le rimesse bancarie effettuate sul conto corrente PLZ 1039000478 tra il CP_2
30 giugno 2018 e il 31 ottobre 2018, nella misura massima dell'importo complessivo revocabile pari ad euro 14.661,47, (pari a PLN 62.877,20 in zloty polacco), oltre interessi come da parte motiva;
❖ per l'effetto condanna o “Bank Controparte_2
7 8
Pekao” a pagare, in favore della Parte_1
in persona dei Commissari
[...]
Straordinari, la somma di euro 14.661,47, oltre interessi come da parte motiva.
❖ Condanna la al Controparte_2
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei difensori antistatari di parte attrice.
Così deciso, in Roma in data 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Perna
8