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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2784/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberta Sorgi ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Piazza Giovanni
Amendola, n. 31;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvana Mostacchi e dall'Avv.to Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Palermo, Via Laurana n.59.
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.08.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, avendo premesso di essere dipendente presso la “TELECOM Italia S.p.A.” e di aver lavorato dal 1989 al 1993 presso l'associazione “CEFOP”, convenne in giudizio l' CP_1 lamentando la mancata definizione della domanda, presentata in data 24.09.1997, volta ad ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati ex art. 2 L.
29/1979. Dedusse, inoltre, di aver sollecitato, in data 25.03.2021, la definizione della suddetta domanda.
Concluse, pertanto, chiedendo di: “accertare e dichiarare che la Sig.ra ha Pt_1
regolarmente presentato domanda di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/79; -accertare e dichiarare che la Sig.ra ha contribuzione come lavoratore Parte_1
dipendente presso il CEFOP dal 1989 al 1993; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la ricongiunzione dei periodi lavorati come dipendente presso il CEFOP nel fondo telefonici;
- conseguentemente condannare l ad CP_1
effettuare la comunicazione relativa al prospetto della ricongiunzione dei contributi ed in caso di accettazione alla ricongiunzione degli stessi. Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite”.
La parte resistente si costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'improponibilità della domanda, la decadenza dall'azione giudiziale nonché, nel merito, l'infondatezza delle pretese attrici delle quali chiese, pertanto, il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.04.2025 per il deposito di note.
***
In primo luogo, va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario.
Ed invero, la giurisdizione in tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi compete al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura dell'unica pensione;
di conseguenza, la giurisdizione del Giudice amministrativo, e segnatamente della Corte dei conti, sussiste solo laddove la ricongiunzione abbia ad oggetto la destinazione di tali contributi alla gestione previdenziale competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato.
Spetta, viceversa, alla giurisdizione del Giudice ordinario la controversia avente ad oggetto – come nel caso di specie – contributi non trasferibili presso lo Stato, poiché non incidenti sul diritto alla pensione (Cons. Stato, Sez. VI, 27/06/2014, n. 3248;
Cons. Stato, Sez. VI, 17/09/2009, n. 5551).
Parimenti va affermata la proponibilità della domanda giudiziale.
L'utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione della domanda di ricongiunzione ex art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 è stato previsto soltanto a partire dall'01/12/2018.
Infatti, come chiarito dallo stesso Istituto previdenziale con il Messaggio n. 3494 del
25 settembre 2018, che integra la circolare n. 179 del 23 dicembre 2014, “è previsto un periodo transitorio fino al 30 novembre 2018, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Al termine di tale periodo transitorio, e quindi a decorrere dal 1° dicembre 2018, l'impiego del canale telematico diventerà esclusivo;
pertanto le istanze presentate in altra modalità non saranno procedibili”.
Nella specie, la ricorrente ha presentato la domanda di ricongiunzione (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente) mediante raccomandata con avviso di ricevimento che, per quanto sopra esposto, costituiva, alla data del 24.09.1997, una modalità idonea per la presentazione della domanda.
Il ricorso è, invece, inammissibile per decadenza dall'azione giudiziale.
Come noto, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 30.04.1970 n. 639, l'azione giudiziale può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Tale termine decorre, in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, allorché siano trascorsi 300 giorni dalla data della presentazione della domanda.
Infatti, ai sensi dell'art. 7 L. n. 533/1973, il silenzio rigetto sulle richieste rivolte agli
Istituti previdenziali si forma allorquando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Successivamente, come previsto dall'art. 46 L. n.
88/1989, decorre un termine di 90 giorni entro i quali è possibile ricorrere al comitato provinciale e, trascorsi inutilmente 90 giorni dalla presentazione del ricorso, è possibile adire l'autorità giudiziaria.
Pertanto, tenuto conto che, nel caso in esame, la domanda è stata presentata in data
24.09.1997 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 03.08.2023, ben oltre la decorrenza del termine, la pretesa attorea va dichiarata inammissibile per decadenza dall'azione giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per decadenza dell'azione giudiziale;
- condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 16.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano