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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 419 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato LO VERSO Parte_1
FABIO
- Appellante - C O N T R O A.M.A.P. CP_1
- Appellata contumace - All'udienza del 17/07/2025 ha deciso la causa come da dispositivo in calce FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 1299/2023 pubblicata il 12.04.2023 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta nei confronti dell' da Controparte_2
con ricorso depositato il 26.11.2019, con cui lo stesso, premesso Parte_1 di essere dipendente dell' e di essere inquadrato nel III° livello del Controparte_2
CCNL di settore, aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel V° livello (o, in subordine, nel IV°) del CCNL applicato al rapporto, sul presupposto dell'asserito svolgimento, dal luglio 2018, di mansioni in essi sussumibili. Richiamate le singole declaratorie contrattuali rivendicate dal lavoratore e quella nella quale lo stesso è attualmente inquadrato, il Tribunale osservava che dalla compiuta istruzione era emerso che il ricorrente aveva “svolto prevalentemente l'attività di autista di camion con rimorchi e mezzi pesanti, saltuariamente autista e manovratore dell'escavatore e dell'autospurgo, coordinando l'attività del collega , Parte_2 attività che ha ritenuto perfettamente inquadrabili del III° livello del CCNL per il settore Gas-Acqua in quanto riconducibili ad “attività operative specializzate che possono
1 comportare il coordinamento di altri lavoratori, operate con autonomia nell'esecuzione con elementi di variabilità nella realizzazione”; soggiungeva, inoltre, che non poteva condurre a diverse conclusioni la sua designazione come preposto ex d.l. n. 81/2008 “non essendo emerso che ciò abbia comportato lo svolgimento di attività inquadrabili nei livelli superiori”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_1 riforma. All'udienza del 17/04/2025, assenti le parti, la causa è stata rinvia ex art. 348 c.p.c. al 17.07.2025, data in cui, perdurando l'assenza delle parti, è stata decisa come da dispositivo in calce.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che non si Controparte_2
è costituita sebbene ritualmente evocata in giudizio. Deve, inoltre, darsi atto che la parte appellante non ha presenziato né all'udienza del 17.04.2025 né a quella successiva del 17.07.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., con provvedimento di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria;
sicchè ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di qui dichiarata, CP_2 dichiara improcedibile l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 1299/2023 pubblicata il 12.04.2023 dal Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Palermo, 17.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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