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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice monocratico, dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 8595 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
con sede legale in Roma (RM) in Via Parte_1
Giuseppe Grezar n. 14, P.IVA n. in persona del Procuratore Dott. P.IVA_1 [...]
, in virtù di procura speciale giusto atto notarile, Rep. 181515 Racc. 12772, Parte_2
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Celestina Costagliola, con la medesima elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marcianise alla Via G. Verdi n.
38;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dagli avvocati CP_1
Antonio D'Angelo e Annunziata Roma, con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio in Gricignano di Aversa (CE) alla via G. Battista Vico n. 18;
APPELLATO contumace
NONCHÉ
in persona del l. r. p.t. Controparte_2
APPELLATA contumace
Pag. 1di4 OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. , con atto di citazione ritualmente notificato agli Parte_1
appellati, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 12458/2024, emessa dal
Giudice di Pace di Napoli Nord – dott.ssa Emilia Romano - pronunciata in data 9.12.2021 e depositata in cancelleria data 12.09.2024, non notificata, con cui, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da veniva dichiarata CP_1
l'intervenuta prescrizione del credito sotteso dalla cartella di pagamento n.
07120140076886020000, con compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la giurisdizione del giudice adito relativamente ad una controversia di natura tributaria,
nonché nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'impugnazione avverso un mero estratto di ruolo. Inoltre, come già eccepito in primo grado, l' ha Parte_1
evidenziato che la cartella di pagamento, annullata con la pronuncia oggetto di gravame,
era stata regolarmente notificata all'opponente odierna appellata.
e la sebbene ritualmente citate in appello, non si sono CP_1 Controparte_2
costituite e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, dispone che:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni
genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il
contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano
escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione
forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di
Pag. 2di4 cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
A tal riguardo, giova ricordare che la Corte di Cassazione ha espresso i seguenti principi di diritto: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria
(nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra
giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria
spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi
od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della
cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento
dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo
come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici)
nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della
valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di
omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di
mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.” (cfr. Cass. Civile, Sezioni Unite,
Ordinanza n. 7822 del 14.04.2020).
In linea con tale orientamento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n.
2098 del 29.01.2025, ha confermato e precisato ulteriormente i principi anzidetti.
Dunque, con riferimento alla prescrizione della pretesa impositiva, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso di specie risulta che, in sede in opposizione, l'opponente - odierna appellata,
introducendo un giudizio di accertamento negativo del credito, ancorato all'estratto di ruolo, deduceva un fatto estintivo della pretesa creditoria precedente alla notifica della cartella di pagamento, ovvero il decorso del termine triennale di prescrizione relativo al recupero delle tasse automobilistiche (cfr. pag. 1 atto di citazione, prodotto dall'appellante).
Pag. 3di4 Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice tributario.
Tanto premesso, rilevato che la motivazione espressa assorbe ogni altra questione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.
3. La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di
Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio, in primo grado già disposta e qui confermata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 12458/2024, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Napoli Nord, pronunciata in data 9.12.2021 e depositata in cancelleria data 12.09.2024,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia delle parti appellate, come indicate in epigrafe;
- in riforma della sentenza n. 12458/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord,
dichiara il difetto di giurisdizione ordinario in favore della competente
Commissione Tributaria;
- compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Aversa il 25.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Paone
Pag. 4di4