Articolo 3 della Legge 18 luglio 1980, n. 407
Articolo 2
Versione
21 agosto 1980
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1973 al 1979, valutato complessivamente in L. 78.800.000, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando per L. 18.000.000 l'apposito accantonamento e per L. 60.800.000 parte dell'accantonamento predisposto per "Censimenti ISTAT generali".
All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in L. 18.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 agosto 1980