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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2560/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2560/2025
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ST LL, con domicilio eletto in Vicenza, Viale Trissino, n. 57
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
1 Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: Separazione dei coniugi
CONCLUSIONE DI PARTE RICORRENTE: «Affinché l'Ill.mo Presidente del Tribunale di
Vicenza, affinché, previa nomina del Giudice Relatore e nel rispetto degli adempimenti di cui
all'art. 473-bis 14 cpc, voglia fissare l'udienza di prima trattazione disponendo la comparizione
personale dei coniugi dinnanzi a sé; in tal sede, in caso di vano esperimento del tentativo di
conciliazione, previa emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni,
disponendo il prosieguo del giudizio, per l'accoglimento delle seguenti
CONDIZIONI
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi , n. a Vicenza – il 04/01/1954 Parte_1
e , n. a Jud Gl Mun Galati (Romania) – il 03/03/1966; atto trascritto CP_1 CP_1
nel registro dello stato civile del comune di Vicenza - al n. 153 – parte I – anno 2017;
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove lo
ritengano più opportuno;
3) nulla disporsi a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, essendo entrambi
economicamente autonomi, autosufficienti e non sussistendone i presupposti per il
riconoscimento;
4) spese e competenze di causa comunque rifuse».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il Pubblico Ministero dichiara di
intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.5.2025 il Sig. ha convenuto in giudizio la Sig.ra Parte_1
per sentire accogliere le conclusioni per come riportate in epigrafe di sentenza. CP_1
2 A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio civile con la resistente in data 18.11.2017, presso il Comune di Vicenza, con scelta del regime di separazione dei beni;
2) come da tale relazione non siano nati figli;
3) come la casa coniugale sia sita in
Vicenza, Viale Riviera Berica, n. 509 è di proprietà indivisa del ricorrente nonché della ex moglie
; 4) come il rapporto coniugale sia entrato in irreversibile crisi e che parte resistente, CP_2
nell'anno 2020, abbia abbandonato la casa coniugale e si sia quindi resa irreperibile.
Nel descrivere altresì la propria situazione patrimoniale, ha rassegnato le conclusioni di cui si è
dato conto.
Benché ritualmente citata, parte resistente non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 27.11.2025 fissata avanti il Giudice Relatore per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c.
A tale udienza, presente la sola parte ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di parte resistente.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
Conclusioni rassegnate dall'interveniente in data 2.12.2025.
*
La domanda di separazione avanzata da parte ricorrente va accolta in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c.
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità
alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale.
Parte resistente è rimasta inoltre contumace, non apportando quindi alcun elemento di segno contrario rispetto a quanto prospettato dalla parte ricorrente.
Non sono state formulate domande a contenuto economico nei confronti della resistente.
3 Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
e ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2560/2025
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ST LL, con domicilio eletto in Vicenza, Viale Trissino, n. 57
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
1 Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: Separazione dei coniugi
CONCLUSIONE DI PARTE RICORRENTE: «Affinché l'Ill.mo Presidente del Tribunale di
Vicenza, affinché, previa nomina del Giudice Relatore e nel rispetto degli adempimenti di cui
all'art. 473-bis 14 cpc, voglia fissare l'udienza di prima trattazione disponendo la comparizione
personale dei coniugi dinnanzi a sé; in tal sede, in caso di vano esperimento del tentativo di
conciliazione, previa emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni,
disponendo il prosieguo del giudizio, per l'accoglimento delle seguenti
CONDIZIONI
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi , n. a Vicenza – il 04/01/1954 Parte_1
e , n. a Jud Gl Mun Galati (Romania) – il 03/03/1966; atto trascritto CP_1 CP_1
nel registro dello stato civile del comune di Vicenza - al n. 153 – parte I – anno 2017;
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove lo
ritengano più opportuno;
3) nulla disporsi a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, essendo entrambi
economicamente autonomi, autosufficienti e non sussistendone i presupposti per il
riconoscimento;
4) spese e competenze di causa comunque rifuse».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il Pubblico Ministero dichiara di
intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.5.2025 il Sig. ha convenuto in giudizio la Sig.ra Parte_1
per sentire accogliere le conclusioni per come riportate in epigrafe di sentenza. CP_1
2 A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio civile con la resistente in data 18.11.2017, presso il Comune di Vicenza, con scelta del regime di separazione dei beni;
2) come da tale relazione non siano nati figli;
3) come la casa coniugale sia sita in
Vicenza, Viale Riviera Berica, n. 509 è di proprietà indivisa del ricorrente nonché della ex moglie
; 4) come il rapporto coniugale sia entrato in irreversibile crisi e che parte resistente, CP_2
nell'anno 2020, abbia abbandonato la casa coniugale e si sia quindi resa irreperibile.
Nel descrivere altresì la propria situazione patrimoniale, ha rassegnato le conclusioni di cui si è
dato conto.
Benché ritualmente citata, parte resistente non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 27.11.2025 fissata avanti il Giudice Relatore per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c.
A tale udienza, presente la sola parte ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di parte resistente.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
Conclusioni rassegnate dall'interveniente in data 2.12.2025.
*
La domanda di separazione avanzata da parte ricorrente va accolta in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c.
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità
alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale.
Parte resistente è rimasta inoltre contumace, non apportando quindi alcun elemento di segno contrario rispetto a quanto prospettato dalla parte ricorrente.
Non sono state formulate domande a contenuto economico nei confronti della resistente.
3 Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
e ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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