Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Antonietta Savino Presidente rel.
dott. Stefania Basso Consigliere
dott. Gabriella Gentile Consigliere
ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del
13/5/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4532/20 del Ruolo Generale civile
TRA
in persona del Sindaco p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonia Romano, presso la quale
è elettivamente domiciliato in Portici (NA), corso Garibaldi n.254
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv.to Giuseppe Mottola, con cui elettivamente domiciliano in
Trentola Ducenta (CE), via degli Oleandri n.14
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.12.2020, il indicato in epigrafe ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.305/2020, pubblicata in data 16.6.2020, con la quale era stata accolta l'opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 5 del 5/4/18 emessa nei confronti di e a titolo di sanzione Controparte_1 Controparte_2 amministrativa derivante dall'inottemperanza all'ordine di demolizione di cui all'ordinanza n. 252 del 5/10/16.
l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di edilizia, erroneamente disattesa dal Tribunale, e nel merito l'erroneità della sentenza per avere ritenuto il difetto di legittimazione passiva degli odierni appellati, esenti da responsabilità per non essere i costruttori dell'immobile abusivo, senza autorizzare la chiamata in causa della società costruttrice da essi stessi richiesta.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo o in subordine con il rigetto dell'opposizione e vittoria di spese di lite.
Si sono ritualmente costituiti gli appellati che hanno chiesto il rigetto del gravame stante la sua infondatezza per le ragioni espresse in memoria.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo alcuni rinvii, veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024.
La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti con le rispettive richieste, è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre precisare che l'ordinanza ingiunzione opposta deriva dall'inottemperanza all'ordine di demolizione dell'immobile di proprietà degli attuali appellati, che costituisce il presupposto dell'irrogata sanzione amministrativa.
Il provvedimento di demolizione di cui all'ordinanza n. 252 del 5/10/16 è stato però annullato dal TAR con la sentenza n.1292/23 prodotta in corso di causa dalla difesa di parte appellata e, pertanto, è venuto meno, ora per allora, il presupposto dell'ordine di demolizione, con conseguente illegittimità "ex tunc" della disposta sanzione amministrativa.
Stando così le cose non può che dichiararsi, come richiesto dalla difesa degli attuali appellati e solo in via subordinata dal appellante, la cessazione della materia del contendere, Pt_1 essendo venuto meno ogni concreto interesse alla coltivazione e decisione del presente gravame in relazione ai due motivi di doglianza fatti valere, in primis quello relativo al difetto di giurisdizione.
Ed invero, contrariamente all'assunto del di cui alle note Pt_1 depositate, la pronuncia di cessazione della materia del contendere per il sopravvenire di una causa che rende inutile la decisione, rilevabile anche d'ufficio, prescinde dall'eccepito difetto di giurisdizione, trattandosi di questione che ha carattere pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione, (cfr in tal senso Cassazione civile sez. un., 11/12/2003, n.18956 e
Cassazione civile sez. lav., 16/09/2024, n.24839, che la richiama e applica lo stesso principio).
Sarebbe invero del tutto inutile affermare o negare la giurisdizione del giudice adito, che ha emesso una sentenza di merito, laddove, come nel caso concreto, sia venuta meno la materia del contendere per un fatto sopravvenuto.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Rimane la questione delle spese di lite del doppio grado, che, considerate le ragioni della presente decisione, fondate sul difetto di interesse sopravvenuto, e tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione e di impugnazione, possono essere integralmente compensate tra le parti, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale, che dà conto della fondatezza del motivo di censura attinente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in tema di sanzioni amministrative nel settore dell'edilizia (cfr in tal senso Cass. 2021/2145, Cassazione civile sez. un., 11/05/2021, n.12429 e Sez. U -, Ordinanza n. 4607 del
14/02/2023).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese del doppio grado.
Napoli 13/05/2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Antonietta Savino