TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8412 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 21925/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOGLI Parte_1 P.IVA_1
ELISA, elettivamente domiciliata presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e AS CP_1 P.IVA_2
LINDA, elettivamente domiciliata presso il/i difensore/i C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3 parte appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7772/2023 depositata il 06.12.2023
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da atto di citazione in appello.
Parte appellata CP_1
Come da foglio di p.c. depositato il 30.09.2025 e richiamato all'udienza del 08.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 350-bis comma 3 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di Milano, e Parte_1 Controparte_2
esponendo di essere cessionaria di un credito risarcitorio vantato dal nei CP_1 Controparte_3
pagina 1 di 12 confronti dei convenuti concernente i costi per pulizia e ripristino del manto stradale, danneggiato in seguito a sinistro stradale, occorso in Milano il 29.05.2020 e ascrivibile alla responsabilità, quantomeno CP_ concorsuale, del conducente del veicolo tg. FC839GW, di proprietà e assicurato con Controparte_2
[...]
La società attrice esponeva, in particolare, che in forza di convenzione di concessione di servizi, essa espletava, per conto del Comune di Milano, il servizio di pulizia e ripristino della sede stradale allorquando quest'ultima veniva danneggiata in occasione di sinistri stradali (ad es. per detriti o spargimento di sostanze oleose) e il corrispettivo di tale servizio consisteva nella cessione del credito risarcitorio verso i responsabili (proprietario del veicolo e suo assicuratore), nei confronti dei quali, dunque, essa poteva rivalersi, anche in via giudiziale.
La società attrice, pertanto, rappresentava che, in seguito al predetto sinistro stradale che aveva coinvolto il veicolo del convenuto, aveva pulito e bonificato il manto stradale, come da verbale di incidente della polizia locale e resoconto servizio di sversamento in atti, e chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di 637,87 euro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale consistente nei costi per le operazioni di pulizia.
Nella contumacia del proprietario del veicolo, si costituiva che eccepiva difetto di CP_1 legittimazione della società attrice e infondatezza, a vario titolo, della domanda attorea, di cui chiedeva ampio rigetto.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Milano rigettava la domanda attorea rilevando che non vi era prova di un'effettiva cessione del credito risarcitorio del alla società attrice, la quale CP_3 pertanto non aveva legittimazione ad agire nei confronti dei convenuti. Il Giudice di prime cure, inoltre, rilevava, seppur ad abundantiam, che l'obbligo di ripristino del manto stradale avrebbe natura sanzionatoria ed esulerebbe, pertanto, dall'ambito della responsabilità civile per danni da circolazione stradale oggetto dell'assicurazione RC Auto.
proponeva tempestivo appello avverso tale sentenza sulla base di tre motivi. Parte_1
Con il primo complesso e articolato motivo si doleva, sostanzialmente, dell'errata ricostruzione ed interpretazione della convenzione di concessione di servizi e dell'omesso riconoscimento della qualità di cessionaria del credito risarcitorio in capo all'appellante, che doveva pertanto ritenersi pienamente legittimata ad agire nei confronti dei convenuti.
Con il secondo complesso e articolato motivo si doleva, sostanzialmente, dell'omessa qualificazione del credito di cui è causa in termini di credito per risarcimento del danno da circolazione stradale e della riconduzione dello stesso ad un alveo sanzionatorio amministrativo.
Con il terzo motivo, infine, si doleva dell'insufficiente motivazione della sentenza di prime cure.
L'appellante chiedeva, pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della propria originaria domanda e la condanna degli appellati al pagamento di 637,87 euro.
Nella contumacia di , si costituiva la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello, CP_2 CP_1 di cui chiedeva rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
La causa, ritenuta di ridotta complessità, veniva trattenuta a decisione all'udienza dell'08.10.2025, dopo discussione orale ai sensi degli articoli 350-bis e 281-sexies, comma 3, c.p.c. pagina 2 di 12 La causa è matura per la decisione e l'appello è ammissibile e fondato, per le ragioni di cui appresso.
I tre motivi di appello, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
1) Appellabilità della sentenza
Deve, in primo luogo, premettersi – sebbene parte appellata nulla abbia eccepito a riguardo – che l'appello risulta ammissibile ai sensi dell'articolo 339, terzo comma, c.p.c. e non tanto perché il valore della causa sarebbe indeterminabile, con conseguente inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c., quanto perché le censure dedotte concernono “violazioni delle norme sul procedimento”.
È noto a questo Tribunale il principio di diritto talvolta affermato dalla Suprema Corte secondo cui
“ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (Cass. 3290/2018).
Tuttavia, questo principio di diritto è condivisibile ove la controversia presenti effettivamente dei margini di incertezza in ordine alla quantificazione della somma richiesta che rendano possibile e verosimile il superamento del limite (ancora vigente ratione temporis) di 1.100 euro;
allorquando, tuttavia, parte attrice domandi in modo chiaro e preciso una somma inferiore a 1.100 euro e non offra specifici elementi da cui possa emergere il verosimile dubbio del riconoscimento di una somma superiore, la mera apposizione della clausola “maggiore o minore secondo giustizia” o similari non può essere ritenuta sufficiente a rendere la controversia di valore indeterminato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c. e dei limiti di appellabilità di cui all'art. 339 ultimo comma c.p.c.
Deve, quindi, maggiormente condividersi il principio di diritto recentemente affermato, in questi termini, dalla Corte di Cassazione, secondo cui:
“nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (Cass. 9970/2025).
Nel caso di specie, la società attrice ha quantificato il risarcimento nella somma, precisa al centesimo, di 637,87 euro e non deduce specifici elementi che potrebbero fondare una quantificazione del danno in misura maggiore e financo superiore a 1.100 euro, con quasi duplicazione del petitum.
pagina 3 di 12 La causa deve dunque ritenersi di valore inferiore a 1.100 euro, sicché la sentenza del Giudice di pace è appellabile soltanto per i motivi di cui all'art. 339 terzo comma c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le censure dedotte dall'appellante con i motivi di appello ineriscano a violazioni delle norme sul procedimento. Ed infatti:
- la censura in ordine all'esclusione della sussistenza della cessione del credito e al difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellante contempla una questione di legittimazione ad agire, dovendosi in via preliminare accertare se abbia agito vantando un diritto Parte_1 proprio e abbia dunque il potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, esercitando l'azione risarcitoria, ovvero se, inammissibilmente, abbia agito vantando un diritto (ancora) altrui in violazione dell'art. 81 c.p.c.;
- la sussistenza della legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. ex multis Cass. 7776/2017) e la doglianza circa il (mal)governo delle regole di accertamento della legitimatio ad causam incide sul rispetto delle norme processuali e sui principi basilari del processo civile, in quanto afferisce alla possibilità stessa dell'attrice di far valere le proprie ragioni in giudizio e di vedere esaminata e valutata la propria domanda risarcitoria nel merito.
2) Fondatezza dell'appello
2.1) Sussistenza della cessione del credito risarcitorio e della legittimazione ad agire di
[...]
Parte_1
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che non risultasse cessione del credito risarcitorio dal di CP_3
Milano all'odierna appellante.
La conclusione non è condivisibile.
Premette il Tribunale che il credito risarcitorio per danni derivanti da fatti illeciti, nella specie sinistri stradali, è liberamente cedibile dal titolare danneggiato (cfr. Cass. 27892/2023; Cass. 21765/2019) e deve altresì riconoscersi la cedibilità di un credito risarcitorio futuro, ove sia sufficientemente determinata la fonte di tale credito futuro ed eventuale.
Così si esprime, ad esempio, la Suprema Corte:
“Nell'ordinamento vigente, infatti, non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi)” (Cass. 31896/2018).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea, la fonte dei crediti risarcitori era specificamente individuata in sinistri stradali che si sarebbero verificati in Milano e che avrebbero visto l'intervento della società appellante per il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale.
Deve dunque ritenersi che la fonte fosse ben determinata e fosse altresì sufficientemente determinato l'oggetto dei crediti e il loro potenziale ammontare, trattandosi di prevedibili modesti danni (valutati singolarmente) connessi al ripristino del manto stradale.
pagina 4 di 12 Sempre in via preliminare, osserva il Tribunale che il credito di cui è causa, originariamente sorto in capo al , è un credito di natura risarcitoria ed attiene a danni da circolazione stradale, Controparte_3 non convincendo la ricostruzione, propugnata dall'appellata e condivisa, seppur ad abundantiam dal Giudice di prime cure, secondo cui il credito azionato da (e sorto originariamente Parte_1 in capo al non avrebbe ad oggetto il risarcimento di un danno da circolazione stradale bensì, CP_3 sostanzialmente, una sanzione amministrativa.
Se il responsabile di un sinistro stradale danneggia la sede stradale a causa della sua condotta negligente e imprudente, i costi per la pulizia e il ripristino del manto costituiscono una voce di danno emergente civilistico, che può formare oggetto di domanda risarcitoria da parte dell'ente proprietario della strada (o del suo cessionario avente causa) (cfr., mutatis mutandis, Trib. Milano, sent. n. 38/2022 che ha accolto la domanda di di risarcimento del danno, consistente nei costi di Controparte_4 ripristino del manto, nei confronti di proprietario e assicuratore di un veicolo incendiatosi su un'autostrada).
Il fatto che la condotta di insudiciamento o imbrattamento della strada sia altresì sanzionata in via amministrativa ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. f) e comma 4, e dell'articolo 211 del codice della strada, con sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, non esclude la rilevanza civilistica della condotta – in disparte la questione se i deterioramenti di cui è causa possano ricondursi effettivamente ad una condotta di insudiciamento/imbrattamento – sul piano distinto della responsabilità extracontrattuale per danno derivante dalla circolazione stradale.
Naturalmente, ove il danneggiante abbia già ripristinato la sede stradale in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 15 comma 4 c.d.s. ciò renderebbe infondata la domanda risarcitoria per assenza di un danno-conseguenza residuo da risarcire ma se la strada non è stata ripristinata spontaneamente dal trasgressore, nulla impedisce all'ente danneggiato di esperire l'azione ordinaria aquiliana per il risarcimento del danno, sub specie dei costi per il ripristino della regolarità della sede stradale.
Nel caso di specie, non risulta né che siano state comminate sanzioni amministrative né tantomeno che il convenuto abbia ripristinato la strada a sue spese.
Pertanto, accertato che il credito risarcitorio di cui è causa attiene ad un danno derivante dalla circolazione stradale ed è astrattamente cedibile, occorre accertare se tale credito risarcitorio, sorto in capo al , sia stato effettivamente ceduto o meno all'odierna appellante. Controparte_3
Ritiene questo Tribunale che alla questione debba darsi risposta positiva, difformemente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure.
Occorre muovere le mosse dal testo del “contratto relativo alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali […]” concluso dalla società appellante e dal (rappresentato da direttore del Controparte_3 Parte_2 settore gare beni e servizi) il 26.02.2016 (riprodotto in appello come doc. A appellante e prodotto in primo grado, nel testo completo, come doc. 11c allegato alla memoria 320).
Tale contratto richiama nelle premesse:
pagina 5 di 12 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.01.2015 con cui si sono stabilite “le linee d'indirizzo per procedere all'affidamento della concessione oggetto del presente contratto” (riprodotto in appello come doc. B appellante);
- la determinazione dirigenziale n. 197 del 12.03.2015 con cui è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinazione cui era allegato il
“capitolato speciale di concessione” (pag. 15 ss doc. atto citazione primo grado e riprodotto in appello come doc. D appellante);
- la determinazione dirigenziale n. 283 del 04.12.2015 con cui il Direttore ha Parte_2 aggiudicato la concessione a (riprodotta in appello come doc. C Parte_1 appellante);
Le clausole più rilevanti del Contratto prevedono che:
“Il affida a quale capogruppo Controparte_3 Parte_1 dell'associazione temporanea di imprese indicata in premessa che accetta, la concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali” (art. 1);
“Il corrispettivo della concessione è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, senza diritto di esclusiva, il servizio oggetto del presente contratto da parte del concessionario” (art. 2);
“Per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati il contraente avrà diritto di rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri stradali, senza il diritto di esclusiva, come stabilito all'art.
1.4 del Capitolato speciale di concessione, applicando le seguenti tariffe unitarie:
[…]” (art. 3).
“Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati benché non allegati:
1. il Capitolato Speciale di Concessione;
2. la Relazione Tecnica-Illustrativa;” (art. 11).
Il Capitolato speciale (doc. D appellante) prevede, all'articolo 1.4 “modalità di remunerazione”, a più riprese, che “il concessionario avrà diritto di recuperare i costi per l'intervento dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili del sinistro”, concetto ribadito anche all'art.
1.5 lett. c). Più volte viene altresì ribadito che la concessione non prevede alcun pagamento da parte dell'Amministrazione (cfr. art. 4.1).
Anche la Delibera di Giunta, espressamente richiamata nelle premesse del Contratto, prevede l'assenza di oneri per il e che “il servizio … sia remunerato dalle compagnie assicuratrici dei soggetti CP_3 responsabili dei sinistri attraverso il recupero dei costi sostenuti dal concessionario” (pag. 6 doc. B appellante) e, a pagina 4, richiama esperienze analoghe in altri Comuni di concessione del servizio di ripristino delle strade “a fronte del riconoscimento del diritto di recuperare i costi sostenuti, con azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli, responsabili degli incidenti”.
pagina 6 di 12 Questo essendo il complessivo sistema negoziale della concessione di servizi tra il e l'odierna CP_3 appellante, ritiene il Tribunale, in conformità all'articolo 1362 c.c. che impone l'interpretazione dei contratti secondo l'intenzione dei contraenti, che emerga chiaramente dal contratto di concessione la volontà delle parti e, in particolare, del di cedere al concessionario il credito risarcitorio per i CP_3 danni derivanti al sedime stradale dagli incidenti, con attribuzione, come naturale corollario della cessione, anche di tutte le azioni ad esso relative.
Il “diritto di rivalersi” o il “diritto di recuperare i costi” non può che essere interpretato come facoltà di Sicurezza e Ambiente di agire nei confronti dei responsabili e dei loro assicuratori per il risarcimento del danno, sub specie di costi per l'intervento di pulizia e ripristino.
Anche la Delibera della Giunta lo sottintende chiaramente, allorquando, nell'evocare esperienze analoghe presso altri Comuni, parla di “azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli” (pag. 2 Delibera).
È certamente vero che, come puntualizzato dalla Suprema Corte, “in tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta imposto a pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti” (Cass. 11190/2018, sottolineatura aggiunta); nondimeno, la Delibera della Giunta è espressamente richiamata nelle premesse del Contratto, ritenute “parte integrante e sostanziale del presente contratto” (pag. 6 Contratto).
Pertanto, il contratto deve interpretarsi nel senso che le parti hanno pattuito che Parte_1 acquisisse la piena legittimazione processuale e sostanziale ad agire contro responsabili e assicuratori per il recupero dei costi sostenuti e, dunque, per il risarcimento del danno, in termini di corollario di una vera e propria cessione del credito risarcitorio.
Tale conclusione è altresì corroborata dalla dichiarazione del Dirigente comunale del Per_1
21.03.2016 (riprodotta in appello come doc. E appellante) con la quale il Dirigente, dunque soggetto in grado di manifestare la volontà dell'ente pubblico locale, come infra meglio si illustrerà, chiarisce espressamente all'odierna appellante che essa ha facoltà di agire giudizialmente ex art. 2054 c.c. per recuperare i costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili.
Tale comunicazione del Dirigente non è certamente idonea a modificare o innovare il contenuto della convenzione di concessione del 26.02.2016 ma illumina ulteriormente su quale fosse l'effettiva volontà dei contraenti (apparendo invero irrilevante, in sede di indagine della volontà dei contraenti, l'omesso richiamo dell'art. 144 cod. ass. per quanto concerne l'azione nei confronti dell'assicuratore).
Non convince, in alternativa, né la ricostruzione dello schema negoziale in termini di mero mandato al recupero stragiudiziale dei costi né quella di un mandato con rappresentanza anche processuale per la promozione dell'azione giudiziale risarcitoria ma non accompagnato ad una cessione del credito (con la conseguenza, in tesi, che potrebbe agire, come mandataria, soltanto in nome e Parte_1
pagina 7 di 12 per conto del per il risarcimento del danno ma la condanna dovrebbe essere disposta a favore CP_3 del Comune mandante e rappresentato).
L'interpretazione complessiva del rapporto negoziale impone di valutare con particolare attenzione, infatti, l'assenza di alcun pagamento da parte del al concessionario a titolo di corrispettivo per CP_3 gli interventi di ripristino, sicché è evidente, per elementari ragioni logiche, che i costi/danni che il concessionario recupera dai responsabili costituiscono essi stessi il corrispettivo del servizio reso in regime di concessione e le parti hanno chiaramente inteso che venissero acquisiti definitivamente dal Concessionario, senza né imputazione diretta ad un ipotetico mandante rappresentato né obbligo di retrocessione.
È evidente, dunque, che il ha inteso cedere integralmente il credito risarcitorio al CP_3 concessionario, con facoltà di costui di esercitare le azioni ritenute opportune, anche in sede giudiziale, non ostando a tale conclusione l'assenza dell'esplicita indicazione letterale di una “cessione del credito” o di altre formule sacramentali.
Per queste ragioni, pertanto, non convince nemmeno la ricostruzione in termini di mero mandato per il recupero esclusivamente stragiudiziale dei costi, in quanto, in tal modo, l'attività del Concessionario/mandatario non avrebbe alcuna remunerazione e ciò stride con qualunque logica economica sottesa alla complessiva operazione amministrativa.
Infine, deve precisarsi che la ravvisata cessione del credito risarcitorio non deriva naturaliter dallo schema normativo della concessione di servizi ma è una pattuizione aggiuntiva voluta dalle parti nella specifica concessione de qua, come specifica modalità di remunerazione e sfruttamento del servizio, accompagnata da trasferimento di rischio operativo (connesso sia alle difficoltà di recupero dei crediti sia all'esclusione della cessione del credito per taluni incidenti, ad esempio quelli mortali, cfr. pag. 5 capitolato speciale).
Deve dunque ritenersi, in conclusione, che sia pienamente legittimata, quale Parte_1 cessionaria del credito originario del ad agire nei confronti degli odierni convenuti per il CP_3 risarcimento del danno cagionato al manto stradale dal sinistro stradale che ha visto coinvolto il veicolo assicurato.
Non inficiano tale conclusione i pareri ANAC citati dall'appellata; detti pareri fanno riferimento, infatti, a convenzioni in cui si dava atto di accordi tra il concessionario e talune compagnie assicurative ma ciò non esclude che, pur in mancanza di accordi di tal genere nell'ambito della concessione affidata dal il credito risarcitorio possa essere ceduto secondo l'ordinaria disciplina Controparte_3 civilistica;
naturalmente, in assenza di preventivi accordi con le compagnie, come nei casi esaminati dall' (che, si immagina, vertessero altresì sulla preventiva quantificazione dei costi), il danno CP_5 dovrà essere quantificato e liquidato secondo le norme generali aquiliane, senza che possa applicarsi ai responsabili del sinistro e ai suoi assicuratori (terzi rispetto al contratto pubblico tra il
[...]
) il tariffario previsto dalla concessione. Parte_3
Anche i numerosi precedenti giurisprudenziali menzionati dall'appellata (e anche da parte appellante) rivestono una rilevanza relativa, in quanto riguardano rapporti di concessione con altri Comuni o enti pubblici locali, di cui non sono noti, in dettaglio, i precisi testi contrattuali e gli schemi negoziali.
pagina 8 di 12 Infine, deve escludersi che l'accertata cessione del credito sia vietata dall'art. 8 d.l. 79/1997, che attiene alla diversa fattispecie della cessione in blocco dei crediti pecuniari “incagliati”, già liquidi ed esigibili, delle Pubbliche Amministrazioni a società di recupero crediti al fine di agevolare il recupero, anche parziale, delle somme spettanti agli enti pubblici. Tale disciplina speciale, introdotta nel 1997 per favorire il recupero di tali crediti e raggiungere obiettivi di risanamento della finanza pubblica, riguarda il caso particolare dei crediti di valuta già scaduti ma non incassati dagli enti pubblici e che la norma speciale de qua autorizza a cedere, anche a prezzo inferiore all'ammontare nominale del credito.
Ma tale norma speciale non esclude la possibilità per un Comune di cedere crediti al di fuori di questa particolare ipotesi e, in particolare, di cedere crediti di natura risarcitoria e, dunque, non liquidi, ponendosi dunque la fattispecie di cui è causa al di fuori del campo di applicazione dell'art. 8 d.l. 79/1997, concernente crediti “liquidi ed esigibili” (in termini analoghi, cfr. Trib. Napoli, 6 marzo 2024, RG 20285/2021).
Infine, deve rilevarsi che l'appellante ha chiesto già ante causam il pagamento del risarcimento qualificandosi come cessionaria del credito (cfr. diffida 30.05.2022 doc. 7 primo grado), sicché deve ritenersi che il debitore ceduto sia stato adeguatamente notificato della cessione già prima dell'introduzione del giudizio, qualificandosi come notifica di cui all'art. 1264 c.c. qualunque atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. ex multis Cass. 12734/2021).
2.2) Assenza di profili di illegittimità della proroga tecnica del contratto di concessione, ai fini di una eventuale disapplicazione
La parte convenuta in primo grado (pag. 3 comparsa) ha sollevato eccezione in ordine alla pretesa inefficacia derivata del contratto per intervenuta scadenza della concessione.
Sebbene la censura non sia stata riproposta in sede di appello, ritiene il Tribunale che un'eventuale accertata illegittimità di provvedimenti amministrativi “a monte” del contratto di concessione dovrebbe comportare la disapplicazione di tali atti, con conseguenze in termini di efficacia del contratto di concessione, secondo i generali principi riconducibili al noto All. E della legge 2248 del 1865.
Osserva il Tribunale che il contratto di concessione era vigente dal 25.11.2015 al 31.01.2018 (articolo 5 concessione) e che il sinistro è avvenuto dopo tale scadenza (in particolare, il 29.05.2020).
Risulta dagli atti proroga tecnica (doc. 11f primo grado, comunicazione direttore dal Per_1
01.04.2020 al 31.05.2020, periodo nel quale è avvenuto il sinistro, e non vi sono doglianze circa assenza di pregresse proroghe dal 2018 al 2020, dovendosi presumere la sussistenza di plurime consecutive proroghe.
Premesso che la proroga tecnica ha natura di atto amministrativo autoritativo, sindacabile dunque soltanto nei limiti del sindacato di legittimità (Cass. S.U. 13762/2025, pag. 7), ritiene il Tribunale che non emergano profili di illegittimità del provvedimento di proroga, tali da determinarne una disapplicazione.
La proroga dei contratti pubblici era prevista, ratione temporis, dall'art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016, vigente all'epoca in questo testo:
pagina 9 di 12 “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.” (sottolineatura aggiunta).
Nel caso di specie, la possibilità di prorogare la concessione era prevista espressamente nella relazione tecnica allegata alla delibera della giunta (pag. 8, doc. B) – relazione espressamente richiamata all'art. 11 del Contratto – e soprattutto nel capitolato di concessione, all'art.
3.1 lett. c) (pagina 24 All. D).
Non dispone questo Giudice ordinario di elementi che consentano di sindacare l'azione del in CP_3 ordine alla decisione di prorogare il contratto nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, soprattutto in punto asserita inerzia del nell'indizione di una nuova gara e in punto CP_3 adeguatezza della durata della proroga rispetto al tempo necessario per l'individuazione di un nuovo contraente.
Non emergono né sono stati puntualmente dedotti, infatti, elementi da cui desumere un vizio di legittimità della proroga, in termini di violazione di legge o eccesso di potere, sicché non può procedersi ad alcuna disapplicazione.
In particolare, non vi sono elementi per affermare (senza sconfinare in un inammissibile sindacato della discrezionalità amministrativa) se la proroga disposta dal di Milano sia compatibile o meno CP_3 con il “tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente” né emerge se la procedura di affidamento fosse già iniziata o meno.
2.3) Responsabilità risarcitoria e quantificazione del danno risarcibile
Tutto ciò premesso e statuito in ordine alla legittimazione dell'odierna appellante ad agire in via risarcitoria nei confronti degli appellati, ritiene il Tribunale che, nel merito, sussista la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di nella causazione dei danni al manto stradale. CP_2
CP
, infatti, non ha contestato il sinistro (così espressamente a pagina 11 comparsa primo grado) sicché deve ritenersi provato, anche sulla base del CAI in atti (doc. 2 primo grado, p. 86-87 documenti prodotti con la citazione), che in data 29.05.2020, in Milano, si è verificato un tamponamento tra tre CP veicoli, tra cui l'autovettura tg. FC839GW di proprietà e assicurata con , che ha CP_2 tamponato il veicolo che lo precedeva (cfr. disegno sul CAI).
Non essendovi elementi per meglio ricostruire la dinamica del sinistro e individuare le precise quote di responsabilità dei tre conducenti o per escludere tout court un quid di responsabilità del conducente del veicolo di proprietà , il fatto che costui abbia tamponato il veicolo che lo precedeva consente CP_2 di presumere una sua almeno concorrente responsabilità per inosservanza della distanza minima di sicurezza, con la conseguenza che il terzo danneggiato – nel caso di specie, l'appellante, quale avente causa del – può chiedere il risarcimento integrale del danno a ciascuno dei responsabili, ai CP_3 sensi dell'art. 2055 comma 1 c.c. CP La descrizione nel CAI del sinistro (tamponamento a catena), non contestato da , la produzione da parte dell'attrice (doc. 4 primo grado) di un documento, pur di formazione interna, attestante la gestione di rifiuti solidi e liquidi e l'intervento per sversamento di liquidi su una ridotta superficie (1
pagina 10 di 12 mq) e la produzione, sempre ad opera dell'appellante (doc. 10 primo grado) di fotografie ritraenti i veicoli coinvolti e macchie sull'asfalto consentono di presumere che:
- l'incidente abbia rovinato e sporcato la strada con detriti e liquidi, determinando il sorgere di una voce di danno risarcibile in termini di costi necessari per pulizia e ripristino del manto stradale;
- – il cui intervento può ritenersi dimostrato in base alle fotografie dei Parte_1 veicoli nella sua disponibilità, non altrimenti spiegabili, e al documento di sversamento – abbia curato essa stessa la pulizia del manto stradale e la rimozione dei detriti dell'incidente, in esecuzione della nota concessione.
Non vi sono documenti giustificativi di spesa in quanto il danno è stato riparato direttamente “in economia” da Sicurezza e Ambiente – che dunque non può chiedere il rimborso di spese sostenute per servizi di terzi – ma ciò non esclude che essa possa vedersi riconosciuto e liquidato un danno in misura pari al costo congruo delle attività svolte.
Il danno è dunque provato in quanto l'appellante ha svolto delle attività di pulizia e ripristino che hanno un costo (di manodopera, di trasporto, di gestione rifiuti etc.) ma risulta particolarmente difficile la precisa liquidazione del danno nel suo esatto ammontare, tenuto conto del fatto che trattasi di voci di costi interni e che sarebbe del tutto antieconomico, alla luce del valore della causa, lo svolgimento di una CTU estimativa, che peraltro non potrebbe che fornire stime prudenziali.
Soccorre, pertanto, la liquidazione in via equitativa del danno (cfr. Cass. 127/2016) sulla base di valori di mercato, secondo l'id quod plerumque accidit, di un servizio di pronto intervento per la pulizia della strada e la gestione dei rifiuti connessi nonché sulla base del tariffario previsto nel contratto di concessione che, pur chiaramente non opponibile agli appellati terzi, può costituire un ragionevole parametro indicativo del costo congruo per gli interventi previsti (art. 3 Contratto).
Tutto ciò considerato, il Tribunale ritiene che il danno patito sia liquidabile, in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nella misura complessiva di 500 euro, in moneta attuale e già comprensiva di rivalutazione e interessi dal sinistro alla presente sentenza. CP_ In riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento della domanda attorea, pertanto, e CP_2
pertanto, devono essere condannati in solido tra loro, ai sensi degli articoli 2054, 2055 c.c. e
[...]
144 cod. ass., al pagamento di tale somma all'odierna appellante, oltre i soli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla sentenza al saldo.
3) Spese di lite
I contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa costituiscono grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite di entrambi i gradi per metà, con la residua metà per entrambi i gradi, nondimeno, a carico degli odierni appellati soccombenti e liquidata, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore sino a 1.100 euro, nella misura di cui al dispositivo, con esclusione della fase istruttoria nel grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
pagina 11 di 12 ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di pace di Milano n. 7772/2023 depositata il 06.12.2023,
attivamente legittimata a proporre la domanda risarcitoria di Parte_4 cui è causa;
accertata la responsabilità del conducente del veicolo tg. FC839GW di proprietà di nella Controparte_2 causazione del sinistro di cui è causa, visti gli articoli 2054, 2055 c.c. e 144 cod. ass.,
AN e , in solido tra loro, a pagare a Controparte_2 CP_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma complessiva di 500 euro, oltre interessi
[...] al tasso legale dalla sentenza al saldo;
COMPENSA tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi per metà;
AN e , in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_2 CP_1 Parte_1
la residua metà, che si liquida:
[...]
- quanto al primo grado, in euro 200 per compensi (euro 40 per fase di studio;
euro 40 per fase introduttiva;
euro 40 per fase istruttoria ed euro 80 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 21,50 per esborsi (metà C.U.);
- quanto al presente grado di appello, in euro 250 per compensi (euro 75 per fase di studio;
euro 75 per fase introduttiva;
euro 100 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 32,25 per esborsi (metà C.U.).
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Marco Carbonaro
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 21925/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOGLI Parte_1 P.IVA_1
ELISA, elettivamente domiciliata presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e AS CP_1 P.IVA_2
LINDA, elettivamente domiciliata presso il/i difensore/i C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3 parte appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7772/2023 depositata il 06.12.2023
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da atto di citazione in appello.
Parte appellata CP_1
Come da foglio di p.c. depositato il 30.09.2025 e richiamato all'udienza del 08.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 350-bis comma 3 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di Milano, e Parte_1 Controparte_2
esponendo di essere cessionaria di un credito risarcitorio vantato dal nei CP_1 Controparte_3
pagina 1 di 12 confronti dei convenuti concernente i costi per pulizia e ripristino del manto stradale, danneggiato in seguito a sinistro stradale, occorso in Milano il 29.05.2020 e ascrivibile alla responsabilità, quantomeno CP_ concorsuale, del conducente del veicolo tg. FC839GW, di proprietà e assicurato con Controparte_2
[...]
La società attrice esponeva, in particolare, che in forza di convenzione di concessione di servizi, essa espletava, per conto del Comune di Milano, il servizio di pulizia e ripristino della sede stradale allorquando quest'ultima veniva danneggiata in occasione di sinistri stradali (ad es. per detriti o spargimento di sostanze oleose) e il corrispettivo di tale servizio consisteva nella cessione del credito risarcitorio verso i responsabili (proprietario del veicolo e suo assicuratore), nei confronti dei quali, dunque, essa poteva rivalersi, anche in via giudiziale.
La società attrice, pertanto, rappresentava che, in seguito al predetto sinistro stradale che aveva coinvolto il veicolo del convenuto, aveva pulito e bonificato il manto stradale, come da verbale di incidente della polizia locale e resoconto servizio di sversamento in atti, e chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di 637,87 euro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale consistente nei costi per le operazioni di pulizia.
Nella contumacia del proprietario del veicolo, si costituiva che eccepiva difetto di CP_1 legittimazione della società attrice e infondatezza, a vario titolo, della domanda attorea, di cui chiedeva ampio rigetto.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Milano rigettava la domanda attorea rilevando che non vi era prova di un'effettiva cessione del credito risarcitorio del alla società attrice, la quale CP_3 pertanto non aveva legittimazione ad agire nei confronti dei convenuti. Il Giudice di prime cure, inoltre, rilevava, seppur ad abundantiam, che l'obbligo di ripristino del manto stradale avrebbe natura sanzionatoria ed esulerebbe, pertanto, dall'ambito della responsabilità civile per danni da circolazione stradale oggetto dell'assicurazione RC Auto.
proponeva tempestivo appello avverso tale sentenza sulla base di tre motivi. Parte_1
Con il primo complesso e articolato motivo si doleva, sostanzialmente, dell'errata ricostruzione ed interpretazione della convenzione di concessione di servizi e dell'omesso riconoscimento della qualità di cessionaria del credito risarcitorio in capo all'appellante, che doveva pertanto ritenersi pienamente legittimata ad agire nei confronti dei convenuti.
Con il secondo complesso e articolato motivo si doleva, sostanzialmente, dell'omessa qualificazione del credito di cui è causa in termini di credito per risarcimento del danno da circolazione stradale e della riconduzione dello stesso ad un alveo sanzionatorio amministrativo.
Con il terzo motivo, infine, si doleva dell'insufficiente motivazione della sentenza di prime cure.
L'appellante chiedeva, pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della propria originaria domanda e la condanna degli appellati al pagamento di 637,87 euro.
Nella contumacia di , si costituiva la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello, CP_2 CP_1 di cui chiedeva rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
La causa, ritenuta di ridotta complessità, veniva trattenuta a decisione all'udienza dell'08.10.2025, dopo discussione orale ai sensi degli articoli 350-bis e 281-sexies, comma 3, c.p.c. pagina 2 di 12 La causa è matura per la decisione e l'appello è ammissibile e fondato, per le ragioni di cui appresso.
I tre motivi di appello, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
1) Appellabilità della sentenza
Deve, in primo luogo, premettersi – sebbene parte appellata nulla abbia eccepito a riguardo – che l'appello risulta ammissibile ai sensi dell'articolo 339, terzo comma, c.p.c. e non tanto perché il valore della causa sarebbe indeterminabile, con conseguente inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c., quanto perché le censure dedotte concernono “violazioni delle norme sul procedimento”.
È noto a questo Tribunale il principio di diritto talvolta affermato dalla Suprema Corte secondo cui
“ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (Cass. 3290/2018).
Tuttavia, questo principio di diritto è condivisibile ove la controversia presenti effettivamente dei margini di incertezza in ordine alla quantificazione della somma richiesta che rendano possibile e verosimile il superamento del limite (ancora vigente ratione temporis) di 1.100 euro;
allorquando, tuttavia, parte attrice domandi in modo chiaro e preciso una somma inferiore a 1.100 euro e non offra specifici elementi da cui possa emergere il verosimile dubbio del riconoscimento di una somma superiore, la mera apposizione della clausola “maggiore o minore secondo giustizia” o similari non può essere ritenuta sufficiente a rendere la controversia di valore indeterminato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c. e dei limiti di appellabilità di cui all'art. 339 ultimo comma c.p.c.
Deve, quindi, maggiormente condividersi il principio di diritto recentemente affermato, in questi termini, dalla Corte di Cassazione, secondo cui:
“nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (Cass. 9970/2025).
Nel caso di specie, la società attrice ha quantificato il risarcimento nella somma, precisa al centesimo, di 637,87 euro e non deduce specifici elementi che potrebbero fondare una quantificazione del danno in misura maggiore e financo superiore a 1.100 euro, con quasi duplicazione del petitum.
pagina 3 di 12 La causa deve dunque ritenersi di valore inferiore a 1.100 euro, sicché la sentenza del Giudice di pace è appellabile soltanto per i motivi di cui all'art. 339 terzo comma c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le censure dedotte dall'appellante con i motivi di appello ineriscano a violazioni delle norme sul procedimento. Ed infatti:
- la censura in ordine all'esclusione della sussistenza della cessione del credito e al difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellante contempla una questione di legittimazione ad agire, dovendosi in via preliminare accertare se abbia agito vantando un diritto Parte_1 proprio e abbia dunque il potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, esercitando l'azione risarcitoria, ovvero se, inammissibilmente, abbia agito vantando un diritto (ancora) altrui in violazione dell'art. 81 c.p.c.;
- la sussistenza della legittimazione ad agire, quale presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. ex multis Cass. 7776/2017) e la doglianza circa il (mal)governo delle regole di accertamento della legitimatio ad causam incide sul rispetto delle norme processuali e sui principi basilari del processo civile, in quanto afferisce alla possibilità stessa dell'attrice di far valere le proprie ragioni in giudizio e di vedere esaminata e valutata la propria domanda risarcitoria nel merito.
2) Fondatezza dell'appello
2.1) Sussistenza della cessione del credito risarcitorio e della legittimazione ad agire di
[...]
Parte_1
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che non risultasse cessione del credito risarcitorio dal di CP_3
Milano all'odierna appellante.
La conclusione non è condivisibile.
Premette il Tribunale che il credito risarcitorio per danni derivanti da fatti illeciti, nella specie sinistri stradali, è liberamente cedibile dal titolare danneggiato (cfr. Cass. 27892/2023; Cass. 21765/2019) e deve altresì riconoscersi la cedibilità di un credito risarcitorio futuro, ove sia sufficientemente determinata la fonte di tale credito futuro ed eventuale.
Così si esprime, ad esempio, la Suprema Corte:
“Nell'ordinamento vigente, infatti, non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi)” (Cass. 31896/2018).
Nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea, la fonte dei crediti risarcitori era specificamente individuata in sinistri stradali che si sarebbero verificati in Milano e che avrebbero visto l'intervento della società appellante per il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale.
Deve dunque ritenersi che la fonte fosse ben determinata e fosse altresì sufficientemente determinato l'oggetto dei crediti e il loro potenziale ammontare, trattandosi di prevedibili modesti danni (valutati singolarmente) connessi al ripristino del manto stradale.
pagina 4 di 12 Sempre in via preliminare, osserva il Tribunale che il credito di cui è causa, originariamente sorto in capo al , è un credito di natura risarcitoria ed attiene a danni da circolazione stradale, Controparte_3 non convincendo la ricostruzione, propugnata dall'appellata e condivisa, seppur ad abundantiam dal Giudice di prime cure, secondo cui il credito azionato da (e sorto originariamente Parte_1 in capo al non avrebbe ad oggetto il risarcimento di un danno da circolazione stradale bensì, CP_3 sostanzialmente, una sanzione amministrativa.
Se il responsabile di un sinistro stradale danneggia la sede stradale a causa della sua condotta negligente e imprudente, i costi per la pulizia e il ripristino del manto costituiscono una voce di danno emergente civilistico, che può formare oggetto di domanda risarcitoria da parte dell'ente proprietario della strada (o del suo cessionario avente causa) (cfr., mutatis mutandis, Trib. Milano, sent. n. 38/2022 che ha accolto la domanda di di risarcimento del danno, consistente nei costi di Controparte_4 ripristino del manto, nei confronti di proprietario e assicuratore di un veicolo incendiatosi su un'autostrada).
Il fatto che la condotta di insudiciamento o imbrattamento della strada sia altresì sanzionata in via amministrativa ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. f) e comma 4, e dell'articolo 211 del codice della strada, con sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, non esclude la rilevanza civilistica della condotta – in disparte la questione se i deterioramenti di cui è causa possano ricondursi effettivamente ad una condotta di insudiciamento/imbrattamento – sul piano distinto della responsabilità extracontrattuale per danno derivante dalla circolazione stradale.
Naturalmente, ove il danneggiante abbia già ripristinato la sede stradale in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 15 comma 4 c.d.s. ciò renderebbe infondata la domanda risarcitoria per assenza di un danno-conseguenza residuo da risarcire ma se la strada non è stata ripristinata spontaneamente dal trasgressore, nulla impedisce all'ente danneggiato di esperire l'azione ordinaria aquiliana per il risarcimento del danno, sub specie dei costi per il ripristino della regolarità della sede stradale.
Nel caso di specie, non risulta né che siano state comminate sanzioni amministrative né tantomeno che il convenuto abbia ripristinato la strada a sue spese.
Pertanto, accertato che il credito risarcitorio di cui è causa attiene ad un danno derivante dalla circolazione stradale ed è astrattamente cedibile, occorre accertare se tale credito risarcitorio, sorto in capo al , sia stato effettivamente ceduto o meno all'odierna appellante. Controparte_3
Ritiene questo Tribunale che alla questione debba darsi risposta positiva, difformemente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure.
Occorre muovere le mosse dal testo del “contratto relativo alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali […]” concluso dalla società appellante e dal (rappresentato da direttore del Controparte_3 Parte_2 settore gare beni e servizi) il 26.02.2016 (riprodotto in appello come doc. A appellante e prodotto in primo grado, nel testo completo, come doc. 11c allegato alla memoria 320).
Tale contratto richiama nelle premesse:
pagina 5 di 12 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.01.2015 con cui si sono stabilite “le linee d'indirizzo per procedere all'affidamento della concessione oggetto del presente contratto” (riprodotto in appello come doc. B appellante);
- la determinazione dirigenziale n. 197 del 12.03.2015 con cui è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinazione cui era allegato il
“capitolato speciale di concessione” (pag. 15 ss doc. atto citazione primo grado e riprodotto in appello come doc. D appellante);
- la determinazione dirigenziale n. 283 del 04.12.2015 con cui il Direttore ha Parte_2 aggiudicato la concessione a (riprodotta in appello come doc. C Parte_1 appellante);
Le clausole più rilevanti del Contratto prevedono che:
“Il affida a quale capogruppo Controparte_3 Parte_1 dell'associazione temporanea di imprese indicata in premessa che accetta, la concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali” (art. 1);
“Il corrispettivo della concessione è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, senza diritto di esclusiva, il servizio oggetto del presente contratto da parte del concessionario” (art. 2);
“Per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati il contraente avrà diritto di rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti responsabili dei sinistri stradali, senza il diritto di esclusiva, come stabilito all'art.
1.4 del Capitolato speciale di concessione, applicando le seguenti tariffe unitarie:
[…]” (art. 3).
“Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati benché non allegati:
1. il Capitolato Speciale di Concessione;
2. la Relazione Tecnica-Illustrativa;” (art. 11).
Il Capitolato speciale (doc. D appellante) prevede, all'articolo 1.4 “modalità di remunerazione”, a più riprese, che “il concessionario avrà diritto di recuperare i costi per l'intervento dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili del sinistro”, concetto ribadito anche all'art.
1.5 lett. c). Più volte viene altresì ribadito che la concessione non prevede alcun pagamento da parte dell'Amministrazione (cfr. art. 4.1).
Anche la Delibera di Giunta, espressamente richiamata nelle premesse del Contratto, prevede l'assenza di oneri per il e che “il servizio … sia remunerato dalle compagnie assicuratrici dei soggetti CP_3 responsabili dei sinistri attraverso il recupero dei costi sostenuti dal concessionario” (pag. 6 doc. B appellante) e, a pagina 4, richiama esperienze analoghe in altri Comuni di concessione del servizio di ripristino delle strade “a fronte del riconoscimento del diritto di recuperare i costi sostenuti, con azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli, responsabili degli incidenti”.
pagina 6 di 12 Questo essendo il complessivo sistema negoziale della concessione di servizi tra il e l'odierna CP_3 appellante, ritiene il Tribunale, in conformità all'articolo 1362 c.c. che impone l'interpretazione dei contratti secondo l'intenzione dei contraenti, che emerga chiaramente dal contratto di concessione la volontà delle parti e, in particolare, del di cedere al concessionario il credito risarcitorio per i CP_3 danni derivanti al sedime stradale dagli incidenti, con attribuzione, come naturale corollario della cessione, anche di tutte le azioni ad esso relative.
Il “diritto di rivalersi” o il “diritto di recuperare i costi” non può che essere interpretato come facoltà di Sicurezza e Ambiente di agire nei confronti dei responsabili e dei loro assicuratori per il risarcimento del danno, sub specie di costi per l'intervento di pulizia e ripristino.
Anche la Delibera della Giunta lo sottintende chiaramente, allorquando, nell'evocare esperienze analoghe presso altri Comuni, parla di “azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli” (pag. 2 Delibera).
È certamente vero che, come puntualizzato dalla Suprema Corte, “in tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta imposto a pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti” (Cass. 11190/2018, sottolineatura aggiunta); nondimeno, la Delibera della Giunta è espressamente richiamata nelle premesse del Contratto, ritenute “parte integrante e sostanziale del presente contratto” (pag. 6 Contratto).
Pertanto, il contratto deve interpretarsi nel senso che le parti hanno pattuito che Parte_1 acquisisse la piena legittimazione processuale e sostanziale ad agire contro responsabili e assicuratori per il recupero dei costi sostenuti e, dunque, per il risarcimento del danno, in termini di corollario di una vera e propria cessione del credito risarcitorio.
Tale conclusione è altresì corroborata dalla dichiarazione del Dirigente comunale del Per_1
21.03.2016 (riprodotta in appello come doc. E appellante) con la quale il Dirigente, dunque soggetto in grado di manifestare la volontà dell'ente pubblico locale, come infra meglio si illustrerà, chiarisce espressamente all'odierna appellante che essa ha facoltà di agire giudizialmente ex art. 2054 c.c. per recuperare i costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili.
Tale comunicazione del Dirigente non è certamente idonea a modificare o innovare il contenuto della convenzione di concessione del 26.02.2016 ma illumina ulteriormente su quale fosse l'effettiva volontà dei contraenti (apparendo invero irrilevante, in sede di indagine della volontà dei contraenti, l'omesso richiamo dell'art. 144 cod. ass. per quanto concerne l'azione nei confronti dell'assicuratore).
Non convince, in alternativa, né la ricostruzione dello schema negoziale in termini di mero mandato al recupero stragiudiziale dei costi né quella di un mandato con rappresentanza anche processuale per la promozione dell'azione giudiziale risarcitoria ma non accompagnato ad una cessione del credito (con la conseguenza, in tesi, che potrebbe agire, come mandataria, soltanto in nome e Parte_1
pagina 7 di 12 per conto del per il risarcimento del danno ma la condanna dovrebbe essere disposta a favore CP_3 del Comune mandante e rappresentato).
L'interpretazione complessiva del rapporto negoziale impone di valutare con particolare attenzione, infatti, l'assenza di alcun pagamento da parte del al concessionario a titolo di corrispettivo per CP_3 gli interventi di ripristino, sicché è evidente, per elementari ragioni logiche, che i costi/danni che il concessionario recupera dai responsabili costituiscono essi stessi il corrispettivo del servizio reso in regime di concessione e le parti hanno chiaramente inteso che venissero acquisiti definitivamente dal Concessionario, senza né imputazione diretta ad un ipotetico mandante rappresentato né obbligo di retrocessione.
È evidente, dunque, che il ha inteso cedere integralmente il credito risarcitorio al CP_3 concessionario, con facoltà di costui di esercitare le azioni ritenute opportune, anche in sede giudiziale, non ostando a tale conclusione l'assenza dell'esplicita indicazione letterale di una “cessione del credito” o di altre formule sacramentali.
Per queste ragioni, pertanto, non convince nemmeno la ricostruzione in termini di mero mandato per il recupero esclusivamente stragiudiziale dei costi, in quanto, in tal modo, l'attività del Concessionario/mandatario non avrebbe alcuna remunerazione e ciò stride con qualunque logica economica sottesa alla complessiva operazione amministrativa.
Infine, deve precisarsi che la ravvisata cessione del credito risarcitorio non deriva naturaliter dallo schema normativo della concessione di servizi ma è una pattuizione aggiuntiva voluta dalle parti nella specifica concessione de qua, come specifica modalità di remunerazione e sfruttamento del servizio, accompagnata da trasferimento di rischio operativo (connesso sia alle difficoltà di recupero dei crediti sia all'esclusione della cessione del credito per taluni incidenti, ad esempio quelli mortali, cfr. pag. 5 capitolato speciale).
Deve dunque ritenersi, in conclusione, che sia pienamente legittimata, quale Parte_1 cessionaria del credito originario del ad agire nei confronti degli odierni convenuti per il CP_3 risarcimento del danno cagionato al manto stradale dal sinistro stradale che ha visto coinvolto il veicolo assicurato.
Non inficiano tale conclusione i pareri ANAC citati dall'appellata; detti pareri fanno riferimento, infatti, a convenzioni in cui si dava atto di accordi tra il concessionario e talune compagnie assicurative ma ciò non esclude che, pur in mancanza di accordi di tal genere nell'ambito della concessione affidata dal il credito risarcitorio possa essere ceduto secondo l'ordinaria disciplina Controparte_3 civilistica;
naturalmente, in assenza di preventivi accordi con le compagnie, come nei casi esaminati dall' (che, si immagina, vertessero altresì sulla preventiva quantificazione dei costi), il danno CP_5 dovrà essere quantificato e liquidato secondo le norme generali aquiliane, senza che possa applicarsi ai responsabili del sinistro e ai suoi assicuratori (terzi rispetto al contratto pubblico tra il
[...]
) il tariffario previsto dalla concessione. Parte_3
Anche i numerosi precedenti giurisprudenziali menzionati dall'appellata (e anche da parte appellante) rivestono una rilevanza relativa, in quanto riguardano rapporti di concessione con altri Comuni o enti pubblici locali, di cui non sono noti, in dettaglio, i precisi testi contrattuali e gli schemi negoziali.
pagina 8 di 12 Infine, deve escludersi che l'accertata cessione del credito sia vietata dall'art. 8 d.l. 79/1997, che attiene alla diversa fattispecie della cessione in blocco dei crediti pecuniari “incagliati”, già liquidi ed esigibili, delle Pubbliche Amministrazioni a società di recupero crediti al fine di agevolare il recupero, anche parziale, delle somme spettanti agli enti pubblici. Tale disciplina speciale, introdotta nel 1997 per favorire il recupero di tali crediti e raggiungere obiettivi di risanamento della finanza pubblica, riguarda il caso particolare dei crediti di valuta già scaduti ma non incassati dagli enti pubblici e che la norma speciale de qua autorizza a cedere, anche a prezzo inferiore all'ammontare nominale del credito.
Ma tale norma speciale non esclude la possibilità per un Comune di cedere crediti al di fuori di questa particolare ipotesi e, in particolare, di cedere crediti di natura risarcitoria e, dunque, non liquidi, ponendosi dunque la fattispecie di cui è causa al di fuori del campo di applicazione dell'art. 8 d.l. 79/1997, concernente crediti “liquidi ed esigibili” (in termini analoghi, cfr. Trib. Napoli, 6 marzo 2024, RG 20285/2021).
Infine, deve rilevarsi che l'appellante ha chiesto già ante causam il pagamento del risarcimento qualificandosi come cessionaria del credito (cfr. diffida 30.05.2022 doc. 7 primo grado), sicché deve ritenersi che il debitore ceduto sia stato adeguatamente notificato della cessione già prima dell'introduzione del giudizio, qualificandosi come notifica di cui all'art. 1264 c.c. qualunque atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. ex multis Cass. 12734/2021).
2.2) Assenza di profili di illegittimità della proroga tecnica del contratto di concessione, ai fini di una eventuale disapplicazione
La parte convenuta in primo grado (pag. 3 comparsa) ha sollevato eccezione in ordine alla pretesa inefficacia derivata del contratto per intervenuta scadenza della concessione.
Sebbene la censura non sia stata riproposta in sede di appello, ritiene il Tribunale che un'eventuale accertata illegittimità di provvedimenti amministrativi “a monte” del contratto di concessione dovrebbe comportare la disapplicazione di tali atti, con conseguenze in termini di efficacia del contratto di concessione, secondo i generali principi riconducibili al noto All. E della legge 2248 del 1865.
Osserva il Tribunale che il contratto di concessione era vigente dal 25.11.2015 al 31.01.2018 (articolo 5 concessione) e che il sinistro è avvenuto dopo tale scadenza (in particolare, il 29.05.2020).
Risulta dagli atti proroga tecnica (doc. 11f primo grado, comunicazione direttore dal Per_1
01.04.2020 al 31.05.2020, periodo nel quale è avvenuto il sinistro, e non vi sono doglianze circa assenza di pregresse proroghe dal 2018 al 2020, dovendosi presumere la sussistenza di plurime consecutive proroghe.
Premesso che la proroga tecnica ha natura di atto amministrativo autoritativo, sindacabile dunque soltanto nei limiti del sindacato di legittimità (Cass. S.U. 13762/2025, pag. 7), ritiene il Tribunale che non emergano profili di illegittimità del provvedimento di proroga, tali da determinarne una disapplicazione.
La proroga dei contratti pubblici era prevista, ratione temporis, dall'art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016, vigente all'epoca in questo testo:
pagina 9 di 12 “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.” (sottolineatura aggiunta).
Nel caso di specie, la possibilità di prorogare la concessione era prevista espressamente nella relazione tecnica allegata alla delibera della giunta (pag. 8, doc. B) – relazione espressamente richiamata all'art. 11 del Contratto – e soprattutto nel capitolato di concessione, all'art.
3.1 lett. c) (pagina 24 All. D).
Non dispone questo Giudice ordinario di elementi che consentano di sindacare l'azione del in CP_3 ordine alla decisione di prorogare il contratto nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, soprattutto in punto asserita inerzia del nell'indizione di una nuova gara e in punto CP_3 adeguatezza della durata della proroga rispetto al tempo necessario per l'individuazione di un nuovo contraente.
Non emergono né sono stati puntualmente dedotti, infatti, elementi da cui desumere un vizio di legittimità della proroga, in termini di violazione di legge o eccesso di potere, sicché non può procedersi ad alcuna disapplicazione.
In particolare, non vi sono elementi per affermare (senza sconfinare in un inammissibile sindacato della discrezionalità amministrativa) se la proroga disposta dal di Milano sia compatibile o meno CP_3 con il “tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente” né emerge se la procedura di affidamento fosse già iniziata o meno.
2.3) Responsabilità risarcitoria e quantificazione del danno risarcibile
Tutto ciò premesso e statuito in ordine alla legittimazione dell'odierna appellante ad agire in via risarcitoria nei confronti degli appellati, ritiene il Tribunale che, nel merito, sussista la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di nella causazione dei danni al manto stradale. CP_2
CP
, infatti, non ha contestato il sinistro (così espressamente a pagina 11 comparsa primo grado) sicché deve ritenersi provato, anche sulla base del CAI in atti (doc. 2 primo grado, p. 86-87 documenti prodotti con la citazione), che in data 29.05.2020, in Milano, si è verificato un tamponamento tra tre CP veicoli, tra cui l'autovettura tg. FC839GW di proprietà e assicurata con , che ha CP_2 tamponato il veicolo che lo precedeva (cfr. disegno sul CAI).
Non essendovi elementi per meglio ricostruire la dinamica del sinistro e individuare le precise quote di responsabilità dei tre conducenti o per escludere tout court un quid di responsabilità del conducente del veicolo di proprietà , il fatto che costui abbia tamponato il veicolo che lo precedeva consente CP_2 di presumere una sua almeno concorrente responsabilità per inosservanza della distanza minima di sicurezza, con la conseguenza che il terzo danneggiato – nel caso di specie, l'appellante, quale avente causa del – può chiedere il risarcimento integrale del danno a ciascuno dei responsabili, ai CP_3 sensi dell'art. 2055 comma 1 c.c. CP La descrizione nel CAI del sinistro (tamponamento a catena), non contestato da , la produzione da parte dell'attrice (doc. 4 primo grado) di un documento, pur di formazione interna, attestante la gestione di rifiuti solidi e liquidi e l'intervento per sversamento di liquidi su una ridotta superficie (1
pagina 10 di 12 mq) e la produzione, sempre ad opera dell'appellante (doc. 10 primo grado) di fotografie ritraenti i veicoli coinvolti e macchie sull'asfalto consentono di presumere che:
- l'incidente abbia rovinato e sporcato la strada con detriti e liquidi, determinando il sorgere di una voce di danno risarcibile in termini di costi necessari per pulizia e ripristino del manto stradale;
- – il cui intervento può ritenersi dimostrato in base alle fotografie dei Parte_1 veicoli nella sua disponibilità, non altrimenti spiegabili, e al documento di sversamento – abbia curato essa stessa la pulizia del manto stradale e la rimozione dei detriti dell'incidente, in esecuzione della nota concessione.
Non vi sono documenti giustificativi di spesa in quanto il danno è stato riparato direttamente “in economia” da Sicurezza e Ambiente – che dunque non può chiedere il rimborso di spese sostenute per servizi di terzi – ma ciò non esclude che essa possa vedersi riconosciuto e liquidato un danno in misura pari al costo congruo delle attività svolte.
Il danno è dunque provato in quanto l'appellante ha svolto delle attività di pulizia e ripristino che hanno un costo (di manodopera, di trasporto, di gestione rifiuti etc.) ma risulta particolarmente difficile la precisa liquidazione del danno nel suo esatto ammontare, tenuto conto del fatto che trattasi di voci di costi interni e che sarebbe del tutto antieconomico, alla luce del valore della causa, lo svolgimento di una CTU estimativa, che peraltro non potrebbe che fornire stime prudenziali.
Soccorre, pertanto, la liquidazione in via equitativa del danno (cfr. Cass. 127/2016) sulla base di valori di mercato, secondo l'id quod plerumque accidit, di un servizio di pronto intervento per la pulizia della strada e la gestione dei rifiuti connessi nonché sulla base del tariffario previsto nel contratto di concessione che, pur chiaramente non opponibile agli appellati terzi, può costituire un ragionevole parametro indicativo del costo congruo per gli interventi previsti (art. 3 Contratto).
Tutto ciò considerato, il Tribunale ritiene che il danno patito sia liquidabile, in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nella misura complessiva di 500 euro, in moneta attuale e già comprensiva di rivalutazione e interessi dal sinistro alla presente sentenza. CP_ In riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento della domanda attorea, pertanto, e CP_2
pertanto, devono essere condannati in solido tra loro, ai sensi degli articoli 2054, 2055 c.c. e
[...]
144 cod. ass., al pagamento di tale somma all'odierna appellante, oltre i soli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla sentenza al saldo.
3) Spese di lite
I contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa costituiscono grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite di entrambi i gradi per metà, con la residua metà per entrambi i gradi, nondimeno, a carico degli odierni appellati soccombenti e liquidata, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore sino a 1.100 euro, nella misura di cui al dispositivo, con esclusione della fase istruttoria nel grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
pagina 11 di 12 ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di pace di Milano n. 7772/2023 depositata il 06.12.2023,
attivamente legittimata a proporre la domanda risarcitoria di Parte_4 cui è causa;
accertata la responsabilità del conducente del veicolo tg. FC839GW di proprietà di nella Controparte_2 causazione del sinistro di cui è causa, visti gli articoli 2054, 2055 c.c. e 144 cod. ass.,
AN e , in solido tra loro, a pagare a Controparte_2 CP_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma complessiva di 500 euro, oltre interessi
[...] al tasso legale dalla sentenza al saldo;
COMPENSA tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi per metà;
AN e , in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_2 CP_1 Parte_1
la residua metà, che si liquida:
[...]
- quanto al primo grado, in euro 200 per compensi (euro 40 per fase di studio;
euro 40 per fase introduttiva;
euro 40 per fase istruttoria ed euro 80 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 21,50 per esborsi (metà C.U.);
- quanto al presente grado di appello, in euro 250 per compensi (euro 75 per fase di studio;
euro 75 per fase introduttiva;
euro 100 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 32,25 per esborsi (metà C.U.).
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Marco Carbonaro
pagina 12 di 12