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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti costituite ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1189/2019 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Fiorellini Parte_1
contro
con il patrocinio dell'avv. Antonino Longo P_
con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Antonino Longo
nonché
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_3
avente ad oggetto: trasferimento; retribuzione
rilevato che
in data 3.12.2024, è stata pronunciata sentenza non definitiva n.
1217/2024 che ha così statuito:
1 1) dichiara che Parte_1
ha lavorato, alle dipendenze di con mansioni di
[...] P_
lavaggista proprie del livello C4 del CCNL Autorimesse e Noleggi, per
sei giorni a settimana, con i seguenti orari:
• dal 23.7.2005 al 31.12.2011,
dalle 14.00 alle 23.00, per complessive 54 ore settimanali;
• dal 2012 al 2015, dalle 5.30
alle 8.00 e dalle 14.00 alle 18.00, per complessive 39 ore
settimanali;
• dal 2016 al 11.9.2018, dalle
5.30/7.30 e dalle 9.30/14.00 oppure delle 14.00/21.00, per
complessive 40,5 ore settimanali;
2) dichiara che il ricorrente ha
diritto a ricevere dalla datrice la differenza tra la retribuzione percepita,
come esposta nelle buste paga in atti, e quella spettante sulla base del
monte orario lavorativo come accertato al punto che precede;
3) dichiara maturata la
prescrizione per tutta la relativa contribuzione;
4) rigetta, nel resto, il ricorso”;
è stato nominato un C.T.U. al fine di quantificare gli importi dovuti al ricorrente per le riconosciute causali (differenze retributive da lavoro supplementare/straordinario);
dalla relazione peritale depositata si ricava che, relativamente al primo periodo lavorativo (dal 23.7.2005 al 31.12.2011), la differenza tra il percepito (ricavabile dalle buste paga offerte agli atti) ed il dovuto (in ragione del maggiore orario di lavoro accertato con sentenza non definitiva) ammonta complessivamente a € 11.968,13 (come
2 dettagliatamente quantificata in seno alle tabelle a pp. 17-19 alle quali si rinvia);
per il secondo periodo (dal 2012 al 2015), non vi sono differenze retributive, atteso che la retribuzione esposta nei prospetti paga -
comprensiva delle maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno - è
persino superiore a quella minima garantita dal CCNL per le 39 ore settimanali accertate dal giudice (cfr. tabelle pp. 20 e 21 della relazione);
per il terzo periodo (dal 2016 al 11.9.2018), la differenza tra il percepito da busta paga ed il dovuto (per le 40,5 ore settimanali accertate in sentenza)
è pari a € 1.677,04 (cfr. tabelle pp. 22 e 23);
le differenze retributive spettanti al ricorrente vanno dunque quantificate in complessivi € 13.645,17;
i calcoli operati dal C.T.U. sono immuni da censure di ordine logico e giuridico e fondati su criteri corretti adeguatamente illustrati ed argomentati, oltreché sui documenti agli atti;
dalla somma testé indicata non deve certo scomputarsi quella che il ricorrente ha percepito per il periodo lavorativo intermedio in misura superiore ai minimi da contrattazione collettiva, essendo facoltà delle parti pattuire una retribuzione superiore a quella garantita dal CCNL di settore
(dovendocisi - solo su tale punto - discostare dalle conclusioni del C.T.U.);
la società datrice ( va pertanto condannata al pagamento, in P_
favore del ricorrente, della somma di € 13.645,17, maggiorata di interessi e rivalutazione sino al saldo;
in considerazione dell'accoglimento meramente parziale del ricorso, della soccombenza del ricorrente nella sede cautelare (sia nel procedimento per reclamo avverso la prima ordinanza sommaria, sia nel secondo procedimento cautelare), nonché del comportamento processuale delle
3 parti (con particolare riferimento al rifiuto opposto dal ricorrente alla proposta conciliativa formulata dalla nella misura di € 12.000,00, P_
prossima a quella accertata in esito a C.T.U.), si stima equo porre a carico di quest'ultima società - comunque soccombente - solo metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente (come liquidate in dispositivo tenuto conto del valore accertato della causa, della media complessità della stessa e dell'attività processuale in concreto svolta), oltreché le spese sostenute
CP_ dall' da ultimo chiamato in causa;
compensate, invece, quelle relative alla partecipazione in giudizio della;
Controparte_2
vanno parimenti poste ad integrale carico della soccombente le P_
spese di C.T.U. contabile, nella misura che si liquida con separato decreto, nonché le spese di C.T.U. fonografica, come già liquidate con decreto del 16.6.2021;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna la società a pagare, in favore di P_ Parte_1
, la complessiva somma di € 13.645,17, oltre interessi e
[...]
rivalutazione sino al saldo;
2) condanna la a rifondere al ricorrente metà delle spese di P_
lite, che si liquidano per tale frazione in € 3.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore avv. Giuseppe Fiorellini dichiaratosi antistatario, e compensa la residua parte di dette spese;
CP_ 3) condanna la a rifondere all' le spese di lite, che si P_
liquidano in € 2.109,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al
15%;
4 4) compensa le spese relative alla partecipazione in giudizio della
Controparte_2
5) pone definitivamente a carico della le spese relative alla P_
C.T.U. contabile, che si liquidano con separato decreto, nonché le spese relative alla C.T.U. fonografica, come già liquidate con decreto del 16.6.2021.
Ragusa, 22.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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