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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 4.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 17.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 7068 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Vitantonio Marchesano,
elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla Via U. Nobile, n. 14, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Bove, giusta procura generale alle liti del 22.3.2024, per Notar di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1
domiciliato in Salerno, al C.so Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;
1 PEC: t;
Email_3
Resistente
OGGETTO: Previdenza obbligatoria (Prestazione).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 15.12.2023 agiva dinanzi al Tribunale di Salerno - Parte_1
Sezione Lavoro nei confronti del deducendo in via di fatto: CP_2
- di essere lavoratore dipendente della Tenice Sud s.r.l., con sede in Battipaglia (SA); - di aver riportato il 28.11.2022 una frattura della colonna vertebrale trattata con vertebroplastica, per la quale usufruiva di un periodo di malattia dal 28.11.2022 al
27.12.2022;
- di aver subito, a causa del grave stato patologico e della conseguente operazione chirurgica, gravi postumi e, quindi, di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' CP_2
della pensione di invalidità, stante l'accertata impossibilità di muoversi;
- di essere risultato assente alla visita fiscale di controllo del 5.12.2022, avendo il medico incaricato dall' dichiarato di avere più volte bussato al citofono senza ottenere CP_2
risposta;
- di aver subìto, a causa della ritenuta assenza ingiustificata, la trattenuta dell'intera indennità di malattia per n. 10 giorni;
- di aver proposto il 29.5.2023 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, con esito negativo.
In punto di diritto rappresentava l'illegittimità del comportamento dell' considerato CP_2
che la presunta mancata risposta alla visita fiscale, peraltro del tutto superflua, era
2 giustificata dal fatto che lo stesso, in seguito alla frattura della colonna vertebrale, era immobilizzato a letto a causa delle gravi conseguenze dell'operazione chirurgica subita ed impossibilitato ad alzarsi.
Evidenziava, altresì, di aver appreso della presunta assenza alla visita fiscale e della conseguente trattenuta della indennità di malattia solo con la comunicazione dell' CP_2
non avendo ricevuto l'invito a presentarsi presso l'ambulatorio dell'Ente il giorno successivo alla tentata visita fiscale per la conferma dello stato di malattia.
Sulla scorta di tali argomenti, richiamato il principio secondo cui l'obbligo di cooperazione gravante sul lavoratore in malattia non poteva estendersi fino a ricomprendere l'obbligo di compiere qualsiasi atto, ancorché fisicamente impossibile e addirittura pregiudizievole per la salute, concludeva chiedendo al Tribunale di:
CP_
<< a) dichiarare illegittimo il comportamento dell' per i motivi spiegati in ricorso con
conseguente riconoscimento del diritto a ottenere l'indennità di malattia anche per i primi 10
giorni della stessa, dichiarando giustificata l'assenza alla presunta vista fiscale del
05.12.2022;
b) condannare, di conseguenza, l in parola in persona del presidente p. t., alla CP_2
restituzione della somma trattenuta in busta paga ed al pagamento tutto delle spese, diritti
ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara
di averne fatto anticipo.>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data
10.4.2024, si costituiva in giudizio il l il quale insisteva per il rigetto del ricorso, stante CP_2
la violazione degli obblighi di collaborazione e cooperazione gravanti sul lavoratore che, nel caso di specie, avrebbe dovuto porre in essere ogni necessario accorgimento al fine di consentire al medico incaricato della visita fiscale di poter accedere alla sua abitazione.
Rappresentava, inoltre, che alcuna prova era stata fornita dal ricorrente in merito al fatto che lo stesso fosse in casa da solo il giorno della tentata visita fiscale e che non era stato
3 possibile lasciare l'invito a visita ambulatoriale, in quanto il portone dello stabile di residenza del era chiuso. Pt_1
Alla luce di tali considerazioni concludeva chiedendo al Tribunale di:
<... accettare la mancanza dei presupposti di legge per la maturazione del diritto alla
prestazione invocata, poiché il ricorrente è stato assente ingiustificato alla visita medica e
per l'effetto rigettare la domanda>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
3. La causa istruita documentalmente veniva rinviata per la discussione all'udienza del
17.1.2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Il ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso, mentre nulla depositava l CP_2
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In tema di indennità di malattia, prevista dall'art. 5, comma 14, L. n. 638 dell'11.11.1983,
che ha convertito il D.L. n. 463 del 12.9.1983, il giustificato motivo di assenza necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità non si individua sempre nello stato di necessità o nel caso di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, in virtù della sentenza n. 78 del
26 gennaio 1988 della Corte Costituzionale, anche da una seria e valida ragione,
socialmente apprezzabile, per non osservare l'obbligo di reperibilità, fermo restando l'onere del lavoratore di dimostrarne la sussistenza (cfr., al riguardo, Cass. n. 8089 del 20 luglio
4 1991; Cass. n. 1711 del 11.2.1993, v. anche, più di recente;
Cass. Sez. L, n. 21621 del
21/10/2010).
Invero, l'obbligo dell' di erogare l'indennità di malattia, considerato il dovere di CP_2
cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela, permane anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, ove ricorrano serie e comprovate ragioni.
Ebbene, nella fattispecie in esame risulta documentato che il 5.12.2022, giorno della visita di controllo, il ricorrente era allettato a causa di una “frattura chiusa della colonna vertebrale trattata con vertebroplastica in attesa di ulteriore intervento”, circostanza che gli ha impedito di rispondere al campanello e, quindi, di sottoporsi all'accertamento sanitario.
Ciò risulta con assoluta nettezza dalla certificazione medica fornita da parte ricorrente, dalla quale si evince senza margini di dubbio il tipo di infortunio, con danno all'apparato scheletrico, da cui il ricorrente è stato colpito in data 28.11.2022, e l'intervento chirurgico cui
è stato sottoposto, tale da impedirgli certamente, a pochi giorni da esso, di deambulare ed alzarsi autonomamente dal letto, tanto meno di poter uscire di casa.
Ne consegue che non può essere posta a carico del ricorrente la responsabilità della mancata apertura della sua porta di casa in occasione dell'unico tentativo di effettuazione della visita medica svolto dal medico dell' . E, infatti, sebbene il medico che si è recato CP_2
presso l'abitazione del ricorrente abbia attestato – e di ciò non vi è motivo di dubitare – di aver suonato più volte al campanello senza avere risposta, non avendo potuto neppure lasciare l'avviso perché il portone era chiuso, nondimeno non risultano essere stati effettuati ulteriori e, soprattutto, cronologicamente adeguatamente distanziati (ad almeno 10-15
minuti dal primo), tentativi di accesso, non potendo l'onere di cooperazione certamente gravante a carico dell'infortunato essere dilatato a tal punto da coprire tutta l'immensa area delle possibili contingenze (elevati rumori nell'abitazione che hanno reso non udibili le citofonate, momentanea e non preventivabile indisponibilità delle persone conviventi per
5 evenienze improvvise, pesante sonnolenza, magari indotta da farmaci, dell'infortunato, etc.)
che in una specifica occorrenza possano aver comportato l'impossibilità per sé e per i suoi eventuali conviventi di rispondere al citofono.
In definitiva, nella situazione de qua, per un verso risulta adeguatamente dimostrata l'effettiva sussistenza a carico di della patologia che rendeva impossibile Parte_1
l'espletamento della prestazione lavorativa e che rendeva del tutto giustificata l'erogazione dell'indennità di malattia per il periodo in parola;
per altro verso, non si riscontra una situazione di rimproverabile violazione da pare del medesimo dell'onere di collaborazione su di lui gravante, considerate le modalità con le quali in concreto è stato effettuato il tentativo di visita ad opera del medico dell' . CP_2
Ne deriva che va riconosciuta la spettanza al ricorrente del diritto a percepire l'indennità di malattia anche per i primi 10 giorni del periodo di malattia di cui si discute.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio, tuttavia, ad avviso dello scrivente sussistono gli eccezionali motivi giustificativi della compensazione integrale delle stesse tra le parti.
E, infatti, l'oggettiva ambiguità della situazione fattuale esaminata, dovuta a condotta certamente riferibile alla sfera del ricorrente, che oggettivamente non ha aperto il portone di casa in occasione della visita di controllo eseguita in orario di reperibilità, rende quanto meno comprensibili e non ictu oculi ingiustificate a monte le determinazioni negatorie dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 7068 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, promosso da Pt_1
nei confronti dell' , in persona del l.r.p.t, così provvede:
[...] CP_2
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente, in relazione al periodo di malattia di cui in ricorso, ad ottenere la relativa indennità per i primi 10 giorni della stessa e,
6 per l'effetto, condanna l convenuto alla restituzione al lavoratore delle somme CP_2
eventualmente trattenute in busta paga per tale causale;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 29.1.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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