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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28406/2024 promossa da:
C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SAN SIMPLICIANO Parte_1 P.IVA_1 5 20121 MILANO presso l'Avvocato RADICE MARCO, che la/lo rappresenta e difende
Ricorrente
SA. (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 P.IVA_2 MORETTO 42 25121 BRESCIA presso l'Avvocato BRONZIN ALBERTO
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi che si intendono interamente ritrascritti
Motivi di fatto e di diritto della decisione
quale procuratrice di quest'ultima concedente in Parte_1 Controparte_1
relazione al contratto di locazione finanziaria stipulato in data 29.12.2010 ha convenuto in
Con giudizio al fine di sentirla condannare, previo accertamento Parte_2
dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing immobiliare, alla riconsegna dell'immobile.
pagina 1 di 3 La convenuta, ritualmente citata, si è costituita senza proporre difese.
La domanda è fondata.
È documentato che:
• le parti hanno stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il bene immobile di cui si chiede il rilascio (doc. 3);
• le parti hanno convenuto che il mancato pagamento anche di un solo canone avrebbe determinato la risoluzione di diritto del contratto (v. clausola n. 20 condizioni generali del contratto di locazione finanziaria);
• la convenuta ha omesso di corrispondere i canoni locatizi per una somma totale di €
21.153,28 sì che l'attrice ha comunicato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa giusta lettera dell'8.7.2024 (doc. 4);
tanto premesso, è indubbio che il contratto si sia risolto di diritto e che, per effetto dell'intervenuta risoluzione, l'attrice ha titolo per richiedere il rilascio del bene essendo venuto meno il contratto (v. clausola n. 22 condizioni generali del contratto di locazione finanziaria).
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del procedimento adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VI civile in funzione monocratica, in persona del giudice Carmela
Gallina, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare
Co stipulato in data 29.12.2010 e condanna la convenuta . a rilasciare Parte_2
in favore dell'attrice (quale procuratrice di ) il bene Parte_1 Controparte_1
immobile sito in Mazzano (BS), piazza Paganora n. 14 costituito da unità immobiliare ad uso ufficio posta al primo piano con annessi un vano cantina e un box per auto al piano interrato siti in Comune di Mazzano (BS), piazza Paganora n. 14, il tutto come meglio descritto nel relativo atto di compravendita pagina 2 di 3 2. condanna la parte convenuta a rifondere all'attrice le spese del giudizio liquidate in €
4.217 per compensi oltre al rimborso spese generali nonché Iva e Cpa.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. che si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Sentenza resa con la collaborazione di Tommaso Ercolani, magistrato ordinario in tirocinio.
Milano, 26 febbraio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28406/2024 promossa da:
C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SAN SIMPLICIANO Parte_1 P.IVA_1 5 20121 MILANO presso l'Avvocato RADICE MARCO, che la/lo rappresenta e difende
Ricorrente
SA. (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 P.IVA_2 MORETTO 42 25121 BRESCIA presso l'Avvocato BRONZIN ALBERTO
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi che si intendono interamente ritrascritti
Motivi di fatto e di diritto della decisione
quale procuratrice di quest'ultima concedente in Parte_1 Controparte_1
relazione al contratto di locazione finanziaria stipulato in data 29.12.2010 ha convenuto in
Con giudizio al fine di sentirla condannare, previo accertamento Parte_2
dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing immobiliare, alla riconsegna dell'immobile.
pagina 1 di 3 La convenuta, ritualmente citata, si è costituita senza proporre difese.
La domanda è fondata.
È documentato che:
• le parti hanno stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il bene immobile di cui si chiede il rilascio (doc. 3);
• le parti hanno convenuto che il mancato pagamento anche di un solo canone avrebbe determinato la risoluzione di diritto del contratto (v. clausola n. 20 condizioni generali del contratto di locazione finanziaria);
• la convenuta ha omesso di corrispondere i canoni locatizi per una somma totale di €
21.153,28 sì che l'attrice ha comunicato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa giusta lettera dell'8.7.2024 (doc. 4);
tanto premesso, è indubbio che il contratto si sia risolto di diritto e che, per effetto dell'intervenuta risoluzione, l'attrice ha titolo per richiedere il rilascio del bene essendo venuto meno il contratto (v. clausola n. 22 condizioni generali del contratto di locazione finanziaria).
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del procedimento adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VI civile in funzione monocratica, in persona del giudice Carmela
Gallina, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare
Co stipulato in data 29.12.2010 e condanna la convenuta . a rilasciare Parte_2
in favore dell'attrice (quale procuratrice di ) il bene Parte_1 Controparte_1
immobile sito in Mazzano (BS), piazza Paganora n. 14 costituito da unità immobiliare ad uso ufficio posta al primo piano con annessi un vano cantina e un box per auto al piano interrato siti in Comune di Mazzano (BS), piazza Paganora n. 14, il tutto come meglio descritto nel relativo atto di compravendita pagina 2 di 3 2. condanna la parte convenuta a rifondere all'attrice le spese del giudizio liquidate in €
4.217 per compensi oltre al rimborso spese generali nonché Iva e Cpa.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. che si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Sentenza resa con la collaborazione di Tommaso Ercolani, magistrato ordinario in tirocinio.
Milano, 26 febbraio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 3 di 3