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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2564/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2564/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. E Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi rapp.ti e difesi come Parte_2 C.F._2 in atti dall'avv. Mazza Claudio, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 16.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2564/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1
(SA) in data 26.09.1967 (C.F. ] e C.F._1 Parte_2
[nata a [...] in data [...] (C.F. )], C.F._2 premesso di aver contratto matrimonio in data 26.04.2023 in NT (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
NT (SA) dell'anno 2023, al n. 2 Parte II Serie A e che dall'unione erano nate due figlie, (28.03.2006) e (16.07.2009), ed Persona_1 Persona_2 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. 7902/2022 del 16.11.2022, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 16.12.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
13.12.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi
2 Proc. R.V.G. n. 2564/2025
definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano confermarsi le condizioni assunte all'atto della separazione consensuale omologate con decreto n.
7902/2022 del 16.11.2022 con le seguenti ulteriori pattuizioni:
“Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi
i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alle figlie;
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
La Sig.ra ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di Parte_2 trasferire altrove la propria abitazione e quella delle figlie o della figlia con lei convivente purché ne dia notizia al Sig. con congruo preavviso;
Parte_1
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore
e della reputazione l'uno dell'altro;”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire ad eccezione delle disposizioni sull'affidamento, collocamento e modalità di visita in riferimento alla figlia atteso che la stessa (28.03.2006) è ormai divenuta Persona_1 maggiorenne.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
3 Proc. R.V.G. n. 2564/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
] e [nata a OL RA (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
20.09.1983 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di NT dell'anno 2003, al n. 2 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NT (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16/12/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2564/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. E Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi rapp.ti e difesi come Parte_2 C.F._2 in atti dall'avv. Mazza Claudio, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 16.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2564/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1
(SA) in data 26.09.1967 (C.F. ] e C.F._1 Parte_2
[nata a [...] in data [...] (C.F. )], C.F._2 premesso di aver contratto matrimonio in data 26.04.2023 in NT (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
NT (SA) dell'anno 2023, al n. 2 Parte II Serie A e che dall'unione erano nate due figlie, (28.03.2006) e (16.07.2009), ed Persona_1 Persona_2 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. 7902/2022 del 16.11.2022, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 16.12.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
13.12.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi
2 Proc. R.V.G. n. 2564/2025
definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano confermarsi le condizioni assunte all'atto della separazione consensuale omologate con decreto n.
7902/2022 del 16.11.2022 con le seguenti ulteriori pattuizioni:
“Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi
i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alle figlie;
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
La Sig.ra ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di Parte_2 trasferire altrove la propria abitazione e quella delle figlie o della figlia con lei convivente purché ne dia notizia al Sig. con congruo preavviso;
Parte_1
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore
e della reputazione l'uno dell'altro;”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire ad eccezione delle disposizioni sull'affidamento, collocamento e modalità di visita in riferimento alla figlia atteso che la stessa (28.03.2006) è ormai divenuta Persona_1 maggiorenne.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
3 Proc. R.V.G. n. 2564/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
] e [nata a OL RA (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
20.09.1983 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di NT dell'anno 2003, al n. 2 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NT (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16/12/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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