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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 9228/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti NERI Parte_5 C.F._5
LIVIO GUARISO ALBERTO LOSIO STEFANO
PARTE RICORRENTE
1/7
contro
(PI ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti convenivano in giudizio , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare il licenziamento intimato da ai ricorrenti per giustificato motivo oggettivo con lettere Controparte_1
consegnate in data 25.1.2024 (o nella diversa data che verrà accertata) e conseguentemente
In via principale b) ordinare a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempre, di reintegrare i ricorrenti sul posto di lavoro;
c) condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti una somma pari alle retribuzioni maturate e maturande dall' 1.1.2024 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) e fino alla effettiva reintegrazione, sulla base dei seguenti importi mensili (o dei diversi importi ritenuti di giustizia):
: € 1.998,13 Parte_1
: € 1.998,13 Parte_2
: € 1.998,13 Pt_3 Parte_3
: € 1.998,13 Parte_4
€ 1.869,75 Parte_5
In via subordinata d) condannare la convenuta in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare ai ricorrenti, ai sensi degli artt. 3
2/7 co.1 e 10 D. Lgs. 23/2015, un'indennità risarcitoria determinata tra un minimo di
6 e un massimo di 36 mensilità da calcolarsi sulla base dei seguenti importi mensili (o dei diversi importi ritenuti di giustizia):
: € 1.998,13 + 1/13,5 = € 2.146,14 Parte_1
: € 1.998,13 + 1/13,5 = € 2.146,14 Parte_2
: € 1.998,13 + 1/13,5 = € 2.146,14 Parte_3
: € 1.998,13 + 1/13,5 = € 2.146,14 Parte_4
€ 1.869,75 + 1/13,5 = € 2.008,25”; con vittoria di spese da Parte_5
distrarsi.
Non si costituiva , che rimaneva Controparte_1
contumace in giudizio.
2. Depositata documentazione attestante l'aliunde perceptum ove esistente, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, il difensore di parte ricorrente, discussa la causa, concludeva come in atti.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
La parte ricorrente ricostruiva i rapporti di lavoro di ciascun ricorrente nei seguenti termini:
è stato assunto presso la convenuta in data 2.1.2023 con Parte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di
“Macellai e abbattitori di animali” e inquadramento nel livello 5 del CCNL
Alimentari Industria applicato dall'azienda al rapporto di lavoro con i propri dipendenti (cfr. doc.3a – lettera assunzione); Parte_1
è stato assunto presso la convenuta in data 2.1.2023 con Parte_2
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di
“Macellai e abbattitori di animali” e inquadramento nel livello 5 del CCNL applicato (cfr. doc.3b – lettera assunzione;
); Parte_2
è stato assunto presso la convenuta in data 1.3.2023 Parte_3
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni
3/7 di “Macellai e abbattitori di animali” e inquadramento nel livello 5 del CCNL applicato (cfr. doc.3c – lettera assunzione); Pt_3
è stato assunto presso la convenuta in data Parte_4
2.1.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, trasformato in indeterminato in data 1.2.2023, con mansioni di “Macellai e abbattitori di animali” e inquadramento nel livello 5 del CCNL applicato (cfr. doc.3d – Comunicazione assunzione a tempo determinato e trasformazione
); Parte_4
è stato assunto presso la convenuta in data 12.6.2023 con Parte_5
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, poi trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 31.7.2023 con mansioni di “Addetto al confezionamento” e inquadramento nel livello 6 del CCNL applicato (cfr. doc.3e –
Pjetri lettera di assunzione)”.
In data 3 novembre 2023, comunicava a Controparte_2
la disdetta del contratto di appalto con decorrenza Controparte_1
31.12.2023.
I ricorrenti deducevano di avere scoperto del loro licenziamento dalla consultazione delle comunicazioni obbligatorie presso il centro per l'impiego dove risultava la dicitura “LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
OGGETTIVO”, con data di cessazione del rapporto al 31/12/2023.
Le lettere di licenziamento, datate 3.11.2023, successivamente consegnate a mani dei ricorrenti, sono del seguente tenore:
“Con la presente siamo a comunicarle la cessazione del suo contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo con decorrenza 31 dicembre 2023. Tale nostra decisione scaturisce dalla ricezione di una Pec del committente
[...]
che con tale comunicazione dava disdetta al contratto di Parte_6
appalto con la nostra società. Pertanto, considerato che non abbiamo altri cantieri a cui assegnarla e vista la disdetta comunicata ci vediamo costretti a cessare il suo rapporto di lavoro”.
Nonostante l'ampio numero di lavoratori licenziati, CP_1
non attivava la procedura di licenziamento collettivo di cui all'art.
[...]
4/7 24 L. n. 223/1991. Inoltre, la parte ricorrente si doleva dell'insussistenza del giustificato motivo oggettivo a fondamento dei licenziamenti. Tale ultima questione, più liquida a fini del decidere, assorbe la precedente.
In diritto, occorre osservare che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.
Nel caso di specie, il datore di lavoro resistente, in quanto contumace, non assolveva agli oneri della prova che sullo stesso gravavano, con la conseguente necessità di accoglimento del ricorso, dovendosi ritenere l'insussistenza del fatto materiale.
Deve essere richiamato quanto sancito dalla Corte Costituzionale, secondo cui “È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2, d.lg. 4 marzo
2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si applichi anche nelle ipotesi in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. La radicale irrilevanza dell'insussistenza del fatto materiale nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determina un difetto di sistematicità che ridonda in una irragionevolezza della differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Se il “fatto materiale”, allegato dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento, non sussiste, è violato il principio della necessaria causalità del recesso datoriale. Il licenziamento regredisce a recesso senza causa, quale che sia la qualificazione che il datore di lavoro dia al “fatto insussistente”, vuoi contestandolo al lavoratore come condotta inadempiente che in realtà non c'è stata, vuoi indicandolo come ragione di impresa che in realtà non sussiste
(perché, ad esempio, il posto non è stato soppresso). La conseguenza, in termini di garanzia per il lavoratore illegittimamente licenziato, non può che essere la stessa: la tutela reintegratoria attenuata prevista per l'ipotesi del licenziamento che si fondi su un “fatto materiale insussistente”, qualificato dal datore di lavoro come rilevante sul piano disciplinare. La reductio ad legitimitatem della
5/7 disposizione censurata, dovendo esser limitata al rilievo dell'insussistenza del fatto materiale, deve tener fuori, dalla sua portata applicativa, la possibilità di ricollocamento del lavoratore licenziato per ragioni di impresa, non diversamente dal licenziamento disciplinare fondato su un fatto insussistente, che esclude il rilievo, a tal fine, della valutazione di proporzionalità del licenziamento alla colpa del lavoratore. La violazione dell'obbligo di repêchage attiva la tutela indennitaria di cui al comma 1 dell'art. 3 d.lg. n. 23 del 2015” (Corte Costituzionale,
16/07/2024, n.128).
Come sancito dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro “(...) la norma contenuta all'art. 3 comma II (“Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore…), non può essere interpretata nel senso che gravi sul lavoratore l'onere di provare l'insussistenza del fatto: sia perché è ancora vigente la norma di cui all'art. 5 prima richiamata, sia perché deve necessariamente gravare sul datore di lavoro, che ritiene il lavoratore responsabile di un certo inadempimento,
l'onere probatorio relativo” (Sentenza n. 2539/2017 pubbl. il 04/10/2017 Giudice
Dott. Riccardo Atanasio).
Nel caso di specie, la società è rimasta contumace, non avendo così provato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo. Trova pertanto applicazione la previsione di cui all'art. 3 comma II della L. n. 23/2015m con dichiarazione di illegittimità del licenziamento.
A va ordinato di reintegrare i ricorrenti Controparte_1
nel posto di lavoro;
va poi condannata a risarcire al ricorrente il conseguente danno determinato nell'indennità mensile - commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR - da corrispondere dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro con gli interessi e la rivalutazione monetaria, come specificato in dispositivo previa detrazione dell'aliunde perceptum.
4. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza di che deve essere condannata a rimborsare ai Controparte_1
6/7 difensori dei ricorrenti, le spese di lite liquidate come da dispositivo. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dichiara l'illegittimità dei licenziamenti intimati ai ricorrenti e oggetto di causa;
ordina alla l'immediata reintegra del ricorrente nel posto di Controparte_1
lavoro; condanna la : Controparte_1
- a risarcire a ciascun ricorrente il danno determinato nell'indennità mensile che segue:
: € 1.998,13 Parte_1
: € 1.998,13 Parte_2
: € 1.998,13 Parte_3
: € 1.998,13 Parte_4
€ 1.869,75 Parte_5
da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra, nel limite di 12 mensilità, e detratto l'aliunde perceptum per di euro 6.664,30 e per di euro 10.160,16, Parte_4 Parte_5
con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- a versare i contributi di legge;
- a rimborsare ai difensori di parte ricorrente le spese di lite che liquida in €
3.000,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, con condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
Milano, 02/04/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
7/7