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Ordinanza 19 aprile 2025
Ordinanza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 4293/2017 R. G., avente ad oggetto ricorso ex art. 702 bis per riconoscimento di status di rifugiato,
promossa da
(alias ) , nata Benin City, Edo State (Nigeria), il giorno Pt_1 Per_1 Parte_2
16.06.1992 (alias 01.01.1992), rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Lia Minacapilli, elettivamente domiciliata, presso lo studio del suo difensore, in Aidone,
Via Terranova, n. 3;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
– in persona del legale
[...]
rappresentante p. t.;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nata in [...], proponeva ricorso avverso il Pt_1 Parte_3
provvedimento di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale datato 10.01.2027, notificatole in data 14.02.2017.
Deduceva l'erroneità della decisione impugnata e di aver diritto alla protezione internazionale, al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine alla protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, chiedeva il riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il , per il riconoscimento dello status di rifugiato di Controparte_1 Controparte_1
, ritualmente citato, non si è costituto in giudizio. CP_1
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti prodotti da parte ricorrente, tra cui certificato di nascita del figlio.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c, è stata fissata l'udienza del giorno 23.12.2024, per la decisione.
Il procuratore della ricorrente ha depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve affermarsi la competenza per territorio di questo Tribunale, espressamente prevista dal legislatore, con l'introduzione dell'art. 35 del D. Lgs. N. 25/08, il quale attribuisce la competenza al Giudice del Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la che ha emesso il provvedimento. Controparte_1
Va anche rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto.
Occorre preliminarmente accennare alla normativa di riferimento.
Il D. Lgs. n. 251 del 19.11.2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero dello status di rifugiato alla stregua dei principi già contenuti nella
Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata in Italia con la Legge 24.07.1954 n. 722, ed estesa dall'art. 1 D. L. 416/89 oltre i limiti geografici e le riserve di cui agli articoli 17 e 18 della
Convenzione.
L'art. 2 del citato D. Lgs. n. 251/2007 definisce “rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”.
Lo stesso art. 2, alla lett. e), e il successivo art. 7 del D. Lgs. n. 251/2007 ha poi specificato che gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudizi discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione;
azioni giudiziarie e sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
rifiuto dei mezzi di tutela giuridica;
azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale e contro l'infanzia.
L'art. 5, poi, chiarisce che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, o anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, è richiesta la sussistenza, quale fattore determinante, del fondato timore di essere perseguitato e che il carattere della persecuzione, in atto o temuta, deve risultare personale e diretto;
richiede, inoltre, che l'istante debba indicare specifici motivi di gravità del pericolo che grava sullo stesso e debba fornire almeno un principio di prova al riguardo.
Lo status di protezione sussidiaria dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di cinque anni, rinnovabile previa verifica delle condizioni e compete al cittadino straniero che “non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ...” intendendosi per grave danno la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
L'onere di provare la sussistenza di tali requisiti fondanti il diritto in questione grava anche in questo caso sullo straniero che lo invoca, in applicazione delle normali regole sul riparto dell'onere probatorio (ex multis, Cass. Civ. n. 3845/2006), sia pure attenuato, in ragione della situazione del richiedente, come attualmente previsto dall'art. 3 D. Lgs n. 251/2007, che indica i criteri da utilizzare in fattispecie di semiplena probatio: “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.” La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice ha un dovere di cooperazione con il ricorrente nell'accertamento dei fatti. Sul giudice incombe quindi il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, doveri imposti dal D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva
2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente protezione internazionale.
Riguardo alla protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del D. Lgs, n. 286/98 (“il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano”), aderendo a quanto da ultimo statuito dalla Suprema Corte (v. Cass. Sez. Un. N.
19393/09), va dichiarata la giurisdizione di questo giudice ordinario, vertendosi in materia di vero e proprio diritto soggettivo, la cui verifica implica un accertamento di natura tecnica della sussistenza o meno dei presupposti di fatto previsti dalla legge e costituzionalmente protetti, e non già, quindi, una valutazione puramente discrezionale rimessa alla p. a., così da farlo degradare ad interesse legittimo.
Le esigenze di protezione umanitaria vanno valutate al momento della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 5, comma 6, T. U. 286/98, e le ragioni che la giustificano non rappresentano un numero chiuso, per come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 26566/13.Ed, invero, i motivi umanitari di cui all'istituto del permesso di soggiorno umanitario non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela dei diritti umani imposta in generale dall'art. 2 della
Costituzione.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria debba essere frutto di una valutazione autonoma, caso per caso, essendo necessario considerare la specialità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico - fisica attuale e al contesto culturale e sociale di riferimento (così Cass. Civ. n. 28990/2018; Cass. Civ. n. 13088/2019). In particolare, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizione di vulnerabilità (così Cass. Civ. n. 23604/2017; Cass. Civ. n. 13096/2019).
La condizione di vulnerabilità è una condizione personale del richiedente, che va verificata per singolo caso, all'esito di una valutazione individuale della vita del richiedente in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, per verificare la sussistenza e la consistenza del rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili (così Cass. Civ. n. 7599/2020).
Va precisato che il D. L. n. 130/2020, convertito, con modifiche, in L. n. 173/2020, in vigore dal
20/12/2020, ha introdotto molteplici modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (D. Lgs. n.
286/1998).
In particolare, l'art. 1 ha sostituito il comma 1.1 dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 286/1998, così prevedendo:
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”.
Dopo il comma 1.1 è stato inserito il seguente:
“
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un Controparte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, Controparte_1 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
La predetta normativa è applicabile al caso di specie in quanto l'art. 15 del D.L. n. 130/2020, intitolato “Disposizioni transitorie”, ha previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali”.
Passando all'esame delle singole fattispecie di protezione, si osserva quanto segue.
Quanto alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ritiene questo decidente che tale capo di domanda è infondato e va, pertanto rigettato.
E, invero, lo status di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra richiede la sussistenza, quale fattore determinante, del fondato timore di essere perseguitato e che il carattere della persecuzione, in atto o temuta, deve risultare personale e diretto;
richiede, inoltre, che l'istante debba indicare specifici motivi di gravità del pericolo che grava sullo stesso e debba fornire almeno un principio di prova al riguardo.
L'onere di provare la sussistenza di tali requisiti fondanti il diritto in questione grava sullo straniero che lo invoca, in applicazione delle normali regole sul riparto dell'onere probatorio (ex multis, Cass.
Civ. n. 3845/2006), sia pure attenuato, in ragione della situazione del richiedente, come attualmente previsto dall'art. 3 D. Lgs n. 251/2007, che indica i criteri da utilizzare in fattispecie di semiplena probatio, ma non esclude del tutto l'onere probatorio in capo al richiedente.
Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine ai requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra, atteso che in atti vi sono esclusivamente le dichiarazioni rilasciate dalla stessa richiedente alla che, in quanto tali, sono prive di CP_1
efficacia probatoria, non essendo stato fornito alcun elemento di prova con riferimento al caso concreto e alla persona della ricorrente.
Non sussistono, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in capo alla ricorrente.
Quanto alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, preliminarmente, vanno esaminate le dichiarazioni rese dalla ricorrente.
Questa, sentita due volte dalla ha dedotto di essere nata e cresciuta in Edo State, di CP_1
essere cristiana, appartenente al gruppo etnico benin;
di non aver frequentato la scuola se non da adulta, per due anni, di avere in vita la madre, di non aver conosciuto il padre di essere cresciuta con il patrigno e i fratellastri, di essere stata costretta a sposare a diciassette anni, un uomo molto più grande di lei;
di avere avuto due figli, un maschio, morto a otto mesi, avvelenato dal cibo preparato per il padre, morto anch'egli, e una figlia nata quando il marito era già morto, che ha lasciato in
Nigeria da un'amica; di avere esercitato l'attività del commercio di abiti africani;
di essere stata costretta a lasciare la Nigeria perché, dopo la morte del marito, incinta della seconda figlia, era rimasta a vivere presso la casa di questi (non avendo altro posto dove andare), maltrattata dalle altre sue mogli, molto più grandi di lei, che accusava di avere avvelenato il marito e, accidentalmente, il figlio, cui il padre aveva fatto assaggiare il cibo destinato a se, per punirlo del fatto che solo a lei aveva dato un figlio maschio mentre loro avevano avuto solo figlie femmine;
che, dopo la nascita della figlia, un suo fratellastro era andato a trovarla, contro il volere dei genitori, e al ritorno era morto restando vittima di un incidente d'auto; che la sua famiglia, già risentita perché dopo la morte del marito, i di lui figli avevano tolto loro la casa data dal marito al momento del patto matrimoniale, l'aveva accusata di essere la responsabile della morte del fratello;
che, dopo il funerale del fratello, ripreso in un video con il suo telefono cellulare, era andata a vivere per qualche mese con la figlia presso un'amica e poi, lasciata la figlia all'amica, era partita, nel settembre 2013, per la Libia, ove era rimasta per due anni, facendo diversi lavori, e infine, si era imbarcata per l'Italia costretta dal suo ultimo datore di lavoro, in quanto malata.
Ha dichiarato di avere intrapreso il viaggio da Benin City fino a da sola e da fino in Per_2 Per_2
Libia insieme ad altre persone che parlavano arabo;
di essere stata violentata durante il viaggio da alla Libia dagli uomini arabi;
di aver pagato per questo tratto di viaggio;
di aver trovato Per_2
lavoro come domestica e baby sitter in Libia tramite una donna nigeriana e il di lei compagno, ghanese, con i quali viveva, in casa di un uomo arabo sposato, che però la violentava tutte le notti;
di essere stata derubata e violentata anche dagli asma boys, che facevano irruzione nella casa dove abitava quando non dormiva in casa dell'uomo arabo. Ha dichiarato di non essere stata costretta a fare cose che non voleva fare.
Riguardo alla plausibilità del racconto, si osserva quanto segue.
La ricorrente non ha saputo spiegare le ragioni per le quali i suoi genitori le avevano organizzato il matrimonio con un uomo molto più grande di lei;
è poco plausibile il racconto circa il matrimonio forzato, in quanto presenta numerose lacune e contraddizioni, quali la data della morte del marito e del figlio (2010) rispetto alla data della nascita della seconda figlia, della quale era incinta al momento della morte del marito (2012), l'odio che nutrivano le altre mogli nei suoi confronti e il trattamento quasi da schiava che le era riservato in casa con la circostanza che il marito le aveva pagato la scuola per adulti e le aveva consentito, finanziandola, di aprire un'attività commerciale;
le ingiuste accuse di essere lei l'autrice dell'avvelenamento del marito quando erano state le altre mogli a preparare il cibo avvelenato.
Inoltre, la ricorrente è stata oltremodo generica ed evasiva riguardo alle modalità del viaggio da Benin City fino in Libia così come nel sostenere di non essere stata costretta a fare qualcosa contro la sua volontà.
La vicenda esposta dalla ricorrente presenta lacune e contraddizioni, anche con riferimento allo svolgimento del viaggio dalla Nigeria alla Libia, alle circostanze dell'incontro con l'uomo arabo presso cui ha lavorato e che la fa imbarcare per l'Italia e le paga il viaggio senza chiedere nulla in cambio.
Ciò, comunque, non deve far ritenere inattendibile il racconto della ricorrente che, anzi, alla luce delle modalità di narrazione dell'intera vicenda, seppur non idoneo a fondare l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato (appunto perché non può ritenersi allegata la tratta) appare tuttavia in linea con quanto emerge dalle informazioni riguardo la tratta di esseri umani.
Il giudice di merito (come la Commissione) non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, ma deve esercitare i suoi poteri/doveri di indagine e di acquisizione documentale (Cass. Civ., Sez. VI, 05.03.2015, n. 4522); come sottolineato in giurisprudenza «in conclusione, deve affermarsi che la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce dell'art. 3, quinto comma, del D. Lgs n. 251 del 2007, è vincolata ai criteri indicati dalle lettere da a) a d) e deve essere compiuta in modo unitario, (lettera e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma» come giustamente affermato da Cass. Civ., Sez. VI, ord. 9.1/4.4.2013, n. 8282.
Anche precedentemente, sul punto, la Corte di cassazione, con la sentenza 26056/2010 Sez. I civile, aveva sottolineato che il giudice (come anche le Commissioni territoriali) devono porre l'attenzione non tanto o non solo sulla credibilità soggettiva del richiedente asilo, ma appurare la sussistenza della condizione di persecuzione, di pericolo nel Paese di origine sulla base di informazioni ed esterne ed oggettive, sulle quali poi riferire la storia del richiedente asilo e quindi la sua credibilità.
Secondo la già citata giurisprudenza, non è «la credibilità» in sé del richiedente a dovere essere considerata, quanto la coerenza e plausibilità del suo complessivo racconto il quale, solo unitamente a tutti gli altri elementi di analisi desumibili dalla normativa di riferimento, può portare a ritenere esistente la sua «generale attendibilità».
Alla stregua dei superiori principi, il racconto della ricorrente, seppur contiene molteplici discrepanze e imprecisioni e pur non potendosi considerare globalmente coerente e attendibile, racchiude molti degli elementi che caratterizzano la tratta, facendo ritenere la sussistenza di indici di tratta, ed in è in linea con quanto emerge dalle fonti COI sulla tratta di esseri umani.
Tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta delle donne nigeriane verso l'Europa, figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, oltre ad altri elementi concomitanti, quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venir meno di sistemi di sostegno, la volontà o necessità di voler aiutare i familiari, la corruzione e in una certa misura talune credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale. Secondo il report EASO ottobre 2015 “Nigeria - la tratta di donne a fini sessuali”, “Le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grade maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche bini) …, ma si segnala anche la presenza di donne Per_3 igbo e dei gruppi etnici del delta del …. I dati che emergono da studi più recenti indicano CP_2 un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20 anni …. Il reclutamento di minori, tuttavia, è in aumento perché le donne adulte, soprattutto nelle città, tendono ad essere più consapevoli dei rischi a cui le espone la tratta di esseri umani, mentre le ragazze giovani si fanno allettare più facilmente dalle promesse dei reclutatori, che prospettano la possibilità di arricchirsi in poco tempo”.
La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne vittima di tratta. Per come emerge da studi autorevoli e dal report sopra citato, “Le persone trafficate ... hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia (ad esempio l'essere rimaste orfane) che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza. non erano di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di “aiuto” fatte dai trafficanti.” “In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche”. “La maggior parte delle vittime viene da Benin City, capitale dell'Edo State …, oppure dai villaggi vicini …. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia … Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos o a Benin City … Si stima che fino all'85% delle nigeriane che vendono sesso in Europa sia partito da Benin City, pur non essendo necessariamente questa la città di origine delle donne. […] In effetti, in alcune zone di Benin (City), una città di circa un milione di abitanti, è difficile trovare una famiglia allargata in cui vi sia una persona, in genere una donna, migrata in Europa”. “La tratta di giovani donne dalla Nigeria in Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi di tratta più persistenti […]. Nel periodo 2007-2012, le vittime nigeriane hanno rappresentato stabilmente più del 10% del numero totale di vittime individuate in Europa occidentale e centrale, il che fa di questo flusso transregionale il più importante di questa sottoregione “. Inoltre, le donne e i minori vittima di tratta possono essere particolarmente suscettibili di gravi ritorsioni da parte degli sfruttatori, non solo dopo la fuga e/o al loro ritorno, ma anche sottoposte a ricatti e minacce di ritorsioni a membri della famiglia della vittima (la madre o i figli rimasti in Nigeria. Per tale ragione sovente le ragazze vittime di tratta si mostrano poco collaborative.
Le ipotesi contemplate nell'art. 14 del D. Lgs 251/07 devono ritenersi tassative e si ritiene ricorrano nel caso di specie, atteso che, stante il tenore delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di audizione da parte della , si evince la sussistenza di fondati motivi che Controparte_1 facciano ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. E, invero, come già evidenziato, nella specie, nel racconto della ricorrente sono presenti una serie di elementi tipici del tipo di reclutamento come sopra delineato. In particolare, corrispondono al modus operandi utilizzato dalle organizzazioni criminali dedite al reclutamento e allo sfruttamento della prostituzione delle donne nigeriane le seguenti circostanze riferite dalla ricorrente: 1) primo contatto dell'organizzazione tramite una persona di cui la donna si fida;
2) uomini e donne che appaiono nel viaggio organizzato per condurre la ragazza in Libia;
3) la presenza di persone che pagano il viaggio e offrono ristoro alla ragazza senza alcun motivo apparente;
4) la presenza di una figura femminile chiamata “madame” che, solitamente in Libia, accetta di ospitare la ragazza per poi costringerla a prostituirsi;
5) abusi ripetuti da parte di persone che si sono offerte di aiutare la ragazza;
6) la figura di un “amico” arabo o nigeriano, incontrato in
Libia, che aiuta la ragazza a fuggire dalla madama e la fa imbarcare, anch'egli gratuitamente;
6) i contatti in Italia, con altre persone, sempre legate all'organizzazione. Per altro verso, altre condizioni soggettive trovano riscontro obiettivo negli atti, quali: 1) la giovanissima età di queste donne, anche minorenni, assieme all'allegazione dell'assenza di famiglia di origine (come nel caso che ci occupa, in cui la ricorrente è data in sposa ancora minorenne ad un uomo più grande di lei, che dopo la morte del marito, deve mantenere la figlia piccola); 2) la mancanza anche di minima istruzione connessa spesso alla provenienza da contesti rurali o suburbani di grande isolamento degrado ed abbandono;
3) le gravi violenze di natura fisica e soprattutto sessuale cui sono sottoposte durante il viaggio o nel contesto socio-familiare di origine;
4) la presenza di un accompagnatore od un'accompagnatrice nel corso del viaggio.
La ricorrente, infine, già in quanto donna, appartiene senz'altro ad un particolare gruppo sociale più vulnerabile rispetto alle condotte dei trafficanti sopra illustrate, ma tale vulnerabilità risulta ulteriormente accresciuta dal quadro normativo ed istituzionale nigeriano che, pur prevedendo forme di tutela a favore delle vittime di tratta, è da ritenere che tali misure, vista anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, non possono essere assicurate con certezza ed efficacia tali da scongiurarle il rischio sopra rappresentato.
Pertanto, la ricorrente, sulla scorta di quanto sopra, pur se dal suo racconto e dalla sua analisi sulla base dei principi sopra ricordati, non può trarsi con certezza la sua esperienza concreta e specifica di vittima di tratta e, pertanto, non può ritenersi che sia sussistente il suo diritto allo status di rifugiato, risulta sottoposta al rischio specifico, legato all'appartenenza di genere, alla giovane età e all'appartenenza a un gruppo sociale medio basso e scarsamente scolarizzato, derivante all'esteso e grave fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali nell'area di provenienza (Nigeria e, in particolare, Edo State).
Ciò comporta il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. a) del citato D.
Lgs. 251/07.
Sussistono gravi motivi per dichiarare irripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente, data la complessa evoluzione normativa, la novità delle questioni trattate e le concrete ragioni della decisione.
P.T.M. il Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 4293/17 R. G. su ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. da (alias ) , nei confronti della Pt_1 Per_1 Parte_2 CP_1
per il riconoscimento dello status di rifugiato di , disattesa ogni contraria
[...] CP_1
istanza, eccezione e difesa, accerta che la ricorrente (alias ) , Pt_1 Per_1 Parte_2
nata Benin City, Edo State (Nigeria), il giorno 16.06.1992 (alias 01.01.1992), ha diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 251/2007.
Dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in Catania, il 16.03.2025
Il G.O.T.