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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
riunita in camera di consiglio all'udienza del 05.03.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2158/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Parte_1
Riccardi e Felice Giuliano con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci nr. 137 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, già Controparte_1 Controparte_2
, in persona dell'avv. Nicola Nero, nella sua qualità di institore di
[...] Controparte_1
giusta procura per atto pubblico, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
[...]
Ronconi, dall'avv. Dora Antonia Vuolo e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
“ ,” di sito in Napoli al Corso A. Lucci Controparte_3 Controparte_4
nr. 156, giuste procure alla lite in atti,
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.04.2023 , l'istante di cui in epigrafe ha riassunto il giudizio,
a seguito della ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione , la nr.14436/2024 del
23.05.2024, la quale accertò l'inadempimento dell'azienda all'obbligo di manutenzione degli indumenti forniti al personale e per l'effetto dichiarò che il danno poteva essere determinato in favore del in base ad una valutazione equitativa. Il ricorrente ha aggiunto di avere Pt_1
prestato la propria attività dal 3 dicembre 2009 per la RFI s.p.a. quale operatore specializzato di manutenzione , livello professionale D2, già F2, ed aveva richiesto con l'originario ricorso la somma di euro 5.199,36 con decorrenza dall'01.04.2010 , avendo proposto come criterio di quantificazione l'orario di lavoro straordinario;
in base alla citata ordinanza della Corte
Suprema di Cassazione, l'odierno istante ha chiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in base al criterio equitativo sopra indicato ovvero, in subordine in base ad altro criterio individuato dalla Corte,
Si è costituita in giudizio la ed ha dedotto che erano in fase Controparte_1
avanzata trattative di bonario componimento.
All'odierna udienza di discussione , le parti hanno depositato un verbale di conciliazione con il quale hanno regolato i loro rapporti;
tale verbale è stato sottoscritto in udienza ed hanno chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Osserva la Corte che effettivamente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dato concordemente atto che non sussiste più contestazione sul “res controversa” dedotta in giudizio e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e per l'effetto l'interesse alla domanda, come è avvenuto nel presente giudizio ( cfr. Cass. Civ. sentenza nr. 19845/2019; Cass. Civ. sentenza nr. 26299/2018; Cass. Sez. II civ. nr. 21757/2021;
Cass. Sez. lav. Ord. Nr. 25625/2020).
Difatti il pagamento della somma spettante all'odierno istante ha soddisfatto ogni pretesa comunque riconducibile al diritto al risarcimento del danno, come accertato dall'ordinanza nr.14436 /2024 del 23.05.2024.
Rileva il Collegio che il regime delle spese di lite è stato regolato dal citato verbale di conciliazione.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
la Corte così decide: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) liquida le spese di lite come da separato verbale.
Così deciso in Napoli, addì 05.03.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gennaro Iacone
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In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
riunita in camera di consiglio all'udienza del 05.03.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2158/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Parte_1
Riccardi e Felice Giuliano con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci nr. 137 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, già Controparte_1 Controparte_2
, in persona dell'avv. Nicola Nero, nella sua qualità di institore di
[...] Controparte_1
giusta procura per atto pubblico, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
[...]
Ronconi, dall'avv. Dora Antonia Vuolo e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
“ ,” di sito in Napoli al Corso A. Lucci Controparte_3 Controparte_4
nr. 156, giuste procure alla lite in atti,
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.04.2023 , l'istante di cui in epigrafe ha riassunto il giudizio,
a seguito della ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione , la nr.14436/2024 del
23.05.2024, la quale accertò l'inadempimento dell'azienda all'obbligo di manutenzione degli indumenti forniti al personale e per l'effetto dichiarò che il danno poteva essere determinato in favore del in base ad una valutazione equitativa. Il ricorrente ha aggiunto di avere Pt_1
prestato la propria attività dal 3 dicembre 2009 per la RFI s.p.a. quale operatore specializzato di manutenzione , livello professionale D2, già F2, ed aveva richiesto con l'originario ricorso la somma di euro 5.199,36 con decorrenza dall'01.04.2010 , avendo proposto come criterio di quantificazione l'orario di lavoro straordinario;
in base alla citata ordinanza della Corte
Suprema di Cassazione, l'odierno istante ha chiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in base al criterio equitativo sopra indicato ovvero, in subordine in base ad altro criterio individuato dalla Corte,
Si è costituita in giudizio la ed ha dedotto che erano in fase Controparte_1
avanzata trattative di bonario componimento.
All'odierna udienza di discussione , le parti hanno depositato un verbale di conciliazione con il quale hanno regolato i loro rapporti;
tale verbale è stato sottoscritto in udienza ed hanno chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Osserva la Corte che effettivamente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dato concordemente atto che non sussiste più contestazione sul “res controversa” dedotta in giudizio e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e per l'effetto l'interesse alla domanda, come è avvenuto nel presente giudizio ( cfr. Cass. Civ. sentenza nr. 19845/2019; Cass. Civ. sentenza nr. 26299/2018; Cass. Sez. II civ. nr. 21757/2021;
Cass. Sez. lav. Ord. Nr. 25625/2020).
Difatti il pagamento della somma spettante all'odierno istante ha soddisfatto ogni pretesa comunque riconducibile al diritto al risarcimento del danno, come accertato dall'ordinanza nr.14436 /2024 del 23.05.2024.
Rileva il Collegio che il regime delle spese di lite è stato regolato dal citato verbale di conciliazione.
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P.Q.M.
la Corte così decide: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) liquida le spese di lite come da separato verbale.
Così deciso in Napoli, addì 05.03.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gennaro Iacone
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