Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 23440/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta, in grado di appello, al n. 23440/2023 r.g.a.c.
rimessa in decisione all'udienza del 3 aprile 2025 dopo la fissazione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
promossa da c.f.: nato ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 27.12.1991 e residente in [...],
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via D. Cimarosa, n. 29, presso lo studio dell'Avv. Cesare Zumpano (c.f.: ), dal quale è CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE
nei confronti della con rappresentanza gestione sinistri per Parte_2
l'Italia presso Multiserass S.r.l., c.f. e p. iva: , in persona del P.IVA_1
procuratore ad litem, Dott. (c.f: Controparte_1 C.F._3
quale rappresentante di rappresentata e difesa
[...] Controparte_2
in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dagli Avv.ti Erika Villanova (c.f.: C.F._4
Pag. 1
elettivamente domiciliati in Sessa Aurunca (CE), alla Via Vico II Ugolino, n.
12, presso lo studio dell'Avv. Rossella De Angelis.
- APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
e della c.f.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede legale in Roma,
alla Via Luca Gaurico, n. 187.
- APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni derivanti da circolazione stradale: appello avverso la sentenza n. 2416/2023 emessa dal giudice di pace di Barra,
depositata e resa pubblica il 6.04.2023.
Conclusioni: nelle note scritte ex art. 352, n. 1 c.p.c. depositate il 5 febbraio
2025 il procuratore dell'appellante ha così concluso: “in via principale,
insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello.
Più precisamente…: Condannare, in solido tra loro, la società Parte_2
e la . al risarcimento in favore dell'istante… Controparte_4
della ulteriore somma di €. 2.081,88, quale differenza tra la somma liquidata
dal Giudice di prime cure e l'importo richiesto sulla base del preventivo in
atti. Oltre interessi e danni da svalutazione monetaria, per le differenze
eventualmente liquidate, dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, il
tutto in ogni caso, entro la somma di €. 5.200,00; Condannare sempre in
solido i predetti convenuti (recte: appellati), al pagamento di spese diritti ed
onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione… In via subordinata,
in riferimento all'appello incidentale spiegato da se ne Parte_2
Pag. 2 richiede l'integrale rigetto in quanto infondato… pertanto, si richiede la
condanna anche per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della convenuta
(recte: appellata) Parte_2
Il procuratore dell'appellata-appellante incidentale, nelle stesse note ex art 352 c.p.c., primo termine “a ritroso”, depositate il 24 gennaio 2025, con riferimento all'appello principale “chiede di respingere l'appello promosso….
In via di subordine, nella… ipotesi di accoglimento, anche solo parziale,
dell'odierno appello… si chiede l'accoglimento delle conclusioni così come
formalizzate nella comparsa di costituzione e risposta e negli atti di cui al
giudizio di primo grado…” e con riferimento all'appello incidentale spiegato:
“In via principale, si insiste per la riforma integrale di tutta la sentenza…
accogliendo tutte le conclusioni di di cui al giudizio di primo Parte_2
grado… In via di ulteriore subordine, si insiste per la riforma parziale della
sentenza, sempre in accoglimento delle conclusioni subordinate del primo
grado, accertando una responsabilità concorsuale delle attrici (recte:
dell'appellante) e condannando al pagamento del 50% dei danni Pt_2
accertati in corso di causa… Con vittoria di spese e competenze del primo
grado e del secondo grado di giudizio… e condanna per lite temeraria ex art.
96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sia l'appello principale che quello incidentale risultano infondati e vanno rigettati.
Con atto notificato il 3.11.2023 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2416/2023 emessa dal Giudice di pace di Barra,
depositata e resa pubblica in data 6.04.2023 e non notificata, al fine di
Pag. 3 ottenere, in riforma della stessa, la condanna, in solido tra loro, della Parte_2
e della al pagamento a suo favore della
[...] Controparte_3
differenza di quanto già liquidatogli in primo grado a titolo di risarcimento del danno subìto dall'autoveicolo di sua proprietà in occasione del sinistro stradale avvenuto in Napoli, al Corso San Giovanni a Teduccio il 25.06.2019
alle ore 16:15 circa, differenza quantificata in complessivi di €. 2.081,88 e portata dalla sottrazione tra € 3.681,88 richiesti ed € 1.600,00 riconosciuti nel primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria – il tutto in ogni caso entro la somma di €. 5.200,00 – e vittoria delle spese di lite con attribuzione.
In particolare, innanzi al primo giudice aveva dedotto: - Parte_1
che, nelle predette circostanze di tempo, in regolare transito lungo il Corso
San Giovanni a Teduccio in direzione Ponticelli, l'autovettura di sua proprietà, DR 5 tg. DS694NF, veniva tamponata dall'autoveicolo Fiat Panda
tg. EW172YC, di proprietà della e assicurato per Controparte_3
la con polizza della il cui conducente, non rispettando CP_5 Parte_2
la distanza di sicurezza, lo impattava, col suo lato anteriore, nel lato posteriore facendolo sbandare e finire contro alcuni cassonetti dei rifiuti posti sul margine destro della corsia di marcia cagionandogli danni al lato posteriore e al lato anteriore destro;
che per la riparazione di tali danni si rendeva necessario l'esborso di € 3.681,88 oltre iva come da preventivo depositato in atti;
che, compulsata, la predetta Compagnia assicuratrice provvedeva a periziare il suo autoveicolo senza, tuttavia, dar corso ad alcun risarcimento, né
a comunicare i motivi che lo ostavano, sicché a mezzo del suo procuratore procedeva all'invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del d.l. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, che non
Pag. 4 veniva mai riscontrato.
Il aveva, quindi, concluso chiedendo la condanna dei Parte_1
convenuti, in solido, al pagamento del citato importo di € 3.681,88 più iva,
oltre altra somma per danno da sosta tecnica, interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. Tanto, nel limite dell'importo di €
5.200,00 e vinte le spese di lite con attribuzione.
Nella contumacia della convenuta con Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.10.2022, ossia in occasione della seconda udienza del giudizio, si era costituita la , che aveva Parte_2
contestato la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore, in quanto priva di riscontro probatorio non essendo intervenuta sul posto alcuna
Autorità, non essendo stata scattata alcuna fotografia nell'immediatezza del fatto, né sottoscritto il modello CAI dai conducenti dei veicoli coinvolti, e perché smentita dalla propria perizia eseguita sul suo autoveicolo, che aveva sollevato circa la compatibilità coi danni invocati;
aveva, poi, addotto che l'autoveicolo attoreo era stato già coinvolto in precedenza, il 25.04.2019, in altro sinistro stradale con sovrapponibili danni alla parte posteriore e alla parte anteriore sinistra e che, per tale motivo, aveva negato il risarcimento comunicandolo, a differenza di quanto enucleato dall'istante, al suo procuratore, il quale si era impegnato a inviarle la documentazione del citato,
precedente sinistro dell'aprile 2019 senza, però, fargliela mai pervenire,
impedendole, in tal modo, di procedere ad ogni ulteriore accertamento,
compreso quello sul veicolo del proprio assicurato, il quale malgrado le reiterate richieste non glielo aveva mai messo a disposizione per la perizia di riscontro;
aveva, inoltre, contestato il quantum debeatur, portato da un
Pag. 5 preventivo che, essendo documento di parte, non era considerabile quale mezzo di prova del danno subìto, peraltro stimato dal proprio fiduciario tecnico in soli imponibili € 996,42, eccependo, infine, che in mancanza di prova dell'avvenuta riparazione non era dovuta alcuna somma a titolo di
I.V.A., così come gli interessi e la rivalutazione monetaria.
La aveva, pertanto, concluso in via principale per il Parte_2
rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, e, in via subordinata, per la limitazione di una eventuale sua condanna ai soli danni accertati essere conseguenza diretta e immediata di sua responsabilità. Vinte
le spese di lite.
Trattata la causa e istruita con l'escussione dell'unico un teste indicato da parte attrice ( ), essa veniva decisa con la impugnata Testimone_1
sentenza n. 2416/2023 pubblicata il 6.04.2023, che in parziale accoglimento della domanda dichiarava l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della convenuta nella Controparte_3
causazione dell'evento dannoso condannandola, solidalmente con la Parte_2
al pagamento a favore dell'attore di € 1.600,00 (in luogo degli €
[...]
3.681,88 più iva richiesti) a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi, e delle spese di lite.
Circa tale diminutio la sentenza ha così argomentato: “… la somma
richiesta, quale costo per il ripristino del veicolo, appare eccessiva. È il caso
di ricordare che i preventivi di spesa, relazioni di perizia, ricevute fiscali e
quant'altro sono atti di parte e pertanto non rivestono valore probatorio
assoluto. Orbene, tenuto conto della documentazione prodotta, dei prezzi di
mercato delle parti di ricambio e delle parti effettivamente da sostituire e dei
Pag. 6 costi di manodopera occorrenti per le riparazioni e/o sostituzioni, tenuto
conto di ogni altro elemento relativo al veicolo (anno di immatricolazione e
stato d'uso), il giudicante ritiene equo e conforme a giustizia liquidare i danni
subiti dall'attore in € 1.600,00”.
ha, quindi, proposto appello articolando due Parte_1
motivi che di seguito verranno esaminati.
Benché ritualmente citata, la non si è Controparte_3
costituita neanche nel presente grado di giudizio, tant'è che alla prima udienza del 4.04.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Si è, invece, costituita la , in data 27.02.2024, e, quindi, Parte_2
nei venti giorni antecedenti alla prima udienza indicata in citazione in appello
(29.03.2024), proponendo tempestivamente appello incidentale avverso la sentenza.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, notificata a cura dell'appellata costituita la propria comparsa di costituzione contenente appello incidentale alla contumace e trattata la causa, Controparte_3
all'udienza del 12.12.2024, visto l'art. 352 c.p.c., la causa è stata fissata innanzi al giudicante per la rimessione in decisione per l'udienza 3 aprile
2025, con assegnazione alle parti dei seguenti termini perentori: sino a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
sino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e sino a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica, sostituendola contestualmente, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine per note con scadenza sempre al 3 aprile 2025.
Sia l'appello principale che quello incidentale sono, innanzitutto,
Pag. 7 ammissibili perché tempestivamente proposti, quello principale nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza (è stato notificato venerdì 3 novembre 2023; il termine scadeva lunedì 6 novembre 2023), quello incidentale perché, come prescrive l'art. 343
c.p.c., è stato proposto nella comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Compagnia assicuratrice appellata nel rispetto del termine di gg. 20
(27.02.2024) prima dell'udienza indicata in citazione (29.03.2024).
I due appelli sono ammissibili anche ai sensi degli artt. 342 e 348-bis
c.p.c., contenendone tutte le prescrizioni di queste norme.
L'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile agli appelli proposti dopo il 28.02.2023 ed il cui contenuto si applica anche all'appello incidentale prevede che l'atto di appello debba contenere, a pena di inammissibilità,
l'indicazione del capo del provvedimento che si intende impugnare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel caso in esame entrambi gli atti, oltre alle parti in causa, riportano compiutamente i capi del provvedimento che si è inteso impugnare e le modifiche richieste, la violazione di legge denunciata e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata [punto I) pagg. 2 e 3; punto II) pag. 4 nell'atto di appello principale – pagg. 11-17 e pagg. 17 e 18 in quello di appello incidentale].
Come sopra preannunciato il gravame principale è basato su due motivi.
Con il primo l'appellante ha contestato la “Carente /insufficiente
Pag. 8 /omessa motivazione nella liquidazione” in relazione al ragionamento effettuato dal giudice del primo grado nel procedere alla liquidazione del danno occorso all'autovettura di sua proprietà, non avendo nulla esposto circa i prezzi di mercato, né quali fossero le parti della vettura effettivamente da sostituire o e/o da riparare, limitandosi, invece, ad indicare il solo stato di immatricolazione, senza indicare il valore del veicolo, né in che modo ne avesse appurato lo stato di vetustà.
Col secondo motivo, ha denunciato il “mancato svolgimento di una
CTU”: sulla premessa che, laddove il giudicante non fosse stato in grado di procedere a idonea quantificazione dei danni o quantomeno ad indicare compiutamente gli elementi a base della liquidazione del danno, avrebbe potuto disporre una CTU che gli fosse d'ausilio per le pertinenti competenze tecniche, l'istante ha sostanzialmente dedotto che il medesimo non ha adeguatamente motivato il rigetto della relativa istanza di nomina di un ausiliario.
Passando al loro esame, si osserva che il primo rilievo deve essere ritenuto infondato.
Posto che, in virtù del noto effetto devolutivo che l'appello produce,
una volta proposto, e per il quale la cognizione della causa già esaminata dal giudice di primo grado è “trasmessa”, nei limiti in cui è stata devoluta, al giudice d'appello, occorre valutare le risultanze processuali del 1° grado onde decidere la controversia nel merito sulla base dei motivi di gravame proposti.
A tale riguardo, si osserva che, seppur espresso in maniera succinta, il giudicante condivide il ragionamento logico-giuridico e le conclusioni a cui è
pervenuto il giudice di primo grado, il quale, è utile precisare, ha posto l'anno
Pag. 9 di immatricolazione del veicolo per diminuire il risarcimento all'anno di immatricolazione del veicolo (andando così di segno contrario al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità - Cass. 10686/2023) soltanto quale ulteriore ma marginale elemento per fondare il suo convincimento.
D'altro verso, si evidenzia che l'appellante non ha fornito agli atti del presente giudizio il preventivo di riparazione di € 3.681,88 che pone come corretto e opportuno criterio di riferimento al fine della liquidazione del
quantum per differenza che ha richiesto con la proposizione del gravame, non consentendo a questo tribunale alcun raffronto tra i danni lamentati (ed effettivamente originati dal sinistro per cui è causa) e le voci dello stesso quanto a pezzi di ricambio e di manodopera a effettuarsi.
Oltretutto, non va sottaciuto che il valore probatorio del preventivo di riparazione non è “pieno”, nel senso che, e tale principio, ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità può ritenersi consolidato: “nel giudizio di
risarcimento del danno da sinistro stradale, non ha valore di prova il
preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e
non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di
ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso”
(Cass. n. 26692/2013), conseguendone che questo sia accompagnato da altra documentazione idonea a confermare le spese ivi indicate, oltre che a rendere visibili al giudice di quali danni si tratti: il che non si rinviene da nessuna parte.
Infatti, a differenza del giudizio innanzi al giudice di pace, in questo grado l'appellante non ha depositato rilievo fotografico dei danni di cui ha chiesto l'integrazione di risarcimento;
tali rilevi sono stati, invece, versati in
Pag. 10 atti dall'appellata quale parte integrante della perizia effettuata dal CP_6
proprio fiduciario (cfr. allegato all'atto costitutivo con appello incidentale denominato “all. C – fascicolo di primo grado – pdf”) e mostrano lo Pt_2
stato dell'autoveicolo del dopo l'evento, comprensivo anche di Parte_1
danni alla parte anteriore sinistra che pacificamente hanno avuto origine diversa dall'evento sinistroso in parola.
In ordine al secondo motivo di appello, si osserva che per il giudice di prime cure – che per l'istante avrebbe potuto ordinare un CTU a colmare le sue carenze tecniche - così come per quello di appello, ai fini della decisione sono risultate sufficienti le emergenze processuali esposte in sentenza (la documentazione prodotta, il richiamo ai prezzi di mercato delle parti da sostituire e ogni altro elemento).
Inoltre, si rileva che l'appellante in primo grado non ha mai richiesto -
né in citazione, né nei tre verbali di udienza (del 20.5.22, dell'11.10.22 e
10.03.23 nella quale ultima richiedeva l'assegnazione a sentenza della causa),
né in comparsa conclusionale - disporsi una CTU tecnica valutativa e,
pertanto, il giudice di prime cure non solo non era stato sollecitato sul punto,
ma non avrebbe nemmeno potuto motivare il diniego di quanto non gli era stato richiesto.
Questi ha avuto modo di visionare detto preventivo di riparazione e i rilievi fotografici offerti dall'allora attore.
In conclusione, si ritiene congruo l'importo liquidato dal primo giudice.
Venendo, ora, all'analisi dell'appello incidentale spiegato dalla anch'esso si basa su due motivi, ossia l'“erronea applicazione Parte_2
Pag. 11 dell'art. 116 c.p.c.” e l'“erronea valutazione delle risultanze processuali in
relazione al quantum debeatur”.
Con il primo motivo, la Compagnia ha, in particolare, censurato le dichiarazioni dell'unico teste ascoltato, detto , Testimone_1
considerandole compiacenti e, nel contempo, fumose e contraddittorie.
Il rilievo va disatteso.
Invero, sempre per il principio che a fondamento della decisione deve porsi il materiale probatorio offerto dalle parti (e, all'occorrenza, l'utilizzo delle comuni massime di esperienza), al pari del primo giudice, si ritiene che dichiarazioni testimoniali rese dal teste all'udienza del 10.03.2023 abbiano sufficientemente provato la domanda del nei suoi elementi Parte_1
costitutivi, così come da questi enucleati.
Esso, infatti, con una deposizione che non presenta elementi di criticità
tali da metterne in dubbio o inficiarne la genuinità, ha adeguatamente descritto le circostanze di tempo e di luogo e la dinamica dell'evento sinistroso (“A.D.R.: Ho assistito ad un incidente stradale che avveniva a fine
giugno 2019, nel pomeriggio, verso le 16:00/16:30 circa. A.D.R.: Io mi
trovavo a San Giovanni a Teduccio, Napoli precisamente sul Corso San
Giovanni a Teduccio ed ero a piedi. A.D.R.: Ho visto che c'era una macchina
DR, il modello tipo SUV che porta la ruota di scorta sul portello posteriore
(circostanza confermata dalle foto allegate dalla Compagnia) che stava
procedendo verso Ponticelli e poco prima di una rotonda, che è lì presente,
aveva rallentato… e veniva tamponata da una Fiat Panda di colore chiaro,
mi sembra beige che non si accorse che il veicolo DR davanti aveva
rallentato e lo tamponava. A.D.R.: La Fiat Panda colpiva con la sua parte
Pag. 12 anteriore la parte posteriore sinistra del DR che era davanti, più o meno
all'altezza dello spigolo posteriore sinistro e paraurti posteriore sinistro.
Par A.D.R.: Mi ricordo che dopo l'urto il sbandava verso destra… a causa di
ciò finiva per urtare con il suo lato anteriore destro contro dei cassonetti dei
rifiuti situati lungo il margine destro della strada”; per due volte ha descritto
– e provato di conoscere – il luogo dell'accadimento “A.D.R.: …la strada in
questione è a doppio senso di circolazione e io mi trovavo a piedi e stavo per
attraversare la strada”; “A.D.R.: Preciso che la strada in questione è a
doppio senso di circolazione con una corsia per ogni senso di marcia”.
Quanto ai danni riportati dall'autoveicolo tamponato concordemente a quanto dichiarato in precedenza circa i punti d'urto tra i veicoli, ha riferito “
Dopo l'incidente mi sono avvicinato, insieme anche ad altre persone, per
Par vedere se si fosse fatto male qualcuno;
ho visto che la aveva un danno sul
paraurti posteriore alla parte sinistra che si era spaccato e il fanale
posteriore si era rotto Ricordo inoltre che alla parte anteriore destra c'era un
danno all'altezza del paraurti anteriore destro dove il gancio spaccato e si
era staccato e nel paraurti c'era il segno della strisciata del paraurti
anteriore destro contro i cassonetti ed era rotto il fanale sul paraurti
anteriore” (danni, raffigurati anche nelle foto in accluso alla perizia fatta eseguire dalla Compagnia, che appaiono adeguatamente sovrapponibili al narrato del circa la dinamica del sinistro così come prospettato e Parte_1
indipendenti dal precedente avvenuto il 24.09.2019, vale a dire due mesi prima) e aggiunto che “A.D.R.: Ricordo che sui due veicoli coinvolti ci
stavano solo i conducenti e nessuno riportava lesioni personali. A.D.R.: Per
Par quanto ricordo il veicolo aveva qualche graffio nella parte posteriore
Pag. 13 però ricordo che il paraurti posteriore si spaccò per il tamponamento”; ha,
infine, visionato i rilevi fotografici, che si presume essere quelli depositati dall'istante in quel grado di giudizio, ma ripetesi non nel presente, riferendo
“A.D.R.:… riconosco… il veicolo DR coinvolto nell'incidente e individuo i
danni subiti” e che nell'occasione “A.D.R.: Non è intervenuta la polizia dopo
l'incidente.”
Quanto alla mancata menzione e descrizione dei danni presumibilmente riportati dall'autoveicolo Fiat Fanda investitore, di cui si è
doluta la Compagnia, risulta ragionevole ritenere che al teste alcuna domanda gli fosse stata rivolta in tal senso, nemmeno dal procuratore di essa stessa il quale ne aveva tutto l'interesse. Parte_2
Inoltre, al riguardo va aggiunto che la S.C. con sentenza del 24
settembre 2015, n. 18896, ha chiaramente espresso, tra l'altro ribadendo un precedente indirizzo, il principio secondo il quale il giudice del merito,
quando escute un teste, riveste un ruolo attivo e partecipe con pieni poteri di sondare meticolosamente la sua attendibilità ponendogli domande a chiarimento, contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato e quanto risultante da altre prove, incorrendo, invece, in contraddizione nel momento in cui non gli rivolge tali quesiti a chiarimento, non lo riconvoca e pur tuttavia ritiene lacunoso il suo narrato perché deficitario su circostanze non capitolate.
Evidentemente, il giudice di pace, durante la sua escussione, non ha ritenuto sussistenti contraddizioni tali da necessitare la proposizione al teste di domande a chiarimento.
Dalla stessa deposizione non emerge la sussistenza di alcuna manovra pericolosa o repentina posta in essere nella guida da parte dell'istante
Pag. 14 appellante in modo tale da impedire al conducente del veicolo Fiat Panda
l'adozione di adeguate manovre di emergenza, sicché non si ritiene sussistere alcun concorso colposo del danneggiato e, pertanto, risulta superata la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.,
di pari responsabilità dei due conducenti ed, ai sensi del terzo comma, dei proprietari dei due mezzi, nella produzione del sinistro.
Invero, nell'ipotesi di tamponamento del veicolo che precede, il mancato rispetto della distanza di sicurezza pone a carico del tamponante una presunzione de facto di negligenza, che a sua volta esclude la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. (Cass. 4295/88). Ciò in quanto l'improvviso arresto del veicolo che precede costituisce evento prevedibile
(Cass. 6065/87).
Non può essere accolto neanche il secondo motivo di appello incidentale, per il quale il primo giudice avrebbe definito la somma da risarcire sull'erronea valutazione delle risultanze processuali ritenendo i danni lamentati compatibili col sinistro per cui è causa “sulla base di alcune foto
dimesse, sebbene vi fosse agli atti una perizia che confermava la non
compatibilità ed in presenza di una banca dati Ivass da cui si evince come il
medesimo veicolo abbia sofferto sempre un tamponamento con ulteriore
scontro con la parte anteriore un paio di mesi prima”.
Ebbene, come per l'esame del primo motivo dell'appello principale,
anche in questo caso si osserva che vanno condivise le motivazioni del primo giudice, in quanto basate sulla documentazione e sulle risultanze processuali,
che lo hanno in ogni caso portato a riscontrare i danni effettivamente patiti dall'autoveicolo dell'istante (al lato posteriore e al lato anteriore-spigolare
Pag. 15 destro) e a liquidarli sulla base del materiale probatorio offerto, che l'ha determinato, da un lato, a ridurre l'importo richiesto e, dall'altro a non considerare congruo quello di € 996,42 di cui alla perizia della Compagnia.
Del resto, è appena il caso di rammentare che anche detta perizia rappresenta un mero documento di parte sia per quanto concerne la quantificazione ivi contenuta, sia per quel che riguarda la sua attestazione di incompatibilità dei danni effigiati in foto e riferiti dal teste.
In definitiva, anche l'appello incidentale va rigettato.
In virtù della reciproca soccombenza, tra le parti costituite vanno compensate le spese del presente grado di appello.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, DPR 115/2002
perché sia l'appellante principale sia quello incidentale versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, rispettivamente, principale ed incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2416/2023 emessa dal Giudice di pace di Barra, depositata e resa pubblica in data 6 aprile 2023 promosso da nei Parte_1
confronti della e della così Parte_2 Controparte_3
provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti costituite;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
Pag. 16 dell'appellante principale e di quello incidentale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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