Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di distanze tra costruzioni, il principio secondo il quale la norma di cui all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), imponendo limiti edilizi ai comuni nella formazione di strumenti urbanistici, non è immediatamente operante nei rapporti tra privati, va interpretato nel senso che la adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. ON VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ME CO, AL IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAVOIA 44, presso lo studio dell'avvocato S. MARANELLA, difesi dagli avvocati LEONARDO CAMPOLIETO e TROJANO RI ROSARIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DI RI IO, RB RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. V. DE PAOLI 13, presso lo studio dell'avvocato L. GARDIN, difesi dall'avvocato LUIGI COLAPINTO, giusta delega in atti e dell'avvocato GIUSEPPE GALLO, in sostituzione dell'avvocato BASSO MICHELE deceduto, per procura speciale n. rep. 13272 del Notaio Dr. Di Giovanni Pezzuto in Putigliano;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 228/95 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 8/3/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/6/98 dal Consigliere Dott. ON VELLA;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GALLO difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12 maggio 1984 LA DI e AZ NO convennero, davanti al Tribunale di Bari, ON VI e MA RB per la condanna a demolire la sopraelevazione di un fabbricato, assumendo che era stato costruito senza rispettare la distanza legale da un immobile di cui essi istanti erano i proprietari.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono il fondamento della domanda la quale fu, però, accolta dal Tribunale che li condannò ad arretrare la nuova costruzione a tre metri dalla proprietà degli attori (da cui era distaccata da uno spazio) per violazione dell'art. 3, punto 4 del comma 7 della variante al programma di fabbricazione del Comune di Rutigliano. I soccombenti proposero impugnazione, alla quale resistettero gli attori e la Corte d'appello di Bari, con sentenza dell'otto marzo 1995, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda. La Corte d'appello, esclusa l'operatività del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e, ritenuta applicabile la norma sui cortili del regolamento edilizio di Rutigliano dello anno 1972, per la quale "la normale libera fra muri opposti non può essere minore di tre metri (norma confermata dalla variante al piano regolatore dell'anno 1981), ha osservato che tale distanza costituiva soltanto "l'indicazione di un dato oggettivo, cioè un risultato finalizzato ad evidenti esigenze di sicurezza e di igiene e che essa era stata nella specie rispettata, essendosi accertato che tra i beni delle parti in causa vi era un distacco di metri sei e cm. ventinove. Ha affermato, inoltre, che la norma non era, comunque, integrativa dell'art. 873 del codice civile, limitandosi a prevedere una determinata ampiezza dei cortili e che, perciò, anche se fosse stata violata, non si sarebbe potuta pronunciare la condanna degli appellanti alla riduzione in pristino. Il DA e la NO ricorrono per cassazione con tre motivi. Il VI e la RB resistono con controricorso illustrato con una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi, tutti connessi, si censura la sentenza impugnata sostenendosi che la Corte d'appello è incorsa in errore per avere ritenuta conforme al diritto la sopraelevazione costruita dai convenuti, in base al rilievo che essa era rispettosa della distanza di tre metri prescritta dalla norma dell'art. 3 della variante al programma di fabbricazione, e che tale disposizione era applicabile non ponendosi in contrasto con l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, giacché questo prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate solo se tra gli immobili vi siano aree pubbliche, mentre i due fabbricati erano separati da uno spazio interno (cortile o chiostrina).
Si aggiunge che la stessa Corte ha errato anche nell'affermare che non si sarebbe potuto condannare il costruttore alla riduzione in pristino, neppure se fosse stato violato l'art. 3 della variante regolando questa disposizione le dimensioni dei cortili e non i distacchi tra fabbricati.
In contrario si afferma che si sarebbe dovuto disapplicare l'art. 3 delle variante, perché contrastante con il decreto ministeriale del 1968, avente forza di legge;
ritenere operante la norma dell'art. 9 dello stesso;
e condannare i convenuti alla demolizione delle parti della sopraelevazione costruite a meno di dieci metri dalla parete del fabbricato degli attori.
Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello ha considerato legittima la sopraelevazione costruita dai convenuti alla distanza di m. 6,29 dalla proprietà degli istanti, avendo applicato la norma della variante al programma di fabbricazione, secondo cui i distacchi interni tra gli isolati devono essere di almeno tre metri.
Così decidendo è incorsa nelle violazioni denunziate. Innanzitutto ha ritenuto erroneamente che la norma della variante, in quanto disciplinante l'ampiezza degli spazi tra costruzioni dei cortili, sarebbe estranea alla materia delle distanze e che, quindi, dalla sua violazione (nella specie non verificatasi) non deriverebbe l'obbligo della riduzione in pristino per il costruttore. Ed, infatti, se è vero che, per un principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, le disposizioni degli strumenti urbanistici che regolano l'ampiezza dei cortili non riguardano in genere la distanza tra le costruzioni, perché "disciplinano i rapporti planovolumetrici tra le costruzioni stesse e gli spazi liberi adiacenti e dettano prescrizioni relative all'ampiezza di questi ultimi in rapporto proporzionale alla superficie complessiva delle pareti circostanti", è anche vero, tuttavia, che detto principio è inapplicabile quando la norma imponga il rispetto di una distanza determinata tra le costruzioni. In tale ipotesi la disposizione è della medesima natura di quella dell'art. 873 del codice civile, anche se lo spazio esistente tra gli immobili delle parti in contesa sia un cortile, essendo irrilevante la funzione ad esso riservata, qualora possa, comunque, costituire oggettivamente un'intercapedine vietata (sent. n. 3270 del 1984). Nel caso concreto la norma della variante era relativa ai distacchi perché prescriveva la distanza specifica di tre metri tra fabbricati, conformemente al dettato dell'art. 873 del codice civile. Ed essendo contenuta in uno strumento urbanistico entrato in vigore dopo il decreto ministeriale del 1968, era illegittima in quanto prevedeva un intervallo tra fabbricati minore di quello di dieci metri imposto da quest'ultimo. Pertanto il Giudice d'appello avrebbe dovuto disapplicarla ai sensi dell'art. 5 della legge n.2248 del 1865 all. E., come già stato deciso da questa Corte con riguardo a situazioni analoghe (sent. n. 8994 del 1994) e ritenere la fattispecie disciplinata dall'art. 9 del decreto ministeriale del 1968.
Nè sarebbe corretto obiettare che quest'ultima norma era inapplicabile essendo indirizzata soltanto ai Comuni obbligati ad uniformarvisi nella redazione degli strumenti urbanistici. Al riguardo si rileva che nella giurisprudenza di questa Corte si era formato un contrasto circa l'operatività dell'art. 9 del decreto ministeriale del 1968 perché, mentre con alcune sentenze si era deciso che la norma aveva come destinatari soltanto i Comuni ai quali imponeva di formare gli strumenti urbanistici in base alle sue prescrizioni (sent. nn. 1256 del 1997, 1645 del 1994), con altre pronunce si era statuito che la norma obbligava anche i privati i quali dovevano, perciò, adeguarsi ad essa nello eseguire costruzioni sui propri fondi (sent. nn. 5702 del 1994, 1973 del 1988). Questo contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite (v. la sentenza n. 5889 del 1997) con la enunciazione del principio in base al quale il decreto ministeriale non è immediatamente operativo nei rapporti tra i privati ma impone determinati limiti edilizi soltanto ai Comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici. Da questo principio di diritto non deriva, però, che il giudice debba limitarsi a disapplicare la normativa contrastante con il limite minimo di distanza previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale. Egli deve anche applicare quest'ultima disposizione divenuta, per inserzione automatica, parte integrante di uno strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima, senza in tal modo vulnerare il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite, giacché ad operare nei rapporti tra i privati non è il decreto ministeriale ma pur sempre il regolamento edilizio o il programma di fabbricazione nella sua nuova formulazione. Se si aderisse, invece, a una diversa conclusione dovrebbe applicarsi la norma dell'art. 873 del codice civile, non essendo più operante l'art. 17 della legge 6 agosto n.
765 dopo l'avvenuta approvazione del programma di fabbricazione (secondo quel che dispone l'art. 4 della legge I giugno 1971 n. 291) in contrasto evidente con la finalità perseguita dal legislatore di arrestare il processo di degrado del territorio.
Non condivisibile è poi la tesi dei controricorrenti secondo cui sarebbe applicabile la parte finale dell'ultimo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale ("Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate), in quanto non risulta che nel caso in esame si sia verificata la medesima situazione contemplata dalla norma;
e gli stessi controricorrenti si sono limitati a richiamare genericamente, a sostegno della loro linea difensiva, una circolare (identificata con la sola data: 4 maggio 1972) dell'Assessorato all'urbanistica della Regione Puglia nella quale sarebbe contenuta la seguente espressione: "In tali zone B il tessuto urbanistico in linea generale è definito in ogni sua parte ed esso sotto l'aspetto viario costituisce di fatto un piano particolareggiato per la viabilità". Consegue che si deve accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa per un nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte d'appello, che provvederà sulle spese di questo giudizio e deciderà la impugnazione applicando lo strumento urbanistico locale integrato dalla norma dell'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.
P.T.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Bari anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Roma 9 giugno 1998.
Depositata in Cancelleria il 14/1/1999.