Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2560/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – Dott. Giordano
Avallone – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Vincenzo Parte_1
Scarcello;
RICORRENTE
e
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, CP_1
Umberto Ferrato e Carmela Filice;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2019 la ricorrente Parte_1 conveniva in giudizio l' Controparte_2 lamentando che l' , nella liquidazione di differenti Controparte_3
prestazioni, tratteneva la complessiva somma (alla data di deposito del ricorso) di € 7.302,53 per il recupero di indebiti relativi all'indennità di malattia (per gli anni 2009/2012 e 2013) ed alla disoccupazione agricola
(per gli anni 2008/2009/2012). Specificava che per il 2008, 2009, 2012
e 2013 era stata regolarmente iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e, pertanto, alcun indebito poteva essere maturato per tali annualità.
Evidenziava di aver prestato per diversi anni attività lavorativa alle dipendenze dell' e che l' in Parte_2 CP_1
passato aveva disconosciuto per le suddette annualità i rapporti lavorativi intercorsi. Avverso i disconoscimenti aveva proposto ricorso
Tale ricorso veniva (ma solo parzialmente) accolto (con sentenza
340/2016) e, pertanto, le giornate lavorative intercorse tra le parti dovevano essere riconosciute dall' . CP_1
In ragione di ciò, chiedeva che venisse riconosciuto il proprio diritto alla percezione integrale delle indennità richieste e che l' fosse CP_1
condannato alla restituzione delle somme trattenute.
Si costituiva l' , il quale contestava le domande della ricorrente con CP_1
varie argomentazioni. In particolare, evidenziava che: - per l'anno
2008, la ricorrente era stata cancellata parzialmente con riduzione da
102 gg a 51 gg dagli elenchi O.T.D. del Comune di residenza (come risultante dal 3° elenco nominativo trimestrale di variazione 2012 pubblicato telematicamente, con valore legale di notifica, dal
15/12/2012 al 11/01/2013) sulla base delle risultanze ispettive di cui al verbale di accertamento e notificazione del 25/07/2012 afferente al rapporto di lavoro svolto presso l'azienda agricola “Sibarelli
Salvatore”; - per l'anno 2009, era stata cancellata parzialmente con riduzione da 102 gg a 51 gg dagli elenchi predetti (come risultante dal
4° elenco nominativo trimestrale di variazione 2012 pubblicato telematicamente, con valore legale di notifica, dal 10/03/2013 al
25/03/2013) sempre sulla base delle risultanze ispettive di cui al verbale di accertamento e notificazione del 25/07/2012 afferente al rapporto di lavoro svolto presso l'azienda agricola “Sibarelli Salvatore”; - per gli anni 2010, 2011 e 2012, rispetto alle 102 gg dichiarate inizialmente per ciascun anno, era stata cancellata parzialmente (come risultante dal 3° elenco nominativo trimestrale di variazione 2016). Altresì, l' CP_2
evidenziava come, proprio in ossequio alla sentenza n. 340/2016, avesse successivamente provveduto ad iscrivere la stessa ricorrente negli elenchi anche per tali annualità, ma detta iscrizione era avvenuta per un numero di giornate inferiore rispetto a quello originariamente riconosciuto (rispettivamente n. 41 gg per il 2010, n. 51 gg per il 2011
e n. 51 gg per il 2012), escluso l'anno 2013 per il quale, a seguito di denuncia Aziendale approvata dall' , in data 05.10.2017 erano CP_2 state “valorizzate” le 102 giornate lavorate (come risultante dal 3° elenco nominativo trimestrale 2017). Pertanto, le somme trattenute e richieste come indebito dovevano ritenersi dovute in ragione proprio di detta cancellazione parziale delle giornate lavorative.
L' eccepiva, inoltre: - il proprio difetto di legittimazione passiva CP_2
relativamente alla implicita domanda di iscrizione negli elenchi O.T.D. per gli anni di competenza;
- l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza dei termini di cui all'art. 22 co. 1 del d.l. n.
7/1970 (convertito con modifiche nella Legge 11.3.1970 n. 83); -
l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art 47
d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639; - l'intervenuta prescrizione del diritto;
- la mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricolo.
Pertanto, chiedeva, il rigetto della domanda in quanto infondata.
Non veniva svolta istruttoria, trattandosi di controversia avente carattere documentale e la causa, all'odierna udienza, viene decisa all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In via preliminare, è da rigettarsi l'eccezione di decadenza ex art 47
d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 sollevata dall'Ente previdenziale posto che la norma in parola opera esclusivamente nel caso di azioni giudiziali dirette ad ottenere per la prima volta una prestazione previdenziale mai erogata, mentre, nel caso di specie, le indennità oggetto di giudizio
(disoccupazione agricola e malattia) risultano già liquidate alla parte ricorrente.
Sempre in via preliminare, invece, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in legge n.
83/1970, dall'impugnativa dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2008 e 2009, provvedimenti che stanno alla base della ripetizione di indebito per tali annualità.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011, prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,
l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del
1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno." (Cass. sent. n. 9622/2015 e successive conformi tra cui Cass. sent. n. 17653/20).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle prestazioni previdenziali.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché
l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n.
14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale
(Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. sez. lav.,
12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile
2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004
n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, la decadenza sopra descritta è maturata per gli anni 2008 e 2009 perché risulta documentato che la cancellazione delle giornate in agricoltura per tali anni in contesa sia avvenuta, ai sensi dell'art. 38, comma 7, d.l.
n° 98/2011, mediante pubblicazione, sul sito internet dell'istituto, del terzo elenco nominativo trimestrale relativo al 2012 (per l'anno 2008), avvenuta dal 15/12/2012 all'11/1/2013, e del quarto elenco nominativo trimestrale relativo al 2012 (per l'anno 2009), avvenuta dal 10/3/2013 CP_ al 25/3/2013 (cfr. allegati in fascicolo . Di conseguenza, non possono che risultare tardivi i diversi ricorsi amministrativi proposti avverso le comunicazioni afferenti alle CP_1
trattenute in ripetizione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di malattia per gli anni 2008 e 2009, dovendosi escludere che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass. sent. n. 12603/2007).
Il corso della decadenza è, invece, cominciato per il 2008 sin dal
12.1.2013 (ovvero dal giorno successivo al termine di pubblicazione del relativo elenco) e per il 2009 sin dal 26.3.2013 (ovvero dal giorno successivo al termine di pubblicazione del relativo elenco) con il decorso prima del termine (di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo di primo grado, poi del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risulta ampiamente tardiva la domanda giudiziale proposta il
19.7.2019.
Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro per gli anni 2008 e 2009 in contesa, né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass.
15.7.2005, n. 14994; Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n.
165/2023). In concreto l'esame della sussistenza dei caratteri del lavoro rimane precluso, per priorità logica e giuridica, dalla decisione in rito sulla decadenza.
Ne consegue l'inammissibilità per tardività della domanda giudiziale diretta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici delle giornate oggetto di cancellazione (parziale) per gli anni 2008 e 2009 in contesa e, in assenza di spazi di accertamento in via incidentale del rapporto di lavoro, deve essere respinta anche la domanda relativa all'accertamento CP_ negativo degli indebiti previdenziali azionati dall' (sul punto Cass. sent. n° 6229/19, estensibile a qualunque tipo di prestazione temporanea in agricoltura, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970). CP_ Pertanto, sono fondate le pretese dell' alla restituzione delle somme a titolo di disoccupazione agricola e di indennità di malattia indebitamente erogate per gli anni 2008 e 2009 alla luce della cancellazione parziale, ma definitiva, delle giornate in agricoltura.
Per ciò che concerne, invece, le ulteriori annualità delle prestazioni previdenziali in contestazione (2012 e 2013 ovvero quelle durante le quali sono state erogate le relative indennità), dalla documentazione depositata agli atti del giudizio si evince chiaramente che la ricorrente risulta iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di
Mandatoriccio rispettivamente per n. 51 gg nell'anno 2011 e per n. 51 gg nell'anno 2012. Tanto si deduce sia dalla produzione dell'estratto contributivo prodotto dalla parte ricorrente che dalla documentazione depositata dall' . CP_1
Orbene, alla luce di ciò, avendo l' documentato l'avvenuta CP_1
liquidazione delle indennità (di malattia e disoccupazione) originariamente per 102 gg in luogo delle 51 gg per le quali poi la ricorrente è stata iscritta, deve riconoscersi come legittimo il suo comportamento, essendo state erogate in precedenza le prestazioni richieste considerando un numero di giornate superiore.
L'iscrizione per un numero di giornate inferiore, in sostanza, comporta la riduzione della misura delle indennità illo tempore erogate.
Anche la sentenza prodotta da parte ricorrente (per effetto della quale l' ha - comunque - provveduto al riaccredito di n. 51 gg per il CP_1
2011 e n. 51 gg per il 2012) non coglie nel segno (con riferimento alle doglianze della parte ricorrente) in quanto si limita, in relazione ad un ricorso proposto esclusivamente dall'azienda “ , a Parte_2
dichiarare improduttivo di effetti, nei confronti della medesima azienda, il verbale ispettivo del 14/10/2013 nella parte in cui lo stesso si è discostato dalle risultanze peritali conclusive sul fabbisogno di gg. di lavoro agricolo annue, nonché a dichiarare inammissibile la domanda dell' ricorrente diretta al riconoscimento dei rapporti di lavoro Pt_2
disconosciuti per difetto di legittimazione attiva, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c..
Diversamente, nel caso in esame, l' ha fornito ampia motivazione CP_1 delle trattenute eseguite, con riferimento all'indebito maturato a seguito dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2012 e dell'indennità di malattia per gli anni 2012 e 2013.
In particolare, l'Ente previdenziale ha precisato come, per effetto della riduzione delle giornate negli elenchi agricoli O.T.D. per l'anno 2012
(da 102 gg a 51 gg), abbia proceduto alla riliquidazione a debito della indennità di DS agricola erogata nel 2013 (con riferimento, per l'appunto, alle giornate lavorate nel 2012) che ha generato un indebito pari ad € 878,42. CP_ Parimenti, l' resistente ha chiarito come, sempre per effetto della riduzione delle giornate negli elenchi agricoli O.T.D. per gli anni 2011
e 2012 (da 102 gg a 51 gg), abbia proceduto alla riliquidazione a debito anche delle indennità di malattia sofferta per gli anni 2012 e 2013 da cui si sono generati indebiti pari ad € 223,58 dal 14/01/12 al 28/01/12,
€ 1.013,35 dal 08/02/12 al 30/03/12, € 677,50 dal 17/04/12 al 24/05/12,
€544,21 dal 24/01/13 al 22/02/13, € 704,82 dal 09/03/13 al 15/04/13 ed
€ 732,73 dal 03/05/13 al 08/06/13.
Di tanto ha fornito chiarimenti, come detto, in sede di comparsa di costituzione e mediante produzione documentale.
Alla luce di ciò, è evidente che la ricorrente è ben a conoscenza della motivazione degli indebiti.
Sotto altro profilo, va rilevata l'infondatezza della proposta azione giudiziale anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sulla parte ricorrente, della sussistenza del diritto preteso.
In concreto, in caso di indebito previdenziale, ed in particolare in caso di indebito per prestazioni temporanee in agricoltura, grava proprio sul lavoratore, in quanto accipiens, la prova della sussistenza del diritto a trattenere le prestazioni previdenziali già riscosse ovvero la prova di aver svolto lavoro subordinato, a titolo oneroso, in agricoltura e degli altri elementi costitutivi del diritto alle prestazioni temporanee erogate e percepite.
La parte ricorrente, infatti, non ha assolto l'onere probatorio della sussistenza di un valido rapporto di lavoro e di avere i requisiti per poter usufruire delle indennità pretese (cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877, così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt., n.
212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto, qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto, in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi
o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti, che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse (cfr. Cass. 11.02.2016, n. 2739, così massimata:
“L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di CP_1
un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs., n. 375, del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo
"status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”).
In effetti, la ricorrente non ha provato né offerto di provare di aver realmente maturato le giornate (negli anni precedenti, ovvero il 2011 ed il 2012) per avere diritto all'indennità erogate (di disoccupazione e malattia liquidate nel 2012 e nel 2013).
Fermo quanto già rilevato per ciò che concerne il maturato indebito relativo alla disoccupazione agricola (annualità 2012 erogata 2013), è bene precisare come, alla luce dell'art. 5, comma 6 D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 638/1983, il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavoratori stagionali in agricoltura
(OTD) matura alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
• iscrizione o diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
• prestazione di lavoro in agricoltura per almeno n. 51 giorni nell'anno precedente.
Questo è dato inferire dalla disposizione sopra richiamata, che di seguito si riporta: “I lavoratori agricoli [con contratto] a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Pertanto, pur tenendo conto del requisito minimo richiesto dalla norma,
l'indebito per cui è causa (relativamente alla malattia periodi dal
14.01.12 al 28.01.12, dal 08.02.12 al 30.03.12, dal 17.04.12 al 24.05.12, dal 24.01.13 al 22.02.13, dal 09.03.13 al 15.04.13 e dal 03.05.13 al
08.06.13) è conseguente alla riduzione delle giornate relative agli anni
2011 e 2012).
La prova dei fatti costitutivi del diritto a percepire e/o trattenere le prestazioni agricole indebitamente erogate non è stata fornita, sussistendo un difetto di allegazione. Infatti, la ricorrente ha genericamente dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni in contestazione (ma non chiede di provare né prova l'esistenza di tale rapporto di lavoro), mentre il recupero delle indennità di malattia del 2012 e 2013 scaturisce, invece, dalla riduzione delle giornate del 2011 e del 2012, sulla quale la ricorrente nulla di specifico deduce.
Ebbene, la parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante risultando omessa la prova del dedotto rapporto lavorativo per il numero di giornate necessario.
In ragione di tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Nulla per le spese, stante la dichiarazione agli atti del giudizio effettuata da parte ricorrente.
PQM
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona del Dott. Giordano Avallone - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 12 marzo 2025 Il GIUDICE del LAVORO
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.