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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 862 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18/12/2025), nella causa nella causa n. 862/2022 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti CARTA LUIGI Parte_1 C.F._1
e MORO GIAMPIERO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
ST AR,
, ass. Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv.to ZICCONI SILVIO,
, ass. dall'Avv.ta CANU MARIA ANTONIETTA, CP_3 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Osservato che:
− il ricorrente in data 14/06/2022 ha proposto Parte_1 opposizione contro l'intimazione di pagamento n. 10220229000507324000 nella parte riferita alla cartella di pagamento n. 1022019002086104100, emessa dalla dell'importo complessivo di € 4.849,44 Controparte_2 in relazione agli anni 2012 e 2015; ha eccepito preliminarmente la nullità e/o illegittimità degli “avvisi di addebito” impugnati per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, la mancata notifica “dell'atto prodromico agli avvisi di addebito”, l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, l'intervenuta prescrizione, la mancata indicazione del ruolo e irregolarità relative al calcolo degli interessi;
ha, inoltre, argomentato che la non ha CP_2 tenuto conto dell'adesione alla c.d.“Rottamazione ter” accettata da il CP_4
11/10/19;
ha quindi chiesto:
“1) In via preliminare previo accoglimento della istanza di sospensione inaudita altera parte dell'atto impugnato e della cartella ivi calendata in quanto dall'atto impugnato deriva senza alcun dubbio un danno grave ed irreparabile al Patrimonio del ricorrente nel merito n via principale, accertare l'illegittimità della intimazione di pagamento e della cartella ivi contenuta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/la nullità della intimazione di pagamento e/o della cartella di pagamento n. 10220229000507324000 e/o N. 1022019002086104100. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
− parte convenuta , dedotta la regolare Controparte_1 notificazione a parte ricorrente della cartella di pagamento, ha concluso chiedendo:
“§ rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto Quanto al merito: § Respingere il ricorso ex adverso proposto e comunque tutte le domande formulate da parte ricorrente nei confronti di Controparte_5
in quanto inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e/o
[...] comunque infondate nel merito. § Dare atto, comunque ed in ogni caso, della regolarità e/o legittimità e/o validità e/o efficacia degli atti posti in essere da
. § Con vittoria di spese e compensi della Controparte_5 presente fase e comunque presente giudizio, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
in seguito a Controparte_6 rinnovazione della notifica, si è costituta eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza e il difetto di legittimazione passiva per le censure relative alla procedura esattiva;
ha precisato inoltre che l'adesione alla definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 30/07/2019 aveva ad oggetto cartelle differenti ed ulteriori rispetto a quella oggetto di causa;
ha chiesto:
“1. IN VIA CAUTELARE revocare la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato;
2. IN VIA PRINCIPALE, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della con riguardo ad ogni eccezione e impugnazione inerente i vizi della CP_7 procedura esattiva;
3. dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza;
4. rigettare comunque l'opposizione proposta ed ogni avversa domanda ed eccezione in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare il ruolo e la cartella impugnati;
5. In caso di annullamento totale o parziale del ruolo e dell'atto impugnati e comunque in accoglimento della domanda qui proposta, previo accertamento, condannare il ricorrente/opponente al pagamento diretto in favore della delle somme Controparte_2 iscritte nel Ruolo 2019 al netto dei versamenti effettuati nelle more e così nella misura residua di €. 2.678,68 per i titoli per cui è causa, o, comunque, di quella che per i titoli in oggetto si riterrà dallo stesso dovuta, sempre oltre i relativi interessi di mora e accessori nella misura di cui alla legge e alla normativa regolamentare in oggetto, maturati e maturandi dall'insorgere del credito sino al saldo;
6. Col favore delle spese di lite”.;
− , cui il ricorso è stato notificato, ha chiesto: CP_3
“Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della pretesa dell' , con conseguente condanna dell'opponente CP_3 al pagamento delle somme portate nell'intimazione di pagamento impugnata o, in via meramente subordinata, di quelle diverse, anche superiori, accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni, come per legge, maturate e maturande fino al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese diritti e ed onorari”.;
− all'udienza del 16/10/2025 parte ricorrente ha comunicato di aver effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto in favore dell' , come Controparte_5 ricalcolato dalla;
CP_2
− all'udienza a trattazione scritta del 18/12/2025, ha confermato CP_2 che parte ricorrente ha provveduto al pagamento di quanto iscritto a ruolo, e le parti hanno riferito di concordare per la compensazione integrale delle spese di lite;
− alla luce delle deduzioni delle parti, è cessata la materia del contendere e le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa integralmente le spese di lite;
Sassari, 19/12/2025 La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18/12/2025), nella causa nella causa n. 862/2022 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti CARTA LUIGI Parte_1 C.F._1
e MORO GIAMPIERO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
ST AR,
, ass. Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv.to ZICCONI SILVIO,
, ass. dall'Avv.ta CANU MARIA ANTONIETTA, CP_3 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Osservato che:
− il ricorrente in data 14/06/2022 ha proposto Parte_1 opposizione contro l'intimazione di pagamento n. 10220229000507324000 nella parte riferita alla cartella di pagamento n. 1022019002086104100, emessa dalla dell'importo complessivo di € 4.849,44 Controparte_2 in relazione agli anni 2012 e 2015; ha eccepito preliminarmente la nullità e/o illegittimità degli “avvisi di addebito” impugnati per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, la mancata notifica “dell'atto prodromico agli avvisi di addebito”, l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, l'intervenuta prescrizione, la mancata indicazione del ruolo e irregolarità relative al calcolo degli interessi;
ha, inoltre, argomentato che la non ha CP_2 tenuto conto dell'adesione alla c.d.“Rottamazione ter” accettata da il CP_4
11/10/19;
ha quindi chiesto:
“1) In via preliminare previo accoglimento della istanza di sospensione inaudita altera parte dell'atto impugnato e della cartella ivi calendata in quanto dall'atto impugnato deriva senza alcun dubbio un danno grave ed irreparabile al Patrimonio del ricorrente nel merito n via principale, accertare l'illegittimità della intimazione di pagamento e della cartella ivi contenuta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/la nullità della intimazione di pagamento e/o della cartella di pagamento n. 10220229000507324000 e/o N. 1022019002086104100. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
− parte convenuta , dedotta la regolare Controparte_1 notificazione a parte ricorrente della cartella di pagamento, ha concluso chiedendo:
“§ rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto Quanto al merito: § Respingere il ricorso ex adverso proposto e comunque tutte le domande formulate da parte ricorrente nei confronti di Controparte_5
in quanto inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e/o
[...] comunque infondate nel merito. § Dare atto, comunque ed in ogni caso, della regolarità e/o legittimità e/o validità e/o efficacia degli atti posti in essere da
. § Con vittoria di spese e compensi della Controparte_5 presente fase e comunque presente giudizio, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
in seguito a Controparte_6 rinnovazione della notifica, si è costituta eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza e il difetto di legittimazione passiva per le censure relative alla procedura esattiva;
ha precisato inoltre che l'adesione alla definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 30/07/2019 aveva ad oggetto cartelle differenti ed ulteriori rispetto a quella oggetto di causa;
ha chiesto:
“1. IN VIA CAUTELARE revocare la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato;
2. IN VIA PRINCIPALE, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della con riguardo ad ogni eccezione e impugnazione inerente i vizi della CP_7 procedura esattiva;
3. dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza;
4. rigettare comunque l'opposizione proposta ed ogni avversa domanda ed eccezione in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare il ruolo e la cartella impugnati;
5. In caso di annullamento totale o parziale del ruolo e dell'atto impugnati e comunque in accoglimento della domanda qui proposta, previo accertamento, condannare il ricorrente/opponente al pagamento diretto in favore della delle somme Controparte_2 iscritte nel Ruolo 2019 al netto dei versamenti effettuati nelle more e così nella misura residua di €. 2.678,68 per i titoli per cui è causa, o, comunque, di quella che per i titoli in oggetto si riterrà dallo stesso dovuta, sempre oltre i relativi interessi di mora e accessori nella misura di cui alla legge e alla normativa regolamentare in oggetto, maturati e maturandi dall'insorgere del credito sino al saldo;
6. Col favore delle spese di lite”.;
− , cui il ricorso è stato notificato, ha chiesto: CP_3
“Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della pretesa dell' , con conseguente condanna dell'opponente CP_3 al pagamento delle somme portate nell'intimazione di pagamento impugnata o, in via meramente subordinata, di quelle diverse, anche superiori, accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni, come per legge, maturate e maturande fino al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese diritti e ed onorari”.;
− all'udienza del 16/10/2025 parte ricorrente ha comunicato di aver effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto in favore dell' , come Controparte_5 ricalcolato dalla;
CP_2
− all'udienza a trattazione scritta del 18/12/2025, ha confermato CP_2 che parte ricorrente ha provveduto al pagamento di quanto iscritto a ruolo, e le parti hanno riferito di concordare per la compensazione integrale delle spese di lite;
− alla luce delle deduzioni delle parti, è cessata la materia del contendere e le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa integralmente le spese di lite;
Sassari, 19/12/2025 La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso