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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10978 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 30694/2021 R.G.
Verbale dell'udienza del 25/11/2025
È presente l'avv. Maria Rita De Felice per parte appellante, il quale si ripor- ta agli atti di causa ed alle conclusioni ivi formulate.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
Il giudice
ORDINA la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti ed all'esito della camera di consiglio;
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale al quale si allega.
È verbale
Il giudice Dott.ssa Miriam Valenti
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito del- la camera di consiglio all'udienza del 25/11/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 30694/2021 R.G.; causa pendente tra:
, C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tiziana Pane
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1 quest'ultima sito in Ercolano (NA), alla Via Panoramica n.60, la quale richiede che tutte le comunicazioni vengano effettuate all' indirizzo pec:
Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ; CP_1 C.F._2
PARTE APPELLATA -CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
), in persona del Prefetto pro tempore P.IVA_2
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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§ 1. Con atto di citazione notificato in data 09/12/2019 PA NI con- veniva in giudizio, innanzi al Giudice di PA di Barra, l'ente Controparte_3
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) e
[...] la (quale ente impositore) e spiegava opposizione avverso Controparte_2 la cartella di pagamento nr. 071 20190113224764000 per la parte concernen- te i crediti di cui al ruolo esattoriale n. 009261/2019 per ordinanze- ingiunzione elevate nell'anno 2016, per l'importo di euro 4.049,06, per sanzio- ni amministrative elevate per violazione dell'art. 2 dela l. 386/1990; al riguar- do, deduceva l'omessa notifica delle ingiunzioni prodromiche alla cartella in esame, l'omessa notifica delle contestazioni prodromiche alle predette ingiun- zioni, nonché la decadenza ex art. 1 comma 153 della Legge 244/2007.
Si costituiva , la quale eccepiva, in primo Parte_1 luogo, l'inammissibilità dell'azione per tardività, evidenziando come, trattando- si di un'opposizione recuperatoria “pura”, non avendo l'opponente eccepito nulla con riferimento al merito della pretesa creditoria, egli avrebbe dovuto spiegare ricorso nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.
150 del 2011 e non nelle forme dell'atto di citazione ex art. 615 c.p.c.; eccepi- va, altresì, l'incompetenza per territorio del Giudice di PA di Barra, in favore del Giudice di PA di essendo l'ente creditore la CP_2 Controparte_2 concludeva, quindi, chiedendo preliminarmente dichiararsi l'incompetenza per territorio del Giudice adito e, nel merito, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione spiegata.
Non si costituiva l'ente impositore Controparte_2
Con sentenza n. 2424 del 22/06/202, il Giudice di PA di Barra, previa qualificazione dell'azione nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la reputava ammissibile;
nel merito, la accoglieva, annullando la cartella di pagamento 07120190113224764000, in ragione della mancata pro- va della legittimità della pretesa sanzionatoria da parte dei convenuti, dichia- rando altresì prescritto il credito portato dall'impugnata cartella, condannando alle spese il solo agente della riscossione.
Con atto di citazione notificato in data 22/12/2021, l Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo,
[...] eccepiva, in primo luogo, che il giudice a quo non aveva rilevato la propria in- competenza per territorio in favore del giudice di pace di eccepiva, al- CP_2 tresì, l'inammissibilità dell'opposizione in esame, in quanto promossa in viola- zione delle forme e dei termini di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011; eccepiva, in ultimo, eccepiva il vizio di ultrapetizione di cui all'art 112 c.p.c.
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non avendo l'opponente mai sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto di credito;
concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in rito, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e/o dichiararsi la competenza per territorio in favore del Giudice di PA di nel merito, chiedeva accogliersi l'atto di CP_2 appello, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 29/11/2022, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice pre- cedentemente assegnatario del fascicolo rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 02/07/2024.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio per esigenze di ruolo, all'udienza del
17/06/2025, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, rinviava la causa in prosieguo, per i medesimi incombenti, all'udienza del 25/11/2025, nel corso della quale la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e CP_1 Controparte_2
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 3. L'appello è parzialmente fondato e, dunque, deve essere accolto per quanto di ragione, per le motivazioni di seguito indicate.
Va preliminarmente chiarito che in primo grado l'opponente eccepiva il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e delle successive ordinanze- ingiunzioni prefettizie, dei quali il contribuente dichiarava di aver avuto
[...]
, per la prima volta, a seguito della notifica della cartella di pagamento Pt_2
n. 07120190113224764000; la domanda, dunque, deve essere riqualificata come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell' art. 7 del decre- to legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il cui ricorso introduttivo deve essere depositato ed iscritto al ruolo, pena l'inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
Invero, l'art. 7 del D.Lgs. 150/2011, derubricato “Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada” statuisce che: “1.
Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di viola- zione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente
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stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere de- positato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se
è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto le- gislativo 30 aprile 1992, n. 285”. La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, ha inoltre, sta- bilito che: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notifica- zione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150 del 2011.
Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte”. Ha, quindi, affermato il se- guente principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decre- to legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione al- la esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa co- stituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irroga- ta in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo ver- bale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”. Ebbene, al- la luce della soprariportata normativa e di tale orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che il Giudice di PA di Barra avrebbe dovuto qualificare la do- manda come opposizione in funzione "recuperatoria'', ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs. 150/2011.
Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività proposta dall'appellante, non può trovare accoglimento per difetto di prova. In- fatti, non risulta depositata in atti la relata di notifica dell'atto di citazione di primo grado, per cui non è possibile verificare la data di notifica dell'atto in- troduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente tempestività dell'azione proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.lgs 150/2011.
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§ 4. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di PA di Barra in favore del Giudice di PA di CP_2
L'eccezione è infondata.
E' principio consolidato in giurisprudenza che, in relazione alla cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecu- niarie, sono ammissibili, a seconda dei casi, tre rimedi: a) l'opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689/1981, solo per le sanzioni per cui sia manca- ta la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recupe- rare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzio- natori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legit- timante o si adducano fatti estintivi (prescrizione, avvenuto pagamento) asseri- tamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. quando si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella
(Cass.n.562/2000; Cass.n.21793/2010;Cass.n.19801/2014). Ciò posto, la competenza territoriale del giudice chiamato a decidere sull'opposizione, si ar- ticola diversamente a seconda dei casi indicati. Ed invero, nell'ipotesi sub a), ossia qualora l'opposizione venga spiegata in funzione ”recuperatoria”, la di- sciplina di tale opposizione, in ragione della sua particolare natura, va con- formata a quella che regola l'azione recuperata e dunque il giudice territorial- mente competente a decidere nel merito non potrà che essere quello del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ossia il giudice competente qualora il ver- bale fosse stato regolarmente notificato ab initio al trasgressore, lamentando il ricorrente proprio tale omessa originaria notifica (Cass.n.17312/2007; Cass.
n.21793/2010; Cass.n.9551/2012; Cass.n.7939/2012; Cass.n.2531/2012;
Cass.n.1985/2014). Qualora, tuttavia, dalla cartella impugnata non emerga specificamente quale sia il luogo in cui è stata commessa l'infrazione stradale che ha dato origine al provvedimento sanzionatorio, è necessario ricercare un criterio sussidiario per l'individuazione del giudice territorialmente competen- te. A tal proposito, si deve premettere che l'opposizione a verbale di contesta- zione o all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa avente ad oggetto l'adempimento di una obbligazione pecuniaria introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa della Pubblica
Amministrazione nel quale quest'ultima, assumendo la posizione di attore in
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senso sostanziale, è onerata della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria. Ne discende che in tali casi, si può e si deve far ricorso al foro gene- rale delle persone fisiche di cui all'art.18 c.p.c., seguendo la direttiva principa- le del codice di rito che è quella di rendere più agevole la difesa delle parti;
ciò in quanto il criterio della competenza del giudice del luogo della commessa vio- lazione, che è stato prescelto dal legislatore per disciplinare le controversie in oggetto, risulta inapplicabile ogniqualvolta si accerti l'omissione dell'atto im- pugnato imputabile all'amministrazione procedente, così rafforzandosi il riflui- re sul canone di cui all'art. 18 c.p.c.
(Cass.n.11708/2012;Cass.n.19801/2014). Nel caso de quo, l'originario oppo- nente e odierno appellato, agiva in via recuperatoria opponendosi alla cartella esattoriale e dolendosi dell'omessa notifica sia dei verbali che delle successive ordinanze -ingiunzione del Prefetto;
orbene, considerato che dalla cartella im- pugnata non è possibile risalire con esattezza al luogo della presunta infrazio- ne, il giudizio di primo grado instaurato innanzi al Giudice di PA di Barra, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., risulta ritualmente instaurato, dato che, come si evin- ce dall'atto di citazione di primo grado, risiede in San Giorgio a CP_1
AN (NA).
$5.Ciò posto, nell'appello spiegato viene contestato quanto deciso nel me- rito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito,
l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado. Occorre, dunque, a questo punto, esaminare il motivo di appello propo- sto da relativo al vizio di “ultrapetizione” in cui sarebbe incorso il Giudice CP_4 di PA laddove, violando il principio sancito all'art. 112 c.p.c., avrebbe dichia- rato – pur in mancanza di una espressa domanda di parte – la prescrizione del diritto di credito portato dalla cartella di pagamento n.
07120190113224764000, maturata alla data di notifica dell'opposta cartella.
Sul punto giova innanzitutto premettere che la giurisprudenza di legit- timità è granitica nel ritenere che nel nostro ordinamento le “eccezioni in sen- so stretto” sono rilevabili soltanto ad istanza di parte, mediante specifica e tempestiva allegazione, e si identificano o in quelle per le quali la legge espres- samente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto inte- gratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo aziona- bile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificati- va, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una
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manifestazione di volontà della parte (cfr. Cass. n. 9810/2023; Cass. n.
18602/2013; Cass. S.U. n. 15661/2005). Ne consegue, stante il tenore della norma di cui all'art. 2938 c.c., l'indiscussa rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione. Ciò premesso, nell'opposizione spiegata in primo grado, l'opponente deduceva esclusivamente l'omessa e/o irregolare no- tifica degli atti prodromici all'impugnata cartella di pagamento, dichiarando di aver appreso delle sanzioni amministrative soltanto per il tramite della cartella esattoriale notificatagli il 21.11.2019, senza mai sollevare l'eccezione di pre- scrizione del diritto di credito vantato dai convenuti. Nondimeno, il Giudice di
PA accoglieva l'opposizione ritenendola fondata sulla scorta della seguente motivazione: “… Osserva il giudicante che la P.A. non ha provato la legittimità della sua pretesa sanzionatoria, per contro sono risultate fondate le doglianze su cui è fondata l'opposizione. Ed invero, dalla data della presunta notifica (an- no 2008) mai notificate, all'anno dell'estratto di ruolo (2020) è decorso un perio- do superiore ad anni 5 senza che vi sia provi di atti intermedi utili ad interrom- pere la prescrizione. Pertanto, ai sensi dell'art. 28 l. 689/81, risulta prescritto il diritto della P.A. a riscuotere le somme ne conseguono l'accoglimento della do- manda e l'annullamento della cartella di pagamento…”. Orbene, già da tempo, i giudici di legittimità hanno chiarito che il giudizio di opposizione avverso ordi- nanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione am- ministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti del- la modificazione della “causa petendi”, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione (cfr. ex multis Cass. n. 9178/2010 e Cass.
n. 1173/2007). Pertanto, “…i motivi dell'opposizione alla cartella esattoriale si configurano come causa petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il Giudice adito che fondi la propria decisione, come nella specie, su motivi non dedotti o – il che è lo stesso - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio deciden- di…” (in questi termini Cass. 20003/2018; cfr. Pure Cass. 9020/2017). Quin- di, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, tenuto conto di quanto statuito dal giudice di prime cure – senza entrare nel merito del manifesto er- rore nell'indicazione della data per il computo del decorso del termine quin- quennale di prescrizione – appare evidente che, nel caso di specie, il Giudice di
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PA di Barra sia effettivamente incorso nel vizio di ultrapetizione relativamen- te alla dichiarata estinzione per prescrizione del diritto di credito portato nella cartella di pagamento n. 07120190113224764000.
Ne consegue l'accoglimento della sollevata eccezione con declaratoria di nulli- tà, in parte qua, della sentenza gravata.
§ 6. Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei con- fronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013,
n. 8215).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia degli appellati e CP_1 Controparte_5
[...]
• ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello e, per l'effetto:
• DICHIARA la nullità della sentenza n. 2424/2021 resa dal Giudice di
PA di Barra depositata il 22.06.2021 (R.G. n. 14166/2019), nella par- te in cui pronuncia ultra petita sull'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato dalla cartella di pagamento n.07120190113224764000, revocando la statuizione sulla prescrizione della relativa debenza esatto- riale;
• RIGETTA gli ulteriori motivi di appello;
• COMPENSA le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 25/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 30694/2021 R.G.
Verbale dell'udienza del 25/11/2025
È presente l'avv. Maria Rita De Felice per parte appellante, il quale si ripor- ta agli atti di causa ed alle conclusioni ivi formulate.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
Il giudice
ORDINA la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti ed all'esito della camera di consiglio;
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale al quale si allega.
È verbale
Il giudice Dott.ssa Miriam Valenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito del- la camera di consiglio all'udienza del 25/11/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 30694/2021 R.G.; causa pendente tra:
, C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tiziana Pane
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1 quest'ultima sito in Ercolano (NA), alla Via Panoramica n.60, la quale richiede che tutte le comunicazioni vengano effettuate all' indirizzo pec:
Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ; CP_1 C.F._2
PARTE APPELLATA -CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. Controparte_2
), in persona del Prefetto pro tempore P.IVA_2
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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§ 1. Con atto di citazione notificato in data 09/12/2019 PA NI con- veniva in giudizio, innanzi al Giudice di PA di Barra, l'ente Controparte_3
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) e
[...] la (quale ente impositore) e spiegava opposizione avverso Controparte_2 la cartella di pagamento nr. 071 20190113224764000 per la parte concernen- te i crediti di cui al ruolo esattoriale n. 009261/2019 per ordinanze- ingiunzione elevate nell'anno 2016, per l'importo di euro 4.049,06, per sanzio- ni amministrative elevate per violazione dell'art. 2 dela l. 386/1990; al riguar- do, deduceva l'omessa notifica delle ingiunzioni prodromiche alla cartella in esame, l'omessa notifica delle contestazioni prodromiche alle predette ingiun- zioni, nonché la decadenza ex art. 1 comma 153 della Legge 244/2007.
Si costituiva , la quale eccepiva, in primo Parte_1 luogo, l'inammissibilità dell'azione per tardività, evidenziando come, trattando- si di un'opposizione recuperatoria “pura”, non avendo l'opponente eccepito nulla con riferimento al merito della pretesa creditoria, egli avrebbe dovuto spiegare ricorso nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.
150 del 2011 e non nelle forme dell'atto di citazione ex art. 615 c.p.c.; eccepi- va, altresì, l'incompetenza per territorio del Giudice di PA di Barra, in favore del Giudice di PA di essendo l'ente creditore la CP_2 Controparte_2 concludeva, quindi, chiedendo preliminarmente dichiararsi l'incompetenza per territorio del Giudice adito e, nel merito, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione spiegata.
Non si costituiva l'ente impositore Controparte_2
Con sentenza n. 2424 del 22/06/202, il Giudice di PA di Barra, previa qualificazione dell'azione nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la reputava ammissibile;
nel merito, la accoglieva, annullando la cartella di pagamento 07120190113224764000, in ragione della mancata pro- va della legittimità della pretesa sanzionatoria da parte dei convenuti, dichia- rando altresì prescritto il credito portato dall'impugnata cartella, condannando alle spese il solo agente della riscossione.
Con atto di citazione notificato in data 22/12/2021, l Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo,
[...] eccepiva, in primo luogo, che il giudice a quo non aveva rilevato la propria in- competenza per territorio in favore del giudice di pace di eccepiva, al- CP_2 tresì, l'inammissibilità dell'opposizione in esame, in quanto promossa in viola- zione delle forme e dei termini di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011; eccepiva, in ultimo, eccepiva il vizio di ultrapetizione di cui all'art 112 c.p.c.
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non avendo l'opponente mai sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto di credito;
concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in rito, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e/o dichiararsi la competenza per territorio in favore del Giudice di PA di nel merito, chiedeva accogliersi l'atto di CP_2 appello, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 29/11/2022, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice pre- cedentemente assegnatario del fascicolo rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 02/07/2024.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio per esigenze di ruolo, all'udienza del
17/06/2025, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, rinviava la causa in prosieguo, per i medesimi incombenti, all'udienza del 25/11/2025, nel corso della quale la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e CP_1 Controparte_2
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 3. L'appello è parzialmente fondato e, dunque, deve essere accolto per quanto di ragione, per le motivazioni di seguito indicate.
Va preliminarmente chiarito che in primo grado l'opponente eccepiva il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e delle successive ordinanze- ingiunzioni prefettizie, dei quali il contribuente dichiarava di aver avuto
[...]
, per la prima volta, a seguito della notifica della cartella di pagamento Pt_2
n. 07120190113224764000; la domanda, dunque, deve essere riqualificata come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell' art. 7 del decre- to legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il cui ricorso introduttivo deve essere depositato ed iscritto al ruolo, pena l'inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
Invero, l'art. 7 del D.Lgs. 150/2011, derubricato “Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada” statuisce che: “1.
Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di viola- zione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente
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stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere de- positato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se
è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto le- gislativo 30 aprile 1992, n. 285”. La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, ha inoltre, sta- bilito che: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notifica- zione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150 del 2011.
Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte”. Ha, quindi, affermato il se- guente principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decre- to legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione al- la esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa co- stituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irroga- ta in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo ver- bale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”. Ebbene, al- la luce della soprariportata normativa e di tale orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che il Giudice di PA di Barra avrebbe dovuto qualificare la do- manda come opposizione in funzione "recuperatoria'', ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs. 150/2011.
Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività proposta dall'appellante, non può trovare accoglimento per difetto di prova. In- fatti, non risulta depositata in atti la relata di notifica dell'atto di citazione di primo grado, per cui non è possibile verificare la data di notifica dell'atto in- troduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente tempestività dell'azione proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.lgs 150/2011.
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§ 4. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di PA di Barra in favore del Giudice di PA di CP_2
L'eccezione è infondata.
E' principio consolidato in giurisprudenza che, in relazione alla cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecu- niarie, sono ammissibili, a seconda dei casi, tre rimedi: a) l'opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689/1981, solo per le sanzioni per cui sia manca- ta la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recupe- rare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzio- natori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legit- timante o si adducano fatti estintivi (prescrizione, avvenuto pagamento) asseri- tamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. quando si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella
(Cass.n.562/2000; Cass.n.21793/2010;Cass.n.19801/2014). Ciò posto, la competenza territoriale del giudice chiamato a decidere sull'opposizione, si ar- ticola diversamente a seconda dei casi indicati. Ed invero, nell'ipotesi sub a), ossia qualora l'opposizione venga spiegata in funzione ”recuperatoria”, la di- sciplina di tale opposizione, in ragione della sua particolare natura, va con- formata a quella che regola l'azione recuperata e dunque il giudice territorial- mente competente a decidere nel merito non potrà che essere quello del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ossia il giudice competente qualora il ver- bale fosse stato regolarmente notificato ab initio al trasgressore, lamentando il ricorrente proprio tale omessa originaria notifica (Cass.n.17312/2007; Cass.
n.21793/2010; Cass.n.9551/2012; Cass.n.7939/2012; Cass.n.2531/2012;
Cass.n.1985/2014). Qualora, tuttavia, dalla cartella impugnata non emerga specificamente quale sia il luogo in cui è stata commessa l'infrazione stradale che ha dato origine al provvedimento sanzionatorio, è necessario ricercare un criterio sussidiario per l'individuazione del giudice territorialmente competen- te. A tal proposito, si deve premettere che l'opposizione a verbale di contesta- zione o all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa avente ad oggetto l'adempimento di una obbligazione pecuniaria introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa della Pubblica
Amministrazione nel quale quest'ultima, assumendo la posizione di attore in
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senso sostanziale, è onerata della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria. Ne discende che in tali casi, si può e si deve far ricorso al foro gene- rale delle persone fisiche di cui all'art.18 c.p.c., seguendo la direttiva principa- le del codice di rito che è quella di rendere più agevole la difesa delle parti;
ciò in quanto il criterio della competenza del giudice del luogo della commessa vio- lazione, che è stato prescelto dal legislatore per disciplinare le controversie in oggetto, risulta inapplicabile ogniqualvolta si accerti l'omissione dell'atto im- pugnato imputabile all'amministrazione procedente, così rafforzandosi il riflui- re sul canone di cui all'art. 18 c.p.c.
(Cass.n.11708/2012;Cass.n.19801/2014). Nel caso de quo, l'originario oppo- nente e odierno appellato, agiva in via recuperatoria opponendosi alla cartella esattoriale e dolendosi dell'omessa notifica sia dei verbali che delle successive ordinanze -ingiunzione del Prefetto;
orbene, considerato che dalla cartella im- pugnata non è possibile risalire con esattezza al luogo della presunta infrazio- ne, il giudizio di primo grado instaurato innanzi al Giudice di PA di Barra, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., risulta ritualmente instaurato, dato che, come si evin- ce dall'atto di citazione di primo grado, risiede in San Giorgio a CP_1
AN (NA).
$5.Ciò posto, nell'appello spiegato viene contestato quanto deciso nel me- rito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito,
l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado. Occorre, dunque, a questo punto, esaminare il motivo di appello propo- sto da relativo al vizio di “ultrapetizione” in cui sarebbe incorso il Giudice CP_4 di PA laddove, violando il principio sancito all'art. 112 c.p.c., avrebbe dichia- rato – pur in mancanza di una espressa domanda di parte – la prescrizione del diritto di credito portato dalla cartella di pagamento n.
07120190113224764000, maturata alla data di notifica dell'opposta cartella.
Sul punto giova innanzitutto premettere che la giurisprudenza di legit- timità è granitica nel ritenere che nel nostro ordinamento le “eccezioni in sen- so stretto” sono rilevabili soltanto ad istanza di parte, mediante specifica e tempestiva allegazione, e si identificano o in quelle per le quali la legge espres- samente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto inte- gratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo aziona- bile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificati- va, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una
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manifestazione di volontà della parte (cfr. Cass. n. 9810/2023; Cass. n.
18602/2013; Cass. S.U. n. 15661/2005). Ne consegue, stante il tenore della norma di cui all'art. 2938 c.c., l'indiscussa rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione. Ciò premesso, nell'opposizione spiegata in primo grado, l'opponente deduceva esclusivamente l'omessa e/o irregolare no- tifica degli atti prodromici all'impugnata cartella di pagamento, dichiarando di aver appreso delle sanzioni amministrative soltanto per il tramite della cartella esattoriale notificatagli il 21.11.2019, senza mai sollevare l'eccezione di pre- scrizione del diritto di credito vantato dai convenuti. Nondimeno, il Giudice di
PA accoglieva l'opposizione ritenendola fondata sulla scorta della seguente motivazione: “… Osserva il giudicante che la P.A. non ha provato la legittimità della sua pretesa sanzionatoria, per contro sono risultate fondate le doglianze su cui è fondata l'opposizione. Ed invero, dalla data della presunta notifica (an- no 2008) mai notificate, all'anno dell'estratto di ruolo (2020) è decorso un perio- do superiore ad anni 5 senza che vi sia provi di atti intermedi utili ad interrom- pere la prescrizione. Pertanto, ai sensi dell'art. 28 l. 689/81, risulta prescritto il diritto della P.A. a riscuotere le somme ne conseguono l'accoglimento della do- manda e l'annullamento della cartella di pagamento…”. Orbene, già da tempo, i giudici di legittimità hanno chiarito che il giudizio di opposizione avverso ordi- nanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione am- ministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti del- la modificazione della “causa petendi”, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione (cfr. ex multis Cass. n. 9178/2010 e Cass.
n. 1173/2007). Pertanto, “…i motivi dell'opposizione alla cartella esattoriale si configurano come causa petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il Giudice adito che fondi la propria decisione, come nella specie, su motivi non dedotti o – il che è lo stesso - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio deciden- di…” (in questi termini Cass. 20003/2018; cfr. Pure Cass. 9020/2017). Quin- di, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, tenuto conto di quanto statuito dal giudice di prime cure – senza entrare nel merito del manifesto er- rore nell'indicazione della data per il computo del decorso del termine quin- quennale di prescrizione – appare evidente che, nel caso di specie, il Giudice di
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PA di Barra sia effettivamente incorso nel vizio di ultrapetizione relativamen- te alla dichiarata estinzione per prescrizione del diritto di credito portato nella cartella di pagamento n. 07120190113224764000.
Ne consegue l'accoglimento della sollevata eccezione con declaratoria di nulli- tà, in parte qua, della sentenza gravata.
§ 6. Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei con- fronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013,
n. 8215).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia degli appellati e CP_1 Controparte_5
[...]
• ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello e, per l'effetto:
• DICHIARA la nullità della sentenza n. 2424/2021 resa dal Giudice di
PA di Barra depositata il 22.06.2021 (R.G. n. 14166/2019), nella par- te in cui pronuncia ultra petita sull'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato dalla cartella di pagamento n.07120190113224764000, revocando la statuizione sulla prescrizione della relativa debenza esatto- riale;
• RIGETTA gli ulteriori motivi di appello;
• COMPENSA le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 25/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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