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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4686/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4686/2022 R.G. promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso come da comparsa Parte_1 C.F._1 di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Eleonora MOTT ed elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico Email_1
ATTORE
CONTRO (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentate e difese per procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._3 risposta dagli Avv.ti Salvatore BIANCHINI e Francesca BARBOLINI, presso il cui studio - in
Firenze, Viale Francesco Redi n. 25 - sono elettivamente domiciliate;
CONVENUTE
NONCHÈ CONTRO (C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Controparte_3 C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Andrea NICOLINI e Jacopo MAMBERTI, presso il cui studio - in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 18 - è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria
Conclusioni delle parti
Per parte attrice «Voglia l'Ill.mo il Tribunale adìto IN VIA PRINCIPALE: Parte_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere, con ogni conseguente effetto di legge;
IN
VIA SUBORDINATA: atteso il fatto che la domanda giudiziale avanzata risulta assorbita nel merito dal comportamento e dagli atti posti in essere dalle controparti, nella sola eventualità che il Giudizio debba trovare conclusione anche ai soli fini della soccombenza virtuale, insiste per
l'accoglimento delle proprie e per il rigetto delle domande avversarie. Quanto al regolamento delle spese di lite, attesa la richiesta di declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, l'attore conclude IN TESI per la condanna di entrambe le parti convenute, anche in via solidale tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
IN IPOTESI
SUBORDINATA per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio». Per le parti convenute e «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Controparte_1 CP_2
Firenze, in via principale: dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
in ipotesi: rigettare la domanda attorea per soccombenza virtuale nel
1 merito. Con condanna, in entrambi i casi, al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresa la fase cautelare. Si chiede inoltre che venga ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Firenze, Ufficio Provinciale –
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 28.04.2022 (Reg. Gen;
18214, Reg. Part.: 13177)».
Per la parte convenuta «Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Firenze, Controparte_3 ogni diversa e contraria deduzione disattesa e reietta, in accoglimento dei motivi sopra precisati, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di;
nel merito, Controparte_3 rigettare le domande precisate in via cautelare da nei confronti di Parte_1 CP_3
. Con vittoria di spese e compensi di lite».
[...]
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con atto di citazione, con contestuale richiesta di sequestro conservativo inaudita altera parte ex art. 699 sexies cod. proc. civ., ha convenuto in giudizio la sorella Parte_1
la madre e chiedendo di accertare e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dichiarare l'inefficacia nei propri confronti - e, conseguentemente, revocare, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., ovvero in via subordinata, accertarne e dichiararne la simulazione - del contratto preliminare di compravendita ai rogiti del Notaio del 18.1.2022, con il quale la sorella Per_1
e la madre si erano impegnate a vendere a la piena proprietà delle unità Controparte_3 immobiliari facenti parte del complesso immobiliare denominato «Scopetine» sito nel Comune di
Impruneta (FI). A fondamento della domanda, ha dedotto: a) di aver promosso un giudizio (n. 711/2022 R.G. presso il Tribunale di Firenze) nei confronti della sorella per fare accertare che l'atto Controparte_1 di compravendita del 16.9.2005 ai rogiti del Notaio , con il quale lo stesso Per_2
e il fratello avevano trasferito alla sorella (cfr. Parte_1 Parte_2 doc. n. 3) la proprietà di alcuni beni immobili, costituiva in realtà una donazione e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 803 cod. civ., ne chiedeva la revoca per sopravvenienza di figli, nonché per ingratitudine, ai sensi dell'art. 553 cod. civ.; b) che la madre e la sorella, in data 18.1.2022, avevano stipulato con il contratto preliminare di compravendita (cfr. doc. n. 8) oggetto Controparte_3 del presente giudizio, finalizzato ad eludere gli effetti sostanziali di una futura pronuncia nel giudizio n. 711/2022 R.G.; c) che sussistono nella fattispecie i presupposti che l'art. 2901 cod. civ. richiede per l'azione revocatoria, ossia: un atto dispositivo del patrimonio, il diritto di credito nei confronti del debitore, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), la conoscenza che il debitore aveva di tale pregiudizio (c.d. consilium fraudis), la consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente (c.d. scientia damni/fraudis); d) che, nel caso in cui non si ritenessero configurabili i presupposti di un'azione revocatoria, sussisterebbero comunque quelli della simulazione assoluta o relativa dell'atto in contestazione, in quanto dissimulante una cessione in favore di effettuata con Controparte_3
l'intento di evitare che l'attore possa agire sugli immobili di proprietà di Controparte_1
Si sono costituite in giudizio le convenute e contestando la Controparte_1 CP_2 domanda;
nello specifico hanno dedotto: a) che la domanda avanzata nel giudizio n. 711/2022 R.G. (e dunque le ragioni di credito di parte attrice) è «assolutamente inammissibile»; b) che il contratto preliminare di compravendita del 18.1.2022 non presenta alcuno dei presupposti previsti dall'art. 2901 cod. civ.; c) che è proprietaria di altro immobile - oltre a quello Controparte_1 promesso in vendita unitamente alla madre - il cui valore si aggira intorno a € 600.000,00 (doc. n. 2) e sul quale non grava alcun mutuo, né insistono pesi o gravami di altro genere;
d) l'assoluta carenza
2 sia del requisito del fumus boni juris che del requisito periculum in mora in merito alla richiesta di sequestro conservativo. Si è altresì costituito in giudizio il convenuto il quale ha rilevato Controparte_3 preliminarmente la sua estraneità rispetto ai rapporti intercorsi tra le parti, nonché rispetto alla lite pendente per la revoca della donazione indiretta;
nello specifico, ha dedotto: a) che, alla luce della documentazione prodotta da non ha più interesse all'acquisto di un bene Parte_1 immobile sul quale è pendente un giudizio di revoca di donazione indiretta, circostanza della quale non era stato posto a conoscenza;
b) di aver appreso dei fatti posti da a Parte_1 fondamento del proprio diritto soltanto con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
c) che il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria. Nel procedimento sub-cautelare, il Giudice, con provvedimento del 22.11.2023 - ferma restando ogni valutazione sul fumus del diritto azionato e rilevata la carenza del periculum in mora (avendo le resistenti e documentato la proprietà di altro immobile sito Controparte_1 CP_2 nel Comune di Impruneta, il cui valore appare capiente rispetto alle pretese economiche azionate dall'attore) - ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo con spese al merito. Nel procedimento principale sono stati quindi concessi i termini per le memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito del deposito delle memorie, il Giudice - con provvedimento del 22.11.2023 - ritenuta la causa matura per la decisione, non avendo le parti articolato richieste istruttorie, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 17.6.2024 con le forme dell'art. 127 ter cod. proc. civ.. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.6.2024 le parti convenute Controparte_1
e hanno allegato la sentenza n. 3324/2023 del Tribunale di Firenze, che ha definito il CP_2 procedimento n. 711/2022 R.G., rigettando la domanda di nei confronti di Parte_1
volta all'accertamento della simulazione della compravendita del 16.9.2005, Controparte_1 con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta (doc. n. 3). Hanno inoltre depositato copia della scrittura privata autenticata dal Notaio del Per_1
25.9.2023, mediante la quale e da una parte e Controparte_1 CP_2 CP_3 dall'altra, consensualmente, hanno dichiarato risolto il contratto preliminare del 18.1.2022
[...]
(doc. n. 4), oggetto dell'azione svolta nel presente giudizio. Con provvedimento del 26.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione;
con successivo provvedimento del 13.8.2024 è stata poi rimessa sul ruolo per l'udienza del 7.10.2024, poi differita al 6.10.2025. Con provvedimento del 14.10.2025, il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo ha fissato - ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. - l'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
****** Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Invero, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora si verifichi un fatto nuovo, successivo alla proposizione della domanda, che determini il venir meno della ragione di essere della lite (cfr. ex plurimis Cass. 22446/2016). La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il
3 giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando sia riconosciuto da tutte le parti interessate, ovvero emerga pacificamente dagli atti di causa, il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass. Civ., Sez. V, n. 7563/2015). Ciò premesso, nel caso di specie, è stata prodotta in atti copia della scrittura privata autenticata dal Notaio del 25.9.2023, mediante la quale e da una Per_1 Controparte_1 CP_2 parte e dall'altra, consensualmente, hanno dichiarato risolto il contratto Controparte_3 preliminare del 18.1.2022 (doc. n. 4), oggetto dell'azione svolta nel presente giudizio. Tale circostanza ha determinato il sopravvenire di una situazione idonea ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite o, comunque, tale da far venir meno, per ragioni oggettive o soggettive, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda. Delibando in punto di soccombenza virtuale, deve osservarsi che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. è stata proposta in combinazione con una domanda di accertamento della simulazione;
il presupposto indefettibile delle domande è l'esistenza di un credito, anche solo eventuale o litigioso. Parte attrice ha dedotto sul punto di aver promosso, anteriormente al presente giudizio, un'azione nei confronti della sorella (n. 711/2022 R.G.), da cui sarebbe derivata una Controparte_1 ragione o aspettativa di credito, posta a fondamento della sua legittimazione ad agire nel presente giudizio. Nelle more del presente processo è tuttavia venuta meno la ragione di credito per rigetto definitivo della domanda da cui dipendeva l'asserito credito di parte attrice;
infatti, la sentenza n. 3324/2023 del Tribunale di Firenze, che ha definito il suddetto procedimento n. 711/2022 R.G. (cfr. allegato note di trattazione dei convenuti per udienza del 17.6.2024), ha dichiarato la prescrizione sia dell'azione di simulazione della compravendita del 16.9.2005, in quanto avrebbe dovuto essere promossa entro dieci anni dalla data di stipula dell'atto, sia dell'azione di revocazione della donazione per sopravvenuta nascita di un figlio che, in forza del disposto di cui all'art. 804 cod. civ., avrebbe dovuto essere proposta da entro cinque anni dal giorno della Parte_1 nascita della figlia (l'atto di citazione è stato notificato il 15.1.2022; la figlia è nata il [...]). L'accertamento dell'esistenza del credito, anche litigioso, è condizione per l'esperibilità della revocatoria;
se questo manca in corso di causa, la domanda va rigettata. Nella fattispecie, il credito azionato era già prescritto al momento dell'introduzione del giudizio n. 711/2022 R.G., quindi in realtà la «ragione di credito litigiosa» legittimante la revocatoria non è mai esistita validamente. La prescrizione è stata infatti accertata in sentenza, quindi non si tratta di un evento sopravvenuto, ma di un vizio originario dell'azione di merito;
difettava dunque ab origine uno dei presupposti dell'azione. Pertanto, le spese vengono poste a carico dell'attore, che ha ab origine introdotto un giudizio infondato, e liquidate come indicato in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori minimi e in considerazione dell'assenza di alcuna fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 4686/2022 R.G., così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere per la causa di cui in contestazione;
− condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e che liquida complessivamente in € 2.906,00 per compensi, oltre
[...] CP_2 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4 − condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_3
che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
[...] come per legge. Firenze, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4686/2022 R.G. promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso come da comparsa Parte_1 C.F._1 di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Eleonora MOTT ed elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico Email_1
ATTORE
CONTRO (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentate e difese per procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._3 risposta dagli Avv.ti Salvatore BIANCHINI e Francesca BARBOLINI, presso il cui studio - in
Firenze, Viale Francesco Redi n. 25 - sono elettivamente domiciliate;
CONVENUTE
NONCHÈ CONTRO (C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Controparte_3 C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Andrea NICOLINI e Jacopo MAMBERTI, presso il cui studio - in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 18 - è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria
Conclusioni delle parti
Per parte attrice «Voglia l'Ill.mo il Tribunale adìto IN VIA PRINCIPALE: Parte_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere, con ogni conseguente effetto di legge;
IN
VIA SUBORDINATA: atteso il fatto che la domanda giudiziale avanzata risulta assorbita nel merito dal comportamento e dagli atti posti in essere dalle controparti, nella sola eventualità che il Giudizio debba trovare conclusione anche ai soli fini della soccombenza virtuale, insiste per
l'accoglimento delle proprie e per il rigetto delle domande avversarie. Quanto al regolamento delle spese di lite, attesa la richiesta di declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, l'attore conclude IN TESI per la condanna di entrambe le parti convenute, anche in via solidale tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
IN IPOTESI
SUBORDINATA per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio». Per le parti convenute e «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Controparte_1 CP_2
Firenze, in via principale: dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
in ipotesi: rigettare la domanda attorea per soccombenza virtuale nel
1 merito. Con condanna, in entrambi i casi, al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresa la fase cautelare. Si chiede inoltre che venga ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Firenze, Ufficio Provinciale –
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 28.04.2022 (Reg. Gen;
18214, Reg. Part.: 13177)».
Per la parte convenuta «Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Firenze, Controparte_3 ogni diversa e contraria deduzione disattesa e reietta, in accoglimento dei motivi sopra precisati, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di;
nel merito, Controparte_3 rigettare le domande precisate in via cautelare da nei confronti di Parte_1 CP_3
. Con vittoria di spese e compensi di lite».
[...]
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con atto di citazione, con contestuale richiesta di sequestro conservativo inaudita altera parte ex art. 699 sexies cod. proc. civ., ha convenuto in giudizio la sorella Parte_1
la madre e chiedendo di accertare e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dichiarare l'inefficacia nei propri confronti - e, conseguentemente, revocare, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., ovvero in via subordinata, accertarne e dichiararne la simulazione - del contratto preliminare di compravendita ai rogiti del Notaio del 18.1.2022, con il quale la sorella Per_1
e la madre si erano impegnate a vendere a la piena proprietà delle unità Controparte_3 immobiliari facenti parte del complesso immobiliare denominato «Scopetine» sito nel Comune di
Impruneta (FI). A fondamento della domanda, ha dedotto: a) di aver promosso un giudizio (n. 711/2022 R.G. presso il Tribunale di Firenze) nei confronti della sorella per fare accertare che l'atto Controparte_1 di compravendita del 16.9.2005 ai rogiti del Notaio , con il quale lo stesso Per_2
e il fratello avevano trasferito alla sorella (cfr. Parte_1 Parte_2 doc. n. 3) la proprietà di alcuni beni immobili, costituiva in realtà una donazione e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 803 cod. civ., ne chiedeva la revoca per sopravvenienza di figli, nonché per ingratitudine, ai sensi dell'art. 553 cod. civ.; b) che la madre e la sorella, in data 18.1.2022, avevano stipulato con il contratto preliminare di compravendita (cfr. doc. n. 8) oggetto Controparte_3 del presente giudizio, finalizzato ad eludere gli effetti sostanziali di una futura pronuncia nel giudizio n. 711/2022 R.G.; c) che sussistono nella fattispecie i presupposti che l'art. 2901 cod. civ. richiede per l'azione revocatoria, ossia: un atto dispositivo del patrimonio, il diritto di credito nei confronti del debitore, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), la conoscenza che il debitore aveva di tale pregiudizio (c.d. consilium fraudis), la consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente (c.d. scientia damni/fraudis); d) che, nel caso in cui non si ritenessero configurabili i presupposti di un'azione revocatoria, sussisterebbero comunque quelli della simulazione assoluta o relativa dell'atto in contestazione, in quanto dissimulante una cessione in favore di effettuata con Controparte_3
l'intento di evitare che l'attore possa agire sugli immobili di proprietà di Controparte_1
Si sono costituite in giudizio le convenute e contestando la Controparte_1 CP_2 domanda;
nello specifico hanno dedotto: a) che la domanda avanzata nel giudizio n. 711/2022 R.G. (e dunque le ragioni di credito di parte attrice) è «assolutamente inammissibile»; b) che il contratto preliminare di compravendita del 18.1.2022 non presenta alcuno dei presupposti previsti dall'art. 2901 cod. civ.; c) che è proprietaria di altro immobile - oltre a quello Controparte_1 promesso in vendita unitamente alla madre - il cui valore si aggira intorno a € 600.000,00 (doc. n. 2) e sul quale non grava alcun mutuo, né insistono pesi o gravami di altro genere;
d) l'assoluta carenza
2 sia del requisito del fumus boni juris che del requisito periculum in mora in merito alla richiesta di sequestro conservativo. Si è altresì costituito in giudizio il convenuto il quale ha rilevato Controparte_3 preliminarmente la sua estraneità rispetto ai rapporti intercorsi tra le parti, nonché rispetto alla lite pendente per la revoca della donazione indiretta;
nello specifico, ha dedotto: a) che, alla luce della documentazione prodotta da non ha più interesse all'acquisto di un bene Parte_1 immobile sul quale è pendente un giudizio di revoca di donazione indiretta, circostanza della quale non era stato posto a conoscenza;
b) di aver appreso dei fatti posti da a Parte_1 fondamento del proprio diritto soltanto con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
c) che il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria. Nel procedimento sub-cautelare, il Giudice, con provvedimento del 22.11.2023 - ferma restando ogni valutazione sul fumus del diritto azionato e rilevata la carenza del periculum in mora (avendo le resistenti e documentato la proprietà di altro immobile sito Controparte_1 CP_2 nel Comune di Impruneta, il cui valore appare capiente rispetto alle pretese economiche azionate dall'attore) - ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo con spese al merito. Nel procedimento principale sono stati quindi concessi i termini per le memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito del deposito delle memorie, il Giudice - con provvedimento del 22.11.2023 - ritenuta la causa matura per la decisione, non avendo le parti articolato richieste istruttorie, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 17.6.2024 con le forme dell'art. 127 ter cod. proc. civ.. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.6.2024 le parti convenute Controparte_1
e hanno allegato la sentenza n. 3324/2023 del Tribunale di Firenze, che ha definito il CP_2 procedimento n. 711/2022 R.G., rigettando la domanda di nei confronti di Parte_1
volta all'accertamento della simulazione della compravendita del 16.9.2005, Controparte_1 con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta (doc. n. 3). Hanno inoltre depositato copia della scrittura privata autenticata dal Notaio del Per_1
25.9.2023, mediante la quale e da una parte e Controparte_1 CP_2 CP_3 dall'altra, consensualmente, hanno dichiarato risolto il contratto preliminare del 18.1.2022
[...]
(doc. n. 4), oggetto dell'azione svolta nel presente giudizio. Con provvedimento del 26.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione;
con successivo provvedimento del 13.8.2024 è stata poi rimessa sul ruolo per l'udienza del 7.10.2024, poi differita al 6.10.2025. Con provvedimento del 14.10.2025, il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo ha fissato - ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. - l'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
****** Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Invero, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora si verifichi un fatto nuovo, successivo alla proposizione della domanda, che determini il venir meno della ragione di essere della lite (cfr. ex plurimis Cass. 22446/2016). La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il
3 giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando sia riconosciuto da tutte le parti interessate, ovvero emerga pacificamente dagli atti di causa, il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass. Civ., Sez. V, n. 7563/2015). Ciò premesso, nel caso di specie, è stata prodotta in atti copia della scrittura privata autenticata dal Notaio del 25.9.2023, mediante la quale e da una Per_1 Controparte_1 CP_2 parte e dall'altra, consensualmente, hanno dichiarato risolto il contratto Controparte_3 preliminare del 18.1.2022 (doc. n. 4), oggetto dell'azione svolta nel presente giudizio. Tale circostanza ha determinato il sopravvenire di una situazione idonea ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite o, comunque, tale da far venir meno, per ragioni oggettive o soggettive, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda. Delibando in punto di soccombenza virtuale, deve osservarsi che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. è stata proposta in combinazione con una domanda di accertamento della simulazione;
il presupposto indefettibile delle domande è l'esistenza di un credito, anche solo eventuale o litigioso. Parte attrice ha dedotto sul punto di aver promosso, anteriormente al presente giudizio, un'azione nei confronti della sorella (n. 711/2022 R.G.), da cui sarebbe derivata una Controparte_1 ragione o aspettativa di credito, posta a fondamento della sua legittimazione ad agire nel presente giudizio. Nelle more del presente processo è tuttavia venuta meno la ragione di credito per rigetto definitivo della domanda da cui dipendeva l'asserito credito di parte attrice;
infatti, la sentenza n. 3324/2023 del Tribunale di Firenze, che ha definito il suddetto procedimento n. 711/2022 R.G. (cfr. allegato note di trattazione dei convenuti per udienza del 17.6.2024), ha dichiarato la prescrizione sia dell'azione di simulazione della compravendita del 16.9.2005, in quanto avrebbe dovuto essere promossa entro dieci anni dalla data di stipula dell'atto, sia dell'azione di revocazione della donazione per sopravvenuta nascita di un figlio che, in forza del disposto di cui all'art. 804 cod. civ., avrebbe dovuto essere proposta da entro cinque anni dal giorno della Parte_1 nascita della figlia (l'atto di citazione è stato notificato il 15.1.2022; la figlia è nata il [...]). L'accertamento dell'esistenza del credito, anche litigioso, è condizione per l'esperibilità della revocatoria;
se questo manca in corso di causa, la domanda va rigettata. Nella fattispecie, il credito azionato era già prescritto al momento dell'introduzione del giudizio n. 711/2022 R.G., quindi in realtà la «ragione di credito litigiosa» legittimante la revocatoria non è mai esistita validamente. La prescrizione è stata infatti accertata in sentenza, quindi non si tratta di un evento sopravvenuto, ma di un vizio originario dell'azione di merito;
difettava dunque ab origine uno dei presupposti dell'azione. Pertanto, le spese vengono poste a carico dell'attore, che ha ab origine introdotto un giudizio infondato, e liquidate come indicato in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori minimi e in considerazione dell'assenza di alcuna fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 4686/2022 R.G., così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere per la causa di cui in contestazione;
− condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e che liquida complessivamente in € 2.906,00 per compensi, oltre
[...] CP_2 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4 − condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_3
che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
[...] come per legge. Firenze, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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