TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/12/2025, n. 5848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5848 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3958/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato SA
LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3958/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pt (avv. Francesco Braga) Parte_1
attore contro
(avv. Moretti remo) Controparte_1 convenuto
(avv.Chiarini Fabio) Controparte_2
terzo chiamato
(avv.to Uggetti Franco) CP_3
terzo chiamato
All'udienza del 27.11.2025 svoltasi in modalità cartolare la causa è stata riservata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione del 1 aprile 2022 conveniva in giudizio la società Pt_1 [...]
, lamentando la presenza di vizi e difetti Controparte_4
Co relativamente ad uno scambiatore, a marchio acquistato ed installato da stessa presso il CP_5
suo impianto e da questa acquistato presso che a sua volta lo aveva ordinato a CP_2 CP_3
distributrice del produttore Alfa Laval.
ha chiesto la risoluzione ex artt. 1490 e 1492 c.c. e la condanna al risarcimento del danno, Pt_1
quantificandolo in euro 135.680,18, e in subordine la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura ex art. 1453 c.c e la condanna alla restituzione del prezzo corrisposto ed al risarcimento del danno nella misura sopra quantificata.
pagina 1 di 3 Co Si costituiva contestando la fondatezza della domanda attrice e chiedendone il rigetto. Instava, CP_ altresì, per la chiamata in garanzia (impropria) della sua fornitrice e questa di CP_3
Quest'ultima deduceva che 13 febbraio 2019 aveva consegnato a parte acquirente lo CP_2
scambiatore, regolarmente munito di certificazione di conformità ed il 20 febbraio 2019 aveva CP_2
consegnato lo scambiatore alla e questa lo Controparte_1
Aveva installato presso l'impianto dell'attrice in data 21 febbraio 2019.
Co Sia che sollevavano eccezione di decadenza ex art. 1495 cod. civ. non avendo CP_2 Pt_1
proceduto a contestare la presenza dei vizi lamentati nel termine di otto giorni.
CP_ Tale termine non è stato neppure rispettato da e nei confronti di . CP_1 CP_2
A maggior ragione tale contestazione valeva per che a sua volta contestava la decadenza CP_3
tanto nei confronti di che delle altre parti del presente giudizio. Pt_1
Tutte le convenute contestavano la fondatezza delle avverse domande ed instavano per il rigetto.
Le domande non possono essere accolte.
E' fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1495 cod. civ.
Emerge dagli atti che ha consegnato lo scambiatore in data 13 febbraio 2019; l'installazione è CP_3
stata regolarmente eseguita in data 20 febbraio 19 e, in pari data, veniva espletato, positivamente, il collaudo.
Fino al mese di settembre 2019, quindi per ben 7 mesi, non ha mai formulato nessuna Pt_1
contestazione in relazione a malfunzionamenti dello scambiatore.
Per la prima volta in data 28 agosto 2019, contestava alla convenuta la presenza di acqua nel Pt_1
ramo olio dello scambiatore, attribuendola a difetti del bene.
La prima contestazione giunta a è del 24 ottobre 2019. CP_3
Ciò posto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11748/2019 hanno affermato che il venditore non è tenuto all'obbligo specifico di consegnare la cosa priva di vizi, essendo solamente obbligato a garantire il compratore qualora il bene venduto si dimostri viziato.
Pertanto, la consegna di una cosa venduta viziata non integra un inadempimento in sé alle obbligazioni del venditore, configurandosi tutt'al più quale inesatto adempimento, che genera in capo al venditore una responsabilità diversa e speciale, di tipo assicurativo-garantistico, basata sul solo presupposto oggettivo dell'esistenza dei vizi.
Traslato tale principio nella compravendita, ne deriva che è il compratore (intenzionato a domandare la risoluzione o la riduzione del prezzo) a dover dimostrare il presupposto che giustifica l'azione esperita, ovverosia proprio l'esistenza dei vizi.
pagina 2 di 3 Un orientamento che soddisfa anche il principio di cosiddetta “vicinanza della prova”, che ritiene l'acquirente nelle migliori condizioni di offrire la prova dei vizi, avendo la materiale disponibilità del bene che si assume imperfetto.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati.
Anzi, dalle risultanze dell'ATP espletato è emersa l'insussistenza dei vizi denunciati e comunque l'impossibilità di una verifica diretta avendo parte attrice rimosso lo scambiatore sostituendolo con un altro.
Ed infatti, il CTU ing. , nominato in sede di ATP, in ordine ai difetti lamentati (mancata tenuta Per_1 degli isolamenti dei circuiti dell'acqua di raffreddamento e dell'olio di servizio) ha dichiarato che non è stato possibile effettuare la verifica diretta poiché all'impianto era stato già posizionato uno scambiatore di calore sostitutivo a quello oggetto di accertamento tecnico.
Lo scambiatore oggetto di causa è stato oggetto di smontaggio , controllo e rimontaggio presso la società senza rilevare alcun calo di pressione. CP_3
Il CTU ha affermato, altresì, che lo scambiatore è stato posizionato a regola d'arte, precisando che, in ordine alla capacità di scambio termico, ossia il raffreddamento dell'olio mediante acqua, non si rilevano segnalazioni di non conformità per errato dimensionamento, tanto più che lo scambiatore posto in sostituzione è di dimensioni inferiori.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto le domande avanzate da parte attrice rimangono prive di prova e vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore indeterminato della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (complessità bassa, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
CP_ Spese compensate nei rapporti tra e e le terze chiamate. CP_1 Controparte_1
PQM
Il giudice rigetta le domande e condanna al pagamento, in favore di Pt_1 [...]
delle spese che liquida in € 3.809,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
Controparte_1
spese compensate nei rapporti tra e le terze chiamate. Controparte_1
Brescia, 28.12.2025
Il giudice
SA LI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato SA
LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3958/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pt (avv. Francesco Braga) Parte_1
attore contro
(avv. Moretti remo) Controparte_1 convenuto
(avv.Chiarini Fabio) Controparte_2
terzo chiamato
(avv.to Uggetti Franco) CP_3
terzo chiamato
All'udienza del 27.11.2025 svoltasi in modalità cartolare la causa è stata riservata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione del 1 aprile 2022 conveniva in giudizio la società Pt_1 [...]
, lamentando la presenza di vizi e difetti Controparte_4
Co relativamente ad uno scambiatore, a marchio acquistato ed installato da stessa presso il CP_5
suo impianto e da questa acquistato presso che a sua volta lo aveva ordinato a CP_2 CP_3
distributrice del produttore Alfa Laval.
ha chiesto la risoluzione ex artt. 1490 e 1492 c.c. e la condanna al risarcimento del danno, Pt_1
quantificandolo in euro 135.680,18, e in subordine la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura ex art. 1453 c.c e la condanna alla restituzione del prezzo corrisposto ed al risarcimento del danno nella misura sopra quantificata.
pagina 1 di 3 Co Si costituiva contestando la fondatezza della domanda attrice e chiedendone il rigetto. Instava, CP_ altresì, per la chiamata in garanzia (impropria) della sua fornitrice e questa di CP_3
Quest'ultima deduceva che 13 febbraio 2019 aveva consegnato a parte acquirente lo CP_2
scambiatore, regolarmente munito di certificazione di conformità ed il 20 febbraio 2019 aveva CP_2
consegnato lo scambiatore alla e questa lo Controparte_1
Aveva installato presso l'impianto dell'attrice in data 21 febbraio 2019.
Co Sia che sollevavano eccezione di decadenza ex art. 1495 cod. civ. non avendo CP_2 Pt_1
proceduto a contestare la presenza dei vizi lamentati nel termine di otto giorni.
CP_ Tale termine non è stato neppure rispettato da e nei confronti di . CP_1 CP_2
A maggior ragione tale contestazione valeva per che a sua volta contestava la decadenza CP_3
tanto nei confronti di che delle altre parti del presente giudizio. Pt_1
Tutte le convenute contestavano la fondatezza delle avverse domande ed instavano per il rigetto.
Le domande non possono essere accolte.
E' fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1495 cod. civ.
Emerge dagli atti che ha consegnato lo scambiatore in data 13 febbraio 2019; l'installazione è CP_3
stata regolarmente eseguita in data 20 febbraio 19 e, in pari data, veniva espletato, positivamente, il collaudo.
Fino al mese di settembre 2019, quindi per ben 7 mesi, non ha mai formulato nessuna Pt_1
contestazione in relazione a malfunzionamenti dello scambiatore.
Per la prima volta in data 28 agosto 2019, contestava alla convenuta la presenza di acqua nel Pt_1
ramo olio dello scambiatore, attribuendola a difetti del bene.
La prima contestazione giunta a è del 24 ottobre 2019. CP_3
Ciò posto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11748/2019 hanno affermato che il venditore non è tenuto all'obbligo specifico di consegnare la cosa priva di vizi, essendo solamente obbligato a garantire il compratore qualora il bene venduto si dimostri viziato.
Pertanto, la consegna di una cosa venduta viziata non integra un inadempimento in sé alle obbligazioni del venditore, configurandosi tutt'al più quale inesatto adempimento, che genera in capo al venditore una responsabilità diversa e speciale, di tipo assicurativo-garantistico, basata sul solo presupposto oggettivo dell'esistenza dei vizi.
Traslato tale principio nella compravendita, ne deriva che è il compratore (intenzionato a domandare la risoluzione o la riduzione del prezzo) a dover dimostrare il presupposto che giustifica l'azione esperita, ovverosia proprio l'esistenza dei vizi.
pagina 2 di 3 Un orientamento che soddisfa anche il principio di cosiddetta “vicinanza della prova”, che ritiene l'acquirente nelle migliori condizioni di offrire la prova dei vizi, avendo la materiale disponibilità del bene che si assume imperfetto.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati.
Anzi, dalle risultanze dell'ATP espletato è emersa l'insussistenza dei vizi denunciati e comunque l'impossibilità di una verifica diretta avendo parte attrice rimosso lo scambiatore sostituendolo con un altro.
Ed infatti, il CTU ing. , nominato in sede di ATP, in ordine ai difetti lamentati (mancata tenuta Per_1 degli isolamenti dei circuiti dell'acqua di raffreddamento e dell'olio di servizio) ha dichiarato che non è stato possibile effettuare la verifica diretta poiché all'impianto era stato già posizionato uno scambiatore di calore sostitutivo a quello oggetto di accertamento tecnico.
Lo scambiatore oggetto di causa è stato oggetto di smontaggio , controllo e rimontaggio presso la società senza rilevare alcun calo di pressione. CP_3
Il CTU ha affermato, altresì, che lo scambiatore è stato posizionato a regola d'arte, precisando che, in ordine alla capacità di scambio termico, ossia il raffreddamento dell'olio mediante acqua, non si rilevano segnalazioni di non conformità per errato dimensionamento, tanto più che lo scambiatore posto in sostituzione è di dimensioni inferiori.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto le domande avanzate da parte attrice rimangono prive di prova e vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore indeterminato della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (complessità bassa, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
CP_ Spese compensate nei rapporti tra e e le terze chiamate. CP_1 Controparte_1
PQM
Il giudice rigetta le domande e condanna al pagamento, in favore di Pt_1 [...]
delle spese che liquida in € 3.809,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
Controparte_1
spese compensate nei rapporti tra e le terze chiamate. Controparte_1
Brescia, 28.12.2025
Il giudice
SA LI
pagina 3 di 3