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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 167/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Teti e l'Avv. Vittani Carissimo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Corso Venezia n. 24
- RICORRENTE -
contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Leggi, presso lo Studio del quale in Piacenza, Via Bruno n. 20/A, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE – nonché contro in concordato preventivo Controparte_2
(C.F./P. IVA ) P.IVA_2 con l'Avv. Bonazzi, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Abbamonte in Cremona, Via Varo n. 9
- RESISTENTE – e nei confronti di
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 con l'Avv. Genesi, presso lo Studio del quale in Cremona, Via Brescia n. 81, è elettivamente domiciliata
- TERZA CHIAMATA – Controparte_4 nonché nei confronti di
P. IVA ) Controparte_5 P.IVA_4 con l'Avv. Martini e l'Avv. Rodolfi, presso lo Studio dei quali in Milano, Largo Augusto n. 3, è elettivamente domiciliata
- TERZA CHIAMATA DALLA Controparte_6
Oggetto: Infortunio sul lavoro. Risarcimento danni. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 aprile 2022, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti all'intestato Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro la
[...]
e la deducendone la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità solidale per l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 13 maggio 2019 e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO, accertare e dichiarare l'esclusiva e concorrente responsabilità di
[...]
ex art. 2087 c.c. ed ex d.lgs n. 81/2008, quale datore di lavoro di P_ T_
, per omessa cooperazione ed omesso coordinamento all'attuazione delle misure di
[...] sicurezza e di prevenzione dei rischi con non garantendo, di qui, la Controparte_2 sicurezza del proprio dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni, e di CP_2
ex art. 2049 c.c., ex d.lgs n. 81/2008 e/o ex art. 2043 c.c., per la condotta del
[...] proprio dipendente e/o preposto, e per la mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione e sicurezza e per omessa cooperazione ed omesso coordinamento con
[...]
nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso allo stesso in data P_ 13.5.2019, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare
[...]
e in via tra loro solidale, a risarcire a il P_ Controparte_2 Parte_1 danno non patrimoniale subito, quantificato, complessivamente, in € 218.815,25.=, quale danno differenziale, già dedotto quanto versato dall' a titolo di danno non CP_7 patrimoniale, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che risulti accertata in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.”.
A fondamento della domanda, il ricorrente - premesso di essere dipendente della società di trasporti – ha esposto Controparte_1 che in data 13 maggio 2019 avrebbe ricevuto l'incarico di consegnare un carico di balle di fieno di grosse dimensioni presso la sede aziendale della sita in Controparte_2
Albinea (RE), via Romesino n.
5. Giunto a destinazione, intorno alle ore 17.30, su indicazione di un dipendente dell'azienda addetto alla pesa, avrebbe parcheggiato l'autoarticolato nel luogo destinato allo scarico della merce, perpendicolarmente rispetto al capannone adibito a deposito del fieno, al fine di consentire agli addetti dell'azienda di eseguire le operazioni di scarico delle balle di fieno, disposte su tre file, per un'altezza complessiva di circa 4,50 m.
Dopo essere sceso dal mezzo, avere tolto i teli protettivi e abbassato le sponde metalliche del rimorchio per agevolare le operazioni, sarebbe stato costretto ad
2 andare alla ricerca di personale dell'Azienda, trovando la disponibilità del solo dipendente che vi avrebbe provveduto con l'ausilio di un carrello CP_8 sollevatore telescopico.
Verso la fine delle operazioni, tuttavia, una delle balle di fieno sarebbe caduta in avanti fuori dal rimorchio, precipitando dall'alto e andando a travolgere violentemente il ricorrente, che sarebbe stato trasportato presso il Pronto Soccorso di
Reggio Emilia in pericolo di vita e con gravi fratture, riportando, a seguito delle dimissioni in data 28 maggio 2019 e di numerosi controlli successivi, gravi postumi invalidanti, consolidati solo in data 2 novembre 2020 e quantificati in un'invalidità permanente del 33-35%, oltre 86 giorni di I.T.A., 150 giorni di I.T.P. al 75% e 220 giorni di I.T.P. al 50%.
Su tali premesse, il ricorrente ha, quindi, invocato la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e 26 D. Lgs. n. 81/2008 per omessa o insufficiente adozione di adeguati presidi di sicurezza, pur a fronte di un rischio interferenziale, nonché quella della quest'ultima responsabile ex artt. 2043 e 2049 c.c.. Ha Controparte_2 chiesto, pertanto, la condanna delle convenute, in solido, a risarcire tutti i danni patiti, quantificati in € 218.815,25 per i pregiudizi di carattere non patrimoniale, tenuto conto di una personalizzazione del 25% per l'incidenza negativa sulla capacità lavorativa generica e già al netto della rendita capitalizzata. CP_7
Si è costituita in giudizio la , Controparte_1 contestando le avverse pretese anche in ragione del concorso colposo del ricorrente e dell'altra convenuta e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della
Compagnia per essere dalla stessa manlevata Controparte_3 in caso di condanna, in forza della polizza n. 113123721, con rassegnazione delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Cremona ill.mo, sez. Lavoro: in via preliminare, integrare il contraddittorio previa autorizzazione alla chiamata in causa di , in persona del Legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, corrente in 34123 Trieste, via Ugo Irneri 1; nel merito: rigettare tutte le domande svolte dal Sig. nei confronti Parte_1 della nel procedimento in oggetto in quanto infondate e comunque Controparte_1 indimostrate e, conseguentemente, che nulla è dovuto per nessuna ragione o titolo dalla al ricorrente;
Controparte_1
3 in via subordinata di merito:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, quantificare il pagamento delle somme dovute nell'importo che sarà rigorosamente provato e comunque dichiarare la tenuta al risarcimento esclusivamente in Controparte_1 misura proporzionale, rispetto al concorso di colpa del lavoratore e/o della CP_2
[...
, al grado di responsabilità nell'accaduto;
- nel caso di condanna della al pagamento di somme, dire tenuta Controparte_1
e condannare a manlevare e tenere indenne la Controparte_3 [...] da ogni conseguenza relativa alla pronuncia”. P_
Si è costituita in giudizio la eccependo la propria estraneità Controparte_2 all'infortunio sul lavoro per cui è causa ed evidenziando come, in realtà, l'eventuale responsabilità dovesse ascriversi alla Controparte_2 soggetto diverso da quello erroneamente evocato in giudizio.
All'udienza del 2 dicembre 2022, pertanto, i difensori dell'attore, preso atto di quanto esposto e documentato dalla hanno chiesto di estendere Controparte_2 il contraddittorio nei confronti della Controparte_2
Con sentenza in pari data, pertanto, il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte nei confronti di in concordato preventivo e, con Controparte_2 separata ordinanza, ha disposto la prosecuzione del giudizio tra il ricorrente e la
Ha autorizzato, altresì, l'estensione del contraddittorio Controparte_1 nei confronti della nonché nei Controparte_2 confronti del terzo chiamato in manleva dal Controparte_3 datore di lavoro convenuto.
Si è costituita in giudizio la in Controparte_2 concordato preventivo, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la Compagnia per essere dalla Controparte_5 stessa manlevata in caso di condanna;
nel merito, ha contestato gli avversi addebiti, invocando il concorso colposo del ricorrente e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro adito,
IN VIA PRELIMINARE.
1. Autorizzare, per le ragioni indicate nella presente memoria, la chiamata in causa di (C.F./P. IVA ), in persona del Controparte_5 P.IVA_5 legale rappresentante protempore, con sede legale in Milano (MI), Corso Como n. 17 (pec e fissare, a tal fine, nuova udienza, ex Email_1 art. 420, comma 9, c.p.c.;
4 e, conseguentemente,
2. dichiarare in persona del legale rappresentante Controparte_5 protempore, tenuta a manlevare in concordato Controparte_6 preventivo da ogni e qualsiasi domanda proposta da nei confronti Parte_1 della medesima, nella causa in oggetto.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
3. Respingere le domande tutte proposte da nei confronti di Parte_1 [...] in concordato preventivo, in quanto infondate in fatto e Controparte_6 in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
4. Nel caso di condanna di in concordato Controparte_6 preventivo a risarcire in tutto o in parte le somme richieste a vario titolo da T_
, dichiarare tenuta in persona del legale
[...] Controparte_5 rappresentante protempore, a tenerla manlevata dal pagamento di tutte le somme che
– a seguito di sentenza – la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere a favore di
Parte_1
IN OGNI CASO
8. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Si è costituita in giudizio contestando le Controparte_3 pretese attoree e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda introdotta dal ricorrente in ordine all'infortunio sul lavoro occorsogli il 13.05.2019 siccome infondata in fatto e in diritto, per essere la responsabilità dell'incidente da ascriversi totalmente al lavoratore o allo stesso in concorso con la terza chiamata
[...]
per le ragioni espresse al capitolo I di narrativa. Controparte_6
IN VIA SUBORDINATA: per la remota e non creduta ipotesi in cui al termine del giudizio il Giudice dovesse ritenere sussistere una responsabilità o corresponsabilità direttamente attribuibile alla per i danni Controparte_1 denunciati dal ricorrente, previ riconoscimento e liquidazione allo stesso del reale nocumento subito così come verrà provato ed accertato in corso di causa secondo l'effettivo e l'esigibile, detratta l'eventuale diminuzione per la percentuale di concorso di colpa attribuibile all'infortunato e quindi sottratte comunque le somme già CP_ percepite dall' dirsi tenuta a garantire la Società Controparte_9 assicurata, per quanto verrà condannata a versare al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni in ordine all'infortunio sul lavoro occorsogli il 13.05.2019, in conformità delle condizioni contrattuali, (doc. n. 1 e 2 fascicolo P_0
[...] [...]
[...]
[...]
[...] plicazione di eventuali franchigie o scoperti
[...]
a carico dell'assicurata, le esclusioni e i limiti di garanzia previsti dalla polizza anche in relazione alle spese di lite, respingendo ogni diversa e ulteriore domanda da chiunque proposta nei confronti della Compagnia, anche con riguardo alle spese di resistenza sopportate dalla chiamante, per i motivi rappresentati ai punti II e III della premessa del presente atto.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa.
Spese di lite comunque interamente compensate tra le parti laddove le pretese del ricorrente vengano considerevolmente ridimensionate al termine della presente causa”.
Alla successiva udienza del 18 aprile 2023, il Tribunale ha autorizzato la chiamata del terzo la quale, costituendosi in giudizio, ha Controparte_5 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, respingere ogni avversa pretesa, da chiunque avanzata nei confronti di
[...]
, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi Controparte_5 esposti in narrativa.
Con la vittoria delle spese di giudizio”.
All'udienza del 10 ottobre 2023, il Tribunale, previo interrogatorio libero delle parti, ha disposto l'espletamento della CTU medico-legale, rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 26 marzo 2024, poi differita d'ufficio al 12 aprile 2024. Quindi, verificata l'impossibilità di una soluzione conciliativa e acquisito il prospetto aggiornato delle prestazioni erogate dall' per i fatti di causa, CP_7 all'udienza del 9 gennaio 2025 il Tribunale, all'esito della discussione dei procuratori, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge
133/2008.
*** * ***
1. La ricostruzione dei fatti.
È innanzitutto pacifica, perché non contestata, e comunque ampiamente provata dalla documentazione in atti la ricostruzione della vicenda per cui è causa.
Dalla prospettazione convergente delle parti, infatti, risulta che in data 13 maggio
2019 aveva utilizzato un autocarro con rimorchio per Parte_1 trasportare, per conto della datrice di lavoro Controparte_1
(società che svolge attività di autotrasporto per conto terzi), un
[...]
6 carico di c.d. balloni di fieno impilati su tre file, per un'altezza complessiva di oltre
4,50 m, presso la sede della sita in Controparte_2
Albinea (RE), via Romesino n. 5; quindi, giunto a destinazione, intorno alle ore
17.30, egli aveva posteggiato il mezzo perpendicolarmente rispetto al capannone adibito a deposito del fieno, per procedere con le operazioni scarico.
In particolare, dopo avere ultimato le attività di pesatura del carico, il ricorrente era sceso dal mezzo, aveva tolto i teli protettivi e abbassato le sponde metalliche del rimorchio e, a quel punto, aveva interloquito con dipendente della P_1 suddetta azienda, il quale, in assenza di altri lavoratori dipendenti, si era reso disponibile a effettuare le operazioni necessarie con l'ausilio di un carrello sollevatore telescopico della portata massima di 3800 kg, dotato di forche a spillo e da sempre utilizzato allo scopo (cfr. pag. 10, mem. . Sennonché, verso la fine dello CP_2 scarico, una delle balle di fieno si era staccata durante la fase del trasporto, travolgendo il ricorrente che era rimasto in prossimità del mezzo, sul lato opposto, tanto che lo stesso aveva potuto accorgersi dello schiacciamento del P_1 solo dopo avere girato attorno al veicolo. T_
Quanto sopra trova conferma nelle sommarie informazioni - parimenti richiamate dalle parti - rese agli ispettori dell' dal ricorrente medesimo e dal suddetto Pt_2
(pagg. 176 ss. doc. 11, ric., nonché doc. 3 fascicolo . P_1 P_
Il primo, infatti, ha riferito di non essere stato informato delle modalità e dell'inizio delle operazioni di scarico e di presumere che “fosse a P_1 conoscenza del fatto che mi trovassi in prossimità del camion”, ricordando che il predetto aveva “tentato di delegar[gli] addirittura la fase di scarico con il telescopico aziendale” e precisando che “abitualmente, per arrotolare i teloni, [si posizionava] ad una distanza di sicurezza di minimo quattro metri”, mentre nel caso di specie nessuna indicazione gli era stata fornita sulla condotta da osservare. Il secondo, dopo avere dichiarato di occuparsi di tutte le attività all'interno della ha ugualmente Controparte_6 confermato che, nel giorno dell'infortunio, aveva provveduto personalmente a scaricare le balle di fieno dal furgone, riferendo che, verso la fine delle operazioni, era
“arrivato con il mezzo telescopico … sul fianco del rimorchio e con le forche [aveva] infilato la balla centrale per portarne via due in quanto erano impilate l'una sull'altra … la balla superiore è caduta in avanti fuori dal rimorchio. Ho portato sotto il fienile la balla che avevo nelle forche poi sono
7 andato a prendere quella caduta. Quando ho girato intorno al rimorchio ho visto l'autista,
, con il ballone che in parte gli stava addosso mentre lui era accucciato a terra”; in T_ particolare, si trovava “sopra al telo di copertura del carico che aveva ripiegato perpendicolare al mezzo e lui si trovava vicino al rimorchio”. Ha, inoltre, confermato che il ricorrente gli aveva solo “chiesto di andare a scaricargli il camion perché ai fienili non c'era nessuno. Mentre
l'autista toglieva i teli di copertura del fieno e le fasce di legatura, [lui era] andato a prendere il mezzo con le forche. Prima di iniziare a scaricare gli ho chiesto se aveva finito e lui mi ha risposto che potevo iniziare poi lui si è portato sull'altro lato del mezzo e io non l'ho più visto e non sapevo cosa stesse facendo”; ha, infine, precisato di non sapere se esistesse un luogo per la sosta degli autisti durante le operazioni di scarico e che “quelle poche volte che ho scaricato gli autisti sono rimasti in cabina. Non so perché questo non l'abbia fatto” (cfr. sit del 13.5.2019).
*** * ***
2. La responsabilità del datore di lavoro.
Tanto doverosamente premesso, ai fini del corretto inquadramento della questione posta al vaglio del Tribunale, pare doveroso ribadire che, in forza della previsione generale dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro è gravato dall'osservanza degli obblighi di sicurezza e prevenzione necessari a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Chi si avvale dell'opera di un prestatore subordinato, pertanto, è tenuto non solo all'adozione delle cautele codificate, cioè previste dalla normativa antinfortunistica speciale, ma anche di quelle c.d. innominate, ovvero imposte dalla comune esperienza e dalle circostanze del caso concreto e idonee a evitare la verificazione di prevedibili eventi di danno nei confronti del lavoratore.
In ciò, pertanto, si coglie l'essenza della responsabilità in commento, che si distingue dalla violazione del generale precetto di neminem laedere in quanto discende dall'inadempimento di vere e proprie obbligazioni di protezione e prevenzione nei confronti della parte debole, le quali originano direttamente dall'instaurazione del rapporto di lavoro;
ne consegue che l'imprenditore risponde dei danni che il dipendente abbia riportato nello svolgimento della prestazione o in attività strettamente correlate alla stessa e che, in quanto tali, siano state occasionate dall'esecuzione dell'attività lavorativa, sempre che le stesse siano causalmente riconducibili all'inadempimento agli obblighi di sicurezza.
8 In termini processuali, la configurabilità di una responsabilità da inadempimento determina, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'applicazione del regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c., di talché, da un lato, il lavoratore – creditore dell'obbligazione protezionistica - è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sussistenza ed entità del danno patito, nonché ad allegare il nesso di causa efficiente tra l'espletamento della prestazione e la verificazione dell'evento pregiudizievole, mentre, dall'altro, spetta all'imprenditore provare di avere approntato tutte le misure idonee a evitare l'evento infausto e dimostrare, quindi, che esso sia dipeso da causa a lui oggettivamente o soggettivamente non imputabile (Cfr.
Cass. n. 9817/2008 e successive).
In tal senso, del resto, si afferma che l'elemento costitutivo della responsabilità datoriale per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002/2012, n. 14102/2012) e che tale dovere impone l'adozione non solo delle misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, essendo la sicurezza del lavoratore un bene protetto dall'art. 41, comma 2, Cost. (cfr. Cass. n. 15112/2020); pertanto, la prova liberatoria, gravante sul datore, consiste nella dimostrazione di avere adottato tutte le cautele che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecniche o dagli standard di sicurezza normalmente osservati (Cass. n. 33239/2022).
Per tali ragioni, inoltre, la responsabilità per l'evento infortunistico – che è tale nella misura in cui si manifesta nell'ambito della resa dell'attività lavorativa - non viene esclusa neppure dalla concorrente negligenza del prestatore, essendo preminente, e dirimente, la responsabilità datoriale discendente proprio dall'inadempimento a una specifica obbligazione di formazione, vigilanza e protezione a vantaggio del dipendente.
In questi termini, d'altronde, la Suprema Corte afferma che, perché possa escludersi la responsabilità datoriale, occorre che “il rischio sia stato generato da una condotta che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di
9 provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso. (…) Tali principi, enucleati e più che consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di infortuni sul lavoro, comportano che deve ritenersi configurabile un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cass. Sez. L, 13/01/2017, n. 798; nello stesso senso, si vedano anche Cass. Sez. L, 13/04/2016 n. 7313, secondo cui il rischio elettivo è solo
"quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed avalli volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente"; cfr. inoltre, Cass. Sez. L, 23/07/2012, n. 12779; Cass. Sez.
3, 20/10/2011, n. 21694)” (Cass. n.4980/2023).
*** * ***
2.1 La responsabilità di . Controparte_1
Procedendo, nell'esame della domanda, dall'invocata responsabilità della datrice di lavoro , da vagliare alla luce dei Controparte_1 principi sopra richiamati, occorre osservare che, sul punto, la resistente ha opposto il corretto adempimento dell'obbligo di valutazione dei rischi e di formazione del dipendente e, in ogni caso, la ricorrenza del rischio elettivo correlata all'abnormità della condotta del lavoratore.
Ebbene, la documentazione prodotta (cfr. DUVR del 30.4.2016, doc. 1 fascicolo resistente) attesta che, effettivamente, la datrice di lavoro aveva dedicato un'apposita sezione del DVR alle “misure di prevenzione presso clienti”, prevedendo che “Il personale che accede al magazzino può essere esposto ai seguenti rischi: Caduta di materiali /
Incendio/Esplosione / Investimento/urti con mezzi in movimento / Urti contro strutture/ostacoli fissi”; in tale ambito, poi, aveva individuato quali misure di prevenzione di carattere generale gli obblighi di “… 3. Indossare il casco protettivo in presenza di strutture soprelevate
e/o carichi sospesi;
4. Non accedere alle aree operative se non espressamente autorizzati, muniti di idonei DPI e del tesserino di identificazione…”, nonché il “divieto di sostare sotto i carichi sospesi, nel raggio di azione dei mezzi operativi, all'interno della viabilità, sulle vie di scorrimento dei mezzi di sollevamento” (pag. 131-132). In aggiunta, nell'apposita sezione dedicata alla
“sosta mezzi trasporto”, nel paragrafo dedicato alla “consegna/ritiro merce”, aveva adeguatamente “fatto assoluto divieto di transitare e sostare nelle zone di manovra interdette, sotto
10 i carichi sospesi e nel raggio di azione dei mezzi operativi. In attesa di effettuare le operazioni di consegna/ritiro contenitori e nel corso delle stesse, il conducente è tenuto a rimanere in cabina operatore salvo diversa indicazione dell'operatore. È severamente vietato agli autisti transitare all'interno del magazzino senza specifica autorizzazione” (pag. 132).
Dunque, appaiono senz'altro adeguate e sufficienti – rispetto all'evento concretamente verificatosi – sia la valutazione dei rischi operata dalla datrice di lavoro che le misure impartite, in quanto, se correttamente osservate, le prescrizioni imposte – segnatamente, il divieto di sostare nel raggio di azione dei mezzi operativi e l'obbligo di rimanere in cabina operatore durante tutte le operazioni di consegna e ritiro della merce, evidentemente comprensive delle operazioni di scarico della stessa
– avrebbero senz'altro scongiurato la verificazione dell'infortunio per cui è causa, di talché neppure appaiono condivisibili, sul punto, i rilievi mossi dagli Ispettori Pt_2
(cfr. pag. 199, doc. 1 ricorrente). Anche il relativo obbligo informativo, poi, deve ritenersi assolto, stante la specifica sottoscrizione delle suddette prescrizioni da parte del ricorrente, con firma per presa visione del 29 maggio 2018 (pag. 132, doc. 1, resistente).
Del pari, la ha dimostrato di Controparte_1 avere anche specificamente formato il dipendente, come emerge, tra gli altri, dall'attestato rilasciato dall'ente Formart e relativo a un corso di n. 8 ore del marzo
2018, avente per oggetto la formazione specifica in merito a “rischi infortuni, meccanici generali… cadute dall'alto … movimentazione manuale carichi, movimentazione merci, segnaletica, emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico” (pag. 5, doc. 5 fascicolo;
del resto, come pure rilevato dagli Ispettori il ricorrente P_ Pt_2 aveva dichiarato di svolgere abitualmente le operazioni di ripiegamento dei teloni a distanza di sicurezza, confermando, ancora una volta, di essere stato adeguatamente formato dalla propria datrice di lavoro.
Pertanto, chiarito che la aveva Controparte_1 correttamente valutato i rischi connessi all'attività di carico/scarico merci presso i clienti e aveva anche adeguatamente e specificamente formato il lavoratore in merito agli stessi, nessuna responsabilità pare ravvisabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a carico della datrice di lavoro. Del resto, se è vero che la condotta osservata dal ricorrente – consistita nell'effettuare le operazioni tipiche delle proprie mansioni – non è idonea a
11 integrare gli estremi del rischio elettivo idoneo a escludere la responsabilità datoriale ex art. 1227 c.c., è anche vero che, nel caso di specie, tale valutazione neppure si rende necessaria, difettando, già a monte, la colpa datoriale.
Avuto riguardo alla peculiarità della mansione svolta, infatti, non era concretamente esigibile un controllo continuo e pressante dalla
[...]
sull'effettiva osservanza delle prescrizioni Controparte_1 imposte al ricorrente in materia di sicurezza sul lavoro presso i luoghi di consegna, ove si recava da solo in qualità di autotrasportatore, fuori dalla Parte_1 sfera di effettiva governabilità e sorveglianza datoriale.
Né, al riguardo, appare utile il richiamo all'obbligo di coordinamento di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il ricorrente non ha allegato né provato – come sarebbe stato suo onere fare, trattandosi di elemento costitutivo della domanda - la sussistenza di un rapporto di durata tra la Controparte_1
e la idoneo a
[...] Controparte_2 fondare l'obbligo di cooperazione e di valutazione integrata dei rischi tra le due società; né sono emersi, al riguardo, elementi idonei a confermare la sussistenza di un contratto di appalto di servizi di trasporto. Lo stesso , del resto, Parte_1 aveva riferito agli ispettori di avere effettuato consegne presso la Controparte_6 solo in altre due circostanze (cfr. pag. 4, doc. 3 , di talché, in presenza di una P_ interferenza solo occasionale o sporadica, neppure può ritenersi doverosa la predisposizione di misure di coordinamento con le ditte clienti, in presenza di adeguate prescrizioni in punto di comportamenti da seguire in occasione delle operazioni carico e scarico delle merci presso le stesse. Nessuna censura è stata rivolta, poi, ai dispositivi di protezione individuale, di talché, anche sotto tale profilo, ogni indagine resta preclusa dall'omessa allegazione di un inadempimento efficiente da parte della difesa attorea.
La domanda nei confronti della , Controparte_1 pertanto, deve essere respinta, con conseguente rigetto dell'azione di garanzia espletata dalla resistente nei confronti della propria Compagnia di Assicurazione.
*** * ***
3. La responsabilità della in Controparte_2 concordato preventivo.
12 Il ricorrente, oltre che verso il datore di lavoro, ha anche agito nei confronti dell'odierna resistente in concordato Controparte_2 preventivo, specificamente invocando la tutela risarcitoria “ex art. 2049 c.c. e 26, d.lgs n.
81/2008, nonché ex art. 2043 c.c.”, per avere “cagionato direttamente il danno, per la condotta del proprio dipendente, di cui risponde ex art. 2049 c.c., nonché, direttamente, per fatto proprio, per la mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione e sicurezza, per avere omesso di valutare concretamente il rischio di investimento da parte del carico durante le operazioni di scarico e per avere, comunque sia, anch'essa omesso di cooperare” (pag. 5, ricorso).
La domanda, indubbiamente proponibile a titolo aquiliano (Cfr. Cass. n.
5781/2016), è fondata, in quanto – a prescindere dal richiamo all'art. 26 del D. Lgs..
n. 81/20081 - la ricostruzione della dinamica del sinistro attesta chiaramente la responsabilità della convenuta nel determinismo dell'evento dannoso per cui è causa: come ampiamente ricostruito in fatto, del resto, è pacifico che la caduta della balla di fieno che ha travolto sia stata cagionata dalla manovra imperita Parte_1 del dipendente che, nel probabile tentativo di velocizzare le CP_8 operazioni di scarico, aveva cercato di movimentare due “balloni” contemporaneamente, inforcando con il braccio telescopico soltanto quello sottostante e provocando la caduta di quello posto alla sommità, in condizione di equilibrio precario e senza alcuna assicurazione del suo trasporto in condizioni di sicurezza e stabilità.
La responsabilità della peraltro, Controparte_2 discende non soltanto dal fatto colpevole del dipendente, ma anche – direttamente – dalla colpa per fatto proprio, essendo pacifico in giudizio che, al momento dello scarico, non vi fosse personale addetto alle relative operazioni e adeguatamente formato e che, senza alcun controllo sull'operato dell'unico dipendente presente, la movimentazione dei carichi era stata eseguita, in sostanziale improvvisazione, da in assenza di alcuna preventiva verifica che ciò avvenisse in CP_8 condizioni di sicurezza. In un simile contesto, pertanto, l'esame delle prescrizioni
13 astratte del DVR2 e l'impartizione di una specifica formazione al suddetto lavoratore
- che, peraltro, la convenuta pretende di dimostrare con una serie di attestati (docc.
16-23, fascicolo genericamente riferiti a corsi sulla sicurezza sul Parte_3 lavoro o effettuati in epoca assai lontana3 - restano chiaramente superate dalla colpa accertata in concreto, ravvisabile proprio nella totale carenza di organizzazione delle operazioni di scarico delle merci e nell'assenza di controllo sul loro espletamento in condizioni di sicurezza e in maniera perita.
*
3.1 Tanto chiarito in ordine alla sussistenza del nesso di causalità materiale e della colpa rilevanti ai fini della responsabilità della Controparte_2
occorre ancora esaminare l'incidenza della condotta del ricorrente nella
[...] causazione del sinistro, invocata dalla suddetta resistente ai fini dell'esclusione della responsabilità nella verificazione del sinistro.
Ebbene, al riguardo deve osservarsi, preliminarmente, che, al di fuori del regime ex art. 2087 c.c., l'eventuale comportamento colpevole concorrente dell'infortunato può rilevare sulla misura del risarcimento del danno - ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c.
- anche quando non rivesta i caratteri di abnormità ed eccentricità idonei a integrare il c.d. rischio elettivo e, tuttavia, assuma comunque un ruolo efficiente nella causazione dell'evento dannoso.
Elementi che, a giudizio del Tribunale, nel caso di specie devono ritenersi effettivamente sussistenti, in quanto, come già chiarito, , pur Parte_1 essendo stato adeguatamente formato dalla Controparte_1
e pur avendo dichiarato di essere solito attendere in cabina il
[...] completamento delle operazioni di scarico, aveva violato le prescrizioni datoriali, ponendosi nelle vicinanze del veicolo per ripiegare i teloni in plastica e avvolgere le cinghie di protezione “verso la fine” delle operazioni di scarico medesime;
condotta che, oltre a essere caratterizzata dalla colpa per specifica violazione delle prescrizioni
14 fornite dalla Parte_4 aveva assunto, in termini controfattuali, anche un chiaro determinismo causale nella verificazione del sinistro.
Ai fini della quantificazione del rilievo di tale concausa, ex art. 1227 co. 1 c.c., occorre considerare, dunque, la gravità della colpa del ricorrente, anche in relazione alla concorrente negligenza della danneggiante: ebbene, sotto tale primo profilo deve rilevarsi che la decisione di di iniziare le operazioni di Parte_1 ripiegamento prima che fossero completamente ultimate quelle di scarico della merce risultava sicuramente imprudente e avventata, e perciò colposa e rilevante, ma non rivestiva quei caratteri di gravità idonei a fondare un addebito esclusivo a suo carico;
ciò, peraltro, ancor più a fronte della negligenza – questa, invece, evidentemente grave - della danneggiante e del suo dipendente , dal momento che le CP_8 operazioni erano state svolte senza alcuna preventiva verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza, da un soggetto non adibito stabilmente al loro svolgimento e in maniera evidentemente incauta, posto che il lavoratore della
[...] veva tentato di asportare due balloni di fieno allo Controparte_2 stesso tempo, ma inforcandone uno soltanto e senza assicurarli entrambi al braccio telescopico, e senza verificare previamente le possibili conseguenze di tale decisione.
Per tali ragioni, si ritiene di stimare l'apporto causale della condotta della vittima nella misura del 30%, apparendo nettamente prevalente sotto il profilo eziologico la – ben più grave – condotta negligente della resistente e del suo lavoratore dipendente.
*** * ***
4. Il danno non patrimoniale accertato.
Venendo, ora, alla quantificazione dei danni risarcibili, si è dato corso alla CTU medico-legale, all'esito della quale il consulente nominato, dr. ripercorsa la Per_1 vicenda clinica del periziato, ha concluso per l'affermazione del nesso causale tra l'evento del 13 maggio 2019 e i postumi illustrati nella relazione, accertando “esiti cicatriziali al capo come descritti nell'obbiettività, dolore in regione orbito-zigomatica destra in corrispondenza delle rime di frattura, deformità della piramide nasale con deviazione dell'asse a sinistra, intrarotazione dell'arto inferiore sinistro con infossamento da perdita di sostanza in corrispondenza del margine mediale-prossimale della tibia, scroscii articolari alla mobilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica e disarmonia deambulatoria con piede sinistro intraruotato” e
15 individuando “secondo i parametri civilistici, un danno biologico valutabile nella misura del
31%”. Quanto all'invalidità temporanea, poi, ha affermato che “L'immobilizzazione ed il riposo hanno condotto alla stabilizzazione dei postumi attraverso un periodo delimitato secondo i seguenti parametri risarcitori: Danno biologico temporaneo al 100% di 86 giorni / Danno biologico temporaneo al 75% di 150 giorni / Danno biologico temporaneo al 50% di 220 giorni (fino al
23.05.2020 chiusura dell'infortunio da parte dell' )”. CP_7
Analogamente, il CTU ha confermato la maggiore usura fisica connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, richiesta da parte ricorrente ai fini della personalizzazione del danno, rilevando che “Le menomazioni evidenziate comportano maggior fatica nell'espletamento dei compiti svolti nell'attualità e comunque ricollegabili alla qualifica professionale del periziato” (pag. 13, CTU).
Trattasi di conclusioni evidentemente attendibili, in quanto adeguatamente motivate in punto di fatto e pienamente condivise dai CCTTPP, oltre che non contestate dai difensori delle parti, che possono, quindi, essere assunte a valido parametro di quantificazione del pregiudizio risarcibile.
*
4.1 A tale ultimo fine, occorre osservare che il ricorrente ha domandato il riconoscimento della personalizzazione massima del 25%, considerando sia la suddetta maggiore usura lavorativa sia la maggiore gravosità dei postumi, in quanto, da un lato, gli stessi riguarderebbero in maniera significativa il volto e, dall'altro, gli avrebbero impedito di percorrere, per hobby, lunghe distanze in bicicletta.
Ebbene, sul punto deve rammentarsi, in primo luogo, che, secondo la Suprema
Corte, la “cenestesi lavorativa”, cioè il danno collegato alla maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimento dell'attività lavorativa, è destinata effettivamente a rilevare sotto il profilo non patrimoniale, attraverso un'adeguata personalizzazione del punto tabellare e, quindi, del risarcimento (Cass. n. 10588/2024).
Peraltro, ai fini della quantificazione del grado di personalizzazione, ritiene il
Giudicante che non vi siano ulteriori allegazioni idonee a giustificare il riconoscimento nella misura del 25% rivendicata, poiché le uniche deduzioni relative alle ripercussioni negative sulle abitudini di vita del ricorrente - quali l'impossibilità di praticare il ciclismo a livello amatoriale - costituiscono conseguenze ordinarie dell'accertata menomazione all'arto e, quindi, non possono determinare una
16 maggiorazione del punto base;
non può, infatti, utilmente invocarsi a tali fini lo svolgimento di attività agonistica, limitata al periodo dal 1982 al 1995.
Ciò posto, si ritiene comunque equo riconoscere una personalizzazione del danno in misura pari al 20%, tenuto conto, da un lato, dell'acclarata cenestesi lavorativa e, dall'altro, della localizzazione – sul volto – di parte dei postumi, evidentemente idonea a incrementare le sofferenze derivanti dall'evento pregiudizievole.
Del pari, quanto alla liquidazione del risarcimento del danno biologico permanente, pare opportuno tenere conto del punto previsto per il danno non patrimoniale complessivamente considerato, in quanto, se è vero che il danno morale, quale riflesso interiore dell'evento pregiudizievole, non può prescindere dall'allegazione e prova dei fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, una sofferenza dell'equilibrio affettivo-emotivo, in termini di vergogna, disistima di sé, paura o disperazione, operando su piani differenti dalle mere sofferenze per danno biologico (Cass. ord. n. 6444/2023), è altrettanto vero che l'accertamento in concreto di tale pregiudizio può presumersi quanto più cresce l'entità delle lesioni e in ragione della loro natura, “attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale” (cfr. Cass. n. 6444/2023).
E, nel caso di specie, le – pur sintetiche – allegazioni di parte ricorrente, corroborate dalle risultanze della CTU che ha confermato i riflessi sul senso del gusto, la persistenza di dolori localizzati e gli esiti estetici4, e tenuto conto della
17 verificazione di una lesione prossima a 1/3 del totale, consentono di ritenere ampiamente presumibile la sussistenza di un danno morale risarcibile.
*
4.2 Sulla base di tali premesse, il danno non patrimoniale complessivo di carattere permanente deve essere liquidato in € 221.499,60 (pari a € 184.583,00 a titolo di invalidità permanente calcolata sul punto di danno biologico ed € 36.916,60 a titolo di personalizzazione del 20%), avuto riguardo all'età della ricorrente all'epoca del sinistro e ai valori di cui alle c.d. “Tabelle” del Tribunale di Milano5 2024, vigenti al momento della decisione6; tenuto conto, altresì, del concorso causale della vittima nella misura del 30%, l'importo di cui sopra deve essere complessivamente ridotto in
€ 155.049,72 complessivi.
Quanto, invece, al danno da inabilità temporanea, si ritiene equo applicare il valore di € 135,00 (anch'esso previo aumento del 20%, come consentito dalle Tabelle di Milano), tenuto conto, da un lato, del travagliato iter terapeutico del ricorrente, come ricostruito nella CTU, e, dall'altro, dell'assenza di ulteriori deduzioni idonee a giustificare un ulteriore incremento;
ne consegue, secondo le condivisibili risultanze della CTU, parimenti incontestate sul punto, un danno di € 41.647,50 a titolo di inabilità temporanea (segnatamente, € 11.610,00 per 86 giorni di ITA, € 15.187,50 per
150 giorni di ITP al 75%, € 14.850,00 per 220 giorni di ITP al 50%). Anche tale danno deve essere ridotto in ragione del concorso causale del 30% e deve essere quantificato, pertanto, in € 29.153,25.
*
4.3 Il danno differenziale risarcibile.
Così individuati gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno biologico – temporaneo e permanente – complessivamente sofferto, occorre, infine, operare il diffalco con la prestazione già erogata dall' . CP_7
attinenti al danno biologico, ma che, per la loro consistenza, gravità e localizzazione, consentono di inferire, in via presuntiva, l'esistenza del danno morale. 5 “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (Cass. ord. n. 17918/2018; Cass. n. 14402/2011). 6 Cfr. Cass. n. 25485/2016.
18 A tal fine, infatti, si deve osservare, in termini generali, che la copertura assicurativa obbligatoria ha funzione indennitaria e, per tali ragioni, non si estende a tutte le voci di danno risarcibili, dal momento che - per quanto rileva nel caso di specie - l' eroga una rendita in capitale a titolo di ristoro del danno biologico CP_7 permanente superiore al 16%. Trattasi, peraltro, di tutela che di regola non consente la riparazione integrale il danno, sia perché la valutazione del grado di inabilità in sede segue parametri – tabellari - diversi da quelli invalsi in ambito civile – che CP_7 seguono la scienza medico legale - sia per il diverso valore riconosciuto al punto di inabilità nei due sistemi. Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte7, dalla liquidazione del risarcimento del danno alla salute derivante da un infortunio sul lavoro
– effettuata secondo i criteri civilistici e non, invece, sulla base delle tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex art. 13 CP_7
D. Lgs. n. 38/2000 – deve essere sottratto d'ufficio il valore della prestazione erogata dall'assicurazione obbligatoria, così da pervenire al ristoro integrale del pregiudizio sofferto, attraverso il risarcimento del danno differenziale.
Per quanto specificamente concerne le modalità del diffalco, poi, si è chiarito che
“il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che di fatto CP_ risulta applicato dai giudici di merito - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale CP_ sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court
l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di CP_ sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»)”. (Cass. n.
26117/2021; Cass. ord. n. 30293/2023).
Su tali premesse, va, dunque, integralmente risarcito il danno biologico connesso all'invalidità temporanea (Cfr. Cass. lav., n. 24401/2021), che non è indennizzato dall' e, dunque, rimane sottratto al meccanismo dello scomputo per poste CP_7 identiche.
19 Onde procedere in maniera corretta al diffalco dell'indennizzo da invalidità permanente, poi, deve considerarsi che l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato al momento della decisione, deve essere maggiorato degli interessi compensativi – nella misura di legge - maturati sulla somma devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza, nonché degli interessi legali da quest'ultima al saldo (come stabilito da Cass., SS.UU., n. 1712/1995).
Tanto chiarito, deve ancora osservarsi che l' ha comunicato che la rendita CP_7 per danno biologico spettante al ricorrente ammonta a complessivi € 78.759,58 (cfr. comunicazione depositata in cancelleria in data 13 settembre 2024, con annessi provvedimenti di liquidazione).
Per quanto sopra esposto, dunque, ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto per l'invalidità permanente accertata, dall'importo sopra determinato a titolo di danno biologico permanente in base alle risultanze della CTU e in applicazione delle Tabelle di Milano deve defalcarsi – secondo il principio delle poste identiche – la sola somma in capitale erogata per danno biologico;
l'indennità di temporanea, infatti, ha funzione economica e “sostitutiva” della retribuzione ed è, quindi, estranea all'operazione di scomputo.
Venendo alla quantificazione in concreto del danno risarcibile, allora, appare preliminarmente necessario individuare l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, già devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno sino alla data della decisione.
Esso ammonta, alla data della decisione, a € 168.919,13: trattasi di totale ottenuto partendo dalla somma di € 155.049,72, devalutata alla data dell'infortunio in €
132.634,49 e, quindi, rivalutata alla data odierna in base agli indici Istat, applicando anche gli interessi dovuti anno per anno.
Pertanto, il ricorrente ha diritto di percepire, a titolo di danno biologico differenziale per invalidità permanente, l'importo di € 90.159,55 (pari alla differenza tra l'importo di € 168.919,13 sopra individuato e quello di € 78.759,58 erogato per la medesima posta dall' ), che dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali CP_7 dalla sentenza al saldo.
20 ha diritto, altresì, di percepire l'ulteriore importo dovuto a Parte_1 titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea parziale, sopra quantificato in € 29.153,25; tale importo, liquidato direttamente alla data della decisione, deve essere maggiorato degli interessi compensativi – nella misura di legge - maturati sulla somma devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata anno per anno sino alla data della decisione, nonché degli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
*** * ***
Alla luce di quanto osservato, in definitiva, la Controparte_2 deve essere condannata a rifondere a i
[...] Parte_1 danni patiti in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 13 maggio
2019, da liquidarsi in € 90.159,55 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di danno biologico differenziale e in € 29.153,25 - oltre interessi compensativi nella misura di legge sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente sino alla data della decisione, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo –
a titolo di danno biologico temporaneo. Non risulta, invece, specificamente richiesto il risarcimento del danno patrimoniale né il rimborso delle spese mediche, non incluse nelle somme rivendicate nelle conclusioni dell'atto e in merito alle quali, invero, non si rinviene alcuna deduzione in ordine alla mancanza di copertura da parte dell'assicurazione obbligatoria.
*** * ***
5. La domanda di manleva assicurativa svolta dalla Controparte_2
[...]
Con la memoria di costituzione, la Controparte_2 in concordato preventivo ha chiesto, per il caso di condanna, di essere manlevata dalla Compagnia di Assicurazione in forza della Controparte_5 polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) Parte_5
RAM07 n. 402628342, con decorrenza dal 31.12.2016, con massimale di rischio per danni a terzi di € 10.000.000,00 per sinistro.
Dell'esistenza e consistenza di tale polizza la convenuta ha dato piena prova documentale (doc. 25, fascicolo ) né vi è dubbio che la stessa debba Controparte_6
21 operare nel caso di specie, in quanto, dal combinato disposto dell'art. 18 delle
Condizioni Generali di Polizza con la Garanzia Complementare A99, emerge chiaramente che la garanzia si estende ai danni provocati ai (soggetti terzi, nei quali rientrano) “i prestatori di lavoro di altre ditte terze, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che partecipano a lavori di carico e scarico o comunque complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione” e che si svolgano nei locali dell'assicurata (pag. 9, doc. 1 fascicolo Contr
.
In accoglimento della domanda di manleva, pertanto, Controparte_5 deve essere condannata a tenere la
[...] Controparte_2 in concordato preventivo indenne da quanto dovuto in favore di
[...] T_
per l'evento dannoso per cui è causa.
[...]
*** * ***
6. Le spese di lite.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, si ritiene che l'obiettiva incertezza in ordine alla relazione contrattuale intercorrente tra la datrice di lavoro e la
[...] in concordato preventivo, rilevante ai fini degli Controparte_2 obblighi di coordinamento e prevenzione dei rischi da interferenze, giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e la
[...]
, nonché nei rapporti tra le medesime parti e la Controparte_1 [...] evocata in giudizio dalla suddetta convenuta ai fini della Controparte_3 manleva in maniera non pretestuosa né palesemente infondata.
L'accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti della
[...] in concordato preventivo, inoltre, impone, in Controparte_2 forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la condanna della suddetta resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto della media complessità della lite, del suo valore (rapportato al decisum, cfr. Cass. ord. n. 8449/2023) nonché dell'attività processuale concretamente svolta.
A carico della convenuta devono, altresì, essere definitivamente poste le spese di
CTU, provvisoriamente poste a carico solidale delle parti con provvedimento del
8.1.2025.
22 L'accoglimento della domanda di manleva, poi, impone la condanna di
[...]
a tenere indenne la Controparte_5 Controparte_2 in concordato preventivo da quanto l'assicurata dovrà pagare in
[...] esecuzione della presente sentenza, nonché a rifondere alla predetta le spese del grado, nella misura di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Vista la complessità della lite, riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione,
Rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
, dichiarando assorbito l'esame della domanda Controparte_1 di manleva proposta dalla suddetta convenuta nei confronti della
[...]
Controparte_3
Accertata la responsabilità della in Controparte_2 concordato preventivo nel determinismo dell'evento occorso al ricorrente in data 13 maggio 2019 e ritenuto il concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro in misura pari al 30%, condanna la n Controparte_2 concordato preventivo a pagare a : Parte_1
- la somma di € 90.159,55 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di danno biologico differenziale;
- la somma di € 29.153,25 - oltre interessi compensativi nella misura di legge sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente sino alla data della decisione, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo – a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea.
Condanna la n concordato preventivo Controparte_2
a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in € 11.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre € 379,50 per contributo unificato;
pone definitivamente a carico della in CP_2 Controparte_2 concordato preventivo le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento del
8.1.2025.
23 In accoglimento della domanda di manleva svolta dalla suddetta convenuta, condanna a tenere indenne la Controparte_5 [...] in concordato preventivo da quanto la stessa Controparte_2 dovrà pagare in esecuzione della presente sentenza;
condanna a rifondere alla Controparte_5 Controparte_2 in concordato preventivo le spese di lite, che liquida in €
[...]
10.000,00 per compensi oltre accessori come per legge, oltre € 379,00 per contributo unificato.
Compensa integralmente le spese nei rapporti tra le restanti parti.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Richiamo che, peraltro, appare più che altro volto a suffragare la tesi della responsabilità non solo ex art. 2049 c.c., ma anche per fatto proprio ex art. 2043 c.c., individuando, appunto, una colpa da omessa vigilanza, come si evince dall'osservazione per cui “La responsabilità della stessa è duplice. Essa deriva, da un lato, direttamente dalla condotta colposa, imperita e negligente del proprio dipendente. (…) CP_2 deve rispondere dell'evento anche per fatto proprio, per non avere saputo garantire la sicurezza e l'incolumità di
[...]
all'interno del proprio spazio aziendale” (Cfr. pag. 13, ricorso). T_ 2 Sul punto, peraltro, la difesa ricorrente richiama i soli rischi lavorativi indicati nel DVR (doc. 24, fascicolo ), senza chiarire quali sarebbero le prescrizioni – comunque, in concreto Parte_3 evidentemente violate senza alcuna adeguata vigilanza – ipoteticamente idonee a scongiurare l'evento. 3 L'unico attestato sicuramente pertinente e recente è quello prodotto sub doc. 20, ma, come chiarito, la formazione teorica impartita al lavoratore dipendente non è idonea a escludere la responsabilità, direttamente correlata all'inosservanza, in concreto, delle prescrizioni generali e all'omessa vigilanza sul loro adempimento. 4 In particolare, il dr. ha affermato: “Attualmente lamenta dolore e sensazione di tumefazione in Per_1 regione parietale destra in corrispondenza dell'area di evacuazione dell'ematoma subdurale;
disestesia in regione frontale/sopraciliare destra. Riferisce alterazione dell'olfatto con percezione dei cattivi odori;
ipogeusia e disgeusia. Riferisce deficit respiratorio nasale e dolore metereo-dipendente alla piramide nasale. Non deficit visivi;
sensazione di instabilità quando chiude gli occhi. (…) Capo: ispettivamente si apprezzano due cicatrici, la prima in regione frontale destra, discromica, lineare, piana e della lunghezza di 5 cm e la seconda in regione parietale destra in esiti di intervento chirurgico di evacuazione dell'ematoma subdurale. Dolore alla presso palpazione in regione orbitozigomatica destra. Piramide nasale: ispettivamente si apprezza deformità della piramide nasale per gibbosità al terzo prossimale;
deviazione a sinistra dell'asse. Cicatrice in corrispondenza del dorso del naso, discromica, irregolare, piana e della lunghezza di 4 cm. Non deficit respiratorio” (pagg. 10-11 CTU). Trattasi, come già chiarito, di riflessi propriamente 7 Cfr., da ultimo, Cass. lav., n. 22021/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Teti e l'Avv. Vittani Carissimo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Corso Venezia n. 24
- RICORRENTE -
contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Leggi, presso lo Studio del quale in Piacenza, Via Bruno n. 20/A, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE – nonché contro in concordato preventivo Controparte_2
(C.F./P. IVA ) P.IVA_2 con l'Avv. Bonazzi, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Abbamonte in Cremona, Via Varo n. 9
- RESISTENTE – e nei confronti di
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 con l'Avv. Genesi, presso lo Studio del quale in Cremona, Via Brescia n. 81, è elettivamente domiciliata
- TERZA CHIAMATA – Controparte_4 nonché nei confronti di
P. IVA ) Controparte_5 P.IVA_4 con l'Avv. Martini e l'Avv. Rodolfi, presso lo Studio dei quali in Milano, Largo Augusto n. 3, è elettivamente domiciliata
- TERZA CHIAMATA DALLA Controparte_6
Oggetto: Infortunio sul lavoro. Risarcimento danni. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 aprile 2022, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti all'intestato Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro la
[...]
e la deducendone la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità solidale per l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 13 maggio 2019 e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO, accertare e dichiarare l'esclusiva e concorrente responsabilità di
[...]
ex art. 2087 c.c. ed ex d.lgs n. 81/2008, quale datore di lavoro di P_ T_
, per omessa cooperazione ed omesso coordinamento all'attuazione delle misure di
[...] sicurezza e di prevenzione dei rischi con non garantendo, di qui, la Controparte_2 sicurezza del proprio dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni, e di CP_2
ex art. 2049 c.c., ex d.lgs n. 81/2008 e/o ex art. 2043 c.c., per la condotta del
[...] proprio dipendente e/o preposto, e per la mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione e sicurezza e per omessa cooperazione ed omesso coordinamento con
[...]
nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso allo stesso in data P_ 13.5.2019, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare
[...]
e in via tra loro solidale, a risarcire a il P_ Controparte_2 Parte_1 danno non patrimoniale subito, quantificato, complessivamente, in € 218.815,25.=, quale danno differenziale, già dedotto quanto versato dall' a titolo di danno non CP_7 patrimoniale, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che risulti accertata in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.”.
A fondamento della domanda, il ricorrente - premesso di essere dipendente della società di trasporti – ha esposto Controparte_1 che in data 13 maggio 2019 avrebbe ricevuto l'incarico di consegnare un carico di balle di fieno di grosse dimensioni presso la sede aziendale della sita in Controparte_2
Albinea (RE), via Romesino n.
5. Giunto a destinazione, intorno alle ore 17.30, su indicazione di un dipendente dell'azienda addetto alla pesa, avrebbe parcheggiato l'autoarticolato nel luogo destinato allo scarico della merce, perpendicolarmente rispetto al capannone adibito a deposito del fieno, al fine di consentire agli addetti dell'azienda di eseguire le operazioni di scarico delle balle di fieno, disposte su tre file, per un'altezza complessiva di circa 4,50 m.
Dopo essere sceso dal mezzo, avere tolto i teli protettivi e abbassato le sponde metalliche del rimorchio per agevolare le operazioni, sarebbe stato costretto ad
2 andare alla ricerca di personale dell'Azienda, trovando la disponibilità del solo dipendente che vi avrebbe provveduto con l'ausilio di un carrello CP_8 sollevatore telescopico.
Verso la fine delle operazioni, tuttavia, una delle balle di fieno sarebbe caduta in avanti fuori dal rimorchio, precipitando dall'alto e andando a travolgere violentemente il ricorrente, che sarebbe stato trasportato presso il Pronto Soccorso di
Reggio Emilia in pericolo di vita e con gravi fratture, riportando, a seguito delle dimissioni in data 28 maggio 2019 e di numerosi controlli successivi, gravi postumi invalidanti, consolidati solo in data 2 novembre 2020 e quantificati in un'invalidità permanente del 33-35%, oltre 86 giorni di I.T.A., 150 giorni di I.T.P. al 75% e 220 giorni di I.T.P. al 50%.
Su tali premesse, il ricorrente ha, quindi, invocato la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e 26 D. Lgs. n. 81/2008 per omessa o insufficiente adozione di adeguati presidi di sicurezza, pur a fronte di un rischio interferenziale, nonché quella della quest'ultima responsabile ex artt. 2043 e 2049 c.c.. Ha Controparte_2 chiesto, pertanto, la condanna delle convenute, in solido, a risarcire tutti i danni patiti, quantificati in € 218.815,25 per i pregiudizi di carattere non patrimoniale, tenuto conto di una personalizzazione del 25% per l'incidenza negativa sulla capacità lavorativa generica e già al netto della rendita capitalizzata. CP_7
Si è costituita in giudizio la , Controparte_1 contestando le avverse pretese anche in ragione del concorso colposo del ricorrente e dell'altra convenuta e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della
Compagnia per essere dalla stessa manlevata Controparte_3 in caso di condanna, in forza della polizza n. 113123721, con rassegnazione delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Cremona ill.mo, sez. Lavoro: in via preliminare, integrare il contraddittorio previa autorizzazione alla chiamata in causa di , in persona del Legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, corrente in 34123 Trieste, via Ugo Irneri 1; nel merito: rigettare tutte le domande svolte dal Sig. nei confronti Parte_1 della nel procedimento in oggetto in quanto infondate e comunque Controparte_1 indimostrate e, conseguentemente, che nulla è dovuto per nessuna ragione o titolo dalla al ricorrente;
Controparte_1
3 in via subordinata di merito:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, quantificare il pagamento delle somme dovute nell'importo che sarà rigorosamente provato e comunque dichiarare la tenuta al risarcimento esclusivamente in Controparte_1 misura proporzionale, rispetto al concorso di colpa del lavoratore e/o della CP_2
[...
, al grado di responsabilità nell'accaduto;
- nel caso di condanna della al pagamento di somme, dire tenuta Controparte_1
e condannare a manlevare e tenere indenne la Controparte_3 [...] da ogni conseguenza relativa alla pronuncia”. P_
Si è costituita in giudizio la eccependo la propria estraneità Controparte_2 all'infortunio sul lavoro per cui è causa ed evidenziando come, in realtà, l'eventuale responsabilità dovesse ascriversi alla Controparte_2 soggetto diverso da quello erroneamente evocato in giudizio.
All'udienza del 2 dicembre 2022, pertanto, i difensori dell'attore, preso atto di quanto esposto e documentato dalla hanno chiesto di estendere Controparte_2 il contraddittorio nei confronti della Controparte_2
Con sentenza in pari data, pertanto, il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte nei confronti di in concordato preventivo e, con Controparte_2 separata ordinanza, ha disposto la prosecuzione del giudizio tra il ricorrente e la
Ha autorizzato, altresì, l'estensione del contraddittorio Controparte_1 nei confronti della nonché nei Controparte_2 confronti del terzo chiamato in manleva dal Controparte_3 datore di lavoro convenuto.
Si è costituita in giudizio la in Controparte_2 concordato preventivo, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la Compagnia per essere dalla Controparte_5 stessa manlevata in caso di condanna;
nel merito, ha contestato gli avversi addebiti, invocando il concorso colposo del ricorrente e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro adito,
IN VIA PRELIMINARE.
1. Autorizzare, per le ragioni indicate nella presente memoria, la chiamata in causa di (C.F./P. IVA ), in persona del Controparte_5 P.IVA_5 legale rappresentante protempore, con sede legale in Milano (MI), Corso Como n. 17 (pec e fissare, a tal fine, nuova udienza, ex Email_1 art. 420, comma 9, c.p.c.;
4 e, conseguentemente,
2. dichiarare in persona del legale rappresentante Controparte_5 protempore, tenuta a manlevare in concordato Controparte_6 preventivo da ogni e qualsiasi domanda proposta da nei confronti Parte_1 della medesima, nella causa in oggetto.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
3. Respingere le domande tutte proposte da nei confronti di Parte_1 [...] in concordato preventivo, in quanto infondate in fatto e Controparte_6 in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
4. Nel caso di condanna di in concordato Controparte_6 preventivo a risarcire in tutto o in parte le somme richieste a vario titolo da T_
, dichiarare tenuta in persona del legale
[...] Controparte_5 rappresentante protempore, a tenerla manlevata dal pagamento di tutte le somme che
– a seguito di sentenza – la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere a favore di
Parte_1
IN OGNI CASO
8. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Si è costituita in giudizio contestando le Controparte_3 pretese attoree e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Cremona, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda introdotta dal ricorrente in ordine all'infortunio sul lavoro occorsogli il 13.05.2019 siccome infondata in fatto e in diritto, per essere la responsabilità dell'incidente da ascriversi totalmente al lavoratore o allo stesso in concorso con la terza chiamata
[...]
per le ragioni espresse al capitolo I di narrativa. Controparte_6
IN VIA SUBORDINATA: per la remota e non creduta ipotesi in cui al termine del giudizio il Giudice dovesse ritenere sussistere una responsabilità o corresponsabilità direttamente attribuibile alla per i danni Controparte_1 denunciati dal ricorrente, previ riconoscimento e liquidazione allo stesso del reale nocumento subito così come verrà provato ed accertato in corso di causa secondo l'effettivo e l'esigibile, detratta l'eventuale diminuzione per la percentuale di concorso di colpa attribuibile all'infortunato e quindi sottratte comunque le somme già CP_ percepite dall' dirsi tenuta a garantire la Società Controparte_9 assicurata, per quanto verrà condannata a versare al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni in ordine all'infortunio sul lavoro occorsogli il 13.05.2019, in conformità delle condizioni contrattuali, (doc. n. 1 e 2 fascicolo P_0
[...] [...]
[...]
[...]
[...] plicazione di eventuali franchigie o scoperti
[...]
a carico dell'assicurata, le esclusioni e i limiti di garanzia previsti dalla polizza anche in relazione alle spese di lite, respingendo ogni diversa e ulteriore domanda da chiunque proposta nei confronti della Compagnia, anche con riguardo alle spese di resistenza sopportate dalla chiamante, per i motivi rappresentati ai punti II e III della premessa del presente atto.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa.
Spese di lite comunque interamente compensate tra le parti laddove le pretese del ricorrente vengano considerevolmente ridimensionate al termine della presente causa”.
Alla successiva udienza del 18 aprile 2023, il Tribunale ha autorizzato la chiamata del terzo la quale, costituendosi in giudizio, ha Controparte_5 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, respingere ogni avversa pretesa, da chiunque avanzata nei confronti di
[...]
, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi Controparte_5 esposti in narrativa.
Con la vittoria delle spese di giudizio”.
All'udienza del 10 ottobre 2023, il Tribunale, previo interrogatorio libero delle parti, ha disposto l'espletamento della CTU medico-legale, rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 26 marzo 2024, poi differita d'ufficio al 12 aprile 2024. Quindi, verificata l'impossibilità di una soluzione conciliativa e acquisito il prospetto aggiornato delle prestazioni erogate dall' per i fatti di causa, CP_7 all'udienza del 9 gennaio 2025 il Tribunale, all'esito della discussione dei procuratori, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge
133/2008.
*** * ***
1. La ricostruzione dei fatti.
È innanzitutto pacifica, perché non contestata, e comunque ampiamente provata dalla documentazione in atti la ricostruzione della vicenda per cui è causa.
Dalla prospettazione convergente delle parti, infatti, risulta che in data 13 maggio
2019 aveva utilizzato un autocarro con rimorchio per Parte_1 trasportare, per conto della datrice di lavoro Controparte_1
(società che svolge attività di autotrasporto per conto terzi), un
[...]
6 carico di c.d. balloni di fieno impilati su tre file, per un'altezza complessiva di oltre
4,50 m, presso la sede della sita in Controparte_2
Albinea (RE), via Romesino n. 5; quindi, giunto a destinazione, intorno alle ore
17.30, egli aveva posteggiato il mezzo perpendicolarmente rispetto al capannone adibito a deposito del fieno, per procedere con le operazioni scarico.
In particolare, dopo avere ultimato le attività di pesatura del carico, il ricorrente era sceso dal mezzo, aveva tolto i teli protettivi e abbassato le sponde metalliche del rimorchio e, a quel punto, aveva interloquito con dipendente della P_1 suddetta azienda, il quale, in assenza di altri lavoratori dipendenti, si era reso disponibile a effettuare le operazioni necessarie con l'ausilio di un carrello sollevatore telescopico della portata massima di 3800 kg, dotato di forche a spillo e da sempre utilizzato allo scopo (cfr. pag. 10, mem. . Sennonché, verso la fine dello CP_2 scarico, una delle balle di fieno si era staccata durante la fase del trasporto, travolgendo il ricorrente che era rimasto in prossimità del mezzo, sul lato opposto, tanto che lo stesso aveva potuto accorgersi dello schiacciamento del P_1 solo dopo avere girato attorno al veicolo. T_
Quanto sopra trova conferma nelle sommarie informazioni - parimenti richiamate dalle parti - rese agli ispettori dell' dal ricorrente medesimo e dal suddetto Pt_2
(pagg. 176 ss. doc. 11, ric., nonché doc. 3 fascicolo . P_1 P_
Il primo, infatti, ha riferito di non essere stato informato delle modalità e dell'inizio delle operazioni di scarico e di presumere che “fosse a P_1 conoscenza del fatto che mi trovassi in prossimità del camion”, ricordando che il predetto aveva “tentato di delegar[gli] addirittura la fase di scarico con il telescopico aziendale” e precisando che “abitualmente, per arrotolare i teloni, [si posizionava] ad una distanza di sicurezza di minimo quattro metri”, mentre nel caso di specie nessuna indicazione gli era stata fornita sulla condotta da osservare. Il secondo, dopo avere dichiarato di occuparsi di tutte le attività all'interno della ha ugualmente Controparte_6 confermato che, nel giorno dell'infortunio, aveva provveduto personalmente a scaricare le balle di fieno dal furgone, riferendo che, verso la fine delle operazioni, era
“arrivato con il mezzo telescopico … sul fianco del rimorchio e con le forche [aveva] infilato la balla centrale per portarne via due in quanto erano impilate l'una sull'altra … la balla superiore è caduta in avanti fuori dal rimorchio. Ho portato sotto il fienile la balla che avevo nelle forche poi sono
7 andato a prendere quella caduta. Quando ho girato intorno al rimorchio ho visto l'autista,
, con il ballone che in parte gli stava addosso mentre lui era accucciato a terra”; in T_ particolare, si trovava “sopra al telo di copertura del carico che aveva ripiegato perpendicolare al mezzo e lui si trovava vicino al rimorchio”. Ha, inoltre, confermato che il ricorrente gli aveva solo “chiesto di andare a scaricargli il camion perché ai fienili non c'era nessuno. Mentre
l'autista toglieva i teli di copertura del fieno e le fasce di legatura, [lui era] andato a prendere il mezzo con le forche. Prima di iniziare a scaricare gli ho chiesto se aveva finito e lui mi ha risposto che potevo iniziare poi lui si è portato sull'altro lato del mezzo e io non l'ho più visto e non sapevo cosa stesse facendo”; ha, infine, precisato di non sapere se esistesse un luogo per la sosta degli autisti durante le operazioni di scarico e che “quelle poche volte che ho scaricato gli autisti sono rimasti in cabina. Non so perché questo non l'abbia fatto” (cfr. sit del 13.5.2019).
*** * ***
2. La responsabilità del datore di lavoro.
Tanto doverosamente premesso, ai fini del corretto inquadramento della questione posta al vaglio del Tribunale, pare doveroso ribadire che, in forza della previsione generale dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro è gravato dall'osservanza degli obblighi di sicurezza e prevenzione necessari a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Chi si avvale dell'opera di un prestatore subordinato, pertanto, è tenuto non solo all'adozione delle cautele codificate, cioè previste dalla normativa antinfortunistica speciale, ma anche di quelle c.d. innominate, ovvero imposte dalla comune esperienza e dalle circostanze del caso concreto e idonee a evitare la verificazione di prevedibili eventi di danno nei confronti del lavoratore.
In ciò, pertanto, si coglie l'essenza della responsabilità in commento, che si distingue dalla violazione del generale precetto di neminem laedere in quanto discende dall'inadempimento di vere e proprie obbligazioni di protezione e prevenzione nei confronti della parte debole, le quali originano direttamente dall'instaurazione del rapporto di lavoro;
ne consegue che l'imprenditore risponde dei danni che il dipendente abbia riportato nello svolgimento della prestazione o in attività strettamente correlate alla stessa e che, in quanto tali, siano state occasionate dall'esecuzione dell'attività lavorativa, sempre che le stesse siano causalmente riconducibili all'inadempimento agli obblighi di sicurezza.
8 In termini processuali, la configurabilità di una responsabilità da inadempimento determina, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'applicazione del regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c., di talché, da un lato, il lavoratore – creditore dell'obbligazione protezionistica - è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sussistenza ed entità del danno patito, nonché ad allegare il nesso di causa efficiente tra l'espletamento della prestazione e la verificazione dell'evento pregiudizievole, mentre, dall'altro, spetta all'imprenditore provare di avere approntato tutte le misure idonee a evitare l'evento infausto e dimostrare, quindi, che esso sia dipeso da causa a lui oggettivamente o soggettivamente non imputabile (Cfr.
Cass. n. 9817/2008 e successive).
In tal senso, del resto, si afferma che l'elemento costitutivo della responsabilità datoriale per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002/2012, n. 14102/2012) e che tale dovere impone l'adozione non solo delle misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, essendo la sicurezza del lavoratore un bene protetto dall'art. 41, comma 2, Cost. (cfr. Cass. n. 15112/2020); pertanto, la prova liberatoria, gravante sul datore, consiste nella dimostrazione di avere adottato tutte le cautele che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecniche o dagli standard di sicurezza normalmente osservati (Cass. n. 33239/2022).
Per tali ragioni, inoltre, la responsabilità per l'evento infortunistico – che è tale nella misura in cui si manifesta nell'ambito della resa dell'attività lavorativa - non viene esclusa neppure dalla concorrente negligenza del prestatore, essendo preminente, e dirimente, la responsabilità datoriale discendente proprio dall'inadempimento a una specifica obbligazione di formazione, vigilanza e protezione a vantaggio del dipendente.
In questi termini, d'altronde, la Suprema Corte afferma che, perché possa escludersi la responsabilità datoriale, occorre che “il rischio sia stato generato da una condotta che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di
9 provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso. (…) Tali principi, enucleati e più che consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di infortuni sul lavoro, comportano che deve ritenersi configurabile un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cass. Sez. L, 13/01/2017, n. 798; nello stesso senso, si vedano anche Cass. Sez. L, 13/04/2016 n. 7313, secondo cui il rischio elettivo è solo
"quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed avalli volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente"; cfr. inoltre, Cass. Sez. L, 23/07/2012, n. 12779; Cass. Sez.
3, 20/10/2011, n. 21694)” (Cass. n.4980/2023).
*** * ***
2.1 La responsabilità di . Controparte_1
Procedendo, nell'esame della domanda, dall'invocata responsabilità della datrice di lavoro , da vagliare alla luce dei Controparte_1 principi sopra richiamati, occorre osservare che, sul punto, la resistente ha opposto il corretto adempimento dell'obbligo di valutazione dei rischi e di formazione del dipendente e, in ogni caso, la ricorrenza del rischio elettivo correlata all'abnormità della condotta del lavoratore.
Ebbene, la documentazione prodotta (cfr. DUVR del 30.4.2016, doc. 1 fascicolo resistente) attesta che, effettivamente, la datrice di lavoro aveva dedicato un'apposita sezione del DVR alle “misure di prevenzione presso clienti”, prevedendo che “Il personale che accede al magazzino può essere esposto ai seguenti rischi: Caduta di materiali /
Incendio/Esplosione / Investimento/urti con mezzi in movimento / Urti contro strutture/ostacoli fissi”; in tale ambito, poi, aveva individuato quali misure di prevenzione di carattere generale gli obblighi di “… 3. Indossare il casco protettivo in presenza di strutture soprelevate
e/o carichi sospesi;
4. Non accedere alle aree operative se non espressamente autorizzati, muniti di idonei DPI e del tesserino di identificazione…”, nonché il “divieto di sostare sotto i carichi sospesi, nel raggio di azione dei mezzi operativi, all'interno della viabilità, sulle vie di scorrimento dei mezzi di sollevamento” (pag. 131-132). In aggiunta, nell'apposita sezione dedicata alla
“sosta mezzi trasporto”, nel paragrafo dedicato alla “consegna/ritiro merce”, aveva adeguatamente “fatto assoluto divieto di transitare e sostare nelle zone di manovra interdette, sotto
10 i carichi sospesi e nel raggio di azione dei mezzi operativi. In attesa di effettuare le operazioni di consegna/ritiro contenitori e nel corso delle stesse, il conducente è tenuto a rimanere in cabina operatore salvo diversa indicazione dell'operatore. È severamente vietato agli autisti transitare all'interno del magazzino senza specifica autorizzazione” (pag. 132).
Dunque, appaiono senz'altro adeguate e sufficienti – rispetto all'evento concretamente verificatosi – sia la valutazione dei rischi operata dalla datrice di lavoro che le misure impartite, in quanto, se correttamente osservate, le prescrizioni imposte – segnatamente, il divieto di sostare nel raggio di azione dei mezzi operativi e l'obbligo di rimanere in cabina operatore durante tutte le operazioni di consegna e ritiro della merce, evidentemente comprensive delle operazioni di scarico della stessa
– avrebbero senz'altro scongiurato la verificazione dell'infortunio per cui è causa, di talché neppure appaiono condivisibili, sul punto, i rilievi mossi dagli Ispettori Pt_2
(cfr. pag. 199, doc. 1 ricorrente). Anche il relativo obbligo informativo, poi, deve ritenersi assolto, stante la specifica sottoscrizione delle suddette prescrizioni da parte del ricorrente, con firma per presa visione del 29 maggio 2018 (pag. 132, doc. 1, resistente).
Del pari, la ha dimostrato di Controparte_1 avere anche specificamente formato il dipendente, come emerge, tra gli altri, dall'attestato rilasciato dall'ente Formart e relativo a un corso di n. 8 ore del marzo
2018, avente per oggetto la formazione specifica in merito a “rischi infortuni, meccanici generali… cadute dall'alto … movimentazione manuale carichi, movimentazione merci, segnaletica, emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico” (pag. 5, doc. 5 fascicolo;
del resto, come pure rilevato dagli Ispettori il ricorrente P_ Pt_2 aveva dichiarato di svolgere abitualmente le operazioni di ripiegamento dei teloni a distanza di sicurezza, confermando, ancora una volta, di essere stato adeguatamente formato dalla propria datrice di lavoro.
Pertanto, chiarito che la aveva Controparte_1 correttamente valutato i rischi connessi all'attività di carico/scarico merci presso i clienti e aveva anche adeguatamente e specificamente formato il lavoratore in merito agli stessi, nessuna responsabilità pare ravvisabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a carico della datrice di lavoro. Del resto, se è vero che la condotta osservata dal ricorrente – consistita nell'effettuare le operazioni tipiche delle proprie mansioni – non è idonea a
11 integrare gli estremi del rischio elettivo idoneo a escludere la responsabilità datoriale ex art. 1227 c.c., è anche vero che, nel caso di specie, tale valutazione neppure si rende necessaria, difettando, già a monte, la colpa datoriale.
Avuto riguardo alla peculiarità della mansione svolta, infatti, non era concretamente esigibile un controllo continuo e pressante dalla
[...]
sull'effettiva osservanza delle prescrizioni Controparte_1 imposte al ricorrente in materia di sicurezza sul lavoro presso i luoghi di consegna, ove si recava da solo in qualità di autotrasportatore, fuori dalla Parte_1 sfera di effettiva governabilità e sorveglianza datoriale.
Né, al riguardo, appare utile il richiamo all'obbligo di coordinamento di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il ricorrente non ha allegato né provato – come sarebbe stato suo onere fare, trattandosi di elemento costitutivo della domanda - la sussistenza di un rapporto di durata tra la Controparte_1
e la idoneo a
[...] Controparte_2 fondare l'obbligo di cooperazione e di valutazione integrata dei rischi tra le due società; né sono emersi, al riguardo, elementi idonei a confermare la sussistenza di un contratto di appalto di servizi di trasporto. Lo stesso , del resto, Parte_1 aveva riferito agli ispettori di avere effettuato consegne presso la Controparte_6 solo in altre due circostanze (cfr. pag. 4, doc. 3 , di talché, in presenza di una P_ interferenza solo occasionale o sporadica, neppure può ritenersi doverosa la predisposizione di misure di coordinamento con le ditte clienti, in presenza di adeguate prescrizioni in punto di comportamenti da seguire in occasione delle operazioni carico e scarico delle merci presso le stesse. Nessuna censura è stata rivolta, poi, ai dispositivi di protezione individuale, di talché, anche sotto tale profilo, ogni indagine resta preclusa dall'omessa allegazione di un inadempimento efficiente da parte della difesa attorea.
La domanda nei confronti della , Controparte_1 pertanto, deve essere respinta, con conseguente rigetto dell'azione di garanzia espletata dalla resistente nei confronti della propria Compagnia di Assicurazione.
*** * ***
3. La responsabilità della in Controparte_2 concordato preventivo.
12 Il ricorrente, oltre che verso il datore di lavoro, ha anche agito nei confronti dell'odierna resistente in concordato Controparte_2 preventivo, specificamente invocando la tutela risarcitoria “ex art. 2049 c.c. e 26, d.lgs n.
81/2008, nonché ex art. 2043 c.c.”, per avere “cagionato direttamente il danno, per la condotta del proprio dipendente, di cui risponde ex art. 2049 c.c., nonché, direttamente, per fatto proprio, per la mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione e sicurezza, per avere omesso di valutare concretamente il rischio di investimento da parte del carico durante le operazioni di scarico e per avere, comunque sia, anch'essa omesso di cooperare” (pag. 5, ricorso).
La domanda, indubbiamente proponibile a titolo aquiliano (Cfr. Cass. n.
5781/2016), è fondata, in quanto – a prescindere dal richiamo all'art. 26 del D. Lgs..
n. 81/20081 - la ricostruzione della dinamica del sinistro attesta chiaramente la responsabilità della convenuta nel determinismo dell'evento dannoso per cui è causa: come ampiamente ricostruito in fatto, del resto, è pacifico che la caduta della balla di fieno che ha travolto sia stata cagionata dalla manovra imperita Parte_1 del dipendente che, nel probabile tentativo di velocizzare le CP_8 operazioni di scarico, aveva cercato di movimentare due “balloni” contemporaneamente, inforcando con il braccio telescopico soltanto quello sottostante e provocando la caduta di quello posto alla sommità, in condizione di equilibrio precario e senza alcuna assicurazione del suo trasporto in condizioni di sicurezza e stabilità.
La responsabilità della peraltro, Controparte_2 discende non soltanto dal fatto colpevole del dipendente, ma anche – direttamente – dalla colpa per fatto proprio, essendo pacifico in giudizio che, al momento dello scarico, non vi fosse personale addetto alle relative operazioni e adeguatamente formato e che, senza alcun controllo sull'operato dell'unico dipendente presente, la movimentazione dei carichi era stata eseguita, in sostanziale improvvisazione, da in assenza di alcuna preventiva verifica che ciò avvenisse in CP_8 condizioni di sicurezza. In un simile contesto, pertanto, l'esame delle prescrizioni
13 astratte del DVR2 e l'impartizione di una specifica formazione al suddetto lavoratore
- che, peraltro, la convenuta pretende di dimostrare con una serie di attestati (docc.
16-23, fascicolo genericamente riferiti a corsi sulla sicurezza sul Parte_3 lavoro o effettuati in epoca assai lontana3 - restano chiaramente superate dalla colpa accertata in concreto, ravvisabile proprio nella totale carenza di organizzazione delle operazioni di scarico delle merci e nell'assenza di controllo sul loro espletamento in condizioni di sicurezza e in maniera perita.
*
3.1 Tanto chiarito in ordine alla sussistenza del nesso di causalità materiale e della colpa rilevanti ai fini della responsabilità della Controparte_2
occorre ancora esaminare l'incidenza della condotta del ricorrente nella
[...] causazione del sinistro, invocata dalla suddetta resistente ai fini dell'esclusione della responsabilità nella verificazione del sinistro.
Ebbene, al riguardo deve osservarsi, preliminarmente, che, al di fuori del regime ex art. 2087 c.c., l'eventuale comportamento colpevole concorrente dell'infortunato può rilevare sulla misura del risarcimento del danno - ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c.
- anche quando non rivesta i caratteri di abnormità ed eccentricità idonei a integrare il c.d. rischio elettivo e, tuttavia, assuma comunque un ruolo efficiente nella causazione dell'evento dannoso.
Elementi che, a giudizio del Tribunale, nel caso di specie devono ritenersi effettivamente sussistenti, in quanto, come già chiarito, , pur Parte_1 essendo stato adeguatamente formato dalla Controparte_1
e pur avendo dichiarato di essere solito attendere in cabina il
[...] completamento delle operazioni di scarico, aveva violato le prescrizioni datoriali, ponendosi nelle vicinanze del veicolo per ripiegare i teloni in plastica e avvolgere le cinghie di protezione “verso la fine” delle operazioni di scarico medesime;
condotta che, oltre a essere caratterizzata dalla colpa per specifica violazione delle prescrizioni
14 fornite dalla Parte_4 aveva assunto, in termini controfattuali, anche un chiaro determinismo causale nella verificazione del sinistro.
Ai fini della quantificazione del rilievo di tale concausa, ex art. 1227 co. 1 c.c., occorre considerare, dunque, la gravità della colpa del ricorrente, anche in relazione alla concorrente negligenza della danneggiante: ebbene, sotto tale primo profilo deve rilevarsi che la decisione di di iniziare le operazioni di Parte_1 ripiegamento prima che fossero completamente ultimate quelle di scarico della merce risultava sicuramente imprudente e avventata, e perciò colposa e rilevante, ma non rivestiva quei caratteri di gravità idonei a fondare un addebito esclusivo a suo carico;
ciò, peraltro, ancor più a fronte della negligenza – questa, invece, evidentemente grave - della danneggiante e del suo dipendente , dal momento che le CP_8 operazioni erano state svolte senza alcuna preventiva verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza, da un soggetto non adibito stabilmente al loro svolgimento e in maniera evidentemente incauta, posto che il lavoratore della
[...] veva tentato di asportare due balloni di fieno allo Controparte_2 stesso tempo, ma inforcandone uno soltanto e senza assicurarli entrambi al braccio telescopico, e senza verificare previamente le possibili conseguenze di tale decisione.
Per tali ragioni, si ritiene di stimare l'apporto causale della condotta della vittima nella misura del 30%, apparendo nettamente prevalente sotto il profilo eziologico la – ben più grave – condotta negligente della resistente e del suo lavoratore dipendente.
*** * ***
4. Il danno non patrimoniale accertato.
Venendo, ora, alla quantificazione dei danni risarcibili, si è dato corso alla CTU medico-legale, all'esito della quale il consulente nominato, dr. ripercorsa la Per_1 vicenda clinica del periziato, ha concluso per l'affermazione del nesso causale tra l'evento del 13 maggio 2019 e i postumi illustrati nella relazione, accertando “esiti cicatriziali al capo come descritti nell'obbiettività, dolore in regione orbito-zigomatica destra in corrispondenza delle rime di frattura, deformità della piramide nasale con deviazione dell'asse a sinistra, intrarotazione dell'arto inferiore sinistro con infossamento da perdita di sostanza in corrispondenza del margine mediale-prossimale della tibia, scroscii articolari alla mobilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica e disarmonia deambulatoria con piede sinistro intraruotato” e
15 individuando “secondo i parametri civilistici, un danno biologico valutabile nella misura del
31%”. Quanto all'invalidità temporanea, poi, ha affermato che “L'immobilizzazione ed il riposo hanno condotto alla stabilizzazione dei postumi attraverso un periodo delimitato secondo i seguenti parametri risarcitori: Danno biologico temporaneo al 100% di 86 giorni / Danno biologico temporaneo al 75% di 150 giorni / Danno biologico temporaneo al 50% di 220 giorni (fino al
23.05.2020 chiusura dell'infortunio da parte dell' )”. CP_7
Analogamente, il CTU ha confermato la maggiore usura fisica connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, richiesta da parte ricorrente ai fini della personalizzazione del danno, rilevando che “Le menomazioni evidenziate comportano maggior fatica nell'espletamento dei compiti svolti nell'attualità e comunque ricollegabili alla qualifica professionale del periziato” (pag. 13, CTU).
Trattasi di conclusioni evidentemente attendibili, in quanto adeguatamente motivate in punto di fatto e pienamente condivise dai CCTTPP, oltre che non contestate dai difensori delle parti, che possono, quindi, essere assunte a valido parametro di quantificazione del pregiudizio risarcibile.
*
4.1 A tale ultimo fine, occorre osservare che il ricorrente ha domandato il riconoscimento della personalizzazione massima del 25%, considerando sia la suddetta maggiore usura lavorativa sia la maggiore gravosità dei postumi, in quanto, da un lato, gli stessi riguarderebbero in maniera significativa il volto e, dall'altro, gli avrebbero impedito di percorrere, per hobby, lunghe distanze in bicicletta.
Ebbene, sul punto deve rammentarsi, in primo luogo, che, secondo la Suprema
Corte, la “cenestesi lavorativa”, cioè il danno collegato alla maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimento dell'attività lavorativa, è destinata effettivamente a rilevare sotto il profilo non patrimoniale, attraverso un'adeguata personalizzazione del punto tabellare e, quindi, del risarcimento (Cass. n. 10588/2024).
Peraltro, ai fini della quantificazione del grado di personalizzazione, ritiene il
Giudicante che non vi siano ulteriori allegazioni idonee a giustificare il riconoscimento nella misura del 25% rivendicata, poiché le uniche deduzioni relative alle ripercussioni negative sulle abitudini di vita del ricorrente - quali l'impossibilità di praticare il ciclismo a livello amatoriale - costituiscono conseguenze ordinarie dell'accertata menomazione all'arto e, quindi, non possono determinare una
16 maggiorazione del punto base;
non può, infatti, utilmente invocarsi a tali fini lo svolgimento di attività agonistica, limitata al periodo dal 1982 al 1995.
Ciò posto, si ritiene comunque equo riconoscere una personalizzazione del danno in misura pari al 20%, tenuto conto, da un lato, dell'acclarata cenestesi lavorativa e, dall'altro, della localizzazione – sul volto – di parte dei postumi, evidentemente idonea a incrementare le sofferenze derivanti dall'evento pregiudizievole.
Del pari, quanto alla liquidazione del risarcimento del danno biologico permanente, pare opportuno tenere conto del punto previsto per il danno non patrimoniale complessivamente considerato, in quanto, se è vero che il danno morale, quale riflesso interiore dell'evento pregiudizievole, non può prescindere dall'allegazione e prova dei fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, una sofferenza dell'equilibrio affettivo-emotivo, in termini di vergogna, disistima di sé, paura o disperazione, operando su piani differenti dalle mere sofferenze per danno biologico (Cass. ord. n. 6444/2023), è altrettanto vero che l'accertamento in concreto di tale pregiudizio può presumersi quanto più cresce l'entità delle lesioni e in ragione della loro natura, “attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale” (cfr. Cass. n. 6444/2023).
E, nel caso di specie, le – pur sintetiche – allegazioni di parte ricorrente, corroborate dalle risultanze della CTU che ha confermato i riflessi sul senso del gusto, la persistenza di dolori localizzati e gli esiti estetici4, e tenuto conto della
17 verificazione di una lesione prossima a 1/3 del totale, consentono di ritenere ampiamente presumibile la sussistenza di un danno morale risarcibile.
*
4.2 Sulla base di tali premesse, il danno non patrimoniale complessivo di carattere permanente deve essere liquidato in € 221.499,60 (pari a € 184.583,00 a titolo di invalidità permanente calcolata sul punto di danno biologico ed € 36.916,60 a titolo di personalizzazione del 20%), avuto riguardo all'età della ricorrente all'epoca del sinistro e ai valori di cui alle c.d. “Tabelle” del Tribunale di Milano5 2024, vigenti al momento della decisione6; tenuto conto, altresì, del concorso causale della vittima nella misura del 30%, l'importo di cui sopra deve essere complessivamente ridotto in
€ 155.049,72 complessivi.
Quanto, invece, al danno da inabilità temporanea, si ritiene equo applicare il valore di € 135,00 (anch'esso previo aumento del 20%, come consentito dalle Tabelle di Milano), tenuto conto, da un lato, del travagliato iter terapeutico del ricorrente, come ricostruito nella CTU, e, dall'altro, dell'assenza di ulteriori deduzioni idonee a giustificare un ulteriore incremento;
ne consegue, secondo le condivisibili risultanze della CTU, parimenti incontestate sul punto, un danno di € 41.647,50 a titolo di inabilità temporanea (segnatamente, € 11.610,00 per 86 giorni di ITA, € 15.187,50 per
150 giorni di ITP al 75%, € 14.850,00 per 220 giorni di ITP al 50%). Anche tale danno deve essere ridotto in ragione del concorso causale del 30% e deve essere quantificato, pertanto, in € 29.153,25.
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4.3 Il danno differenziale risarcibile.
Così individuati gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno biologico – temporaneo e permanente – complessivamente sofferto, occorre, infine, operare il diffalco con la prestazione già erogata dall' . CP_7
attinenti al danno biologico, ma che, per la loro consistenza, gravità e localizzazione, consentono di inferire, in via presuntiva, l'esistenza del danno morale. 5 “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (Cass. ord. n. 17918/2018; Cass. n. 14402/2011). 6 Cfr. Cass. n. 25485/2016.
18 A tal fine, infatti, si deve osservare, in termini generali, che la copertura assicurativa obbligatoria ha funzione indennitaria e, per tali ragioni, non si estende a tutte le voci di danno risarcibili, dal momento che - per quanto rileva nel caso di specie - l' eroga una rendita in capitale a titolo di ristoro del danno biologico CP_7 permanente superiore al 16%. Trattasi, peraltro, di tutela che di regola non consente la riparazione integrale il danno, sia perché la valutazione del grado di inabilità in sede segue parametri – tabellari - diversi da quelli invalsi in ambito civile – che CP_7 seguono la scienza medico legale - sia per il diverso valore riconosciuto al punto di inabilità nei due sistemi. Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte7, dalla liquidazione del risarcimento del danno alla salute derivante da un infortunio sul lavoro
– effettuata secondo i criteri civilistici e non, invece, sulla base delle tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex art. 13 CP_7
D. Lgs. n. 38/2000 – deve essere sottratto d'ufficio il valore della prestazione erogata dall'assicurazione obbligatoria, così da pervenire al ristoro integrale del pregiudizio sofferto, attraverso il risarcimento del danno differenziale.
Per quanto specificamente concerne le modalità del diffalco, poi, si è chiarito che
“il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che di fatto CP_ risulta applicato dai giudici di merito - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale CP_ sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court
l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di CP_ sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»)”. (Cass. n.
26117/2021; Cass. ord. n. 30293/2023).
Su tali premesse, va, dunque, integralmente risarcito il danno biologico connesso all'invalidità temporanea (Cfr. Cass. lav., n. 24401/2021), che non è indennizzato dall' e, dunque, rimane sottratto al meccanismo dello scomputo per poste CP_7 identiche.
19 Onde procedere in maniera corretta al diffalco dell'indennizzo da invalidità permanente, poi, deve considerarsi che l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato al momento della decisione, deve essere maggiorato degli interessi compensativi – nella misura di legge - maturati sulla somma devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza, nonché degli interessi legali da quest'ultima al saldo (come stabilito da Cass., SS.UU., n. 1712/1995).
Tanto chiarito, deve ancora osservarsi che l' ha comunicato che la rendita CP_7 per danno biologico spettante al ricorrente ammonta a complessivi € 78.759,58 (cfr. comunicazione depositata in cancelleria in data 13 settembre 2024, con annessi provvedimenti di liquidazione).
Per quanto sopra esposto, dunque, ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto per l'invalidità permanente accertata, dall'importo sopra determinato a titolo di danno biologico permanente in base alle risultanze della CTU e in applicazione delle Tabelle di Milano deve defalcarsi – secondo il principio delle poste identiche – la sola somma in capitale erogata per danno biologico;
l'indennità di temporanea, infatti, ha funzione economica e “sostitutiva” della retribuzione ed è, quindi, estranea all'operazione di scomputo.
Venendo alla quantificazione in concreto del danno risarcibile, allora, appare preliminarmente necessario individuare l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, già devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno sino alla data della decisione.
Esso ammonta, alla data della decisione, a € 168.919,13: trattasi di totale ottenuto partendo dalla somma di € 155.049,72, devalutata alla data dell'infortunio in €
132.634,49 e, quindi, rivalutata alla data odierna in base agli indici Istat, applicando anche gli interessi dovuti anno per anno.
Pertanto, il ricorrente ha diritto di percepire, a titolo di danno biologico differenziale per invalidità permanente, l'importo di € 90.159,55 (pari alla differenza tra l'importo di € 168.919,13 sopra individuato e quello di € 78.759,58 erogato per la medesima posta dall' ), che dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali CP_7 dalla sentenza al saldo.
20 ha diritto, altresì, di percepire l'ulteriore importo dovuto a Parte_1 titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea parziale, sopra quantificato in € 29.153,25; tale importo, liquidato direttamente alla data della decisione, deve essere maggiorato degli interessi compensativi – nella misura di legge - maturati sulla somma devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata anno per anno sino alla data della decisione, nonché degli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
*** * ***
Alla luce di quanto osservato, in definitiva, la Controparte_2 deve essere condannata a rifondere a i
[...] Parte_1 danni patiti in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 13 maggio
2019, da liquidarsi in € 90.159,55 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di danno biologico differenziale e in € 29.153,25 - oltre interessi compensativi nella misura di legge sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente sino alla data della decisione, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo –
a titolo di danno biologico temporaneo. Non risulta, invece, specificamente richiesto il risarcimento del danno patrimoniale né il rimborso delle spese mediche, non incluse nelle somme rivendicate nelle conclusioni dell'atto e in merito alle quali, invero, non si rinviene alcuna deduzione in ordine alla mancanza di copertura da parte dell'assicurazione obbligatoria.
*** * ***
5. La domanda di manleva assicurativa svolta dalla Controparte_2
[...]
Con la memoria di costituzione, la Controparte_2 in concordato preventivo ha chiesto, per il caso di condanna, di essere manlevata dalla Compagnia di Assicurazione in forza della Controparte_5 polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) Parte_5
RAM07 n. 402628342, con decorrenza dal 31.12.2016, con massimale di rischio per danni a terzi di € 10.000.000,00 per sinistro.
Dell'esistenza e consistenza di tale polizza la convenuta ha dato piena prova documentale (doc. 25, fascicolo ) né vi è dubbio che la stessa debba Controparte_6
21 operare nel caso di specie, in quanto, dal combinato disposto dell'art. 18 delle
Condizioni Generali di Polizza con la Garanzia Complementare A99, emerge chiaramente che la garanzia si estende ai danni provocati ai (soggetti terzi, nei quali rientrano) “i prestatori di lavoro di altre ditte terze, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che partecipano a lavori di carico e scarico o comunque complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione” e che si svolgano nei locali dell'assicurata (pag. 9, doc. 1 fascicolo Contr
.
In accoglimento della domanda di manleva, pertanto, Controparte_5 deve essere condannata a tenere la
[...] Controparte_2 in concordato preventivo indenne da quanto dovuto in favore di
[...] T_
per l'evento dannoso per cui è causa.
[...]
*** * ***
6. Le spese di lite.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, si ritiene che l'obiettiva incertezza in ordine alla relazione contrattuale intercorrente tra la datrice di lavoro e la
[...] in concordato preventivo, rilevante ai fini degli Controparte_2 obblighi di coordinamento e prevenzione dei rischi da interferenze, giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e la
[...]
, nonché nei rapporti tra le medesime parti e la Controparte_1 [...] evocata in giudizio dalla suddetta convenuta ai fini della Controparte_3 manleva in maniera non pretestuosa né palesemente infondata.
L'accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti della
[...] in concordato preventivo, inoltre, impone, in Controparte_2 forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la condanna della suddetta resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto della media complessità della lite, del suo valore (rapportato al decisum, cfr. Cass. ord. n. 8449/2023) nonché dell'attività processuale concretamente svolta.
A carico della convenuta devono, altresì, essere definitivamente poste le spese di
CTU, provvisoriamente poste a carico solidale delle parti con provvedimento del
8.1.2025.
22 L'accoglimento della domanda di manleva, poi, impone la condanna di
[...]
a tenere indenne la Controparte_5 Controparte_2 in concordato preventivo da quanto l'assicurata dovrà pagare in
[...] esecuzione della presente sentenza, nonché a rifondere alla predetta le spese del grado, nella misura di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Vista la complessità della lite, riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione,
Rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
, dichiarando assorbito l'esame della domanda Controparte_1 di manleva proposta dalla suddetta convenuta nei confronti della
[...]
Controparte_3
Accertata la responsabilità della in Controparte_2 concordato preventivo nel determinismo dell'evento occorso al ricorrente in data 13 maggio 2019 e ritenuto il concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro in misura pari al 30%, condanna la n Controparte_2 concordato preventivo a pagare a : Parte_1
- la somma di € 90.159,55 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di danno biologico differenziale;
- la somma di € 29.153,25 - oltre interessi compensativi nella misura di legge sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente sino alla data della decisione, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo – a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea.
Condanna la n concordato preventivo Controparte_2
a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in € 11.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre € 379,50 per contributo unificato;
pone definitivamente a carico della in CP_2 Controparte_2 concordato preventivo le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento del
8.1.2025.
23 In accoglimento della domanda di manleva svolta dalla suddetta convenuta, condanna a tenere indenne la Controparte_5 [...] in concordato preventivo da quanto la stessa Controparte_2 dovrà pagare in esecuzione della presente sentenza;
condanna a rifondere alla Controparte_5 Controparte_2 in concordato preventivo le spese di lite, che liquida in €
[...]
10.000,00 per compensi oltre accessori come per legge, oltre € 379,00 per contributo unificato.
Compensa integralmente le spese nei rapporti tra le restanti parti.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Richiamo che, peraltro, appare più che altro volto a suffragare la tesi della responsabilità non solo ex art. 2049 c.c., ma anche per fatto proprio ex art. 2043 c.c., individuando, appunto, una colpa da omessa vigilanza, come si evince dall'osservazione per cui “La responsabilità della stessa è duplice. Essa deriva, da un lato, direttamente dalla condotta colposa, imperita e negligente del proprio dipendente. (…) CP_2 deve rispondere dell'evento anche per fatto proprio, per non avere saputo garantire la sicurezza e l'incolumità di
[...]
all'interno del proprio spazio aziendale” (Cfr. pag. 13, ricorso). T_ 2 Sul punto, peraltro, la difesa ricorrente richiama i soli rischi lavorativi indicati nel DVR (doc. 24, fascicolo ), senza chiarire quali sarebbero le prescrizioni – comunque, in concreto Parte_3 evidentemente violate senza alcuna adeguata vigilanza – ipoteticamente idonee a scongiurare l'evento. 3 L'unico attestato sicuramente pertinente e recente è quello prodotto sub doc. 20, ma, come chiarito, la formazione teorica impartita al lavoratore dipendente non è idonea a escludere la responsabilità, direttamente correlata all'inosservanza, in concreto, delle prescrizioni generali e all'omessa vigilanza sul loro adempimento. 4 In particolare, il dr. ha affermato: “Attualmente lamenta dolore e sensazione di tumefazione in Per_1 regione parietale destra in corrispondenza dell'area di evacuazione dell'ematoma subdurale;
disestesia in regione frontale/sopraciliare destra. Riferisce alterazione dell'olfatto con percezione dei cattivi odori;
ipogeusia e disgeusia. Riferisce deficit respiratorio nasale e dolore metereo-dipendente alla piramide nasale. Non deficit visivi;
sensazione di instabilità quando chiude gli occhi. (…) Capo: ispettivamente si apprezzano due cicatrici, la prima in regione frontale destra, discromica, lineare, piana e della lunghezza di 5 cm e la seconda in regione parietale destra in esiti di intervento chirurgico di evacuazione dell'ematoma subdurale. Dolore alla presso palpazione in regione orbitozigomatica destra. Piramide nasale: ispettivamente si apprezza deformità della piramide nasale per gibbosità al terzo prossimale;
deviazione a sinistra dell'asse. Cicatrice in corrispondenza del dorso del naso, discromica, irregolare, piana e della lunghezza di 4 cm. Non deficit respiratorio” (pagg. 10-11 CTU). Trattasi, come già chiarito, di riflessi propriamente 7 Cfr., da ultimo, Cass. lav., n. 22021/2022.