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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5004/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Parte_2
, presso il cui studio in Bisceglie, alla Piazza Vittorio
[...]
Emanuele n. 54, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 2 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 26.06.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di invalidità civile, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 genericità e l'infondatezza nel merito.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti e circostanze che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Ancora in via preliminare, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
3. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano
2 incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott.
[...]
specializzato in medicina legale, le cui conclusioni appaiono Persona_1 condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, versa nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta di assegno di invalidità civile (invalidità civile pari al 74%), riconoscendo, in particolare, la sussistenza della riduzione pari al 78% della capacità lavorativa richiesta ai fini dell'assegno di invalidità a far data “da giugno 2023” in cui fu effettuato intervento di artroprotresi dell'anca destra da cui il consulente d'ufficio ha fatto risalire il peggioramento della condizione psicofisica della ricorrente con conseguente riduzione della capacità lavorativa da tale data (cfr. CTU in atti).
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato che la ricorrente è affetta da: “DIABETE MELLITO TIPO 2, OBESITA' CON COMPLICANZE
ARTROSICHE (BMI: 31), SPONDILOARTROSI CON DISCOPATIE ED ERNIE DISCALI
LOMBARI, ESITI DI INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE VERTEBRALE LOMBARE,
COXARTROSI BILATERALE CON ESITI DI INTERVENTO D'ARTROPROTESI ANCA
DESTRA, EPATOSTEATOSI, CALCOLOSI RENALE E DELLA COLECISTI, ESITI DI
INTERVENTO DI ADDOMINOPLASTICA PER LAPAROCELE, INSUFFICIENZA
VENOSA CRONICA ARTI INFERIORI, AMBLIOPIA OCCHIO SINISTRO”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha quindi proceduto a una quantificazione complessiva delle singole patologie, riconoscendo la sussistenza di una riduzione della capacità lavorativa pari al 78%.
Più specificamente, il consulente d'ufficio, con riferimento alle varie patologie riscontrate e alla relativa quantificazione, ha osservato che:
“La compromissione dell'efficienza psico-fisica globale della Sig.ra , Parte_1 intesa sia come capacità di assolvere le ordinarie funzioni quotidiane, che come capacità lavorativa generica, riguarda prevalentemente la sfera fisica. Le limitazioni sono legate in maniera preminente alla patologia artrosico- degenerativa polidistrettuale, che, con la sua componente algo-disfunzionale, incide negativamente sulle risorse fisiche spendibili, specie se rapportate a quelle esigibili da un soggetto sano di pari età. Essendo chiamato ad esprimere un
3 giudizio valutativo in termini quantitativi sullo stato di invalidità della ricorrente, facendo riferimento il più possibile, come richiesto dal Giudice, alle tabelle annesse al DM 5/2/92, lo scrivente prenderà in considerazione, nell'ambito del quadro morboso complessivo, solo le patologie con significativo impatto invalidante. Iniziando dal diabete mellito, già valutato dalla Commissione Medica in occasione della Visita Collegiale, che fa riferimento, come si evince dal relativo verbale, al codice tabellare 9309 (Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado 41 – 50%, si conferma una percentuale del 40 %. L'ambliopia a carico dell'occhio sinistro può essere rapportata, con buona approssimazione, alla cecità monoculare (cod.
5005), che ammette una percentuale di invalidità del 30 %. Gli esiti dell'intervento d'artroprotesi anca destra possono, per analogia, fare riferimento alla voce esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca (cod. 7223), con una percentuale prevista compresa tra 31 e 40 %; si propende per il 35 %. In quanto alla patologia poliartrosica, con una espressività clinica non particolarmente grave, non è possibile un univoco riferimento tabellare. Tenendo in debito conto il quadro clinico complessivo, comprendente la sintomatologia dolorosa cronica e le difficoltà nella deambulazione, pare equo riconoscere una percentuale complessiva di invalidità non inferiore al 20 %”.
Sulla base di tale puntuale valutazione delle singole patologie, il consulente d'ufficio ha quindi osservato che “Sommando le percentuali e correggendo la somma con la formula “a scalare” di Balthazard, si perviene ad un valore complessivo del 78 %”.
Le conclusioni raggiunte dal c.t.u., anche in ordine alla decorrenza, sono condivisibili, facendo riferimento a un elemento documentale certo che consente di datare il pregiudizio per la sfera psichica ritenuto rilevante ai fini della determinazione dell'invalidità.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile dal 28.06.2024, data dell'intervento dal quale il CTU nominato nel presente procedimento ha fatto decorrere il complessivo peggioramento del quadro clinico sanitario della ricorrente che ha condotto al riconoscimento del requisito sanitario
(cfr. c.t.u. in atti).
4 Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva, anche rispetto al deposito del ricorso per a.t.p., e sulla base di una situazione medica aggravatasi rispetto al momento della presentazione della domanda amministrativa e alla visita della commissione medica per l'invalidità civile e di cui, quindi, quest'ultima non ha potuto tener conto nel momento in cui ha espresso il giudizio di invalidità, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, considerato che, al momento della visita della commissione medica d'invalidità civile il giudizio svolto da quest'ultima era corretto.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5004/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. sussistenza del requisito sanitario in capo a per Parte_1 percepire l'assegno di invalidità civile dal 28.06.2024;
2. compensa le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 2.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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