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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1730/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di FI, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1730/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Morosi, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti
-appellante-
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Alejandra De Mercurio, Controparte_1 C.F._2 come da procura in atti e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Dini, come da procura in atti
-appellati-
nonchè
in bonis (c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
in persona del Curatore fallimentare Controparte_4
-appellati contumaci-
avverso la sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 18.1.2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.3.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 27.3.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di FI, contrariis reiectis, 1) IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza n. 52/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “CONDANNARE il convenuto a restituire all'attore la somma di € 16.470,00 per il 1° intervento e € 300,00 per il 2° intervento per un totale di € 16.770,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del pagamento e al rimborso della spesa sostenuta per la redazione medico-legale che ammonta a €
1.159,00 (v. docc. 6-8); CONDANNARE altresì il convenuto al risarcimento di un indennizzo per tutti i disagi subiti e subendi ed anche per il mancato consenso informato che ha impedito al sig. na vera e propria Pt_1 autodeterminazione. Con vittoria di spese e competenze, comprese quelle di CTU e CTP nonché quelle inerenti
i procedimenti di mediazione”; 2) IN SUBORDINE: condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, secondo l'importo ritenuto di giustizia, visto l'esito della espletata CTU;
Sempre con vittoria di spese e compensi sia per i procedimenti di mediazione che per quanto riguarda entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di CTU e CTP.”
Per parte appellata “La deducente difesa contesta fermamente e recisamente le conclusioni della CP_1
CTU del Collegio peritale, in quanto ess a presenta un percorso argomentativo non adeguato dal punto di visto dei riscontri documentali, incongruo e dunque assolutamente irragionevole, richiamando a tal fine anche le osservazioni svolte dalla dott.ssa consulente di si Persona_1 Controparte_2 precisano pertanto le conclusioni chiedendo in via istruttoria la rinnovazione della CTU con altro consulente e nel merito l'accoglimento delle conclusioni formulate in comparsa di risposta d'appello.” di seguito riportate
“In via principale Respingersi l'appello proposto per i motivi dedotti in narrativa e confermarsi la sentenza di primo grado, con integrale rifusione di spese e compensi del presente grado. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannarsi la terza chiamata
a manlevare il convenuto di quanto sarà condannato a pagare in forza dei titoli per cui è causa, CP_2 oltre alla rifusione delle spese di lite”
Per parte appellata “CHIEDE Che la causa venga trattenuta a Sentenza, Controparte_2 riportandosi alle già precisate conclusioni.” di seguito riportate “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di FI respingere in toto il proposto appello. Vinte le spese dei due gradi con conferma totale della impugnata
Sentenza. In ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle domande, valutarsi la non operatività della polizza assicurativa di cui in atti secondo il principio del “Claims Made” eccepito fin dal primo grado di giudizio.
In subordine respingersi ogni manleva e garanzia invocata relativa alla restituzione di somme percepite dall'assicurato perché trattasi di garanzia non prevista”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva citato in giudizio, avanti al Tribunale di Pistoia, Parte_1 il dott. e la società al fine di ottenere - previa declaratoria della risoluzione Controparte_1 Controparte_3 del contratto stipulato con i convenuti ex art. 1453 c.c. e della loro responsabilità ex artt. 1176, secondo comma, 2236 e 1218 c.c. - la condanna dei medesimi, in solido tra loro, alla restituzione in suo favore della somma complessiva di euro € 16.770,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, pagata per i due interventi eseguiti dal d al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti. CP_1
A fondamento della sua domanda, aveva esposto che: 1) nell'estate del 2010, avendo necessità di una valutazione della propria situazione odontoiatrica, si era rivolto al dott. che gli aveva proposto una CP_1 riabilitazione fissa sia nell'arcata superiore che inferiore, proponendogli di effettuare l'intervento presso la clinica “ ”, filiale di Venezia, presso cui collaborava;
2) nel mese di novembre 2010, si era recato CP_3 nella predetta e si era sottoposto ad un intervento chirurgico con estrazione di tutti gli elementi CP_5 dentali ancora presenti e con l'inserimento di 5 impianti per ogni arcata con protesizzazione provvisoria, corrispondendo per il suddetto intervento, l'importo complessivo di € 16.470,00; 3) a distanza di circa un mese, nonostante fosse ancora in via di guarigione, si era recato nuovamente presso la struttura, su richiesta del medico, per effettuare la sostituzione delle protesi provvisorie con quelle definitive;
4) successivamente, malgrado la complessità dell'intervento effettuato, non era stato sottoposto ad alcun controllo post- operatorio, seduta di igiene o radiografia;
5) nel luglio 2015, avendo improvvisamente percepito una mobilità della protesi inferiore, si era rivolto alla filiale della di FI (in quanto più vicina alla Controparte_6 propria abitazione) ove era stata rilevata la rottura delle viti di stabilizzazione delle protesi e gli era stato detto che, dato l'approssimarsi delle ferie estive, non sarebbe stato possibile sostituire immediatamente le viti, ma l'intervento si sarebbe dovuto rimandare a settembre 2015; 6) in data 3.9.2015, era stata eseguita l'operazione di sostituzione delle viti spezzate dietro il pagamento dell'importo di € 300,00; 7) all'inizio del
2016, era stato necessario ripetere l'intervento per una nuova rottura delle viti e detta situazione si era nuovamente ripetuta la stessa sera dell'intervento e 8) gli era stata, quindi, prospettata l'esecuzione di un nuovo lavoro protesico assai dispendioso, al quale egli, visti i risultati negativi fino ad allora ottenuti, si era rifiutato di sottoporsi.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto della domanda ed in subordine, in Controparte_1 caso di condanna, di essere autorizzato a chiamare in causa la società (oggi Controparte_7 [...]
per essere da questa manlevata e tenuta indenne, mentre la non si era Controparte_8 Controparte_3 costituita ed era stata dichiarata contumace.
Autorizzata il Tribunale la chiamata in causa, si era costituita in giudizio l' (di Controparte_2 seguito , che aveva chiesto il rigetto della domanda di manleva proposta dal convenuto e di quella CP_2 attorea.
La causa, istruita con prove testimoniali e c.t.u., era stata era stata definita dal Tribunale di Pistoia con la sentenza n. 52/2021, pubblicata in data 18.1.2021, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato le domande attoree, condannando il alla rifusione delle spese di lite sostenute dal e dalla Pt_1 CP_1
e ponendo a suo carico le spese di ctu. CP_2
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“
2. Ai fini delle valutazioni da compiere in questo procedimento, può farsi sicuro riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nominato d'ufficio, che il Tribunale condivide e fa proprie. Il collegio peritale ha invero esaminato con scrupolosità il paziente, ha analizzato accuratamente tutta la documentazione medica in atti e la relazione medico legale di parte attrice redatta dai dott.ri e Persona_2 Persona_3
(all. atto di citazione), ha risposto in modo adeguato e con pertinenza alle o sservazioni tecniche formulate dai consulenti di parte attrice. La relazione peritale si presenta completa ed esaustiva avendo il collegio peritale risposto in modo puntuale ed esaustivo ai quesiti formulati dal giudicante. Le risultanze della consulenza medica espletata appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti, di un'accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti, essendo congruamente e logicamente moti vate ed immuni da vizi logico-giuridici. Le conclusioni del collegio peritale trovano inoltre pieno riscontro nella documentazione medica in atti e appaiono quindi pienamente attendibili.
3. Accertata la grave compromissione della situazione orale del sig. in epoca anteriore all'esecuzione Pt_1 del primo intervento posto in essere dal convenuto (come risulta dall'esame della radiografia effettuata in data 15 maggio 2010 allegata alla perizia di parte prodotta da parte attrice, all. 6 atto di citazione), il collegio peritale ha concluso che la diagnosi era stata correttamente formulata dal sanitario e che il piano di trattamento proposto (estrazione di tutti gli elementi naturali ancora presenti nell'arcata mandibolare e loro sostituzione con protesi fissa ancorata ad impianti endossei) “può ritenersi assolutamente adeguato al caso specifico e rappresenta una delle soluzioni migliori praticabile per la risoluzione del caso in esame” (cfr. pagine 6 e 7 relazione peritale). Per ciò che concerne l'esecuzione dell'intervento, il collegio peritale ha invece riscontrato alcuni errori relativi al posizionamento degli impianti in sede mandibolare di destra e precisamente “ l'ultimo impianto destro (4.4) non ha sfruttato pienamente lo spazio tra i forami del
[...]
, essendo a destra posto a circa 1 cm da questo, ed i due mesiali (4.2 e 4.1) sono stati collocati CP_9 troppo vicini” (cfr. pagine 6 e 7 relazione peritale). I periti hanno precisato che “il primo errore può aver influito negativamente sulla biomeccanica della protesi posizionata sugli impianti inferiori, facendo sì che le estensioni distali agli ultimi impianti della protesi applicata potessero risultare eccessivamente “lunghe” determinando un sovraccarico occlusale che potrebbe aver favorito la frattura delle viti di connessione tra protesi ed impianti ” mentre l'eccessiva vicinanza degli impianti potrebbe aver favorito “ fenomeni infiammatori che hanno portato ad una precoce perdita di osso tra i due ”. Il collegio peritale ha evidenziato che i problemi relativi all'errato posizionamento degli impianti nei siti 4.1 e 4.2 possono essere risolti con la rimozione dei due impianti più mesiali e l'inserimento di due nuove viti, una delle quali nella posizione più vicina possibile al Forame per migliorare la meccanica occlusale. I periti hanno aggiunto che Per_4
“unico postumo rilevabile e ricollegabile al trattamento implantare praticato è il riassorbimento della corticale vestibolare della arcata superiore che ha determinato l'esposizione di alcune spire degli impianti nella zona coronale vicino alla gengiva ” ma hanno chiarito che non vi è alcun rapporto causale tra l'operato del sanitario e il riscontrato riassorbimento giacché il riassorbimento della corticale ossea, che si è
“manifestato a diversi anni di distanza dall'inserimento degli impianti”, è fisiologico soprattutto in un soggetto come il sig. he “aveva perso i denti frontali da molto tempo (fisiologico rimodellamento del Pt_1 processo alveolare) e che erano stati rimpiazzati con un parziale in resina, protesi notoriamente in grado di accelerare il riassorbimento osseo delle selle edentule ”. Inoltre, come opportunamente rilevato dai periti, sul verificarsi del riassorbimento della cresta vestibolare hanno inciso, nel caso di specie, oltre alla preesistente cresta ossea riassorbita dovuta alla perdita dei denti ed alla protesi già indossata dal anche la Pt_1 pregressa malattia parodontale che affliggeva il paziente e la scarsa cura dedicata dall'attore al mantenimento dell'igiene orale di questo paziente (riscontrata all'esame obiettivo dell'attore dal collegio peritale che ha precisato che una corretta detersione non è ostacolata dalle condizioni attuali dell'impianto, cfr. pag. 14 relazione peritale). In conclusione, i consulenti tecnici d'ufficio hanno compiutamente e motivatamente escluso che alla condotta del sanitario sia riconducibile “un danno biologico permanente consistente in una menomazione dell'integrità psico -fisica del soggetto degna di valutazione medico -legale”.
Sulla scorta di tali risultanze, il Tribunale ritiene che le domande proposte da parte attrice siano infondate e che pertanto debbano essere rigettate.
4. La domanda di risoluzione del contratto deve essere rigettata in difetto del requisito della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. ai sensi del quale il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Il giudizio sull'importanza dell'inadempimento deve essere condotto alla luce di un duplice criterio, uno oggettivo ed uno soggettivo. Sotto il primo profilo, occorre accertare l'incidenza che l'inadempimento ha avuto sull'equilibrio contrattuale, tenuto conto dei rapporti di proporzionalità tra le prestazioni. Perché
l'inadempimento sia grave, è necessario che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione abbia inciso in misura apprezzabile sull'economia contrattuale complessiva tanto da determinare un significativo squilibrio del sinallagma. Si deve poi, aver riguardo ad eventuali elementi di carattere soggettivo che consentano di apprezzare l'interesse del creditore e che possono essere desunti, in particolar modo, dal comportamento delle parti, secondo un criterio di causalità (tra le tante Cassazione civile sez. III, 22 ottobre
2014, n. 22346). Nel caso di specie, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il
Tribunale ritiene di escludere che l'accertato inadempimento del sanitario, consistente nel mal posizionamento dell'ultimo impianto destro e dei mesiali (4.2 e 4.1), abbia inciso in misura apprezzabile sull'economia contrattuale complessiva determinando un significativo squilibrio del sinallagma. Va in primo luogo considerato che, come rilevato dai consulenti tecnici d'ufficio, il trattamento eseguito dal convenuto
(impianti post-estrattivi con carico protesico immediato) presentava dei profili di complessità tecnica (cfr. pag. 8 relazione peritale). Occorre poi tener conto che, secondo quanto allegato dallo stesso attore, i primi problemi si sono manifestati solo dopo quattro anni e mezzo dalla realizzazione dell'intervento (nel dicembre
2010 la protesizzazione definitiva, luglio 2015 rottura delle viti di stabilizzazione delle protesi, cfr. pp.
1 -2 atto di citazione). Va ancora evidenziato che, benché siano stati riscontrati degli errori di esecuzione della fase chirurgica, come chiarito dal collegio peritale, la durata degli impianti, “ancora presenti in cavità orale dopo ben 8 anni dal loro inserimento”, dimostra che il lavoro complessivo è stato validamente eseguito (pag. 8 relazione peritale). Per ciò che concerne la valutazione dell'oggettiva importanza dell'inadempimento, occorre infine considerare che gli errori commessi nell'esecuzione della prestazione sanitaria sono del tutto emendabili e che, diversamente da quanto affermato da parte attrice, non hanno cagionato alcun pregiudizio all'integrità psicofisica del paziente (il collegio ha chiaramente escluso che il trattamento abbia determinato un'apprezzabile riduzione della possibilità di svolgimento delle abituali attività quotidiane del paziente e che il riassorbimento osseo, unico postumo relativo al trattamento protesico, sia imputabile alla condotta del sanitario). Il collegio peritale ha infatti motivatamente chiarito che il mal posizionamento degli impianti potrebbe solo aver concorso a determinare la frattura delle viti e l'insorgenza dei fenomeni infiammatori “che hanno portato ad una precoce perdita di osso tra i due” impianti, senza essere causa esclusiva o principale.
Tali elementi complessivamente considerati, insieme al comportamento successivo del paziente che ancora oggi non si è sottoposto all'intervento (di rimozione dei due impianti più mesiali e l'inserimento di due nuove viti) necessario ad emendare il difetto di posizionamento degli impianti, inducono ragionevolmente ad escludere che l'inesatta esecuzione della prestazione, per la sua entità e in relazione al pregiudizio effettivamente causato al paziente, abbia inciso in misura rilevante nell'economia complessiva del rapporto sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è dunque infondata.
5. Al rigetto della domanda di cui all'art. 1453 c.c. consegue il rigetto della domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto.
6. Anche la domanda risarcitoria è infondata e deve essere rigettata. In ossequio al principio della ragione più liquida, assume invero rilievo dirimente ai fini della decisione la circostanza che non risulta provata la sussistenza di un danno eziologicamente riconducibile all'operato del sanitario. Ove sia dedotta una responsabilità contrattuale per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il paziente deve infatti fornire la prova del contratto o del contatto sociale, dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento e del relativo nesso di causalità con l'azione o
l'omissione del sanitario, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo
a provocare il danno lamentato, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare o che tale inadempimento non vi è stato, avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. (tra le altre, Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass.
Sezioni Unite, 11 gennaio 2008 n. 577; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21177; Cass. 26 luglio 2017, n. 18392). Nel caso di specie, l'istruttoria espletata ha consentito di escludere che alla condotta del medico convenuto siano eziologicamente riconducibili i danni lamentati dall'attore. Come già rilevato, il collegio peritale ha accertato che l'unico postumo astrattamente ricollegabile al trattamento implantare praticato è il riscontrato riassorbimento della corticale vestibolare della arcata superiore, che ha determinato la lamentata esposizione di alcune spire degli impianti nella zona coronale vicino alla gengiva;
i periti hanno però chiarito che tale rimodellamento, manifestatosi “a diversi anni di distanza dall'inserimento degli impianti ”, non è imputabile all'operato dei sanitari ma è una conseguenza fisiologica del trattamento praticato, il cui verificarsi è stato favorito, nel caso specifico, oltre che dalla scarsa cura dedicata dall'attore all'igiene orale domiciliare, anche dall'interazione di alcune cause pregresse ovvero dalla parodontite di cui era affetto il sig. e dalla Pt_1 presenza di una cresta ossea già riassorbita, conseguenza della perdita dei denti precocemente subita dal paziente e dalla protesi conseguentemente indossata dall'attore già in epoca precedente all'esecuzione del trattamento per cui è causa. I consulenti hanno invece motivatamente escluso che al trattamento siano conseguiti dei periodi di inabilità temporanea assoluta o parziale e che il paziente abbia riportato postumi invalidanti.
6.1. Gli ipotizzabili disagi connessi all'utilizzazione della pasta adesiva per mantenere in posizione la protesi inferiore a seguito della frattura delle viti di connessione (disagi comunque non tempestivamente allegati da parte attrice che nell'atto introduttivo si era limitato a da re atto della ritenuta necessità di “utilizzare la pasta adesiva da dentiera per ottenere un minino di stabilità ”, cfr. pag. 3 atto di citazione) non appaiono invece meritevoli di tutela risarcitoria in quanto danni non patrimoniali che si traducono in meri disagi, fastidi, ansie, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari.
6.2. Privo di riscontro probatorio all'esito del giudizio risulta invece il solo genericamente allegato “danno psichico esistenziale” che, come correttamente osservato dal collegio peritale, non trova conferma “in un percorso clinico diagnostico-terapeutico”. Non risulta invero agli atti alcuna “diagnosi di depressione, né di altri disturbi di natura psichica strutturati ed oggetto di approfondimento diagnostico specialistico- psichiatrico, con conseguente necessità di visite specialistiche sistematiche, sedute di psicoterapia, trattamenti farmacologici” (cfr. pag. 15 relazione peritale) di talché deve concludersi che i lamentati disagi
“esistenziali” non superino la soglia minima di apprezzabilità richiesta ai fini della risarcibilità dei danni non patrimoniali.
6.3. Da ultimo, deve escludersi qualunque risarcimento del danno per mancata prestazione del consenso informato, circostanza non tempestivamente allegata da parte attrice ma riscontrata per la prima volta solo nel corso delle operazioni peritali. La relativa domanda, formulata per la prima volta dall'attore all'udienza di discussione orale della causa, è quindi tardiva.
6.4. In assenza di prova di pregiudizi che siano conseguenza diretta ed immediata della condotta del sanitario, secondo il criterio del “più probabile che non”, la domanda di risarcimento deve essere rigettata.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 impugnando la stessa con sette motivi di gravame (con i quali ha censurato la decisione del giudice di primo grado di non ravvisare la responsabilità professionale del nonostante le condotte connotate da CP_1 imperizia pur evidenziate nella ctu e di quella di non ritenere grave l'inadempimento contrattuale, nonché non dovuto il risarcimento per i danni subiti e per il consenso informato o non assolto l'onere probatorio, condannandolo alla refusione delle spese di lite).
Si sono costituiti in giudizio sia il he l che hanno chiesto il rigetto dell'appello (il primo CP_1 CP_2 chiedendo, in subordine, in ipotesi di condanna, di essere manlevato dalla seconda di quanto fosse stato tenuto a pagare in favore dell'appellante).
La Corte di Appello di FI, con sentenza n. 2199/22, pubblicata in data 6.10.2022, definitivamente pronunciando in relazione al rapporto processuale tra il e la società fallita ha Pt_1 Controparte_3 dichiarato improcedibili, ai sensi dell'art. 43 L.F. e dell'art. 72 L.F., le domande avanzate dal nei Pt_1 confronti della società fallita, spettando il vaglio delle stesse al Tribunale fallimentare di Padova ed in relazione al rapporto processuale tra il e la società in bonis, ha dichiarato Pt_1 Controparte_3 inammissibile la domanda di risoluzione e di condanna al risarcimento danni per perdita di legittimazione passiva della società in ragione del suo fallimento.
Inoltre, non definitivamente pronunciando, in relazione ai rapporti processuali tra il il la Pt_1 CP_1
previo stralcio della stessa, ha rimesso la causa sul ruolo per la necessaria istruttoria, riservando al CP_2 definitivo la regolazione delle spese processuali in questi ultimi rapporti e disponendo la prosecuzione della causa, con separata ordinanza, per la liquidazione del danno.
La Corte, in motivazione, ha affermato quanto segue: “Ora, preliminarmente va esaminata la peculiare situazione processuale creatasi.
La notifica del gravame il 1.4.2021 via pec alla parte contumace in primo grado, non era Controparte_3 andata a buon fine. L'appellante, avvedutosi di ciò, aveva scoperto che la società era stata dichiarata fallita il 27.5.2020 dal Tribunale di Padova, ossia sette mesi prima della sentenza pistoiese. Notificava quindi
d'iniziativa il giorno stesso il medesimo atto d'appello (contenente le conclusioni – tra l'altro- di condanna della società in bonis in riforma) via pec alla , con esito positivo. Controparte_10
Il non si è costituito. CP_4
La Corte aveva invitato preliminarmente l'appellante - che non aveva spiegato nelle note di trattazione scritta sul perché della citazione in appello di una società in bonis, allegando notifica effettuata alla sua Curatela Co fallimentare - a produrre la sentenza di fallimento della a chiarire la linea processuale e di merito che intendesse seguire sulla posizione di in persona del l.r. (in bonis) e sulla posizione del Controparte_3
, onde potersi valutare la situazione ai fini di eventuale integrazione del contraddittorio Parte_2 od improcedibilità della domanda. L'appellante nelle successive note spiegava che il proprio comportamento era corretto, che questo era un altro giudizio rispetto al primo grado, che aveva ritualmente notificato al
ai sensi dell'art. 330 cpc. Dichiarava che “alla luce di quanto suddetto, … insiste nelle proprie CP_4 domande anche nei confronti del e chiede che venga dichiarata la contumacia Controparte_4 della stessa”. Insisteva nella rinnovazione della ctu di primo grado.
L'appellata , assicuratrice r.p, di aveva eccepito l'improcedibilità del giudizio per la CP_2 CP_1 posizione del essendo competente a decidere sul credito azionato il Tribunale Parte_2
Fallimentare di Padova. In replica alla richiesta di ” di improcedibilità nei Controparte_2 confronti della società fallita, l'appellante aveva commentato che era “del tutto destituita di fondamento giuridico, visto che nel procedimento di primo grado l'atto di citazione fu notificato regolarmente a “
[...]
, non ancora dichiarata fallita, e il Giudice dichiarò poi la contumacia della suddetta società. CP_3
Il presente procedimento è un altro grado di giudizio e secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
330 c.p.c. il gravame doveva essere notificato “personalmente” alla parte non costituita.
Considerato che
al momento della notifica dell'atto di appello la suddetta società era stata dichiarata fallita, questa difesa ha provveduto alla notifica dell'atto al fallimento (v. Cass. n. 32584/201, Cass. n. 16070/2014; Cass.n.
1763/1998)”.
Co Questo Collegio ritiene che le domande azionate verso la fallita siano divenute improcedibili, a nulla valendo l'atto d'impulso processuale dell'attore ed appellante nel notificare l'atto d'appello alla curatela del fallimento non appena avuta notizia di questo evento, che ha solo assicurato l'instaurazione del contraddittorio con la Curatela del Fallimento (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16070 del 14/07/2014 : In tema di impugnazioni, qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per la proposizione del gravame, intervenga il fallimento della parte, il ricorso per cassazione dev'essere proposto e notificato nei confronti del fallimento, mentre ove sia proposto nei confronti del soggetto "in bonis" e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d'appello, è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., ma la nullità è sanata dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare)
Infatti devono applicarsi alla fattispecie le norme imperative dell'art. 43 e dell'art. 72 comma 5 legge fallimentare: se il contraente ha promosso l'azione di risoluzione del contratto nei confronti della parte inadempiente prima del suo fallimento, e chiede la restituzione di una somma o di un bene ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni del capo V della Sezione IV della legge cit, ossia la domanda di ammissione al passivo avanti al tribunale Fallimentare. Al riguardo non rileva nella fattispecie l'eccezione secondo cui per i crediti già accertati con sentenza del giudice ordinario non passata in giudicato, il curatore fallimentare può proporre o seguire il giudizio d'impugnazione (art. 96 comma
3 n. 3 l.f.); tale eccezione, infatti, ricorre solo se tale sentenza sia stata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Nel nostro caso la sentenza ex art. 281 sexies di primo grado è stata pronunciata 7 mesi dopo il Co fallimento della contumace, in assenza di notizia dell'evento interruttivo.
Co L'improcedibilità del giudizio nei confronti della nel rapporto con l'attore non comporta conseguenze invece nei rapporti di questo. Parte_3
Gli asseriti contratti da risolvere a detta dell'attore sono due, ciascuno con uno dei due convenuti.
Egli poteva e può procedere nei confronti di uno solo dei due, il medico, rispetto al quale ultimo il rapporto di garanzia con il terzo chiamato (l'assicuratore per la responsabilità professionale) crea la necessità di un accertamento trilatero dell'an e del quantum debeatur.
Co Quanto alla posizione della in bonis, per effetto dell'intervenuto fallimento della stessa essa ha perso la legittimazione a resistere alla domanda di risoluzione del contratto e di condanna risarcitoria, che solo il curatore fallimentare può esercitare (avanti al Tribunale fallimentare come si è detto, ai sensi dell'art. 72 l.f.).
La domanda di condanna nei confronti della società in bonis è divenuta quindi inammissibile per perdita di legittimazione di questa. Solo se l'attore avesse richiesto in via gradata un'azione di mero accertamento del debito della srl, da far valere una volta chiuso il fallimento e se tornata questa in bonis, la domanda sarebbe stata ammissibile. Ma non è stato questo il caso. Inutile pertanto per ragione di economia processuale un ordine di integrazione del contraddittorio vero la srl in bonis, mai effettuata positivamente dall'appellante.
Si compensano integralmente le spese di lite del presente giudizio tra , Pt_1 CP_11 CP_3 stante sia la peculiarietà della fattispecie sia la mancata costituzione delle due appellate.
Nel rapporto trilatero residuo tra questo Collegio, nel procedere oltre previo Pt_1 CP_1 CP_2 stralcio, ritiene di dover procedere ad una rinnovazione di ctu, come richiesto dall'appellante. Emergono infatti talune criticità sia della ctu sia della sentenza impugnata, sia di riflesso rispetto alla prima, sia per parziale travisamento del Tribunale nella lettura dell'elaborato peritale, oggetto del primo Motivo di impugnazione.
Infatti, i ctu, nonostante le difficoltà nella masticazione, la fonazione, la mimica facciale derivanti almeno in parte dall'operato imperito di installazione della protesi, non hanno riconosciuto alcun pregiudizio rilevante
a titolo di postumi, perché la situazione patologica poteva essere eliminata con un intervento risolutivo, né a titolo di inabilità temporanea nonostante le infiammazioni del cavo orale e le limitazioni funzionali derivanti dal posizionamento. D'altro canto il Tribunale parrebbe aver equivocato il responso dei CTU, il quale era di imperfezioni in due punti con conseguenze negative per il paziente, mentre “ a parte questo” il ritiro osseo nelle restanti parti esisteva, ma non era imputabile al suo operato: infatti parrebbe aver interpretato il passaggio nel senso che le uniche lesioni al diritto salute del paziente individuati dai CTU non dipendevano dal medico, ma dalla natura della protesi in resina, che il paziente aveva scelto;
in tal modo, tra l'altro, il
Tribunale non aveva riconosciuto alcunchè neppure a titolo di costi di un nuovo intervento, come suggerito dai CTU.
La causa va quindi rimessa sul ruolo nel rapporto trilatero residuo per l'istruttoria tecnico specialistica”.
A seguito del deposito della ctu medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 12.10.2023 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 27.1.2025 stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 20.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 27.3.2025, pubblicata in pari data e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo di gravame (che si ritiene necessario esaminare per primo per ragioni di logica espositiva), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera per inadempimento del da lui avanzata nei CP_1 confronti di entrambi i convenuti, in difetto del requisito della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455
c.c., nonostante che l'esecuzione del trattamento non fosse stata esente da errori, come accertato anche dalla c.t.u. svolta in primo grado.
L'appellato, nella comparsa conclusionale depositata in data 30.4.2025 nel presente grado del giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria del corrispettivo, sostenendo che il contratto era intercorso unicamente tra il e la struttura sanitaria Pt_1 Controparte_3
L'eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, va ricordato che la legittimazione passiva in senso tecnico consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa e che la verifica della legitimatio ad causam va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore ed affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa dell'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore sotto il profilo passivo;
per converso, ove si discuta dell'effettiva titolarità, in concreto, dell'obbligazione controversa la questione attiene al merito (cfr. ex plurimis Cass. 27/03/2017 n. 7776) e che il difetto di legitimatio ad causam può essere affermato quando, in base alla semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata.
Tanto ricordato, si rileva che, nel caso in esame, l'attore aveva convenuto in giudizio sia il quale CP_1 esecutore degli interventi chirurgici, che la struttura sanitaria ove gli stessi erano stati realizzati, ritenendoli tenuti in solido all'obbligo di restituirgli le somme pagate per i lavori mal eseguiti, per cui, essendovi coincidenza tra la posizione che la parte attrice aveva riferito ai convenuti ed il diritto fatto valere in base alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione, doveva ravvisarsi la legittimazione passiva di entrambi.
Ciò detto, il motivo di gravame è infondato.
Ed invero, si osserva che il pur avendo avanzato la domanda restitutoria nei confronti di entrambi i Pt_1 convenuti, non ha tuttavia provato di aver stipulato il contratto d'opera direttamente con il per CP_1 cui, considerato che quest'ultimo risultava essere solo il direttore sanitario (e, quindi, un dipendente) della predetta struttura, come emerge dall'intestazione delle fatture emesse dall' (vd doc. 4 del Controparte_3 fascicolo di parte del e dallo stesso atto di citazione (ove il medesimo viene definito “collaboratore” Pt_1 della struttura) e che tutte le fatture erano state emesse dalla società ed erano state pagate Controparte_3 dal in favore di quest'ultima (circostanza pacifica), ne consegue che la domanda avanzata nei Pt_1 confronti del in assenza di prove contrarie, va rigettata (anche se per una ragione diversa da quella CP_1 indicata dal giudice di primo grado), mentre quella avanzata nei confronti della società è stata già dichiarata inammissibile in sede di sentenza non definitiva n. 2199/22, emessa da questa Corte.
Con il primo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha criticato le conclusioni della consulenza medico legale espletata nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Pistoia e la decisione del giudice di primo grado di non ritenere sussistenti errori nella esecuzione del trattamento chirurgico eseguito dal nonostante che gli stessi fossero stati in parte evidenziati dalla c.t.u. svolta e di quella Controparte_12 di rigettare (peraltro, travisando le risultanze della, pur criticabile, predetta consulenza) la domanda risarcitoria da lui avanzata in assenza di prove dei danni lamentati e della sussistenza del nesso causale tra quest'ultimi e gli interventi eseguiti. I motivi sono fondati.
La Corte, in accoglimento della istanza del ha disposto la rinnovazione dell'accertamento peritale, Pt_1 all'esito del quale le doglianze del medesimo si sono rivelate fondate, come emerge chiaramente dalla relazione depositata dai c.t.u. in corso di causa, le cui risultanze sono meritevoli di piena condivisione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, fondate su valutazioni scientifiche approfondite e ampiamente motivate, anche con riferimento alla confutazione delle diverse considerazioni del collegio peritale nominato dal Tribunale, nonché riscontrate dalla documentazione versata in atti.
Ed invero, con riferimento alla responsabilità professionale del d alla sussistenza del nesso causale CP_1 con i danni subiti dal i consulenti nominati - dopo aver ricordato che, nel caso in esame, non era stata Pt_1 attuata una idonea impostazione del piano di trattamento del paziente né in fase antecedente che successiva all'intervento chirurgico - hanno affermato che: 1) nell'arcata superiore, era presente un manufatto protesico con spazi interdentali non sufficientemente rappresentati e l'identificazione di una dimensione verticale delle arcate non corretta e che, nell'arcata inferiore, vi era stato un posizionamento erroneo degli impianti in zona sinfisaria, in quanto gli impianti in posizione 31 e 41 erano stati infissi in modo troppo ravvicinato tra loro, con l'esito prevedibile di riduzione dell'osso interimplantare;
la perdita dell'impianto in zona 41 e la formazione di un cratere a carico dell'impianto in zona 31 tale da rendere indicata la rimozione dello stesso ed era presente una deiescenza ossea a cratere nella zona dell'impianto in zona 34/35 perso;
2) gli impianti distali non erano stati infissi in posizione tale da consentire una corretta estensione del cantilever da cui il sovraccarico funzionale, nonché le conseguenti fratture delle viti e la perdita dell'impianto in zona 33/34
(infatti, nel caso in esame, non si era tenuto conto del fatto che poiché lo stress sugli impianti aumenta con l'estensione del cantilevel ovvero dell'estensione libera non supportata da impianti, una corretta progettazione delle estensioni libere avrebbe dovuto prevedere la valutazione delle posizioni degli impianti più anteriori rispetto a quelli più distali. L'estensione inappropriata del cantilevel era, inoltre, correlata, in base alla letteratura scientifica, a varie complicanze quali svitamenti, fratture, riassorbimenti ossei fino alla perdita dell'osteointegrazione) e 3) la protesi superiore aveva avuto un collasso della dimensione verticale
(probabilmente non ben calcolata) ed un distacco precoce del rivestimento estetico (il primo distacco si era verificato dopo 5 mesi dal posizionamento;
alla data della visita dei CTU di primo giudizio, risalente al maggio
2019, vi erano state fratture del rivestimento estetico a carico di : 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Il periziando non ricordava l'esatta progressione delle fratture del rivestimento ma la collocava temporalmente in epoca non lontana dal primo distacco, come confermato dal fatto che, nella relazione peritale di parte, effettuata nel maggio 2016, si dava atto della presenza di tre elementi fratturati ovvero gli elementi
22,23,24).
In particolare, in relazione alle conseguenze dannose della predetta condotta, dalla c.t.u. è emerso che: a)
l'inserimento non corretto degli impianti nell'arcata inferiore aveva determinato la perdita di due impianti su cinque e la necessità di rimozione di un altro. Lo squilibrio occlusale che era derivato dall'errato posizionamento aveva, infatti, determinato la frattura di componenti di fissaggio della protesi sugli impianti sottostanti con impossibilità del mantenimento in sede del manufatto protesico (non ottenibile in modo duraturo neanche con la pasta adesiva usualmente utilizzata dal , con conseguente apprezzabile Pt_1 compromissione della funzionalità masticatoria;
b) la perdita degli impianti in zona 41 e 34/35 aveva, inoltre, comportato consistenti perdite di osso che avevano determinato la necessità di rigenerazione ossea specifica;
c) a carico dell'arcata superiore, le conseguenze pregiudizievoli erano rappresentate da un manufatto protesico con ridotti spazi per la detersione degli impianti ed una progressiva precoce frattura del rivestimento estetico per errata riproduzione della dimensione verticale con più che apprezzabile compromissione dell'estetica e della funzione masticatoria;
d) il era risultato affetto da: “lievi note Pt_1 disadattive in soggetto con tratti di personalità di tipo dipendente (Cluster C)”, che, considerata la cronicità̀ dell'evento stressante e la persistenza della sintomatologia, era da considerare come esito permanente;
d) il danno biologico permanente riportato dal medesimo era pari al 3% comprensivo del minus osseo residuo ai trattamenti rigenerativi;
e) i costi sostenuti dal per il lavoro di implanto protesico e per il primo Pt_1 intervento per la frattura di viti di fissaggio erano stati pari a complessivi euro 16.770,00 (€16.470,00 + €
300,00); f) l'importo pagato dal medesimo a titolo di compenso per i lavori non andati a buon fine, che gli doveva essere restituito, andava calcolato in base alla fattura n. 539 del 08/06/2011 della Parte_4
(ovvero € 1.470,00 (490x3) per gli impianti persi 41 e 34 e quello da rimuovere 31; € 7760,00 (390x24)
[...] per le corone che compongono le due protesi;
€ 1440,00 per gli abutments (monconi PAD) montati sugli impianti ed €300,00 per la sostituzione delle viti) ed era pari ad € 10.440,00; g) le cure che dovevano essere effettuate per emendare i danni ed i costi delle stesse erano rappresentate dalla rimozione della protesi superiore (€ 100,00); dall'allestimento di protesi provvisoria per l'arcata superiore e l'inferiore (€ 3000,00); dalla rimozione di impianto in zona 31 e rigenerativa della zona 31 e 41 (€ 1500,00) e dalla rigenerativa della zona ex impianto zona 34/35 (€ 500,00), per un costo complessivo di € 5.100,00 ed f) il tempo necessario per le stesse, doveva essere quantificato in un periodo di gg 7 al 50% e di gg 20 al 25%.
La sentenza, pertanto, va riformata sul punto ed il va condannato al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali e patrimoniali subiti dall'attuale appellante.
Ciò detto, con riferimento all'entità del danno biologico subito dal per il minus osseo residuato ai Pt_1 trattamenti rigenerativi e per il disturbo di personalità rientrante del Cluster C sviluppato a seguito dell'intervento odontoiatrico – riportato sia nella c.t.u. espletata in questo grado del giudizio [“Durante il colloquio racconta usare continuativamente una pasta adesiva (Polident) per mantenere la protesi fissa e di aver messo in atto una serie di condotte evitanti: racconta di non uscire più a cena per l'imbarazzo di doversi recare continuamente in bagno;
evita i contatti sociali, soprattutto con persone che conosce poco (“quando parlo con le persone cerco di sorridere il meno possibile”); riferisce di aver ridotto l'attività sessuale per
l'imbarazzo (“mi è capitato che si staccassero le protesi durante un rapporto”). Il tono dell'umore appare sostanzialmente in asse ma orientato verso le basse polarità: riferisce riduzione della spinta edonica con anergia, abulia, anedonia e tendenza alla ruminazione – vd pag. 18/20 della relazione peritale espletata in questo grado di giudizio], che in quella svolta nel giudizio di primo grado (vd pagg. 4, 5 ed 11 della relazione peritale), nonché attestato dalla testimonianza resa da all'udienza del 25.3.2019 – deve Testimone_1 trovare applicazione l'art. 7, comma 4, L. n. 24 del 2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria debba essere risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; normativa che va applicata anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore
(come quello di specie), nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul
"quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità
e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (cfr. Cass, civ.
11.11.2019 n. 28990).
Pertanto, considerata l'età del al momento del fatto (44 anni); l'invalidità permanente accertata del Pt_1
3%, comprensivo del minus osseo residuo ai trattamenti rigenerativi (percentuale di invalidità che è stata confermata dai ctu, in sede di chiarimenti alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, con motivazioni da ritenersi pienamente condivisibili); il periodo di inabilità temporanea di 7 giorni al 50% e 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, nonchè l'assenza di allegazione e prova, da parte del danneggiato, di circostanze specifiche ed eccezionali, che rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, che giustifichino dunque una personalizzazione del danno biologico, l'ammontare del danno non patrimoniale risarcibile, composto dall'ammontare del danno biologico, dal danno morale e da quello spettante per i giorni di invalidità temporanea, è il seguente: Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Indennità giornaliera € 55,24
Danno biologico permanente € 2.830,53
Invalidità temporanea parziale al 50% € 193,34
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 469,54
Danno morale (33,33%) € 1.099,91
Totale generale: € 4.399,98
Trattandosi di credito di valore, su tale somma devalutata alla data del fatto (8.6.2011, ovvero alla data in cui era terminata la cura, iniziata in data 24.11.2010) e rivalutata annualmente secondo indici Istat Foi fino alla pubblicazione della presente sentenza, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale con pari decorrenza, pervenendosi ad un credito complessivo di euro 5.135,28, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Va, inoltre, riconosciuta al medesimo, a titolo di risarcimento delle somme che il medesimo dovrà sostenere in futuro per emendare la situazione attuale - rappresentate dalla rimozione della protesi superiore;
dall'allestimento di una protesi provvisoria per l'arcata superiore e l'inferiore; dalla rimozione di impianto in zona 31 e dalla rigenerazione della zona 31 e 41 e della zona ex impianto zona 34/35 - la somma di euro
5.100,00, indicata dai c.t.u., da aggiornarsi dalla data del deposito della relazione peritale (27.4.2023) all'attualità in euro 5.222,40, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
L'ammontare del risarcimento complessivamente spettante al ammonta, quindi, ad euro 10.357,68, Pt_1 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha, infine, censurato la decisione del primo giudice di rigettare la sua domanda di risarcimento per mancata prestazione del consenso informato.
Il motivo è inammissibile.
Si osserva, infatti, che l'appellante, in violazione dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione, non ha mosso alcuna specifica critica alla argomentazione posta dal giudice di primo grado a sostegno della sua decisione
(rappresentata dal fatto che la circostanza della mancata prestazione del consenso non era mai stata allegata dal ma riscontrata dai c.t.u. nel corso delle operazioni peritali e che la domanda risarcitoria avanzata Pt_1 al riguardo dal medesimo era tardiva, in quanto formulata dall'attore, per la prima volta, all'udienza di discussione orale della causa), essendosi limitato a reiterare la richiesta risarcitoria. Non si procede all'esame del settimo motivo di gravame (con il quale l'appellante ha censurato il regime delle spese di lite adottato dal giudice di primo grado), in quanto assorbito dalla presente decisione.
L'affermazione della responsabilità del per i danni subiti dal comporta la necessità di CP_1 Pt_1 procedere alla trattazione della domanda di manleva avanzata, in subordine, dal medesimo nei confronti della CP_2
La compagnia assicurativa, con riferimento alla predetta domanda, ha riproposto in questo grado di giudizio, ex art. 346 c.p.c., l'eccezione di inoperatività del contratto assicurativo, già avanzata nel primo grado, in ragione della previsione, all'art. 14 della polizza stipulata tra il la (ora CP_1 Controparte_7
in data 30.4.2008, della clausola claims made (del seguente tenore letterale: “L'assicurazione vale CP_2 per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima dalla data di sottoscrizione della presente polizza”), che escludeva la garanzia assicurativa in relazione ai danni subiti dal in quanto denunciati dal medesimo soltanto con l'atto di citazione Pt_1 notificato in data 5.4. 2017, successiva a quella di scadenza della polizza (30.4.2011).
Il ha, a sua volta, eccepito la nullità della clausola predetta, deducendo che la stessa, nonostante CP_1
l'avvenuto pagamento, per un periodo di tre anni (2008/2011), di un premio particolarmente elevato (euro
3.346,00), non prevedeva alcuna copertura assicurativa in relazione a richieste risarcitorie avanzate in epoca successiva alla data di scadenza della polizza e si poneva in contrasto con le finalità proprie del contratto di assicurazione relativo all'esercizio dell'attività professionale sanitaria, in cui il decorso occulto di una malattia poteva produrre i suoi effetti a distanza anche di anni dalla conclusione del rapporto contrattuale (cosiddetti danni lungolatenti), lasciando di fatto il contraente assicurato privo di tutela pur avendo corrisposto il premio relativo al periodo in cui si è verificato l'evento dannoso.
Al riguardo - premesso che quella contenuta nella polizza in questione è qualificabile come una clausola claims made impura perché, a differenza di quella c.d. pura (che è caratterizzata dalla messa in copertura di tutte le richieste di risarcimento di danno presentate durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento storico in cui l'evento dannoso si era verificato) subordina la copertura assicurativa al verificarsi, entro il periodo di validità del contratto, sia del fatto illecito che della richiesta di risarcimento - si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, formatasi a seguito della sentenza n. 22437/18 del 29.9.2018 della Corte di Cassazione a sezioni unite, il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, c.c. della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale e che “non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 cod. civ, la clausola claims made “perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo”, giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito … è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato” (cfr ord. n. 9861 del 15.4.2025; n. 6490 del 12.3.2024 e n. 29437 del
14.11.2024, nonché sentenze 21.11.2019 n. 30309 e 22.4.2022 n. 12908 – sulla questione dell'art. 2965 c.c. si era orientata diversamente solo Cass. 13/05/2020, n. 8894, rimasta, tuttavia, isolata).
Tanto ricordato, questo Collegio ritiene che la clausola in questione non sia nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322, primo comma e 2965 c.c. e che rispetti gli interessi di entrambi i contraenti.
Infatti, la stessa, pur facendo decadere la garanzia dell'assicurato alla scadenza del contratto escludendone la tutela per le richieste di risarcimento pervenute oltre quel termine e lasciando il contraente soggetto al comportamento di terzi, tuttavia, bilanciava, in modo adeguato, il trasferimento dell'alea tipica del contratto con altri benefici - quali la retroattività per tre anni della copertura assicurativa (che permetteva di estendere la garanzia anche ai fatti illeciti generatori di danni accaduti in epoca precedente la stipula del contratto e comportava, in considerazione della mancata preventiva conoscibilità degli stessi, un aumento esponenziale del rischio per gli assicuratori perché connesso non solo a quello oggettivo dell'evento, ma anche a quello di possibili accordi truffaldini a loro danno) e la possibilità per l'assicurato di richiedere una copertura postuma biennale (cioè per le richieste di risarcimento future, relative ad errori o omissioni professionali commessi in corso di copertura assicurativa), che temperava parzialmente proprio il regime claims made - senza porre l'assicurato in una condizione di ingiustificato svantaggio nei confronti dell'assicuratore.
Si osserva, inoltre, che il nel caso in cui avesse ritenuto detta clausola non conveniente o non CP_1 rispettosa dei propri interessi, ben avrebbe potuto scegliere il regime assicurativo tradizionale loss occurrence (o insorgenza del diritto) previsto dall'art. 1917 c.c., in cui l'oggetto del contratto, cioè il rischio assicurato, non è la richiesta di risarcimento che perviene al contraente la polizza e la conseguente denuncia che questi fa all'Assicuratore, bensì l'errore professionale generatore del danno a terzi commesso nel periodo di validità della polizza, a prescindere dal momento in cui venga presentata la domanda di risarcimento.
La clausola claims made identifica, infatti, proprio l'oggetto del contratto di assicurazione, distinguendolo dal tradizionale contratto assicurativo e, quindi, la stessa non può essere considerata alla stregua di una clausola aggiuntiva, che limita la responsabilità della compagnia assicuratrice, né può ritenersi che il regime assicurativo loss occurence previsto dall'art. 1917, primo comma, c.c. sia inderogabile e che dunque i contraenti non siano liberi di disciplinare l'obbligo di garanzia con le modalità che ritengano più opportune, perché l'art. 1932 c.c. non menziona tra le norme inderogabili l'art. 1917, primo comma, c.c.
Pertanto, considerata la validità della clausola claims made contenuta nella polizza stipulata tra il CP_1 la (ora , la domanda di manleva proposta dal medesimo deve essere Controparte_7 CP_2 rigettata.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, il è risultato Pt_1 vittorioso con riferimento alle domande risarcitorie più rilevanti, per cui le spese dei due dei due gradi, previa compensazione delle stesse nella misura del 20% per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico dell'appellato sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal CP_1
23.10.2022).
La compensazione va applicata anche alle spese sostenute per le c.t.u. esperite in entrambi i gradi del giudizio, atteso che le stesse (che rappresentano atti compiuti nell'interesse generale di giustizia ed in quello comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio) rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.
(così come la ctp), tanto che si può procedere alla stessa anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, dato che non implica una condanna ma solo l'esclusione del rimborso (cfr Cass. civ. 10.6.2020 n. 11068; 21.10.2019 e 7.9.2016).
Pertanto, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, applicabili nel caso in esame in base al valore del credito riconosciuto, si deve liquidare, in favore del per il primo grado, la somma di euro 3.868,00 Pt_1
(euro 4.835,00 x 80%) e, per il secondo grado, euro 4.647,20 (euro 5.809,00 per 80%,) a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché quelle di euro 927,20 (euro 11159,00 x 80%) per spese di ctp;
euro 1.922,72 per le spese della ctu svolta in primo grado (euro 2.403,40 x 80%) ed euro 2.208,00 per quella svolta nel presente grado (euro 2.760 x 80%)
Con riferimento alla domanda di manleva proposta dal ei confronti della terza chiamata in causa, CP_1 il medesimo, invece, è risultato totalmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di FI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 18.1.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 10.357,68, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della
[...] presente sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali da lui subiti;
- rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
[...]
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio che liquida, previa compensazione delle stesse nella misura del 20% in ragione della reciproca soccombenza, per il primo grado, nell'importo di euro 3.868,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 4.647,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, nonché nell'importo di euro 927,20 per spese di ctp;
- condanna al pagamento in favore della delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 4.835,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 5.809,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico di , nella misura precisata in motivazione, le spese delle Controparte_1
c.t.u. svolte in entrambi i gradi di giudizio, pari a complessivi euro 4.130,72.
Così deciso in FI, nella camera di consiglio del 8.7.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di FI, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1730/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Morosi, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti
-appellante-
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Alejandra De Mercurio, Controparte_1 C.F._2 come da procura in atti e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Dini, come da procura in atti
-appellati-
nonchè
in bonis (c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
in persona del Curatore fallimentare Controparte_4
-appellati contumaci-
avverso la sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 18.1.2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.3.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 27.3.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di FI, contrariis reiectis, 1) IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza n. 52/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “CONDANNARE il convenuto a restituire all'attore la somma di € 16.470,00 per il 1° intervento e € 300,00 per il 2° intervento per un totale di € 16.770,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del pagamento e al rimborso della spesa sostenuta per la redazione medico-legale che ammonta a €
1.159,00 (v. docc. 6-8); CONDANNARE altresì il convenuto al risarcimento di un indennizzo per tutti i disagi subiti e subendi ed anche per il mancato consenso informato che ha impedito al sig. na vera e propria Pt_1 autodeterminazione. Con vittoria di spese e competenze, comprese quelle di CTU e CTP nonché quelle inerenti
i procedimenti di mediazione”; 2) IN SUBORDINE: condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, secondo l'importo ritenuto di giustizia, visto l'esito della espletata CTU;
Sempre con vittoria di spese e compensi sia per i procedimenti di mediazione che per quanto riguarda entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di CTU e CTP.”
Per parte appellata “La deducente difesa contesta fermamente e recisamente le conclusioni della CP_1
CTU del Collegio peritale, in quanto ess a presenta un percorso argomentativo non adeguato dal punto di visto dei riscontri documentali, incongruo e dunque assolutamente irragionevole, richiamando a tal fine anche le osservazioni svolte dalla dott.ssa consulente di si Persona_1 Controparte_2 precisano pertanto le conclusioni chiedendo in via istruttoria la rinnovazione della CTU con altro consulente e nel merito l'accoglimento delle conclusioni formulate in comparsa di risposta d'appello.” di seguito riportate
“In via principale Respingersi l'appello proposto per i motivi dedotti in narrativa e confermarsi la sentenza di primo grado, con integrale rifusione di spese e compensi del presente grado. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannarsi la terza chiamata
a manlevare il convenuto di quanto sarà condannato a pagare in forza dei titoli per cui è causa, CP_2 oltre alla rifusione delle spese di lite”
Per parte appellata “CHIEDE Che la causa venga trattenuta a Sentenza, Controparte_2 riportandosi alle già precisate conclusioni.” di seguito riportate “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di FI respingere in toto il proposto appello. Vinte le spese dei due gradi con conferma totale della impugnata
Sentenza. In ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle domande, valutarsi la non operatività della polizza assicurativa di cui in atti secondo il principio del “Claims Made” eccepito fin dal primo grado di giudizio.
In subordine respingersi ogni manleva e garanzia invocata relativa alla restituzione di somme percepite dall'assicurato perché trattasi di garanzia non prevista”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva citato in giudizio, avanti al Tribunale di Pistoia, Parte_1 il dott. e la società al fine di ottenere - previa declaratoria della risoluzione Controparte_1 Controparte_3 del contratto stipulato con i convenuti ex art. 1453 c.c. e della loro responsabilità ex artt. 1176, secondo comma, 2236 e 1218 c.c. - la condanna dei medesimi, in solido tra loro, alla restituzione in suo favore della somma complessiva di euro € 16.770,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, pagata per i due interventi eseguiti dal d al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti. CP_1
A fondamento della sua domanda, aveva esposto che: 1) nell'estate del 2010, avendo necessità di una valutazione della propria situazione odontoiatrica, si era rivolto al dott. che gli aveva proposto una CP_1 riabilitazione fissa sia nell'arcata superiore che inferiore, proponendogli di effettuare l'intervento presso la clinica “ ”, filiale di Venezia, presso cui collaborava;
2) nel mese di novembre 2010, si era recato CP_3 nella predetta e si era sottoposto ad un intervento chirurgico con estrazione di tutti gli elementi CP_5 dentali ancora presenti e con l'inserimento di 5 impianti per ogni arcata con protesizzazione provvisoria, corrispondendo per il suddetto intervento, l'importo complessivo di € 16.470,00; 3) a distanza di circa un mese, nonostante fosse ancora in via di guarigione, si era recato nuovamente presso la struttura, su richiesta del medico, per effettuare la sostituzione delle protesi provvisorie con quelle definitive;
4) successivamente, malgrado la complessità dell'intervento effettuato, non era stato sottoposto ad alcun controllo post- operatorio, seduta di igiene o radiografia;
5) nel luglio 2015, avendo improvvisamente percepito una mobilità della protesi inferiore, si era rivolto alla filiale della di FI (in quanto più vicina alla Controparte_6 propria abitazione) ove era stata rilevata la rottura delle viti di stabilizzazione delle protesi e gli era stato detto che, dato l'approssimarsi delle ferie estive, non sarebbe stato possibile sostituire immediatamente le viti, ma l'intervento si sarebbe dovuto rimandare a settembre 2015; 6) in data 3.9.2015, era stata eseguita l'operazione di sostituzione delle viti spezzate dietro il pagamento dell'importo di € 300,00; 7) all'inizio del
2016, era stato necessario ripetere l'intervento per una nuova rottura delle viti e detta situazione si era nuovamente ripetuta la stessa sera dell'intervento e 8) gli era stata, quindi, prospettata l'esecuzione di un nuovo lavoro protesico assai dispendioso, al quale egli, visti i risultati negativi fino ad allora ottenuti, si era rifiutato di sottoporsi.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto della domanda ed in subordine, in Controparte_1 caso di condanna, di essere autorizzato a chiamare in causa la società (oggi Controparte_7 [...]
per essere da questa manlevata e tenuta indenne, mentre la non si era Controparte_8 Controparte_3 costituita ed era stata dichiarata contumace.
Autorizzata il Tribunale la chiamata in causa, si era costituita in giudizio l' (di Controparte_2 seguito , che aveva chiesto il rigetto della domanda di manleva proposta dal convenuto e di quella CP_2 attorea.
La causa, istruita con prove testimoniali e c.t.u., era stata era stata definita dal Tribunale di Pistoia con la sentenza n. 52/2021, pubblicata in data 18.1.2021, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato le domande attoree, condannando il alla rifusione delle spese di lite sostenute dal e dalla Pt_1 CP_1
e ponendo a suo carico le spese di ctu. CP_2
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“
2. Ai fini delle valutazioni da compiere in questo procedimento, può farsi sicuro riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nominato d'ufficio, che il Tribunale condivide e fa proprie. Il collegio peritale ha invero esaminato con scrupolosità il paziente, ha analizzato accuratamente tutta la documentazione medica in atti e la relazione medico legale di parte attrice redatta dai dott.ri e Persona_2 Persona_3
(all. atto di citazione), ha risposto in modo adeguato e con pertinenza alle o sservazioni tecniche formulate dai consulenti di parte attrice. La relazione peritale si presenta completa ed esaustiva avendo il collegio peritale risposto in modo puntuale ed esaustivo ai quesiti formulati dal giudicante. Le risultanze della consulenza medica espletata appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti, di un'accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti, essendo congruamente e logicamente moti vate ed immuni da vizi logico-giuridici. Le conclusioni del collegio peritale trovano inoltre pieno riscontro nella documentazione medica in atti e appaiono quindi pienamente attendibili.
3. Accertata la grave compromissione della situazione orale del sig. in epoca anteriore all'esecuzione Pt_1 del primo intervento posto in essere dal convenuto (come risulta dall'esame della radiografia effettuata in data 15 maggio 2010 allegata alla perizia di parte prodotta da parte attrice, all. 6 atto di citazione), il collegio peritale ha concluso che la diagnosi era stata correttamente formulata dal sanitario e che il piano di trattamento proposto (estrazione di tutti gli elementi naturali ancora presenti nell'arcata mandibolare e loro sostituzione con protesi fissa ancorata ad impianti endossei) “può ritenersi assolutamente adeguato al caso specifico e rappresenta una delle soluzioni migliori praticabile per la risoluzione del caso in esame” (cfr. pagine 6 e 7 relazione peritale). Per ciò che concerne l'esecuzione dell'intervento, il collegio peritale ha invece riscontrato alcuni errori relativi al posizionamento degli impianti in sede mandibolare di destra e precisamente “ l'ultimo impianto destro (4.4) non ha sfruttato pienamente lo spazio tra i forami del
[...]
, essendo a destra posto a circa 1 cm da questo, ed i due mesiali (4.2 e 4.1) sono stati collocati CP_9 troppo vicini” (cfr. pagine 6 e 7 relazione peritale). I periti hanno precisato che “il primo errore può aver influito negativamente sulla biomeccanica della protesi posizionata sugli impianti inferiori, facendo sì che le estensioni distali agli ultimi impianti della protesi applicata potessero risultare eccessivamente “lunghe” determinando un sovraccarico occlusale che potrebbe aver favorito la frattura delle viti di connessione tra protesi ed impianti ” mentre l'eccessiva vicinanza degli impianti potrebbe aver favorito “ fenomeni infiammatori che hanno portato ad una precoce perdita di osso tra i due ”. Il collegio peritale ha evidenziato che i problemi relativi all'errato posizionamento degli impianti nei siti 4.1 e 4.2 possono essere risolti con la rimozione dei due impianti più mesiali e l'inserimento di due nuove viti, una delle quali nella posizione più vicina possibile al Forame per migliorare la meccanica occlusale. I periti hanno aggiunto che Per_4
“unico postumo rilevabile e ricollegabile al trattamento implantare praticato è il riassorbimento della corticale vestibolare della arcata superiore che ha determinato l'esposizione di alcune spire degli impianti nella zona coronale vicino alla gengiva ” ma hanno chiarito che non vi è alcun rapporto causale tra l'operato del sanitario e il riscontrato riassorbimento giacché il riassorbimento della corticale ossea, che si è
“manifestato a diversi anni di distanza dall'inserimento degli impianti”, è fisiologico soprattutto in un soggetto come il sig. he “aveva perso i denti frontali da molto tempo (fisiologico rimodellamento del Pt_1 processo alveolare) e che erano stati rimpiazzati con un parziale in resina, protesi notoriamente in grado di accelerare il riassorbimento osseo delle selle edentule ”. Inoltre, come opportunamente rilevato dai periti, sul verificarsi del riassorbimento della cresta vestibolare hanno inciso, nel caso di specie, oltre alla preesistente cresta ossea riassorbita dovuta alla perdita dei denti ed alla protesi già indossata dal anche la Pt_1 pregressa malattia parodontale che affliggeva il paziente e la scarsa cura dedicata dall'attore al mantenimento dell'igiene orale di questo paziente (riscontrata all'esame obiettivo dell'attore dal collegio peritale che ha precisato che una corretta detersione non è ostacolata dalle condizioni attuali dell'impianto, cfr. pag. 14 relazione peritale). In conclusione, i consulenti tecnici d'ufficio hanno compiutamente e motivatamente escluso che alla condotta del sanitario sia riconducibile “un danno biologico permanente consistente in una menomazione dell'integrità psico -fisica del soggetto degna di valutazione medico -legale”.
Sulla scorta di tali risultanze, il Tribunale ritiene che le domande proposte da parte attrice siano infondate e che pertanto debbano essere rigettate.
4. La domanda di risoluzione del contratto deve essere rigettata in difetto del requisito della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. ai sensi del quale il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Il giudizio sull'importanza dell'inadempimento deve essere condotto alla luce di un duplice criterio, uno oggettivo ed uno soggettivo. Sotto il primo profilo, occorre accertare l'incidenza che l'inadempimento ha avuto sull'equilibrio contrattuale, tenuto conto dei rapporti di proporzionalità tra le prestazioni. Perché
l'inadempimento sia grave, è necessario che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione abbia inciso in misura apprezzabile sull'economia contrattuale complessiva tanto da determinare un significativo squilibrio del sinallagma. Si deve poi, aver riguardo ad eventuali elementi di carattere soggettivo che consentano di apprezzare l'interesse del creditore e che possono essere desunti, in particolar modo, dal comportamento delle parti, secondo un criterio di causalità (tra le tante Cassazione civile sez. III, 22 ottobre
2014, n. 22346). Nel caso di specie, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il
Tribunale ritiene di escludere che l'accertato inadempimento del sanitario, consistente nel mal posizionamento dell'ultimo impianto destro e dei mesiali (4.2 e 4.1), abbia inciso in misura apprezzabile sull'economia contrattuale complessiva determinando un significativo squilibrio del sinallagma. Va in primo luogo considerato che, come rilevato dai consulenti tecnici d'ufficio, il trattamento eseguito dal convenuto
(impianti post-estrattivi con carico protesico immediato) presentava dei profili di complessità tecnica (cfr. pag. 8 relazione peritale). Occorre poi tener conto che, secondo quanto allegato dallo stesso attore, i primi problemi si sono manifestati solo dopo quattro anni e mezzo dalla realizzazione dell'intervento (nel dicembre
2010 la protesizzazione definitiva, luglio 2015 rottura delle viti di stabilizzazione delle protesi, cfr. pp.
1 -2 atto di citazione). Va ancora evidenziato che, benché siano stati riscontrati degli errori di esecuzione della fase chirurgica, come chiarito dal collegio peritale, la durata degli impianti, “ancora presenti in cavità orale dopo ben 8 anni dal loro inserimento”, dimostra che il lavoro complessivo è stato validamente eseguito (pag. 8 relazione peritale). Per ciò che concerne la valutazione dell'oggettiva importanza dell'inadempimento, occorre infine considerare che gli errori commessi nell'esecuzione della prestazione sanitaria sono del tutto emendabili e che, diversamente da quanto affermato da parte attrice, non hanno cagionato alcun pregiudizio all'integrità psicofisica del paziente (il collegio ha chiaramente escluso che il trattamento abbia determinato un'apprezzabile riduzione della possibilità di svolgimento delle abituali attività quotidiane del paziente e che il riassorbimento osseo, unico postumo relativo al trattamento protesico, sia imputabile alla condotta del sanitario). Il collegio peritale ha infatti motivatamente chiarito che il mal posizionamento degli impianti potrebbe solo aver concorso a determinare la frattura delle viti e l'insorgenza dei fenomeni infiammatori “che hanno portato ad una precoce perdita di osso tra i due” impianti, senza essere causa esclusiva o principale.
Tali elementi complessivamente considerati, insieme al comportamento successivo del paziente che ancora oggi non si è sottoposto all'intervento (di rimozione dei due impianti più mesiali e l'inserimento di due nuove viti) necessario ad emendare il difetto di posizionamento degli impianti, inducono ragionevolmente ad escludere che l'inesatta esecuzione della prestazione, per la sua entità e in relazione al pregiudizio effettivamente causato al paziente, abbia inciso in misura rilevante nell'economia complessiva del rapporto sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è dunque infondata.
5. Al rigetto della domanda di cui all'art. 1453 c.c. consegue il rigetto della domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto.
6. Anche la domanda risarcitoria è infondata e deve essere rigettata. In ossequio al principio della ragione più liquida, assume invero rilievo dirimente ai fini della decisione la circostanza che non risulta provata la sussistenza di un danno eziologicamente riconducibile all'operato del sanitario. Ove sia dedotta una responsabilità contrattuale per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il paziente deve infatti fornire la prova del contratto o del contatto sociale, dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento e del relativo nesso di causalità con l'azione o
l'omissione del sanitario, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo
a provocare il danno lamentato, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare o che tale inadempimento non vi è stato, avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. (tra le altre, Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass.
Sezioni Unite, 11 gennaio 2008 n. 577; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21177; Cass. 26 luglio 2017, n. 18392). Nel caso di specie, l'istruttoria espletata ha consentito di escludere che alla condotta del medico convenuto siano eziologicamente riconducibili i danni lamentati dall'attore. Come già rilevato, il collegio peritale ha accertato che l'unico postumo astrattamente ricollegabile al trattamento implantare praticato è il riscontrato riassorbimento della corticale vestibolare della arcata superiore, che ha determinato la lamentata esposizione di alcune spire degli impianti nella zona coronale vicino alla gengiva;
i periti hanno però chiarito che tale rimodellamento, manifestatosi “a diversi anni di distanza dall'inserimento degli impianti ”, non è imputabile all'operato dei sanitari ma è una conseguenza fisiologica del trattamento praticato, il cui verificarsi è stato favorito, nel caso specifico, oltre che dalla scarsa cura dedicata dall'attore all'igiene orale domiciliare, anche dall'interazione di alcune cause pregresse ovvero dalla parodontite di cui era affetto il sig. e dalla Pt_1 presenza di una cresta ossea già riassorbita, conseguenza della perdita dei denti precocemente subita dal paziente e dalla protesi conseguentemente indossata dall'attore già in epoca precedente all'esecuzione del trattamento per cui è causa. I consulenti hanno invece motivatamente escluso che al trattamento siano conseguiti dei periodi di inabilità temporanea assoluta o parziale e che il paziente abbia riportato postumi invalidanti.
6.1. Gli ipotizzabili disagi connessi all'utilizzazione della pasta adesiva per mantenere in posizione la protesi inferiore a seguito della frattura delle viti di connessione (disagi comunque non tempestivamente allegati da parte attrice che nell'atto introduttivo si era limitato a da re atto della ritenuta necessità di “utilizzare la pasta adesiva da dentiera per ottenere un minino di stabilità ”, cfr. pag. 3 atto di citazione) non appaiono invece meritevoli di tutela risarcitoria in quanto danni non patrimoniali che si traducono in meri disagi, fastidi, ansie, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari.
6.2. Privo di riscontro probatorio all'esito del giudizio risulta invece il solo genericamente allegato “danno psichico esistenziale” che, come correttamente osservato dal collegio peritale, non trova conferma “in un percorso clinico diagnostico-terapeutico”. Non risulta invero agli atti alcuna “diagnosi di depressione, né di altri disturbi di natura psichica strutturati ed oggetto di approfondimento diagnostico specialistico- psichiatrico, con conseguente necessità di visite specialistiche sistematiche, sedute di psicoterapia, trattamenti farmacologici” (cfr. pag. 15 relazione peritale) di talché deve concludersi che i lamentati disagi
“esistenziali” non superino la soglia minima di apprezzabilità richiesta ai fini della risarcibilità dei danni non patrimoniali.
6.3. Da ultimo, deve escludersi qualunque risarcimento del danno per mancata prestazione del consenso informato, circostanza non tempestivamente allegata da parte attrice ma riscontrata per la prima volta solo nel corso delle operazioni peritali. La relativa domanda, formulata per la prima volta dall'attore all'udienza di discussione orale della causa, è quindi tardiva.
6.4. In assenza di prova di pregiudizi che siano conseguenza diretta ed immediata della condotta del sanitario, secondo il criterio del “più probabile che non”, la domanda di risarcimento deve essere rigettata.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 impugnando la stessa con sette motivi di gravame (con i quali ha censurato la decisione del giudice di primo grado di non ravvisare la responsabilità professionale del nonostante le condotte connotate da CP_1 imperizia pur evidenziate nella ctu e di quella di non ritenere grave l'inadempimento contrattuale, nonché non dovuto il risarcimento per i danni subiti e per il consenso informato o non assolto l'onere probatorio, condannandolo alla refusione delle spese di lite).
Si sono costituiti in giudizio sia il he l che hanno chiesto il rigetto dell'appello (il primo CP_1 CP_2 chiedendo, in subordine, in ipotesi di condanna, di essere manlevato dalla seconda di quanto fosse stato tenuto a pagare in favore dell'appellante).
La Corte di Appello di FI, con sentenza n. 2199/22, pubblicata in data 6.10.2022, definitivamente pronunciando in relazione al rapporto processuale tra il e la società fallita ha Pt_1 Controparte_3 dichiarato improcedibili, ai sensi dell'art. 43 L.F. e dell'art. 72 L.F., le domande avanzate dal nei Pt_1 confronti della società fallita, spettando il vaglio delle stesse al Tribunale fallimentare di Padova ed in relazione al rapporto processuale tra il e la società in bonis, ha dichiarato Pt_1 Controparte_3 inammissibile la domanda di risoluzione e di condanna al risarcimento danni per perdita di legittimazione passiva della società in ragione del suo fallimento.
Inoltre, non definitivamente pronunciando, in relazione ai rapporti processuali tra il il la Pt_1 CP_1
previo stralcio della stessa, ha rimesso la causa sul ruolo per la necessaria istruttoria, riservando al CP_2 definitivo la regolazione delle spese processuali in questi ultimi rapporti e disponendo la prosecuzione della causa, con separata ordinanza, per la liquidazione del danno.
La Corte, in motivazione, ha affermato quanto segue: “Ora, preliminarmente va esaminata la peculiare situazione processuale creatasi.
La notifica del gravame il 1.4.2021 via pec alla parte contumace in primo grado, non era Controparte_3 andata a buon fine. L'appellante, avvedutosi di ciò, aveva scoperto che la società era stata dichiarata fallita il 27.5.2020 dal Tribunale di Padova, ossia sette mesi prima della sentenza pistoiese. Notificava quindi
d'iniziativa il giorno stesso il medesimo atto d'appello (contenente le conclusioni – tra l'altro- di condanna della società in bonis in riforma) via pec alla , con esito positivo. Controparte_10
Il non si è costituito. CP_4
La Corte aveva invitato preliminarmente l'appellante - che non aveva spiegato nelle note di trattazione scritta sul perché della citazione in appello di una società in bonis, allegando notifica effettuata alla sua Curatela Co fallimentare - a produrre la sentenza di fallimento della a chiarire la linea processuale e di merito che intendesse seguire sulla posizione di in persona del l.r. (in bonis) e sulla posizione del Controparte_3
, onde potersi valutare la situazione ai fini di eventuale integrazione del contraddittorio Parte_2 od improcedibilità della domanda. L'appellante nelle successive note spiegava che il proprio comportamento era corretto, che questo era un altro giudizio rispetto al primo grado, che aveva ritualmente notificato al
ai sensi dell'art. 330 cpc. Dichiarava che “alla luce di quanto suddetto, … insiste nelle proprie CP_4 domande anche nei confronti del e chiede che venga dichiarata la contumacia Controparte_4 della stessa”. Insisteva nella rinnovazione della ctu di primo grado.
L'appellata , assicuratrice r.p, di aveva eccepito l'improcedibilità del giudizio per la CP_2 CP_1 posizione del essendo competente a decidere sul credito azionato il Tribunale Parte_2
Fallimentare di Padova. In replica alla richiesta di ” di improcedibilità nei Controparte_2 confronti della società fallita, l'appellante aveva commentato che era “del tutto destituita di fondamento giuridico, visto che nel procedimento di primo grado l'atto di citazione fu notificato regolarmente a “
[...]
, non ancora dichiarata fallita, e il Giudice dichiarò poi la contumacia della suddetta società. CP_3
Il presente procedimento è un altro grado di giudizio e secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
330 c.p.c. il gravame doveva essere notificato “personalmente” alla parte non costituita.
Considerato che
al momento della notifica dell'atto di appello la suddetta società era stata dichiarata fallita, questa difesa ha provveduto alla notifica dell'atto al fallimento (v. Cass. n. 32584/201, Cass. n. 16070/2014; Cass.n.
1763/1998)”.
Co Questo Collegio ritiene che le domande azionate verso la fallita siano divenute improcedibili, a nulla valendo l'atto d'impulso processuale dell'attore ed appellante nel notificare l'atto d'appello alla curatela del fallimento non appena avuta notizia di questo evento, che ha solo assicurato l'instaurazione del contraddittorio con la Curatela del Fallimento (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16070 del 14/07/2014 : In tema di impugnazioni, qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per la proposizione del gravame, intervenga il fallimento della parte, il ricorso per cassazione dev'essere proposto e notificato nei confronti del fallimento, mentre ove sia proposto nei confronti del soggetto "in bonis" e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d'appello, è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., ma la nullità è sanata dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare)
Infatti devono applicarsi alla fattispecie le norme imperative dell'art. 43 e dell'art. 72 comma 5 legge fallimentare: se il contraente ha promosso l'azione di risoluzione del contratto nei confronti della parte inadempiente prima del suo fallimento, e chiede la restituzione di una somma o di un bene ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni del capo V della Sezione IV della legge cit, ossia la domanda di ammissione al passivo avanti al tribunale Fallimentare. Al riguardo non rileva nella fattispecie l'eccezione secondo cui per i crediti già accertati con sentenza del giudice ordinario non passata in giudicato, il curatore fallimentare può proporre o seguire il giudizio d'impugnazione (art. 96 comma
3 n. 3 l.f.); tale eccezione, infatti, ricorre solo se tale sentenza sia stata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Nel nostro caso la sentenza ex art. 281 sexies di primo grado è stata pronunciata 7 mesi dopo il Co fallimento della contumace, in assenza di notizia dell'evento interruttivo.
Co L'improcedibilità del giudizio nei confronti della nel rapporto con l'attore non comporta conseguenze invece nei rapporti di questo. Parte_3
Gli asseriti contratti da risolvere a detta dell'attore sono due, ciascuno con uno dei due convenuti.
Egli poteva e può procedere nei confronti di uno solo dei due, il medico, rispetto al quale ultimo il rapporto di garanzia con il terzo chiamato (l'assicuratore per la responsabilità professionale) crea la necessità di un accertamento trilatero dell'an e del quantum debeatur.
Co Quanto alla posizione della in bonis, per effetto dell'intervenuto fallimento della stessa essa ha perso la legittimazione a resistere alla domanda di risoluzione del contratto e di condanna risarcitoria, che solo il curatore fallimentare può esercitare (avanti al Tribunale fallimentare come si è detto, ai sensi dell'art. 72 l.f.).
La domanda di condanna nei confronti della società in bonis è divenuta quindi inammissibile per perdita di legittimazione di questa. Solo se l'attore avesse richiesto in via gradata un'azione di mero accertamento del debito della srl, da far valere una volta chiuso il fallimento e se tornata questa in bonis, la domanda sarebbe stata ammissibile. Ma non è stato questo il caso. Inutile pertanto per ragione di economia processuale un ordine di integrazione del contraddittorio vero la srl in bonis, mai effettuata positivamente dall'appellante.
Si compensano integralmente le spese di lite del presente giudizio tra , Pt_1 CP_11 CP_3 stante sia la peculiarietà della fattispecie sia la mancata costituzione delle due appellate.
Nel rapporto trilatero residuo tra questo Collegio, nel procedere oltre previo Pt_1 CP_1 CP_2 stralcio, ritiene di dover procedere ad una rinnovazione di ctu, come richiesto dall'appellante. Emergono infatti talune criticità sia della ctu sia della sentenza impugnata, sia di riflesso rispetto alla prima, sia per parziale travisamento del Tribunale nella lettura dell'elaborato peritale, oggetto del primo Motivo di impugnazione.
Infatti, i ctu, nonostante le difficoltà nella masticazione, la fonazione, la mimica facciale derivanti almeno in parte dall'operato imperito di installazione della protesi, non hanno riconosciuto alcun pregiudizio rilevante
a titolo di postumi, perché la situazione patologica poteva essere eliminata con un intervento risolutivo, né a titolo di inabilità temporanea nonostante le infiammazioni del cavo orale e le limitazioni funzionali derivanti dal posizionamento. D'altro canto il Tribunale parrebbe aver equivocato il responso dei CTU, il quale era di imperfezioni in due punti con conseguenze negative per il paziente, mentre “ a parte questo” il ritiro osseo nelle restanti parti esisteva, ma non era imputabile al suo operato: infatti parrebbe aver interpretato il passaggio nel senso che le uniche lesioni al diritto salute del paziente individuati dai CTU non dipendevano dal medico, ma dalla natura della protesi in resina, che il paziente aveva scelto;
in tal modo, tra l'altro, il
Tribunale non aveva riconosciuto alcunchè neppure a titolo di costi di un nuovo intervento, come suggerito dai CTU.
La causa va quindi rimessa sul ruolo nel rapporto trilatero residuo per l'istruttoria tecnico specialistica”.
A seguito del deposito della ctu medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 12.10.2023 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 27.1.2025 stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 20.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 27.3.2025, pubblicata in pari data e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo di gravame (che si ritiene necessario esaminare per primo per ragioni di logica espositiva), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera per inadempimento del da lui avanzata nei CP_1 confronti di entrambi i convenuti, in difetto del requisito della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455
c.c., nonostante che l'esecuzione del trattamento non fosse stata esente da errori, come accertato anche dalla c.t.u. svolta in primo grado.
L'appellato, nella comparsa conclusionale depositata in data 30.4.2025 nel presente grado del giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria del corrispettivo, sostenendo che il contratto era intercorso unicamente tra il e la struttura sanitaria Pt_1 Controparte_3
L'eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, va ricordato che la legittimazione passiva in senso tecnico consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa e che la verifica della legitimatio ad causam va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore ed affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa dell'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore sotto il profilo passivo;
per converso, ove si discuta dell'effettiva titolarità, in concreto, dell'obbligazione controversa la questione attiene al merito (cfr. ex plurimis Cass. 27/03/2017 n. 7776) e che il difetto di legitimatio ad causam può essere affermato quando, in base alla semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata.
Tanto ricordato, si rileva che, nel caso in esame, l'attore aveva convenuto in giudizio sia il quale CP_1 esecutore degli interventi chirurgici, che la struttura sanitaria ove gli stessi erano stati realizzati, ritenendoli tenuti in solido all'obbligo di restituirgli le somme pagate per i lavori mal eseguiti, per cui, essendovi coincidenza tra la posizione che la parte attrice aveva riferito ai convenuti ed il diritto fatto valere in base alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione, doveva ravvisarsi la legittimazione passiva di entrambi.
Ciò detto, il motivo di gravame è infondato.
Ed invero, si osserva che il pur avendo avanzato la domanda restitutoria nei confronti di entrambi i Pt_1 convenuti, non ha tuttavia provato di aver stipulato il contratto d'opera direttamente con il per CP_1 cui, considerato che quest'ultimo risultava essere solo il direttore sanitario (e, quindi, un dipendente) della predetta struttura, come emerge dall'intestazione delle fatture emesse dall' (vd doc. 4 del Controparte_3 fascicolo di parte del e dallo stesso atto di citazione (ove il medesimo viene definito “collaboratore” Pt_1 della struttura) e che tutte le fatture erano state emesse dalla società ed erano state pagate Controparte_3 dal in favore di quest'ultima (circostanza pacifica), ne consegue che la domanda avanzata nei Pt_1 confronti del in assenza di prove contrarie, va rigettata (anche se per una ragione diversa da quella CP_1 indicata dal giudice di primo grado), mentre quella avanzata nei confronti della società è stata già dichiarata inammissibile in sede di sentenza non definitiva n. 2199/22, emessa da questa Corte.
Con il primo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo di gravame (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha criticato le conclusioni della consulenza medico legale espletata nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Pistoia e la decisione del giudice di primo grado di non ritenere sussistenti errori nella esecuzione del trattamento chirurgico eseguito dal nonostante che gli stessi fossero stati in parte evidenziati dalla c.t.u. svolta e di quella Controparte_12 di rigettare (peraltro, travisando le risultanze della, pur criticabile, predetta consulenza) la domanda risarcitoria da lui avanzata in assenza di prove dei danni lamentati e della sussistenza del nesso causale tra quest'ultimi e gli interventi eseguiti. I motivi sono fondati.
La Corte, in accoglimento della istanza del ha disposto la rinnovazione dell'accertamento peritale, Pt_1 all'esito del quale le doglianze del medesimo si sono rivelate fondate, come emerge chiaramente dalla relazione depositata dai c.t.u. in corso di causa, le cui risultanze sono meritevoli di piena condivisione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, fondate su valutazioni scientifiche approfondite e ampiamente motivate, anche con riferimento alla confutazione delle diverse considerazioni del collegio peritale nominato dal Tribunale, nonché riscontrate dalla documentazione versata in atti.
Ed invero, con riferimento alla responsabilità professionale del d alla sussistenza del nesso causale CP_1 con i danni subiti dal i consulenti nominati - dopo aver ricordato che, nel caso in esame, non era stata Pt_1 attuata una idonea impostazione del piano di trattamento del paziente né in fase antecedente che successiva all'intervento chirurgico - hanno affermato che: 1) nell'arcata superiore, era presente un manufatto protesico con spazi interdentali non sufficientemente rappresentati e l'identificazione di una dimensione verticale delle arcate non corretta e che, nell'arcata inferiore, vi era stato un posizionamento erroneo degli impianti in zona sinfisaria, in quanto gli impianti in posizione 31 e 41 erano stati infissi in modo troppo ravvicinato tra loro, con l'esito prevedibile di riduzione dell'osso interimplantare;
la perdita dell'impianto in zona 41 e la formazione di un cratere a carico dell'impianto in zona 31 tale da rendere indicata la rimozione dello stesso ed era presente una deiescenza ossea a cratere nella zona dell'impianto in zona 34/35 perso;
2) gli impianti distali non erano stati infissi in posizione tale da consentire una corretta estensione del cantilever da cui il sovraccarico funzionale, nonché le conseguenti fratture delle viti e la perdita dell'impianto in zona 33/34
(infatti, nel caso in esame, non si era tenuto conto del fatto che poiché lo stress sugli impianti aumenta con l'estensione del cantilevel ovvero dell'estensione libera non supportata da impianti, una corretta progettazione delle estensioni libere avrebbe dovuto prevedere la valutazione delle posizioni degli impianti più anteriori rispetto a quelli più distali. L'estensione inappropriata del cantilevel era, inoltre, correlata, in base alla letteratura scientifica, a varie complicanze quali svitamenti, fratture, riassorbimenti ossei fino alla perdita dell'osteointegrazione) e 3) la protesi superiore aveva avuto un collasso della dimensione verticale
(probabilmente non ben calcolata) ed un distacco precoce del rivestimento estetico (il primo distacco si era verificato dopo 5 mesi dal posizionamento;
alla data della visita dei CTU di primo giudizio, risalente al maggio
2019, vi erano state fratture del rivestimento estetico a carico di : 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Il periziando non ricordava l'esatta progressione delle fratture del rivestimento ma la collocava temporalmente in epoca non lontana dal primo distacco, come confermato dal fatto che, nella relazione peritale di parte, effettuata nel maggio 2016, si dava atto della presenza di tre elementi fratturati ovvero gli elementi
22,23,24).
In particolare, in relazione alle conseguenze dannose della predetta condotta, dalla c.t.u. è emerso che: a)
l'inserimento non corretto degli impianti nell'arcata inferiore aveva determinato la perdita di due impianti su cinque e la necessità di rimozione di un altro. Lo squilibrio occlusale che era derivato dall'errato posizionamento aveva, infatti, determinato la frattura di componenti di fissaggio della protesi sugli impianti sottostanti con impossibilità del mantenimento in sede del manufatto protesico (non ottenibile in modo duraturo neanche con la pasta adesiva usualmente utilizzata dal , con conseguente apprezzabile Pt_1 compromissione della funzionalità masticatoria;
b) la perdita degli impianti in zona 41 e 34/35 aveva, inoltre, comportato consistenti perdite di osso che avevano determinato la necessità di rigenerazione ossea specifica;
c) a carico dell'arcata superiore, le conseguenze pregiudizievoli erano rappresentate da un manufatto protesico con ridotti spazi per la detersione degli impianti ed una progressiva precoce frattura del rivestimento estetico per errata riproduzione della dimensione verticale con più che apprezzabile compromissione dell'estetica e della funzione masticatoria;
d) il era risultato affetto da: “lievi note Pt_1 disadattive in soggetto con tratti di personalità di tipo dipendente (Cluster C)”, che, considerata la cronicità̀ dell'evento stressante e la persistenza della sintomatologia, era da considerare come esito permanente;
d) il danno biologico permanente riportato dal medesimo era pari al 3% comprensivo del minus osseo residuo ai trattamenti rigenerativi;
e) i costi sostenuti dal per il lavoro di implanto protesico e per il primo Pt_1 intervento per la frattura di viti di fissaggio erano stati pari a complessivi euro 16.770,00 (€16.470,00 + €
300,00); f) l'importo pagato dal medesimo a titolo di compenso per i lavori non andati a buon fine, che gli doveva essere restituito, andava calcolato in base alla fattura n. 539 del 08/06/2011 della Parte_4
(ovvero € 1.470,00 (490x3) per gli impianti persi 41 e 34 e quello da rimuovere 31; € 7760,00 (390x24)
[...] per le corone che compongono le due protesi;
€ 1440,00 per gli abutments (monconi PAD) montati sugli impianti ed €300,00 per la sostituzione delle viti) ed era pari ad € 10.440,00; g) le cure che dovevano essere effettuate per emendare i danni ed i costi delle stesse erano rappresentate dalla rimozione della protesi superiore (€ 100,00); dall'allestimento di protesi provvisoria per l'arcata superiore e l'inferiore (€ 3000,00); dalla rimozione di impianto in zona 31 e rigenerativa della zona 31 e 41 (€ 1500,00) e dalla rigenerativa della zona ex impianto zona 34/35 (€ 500,00), per un costo complessivo di € 5.100,00 ed f) il tempo necessario per le stesse, doveva essere quantificato in un periodo di gg 7 al 50% e di gg 20 al 25%.
La sentenza, pertanto, va riformata sul punto ed il va condannato al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali e patrimoniali subiti dall'attuale appellante.
Ciò detto, con riferimento all'entità del danno biologico subito dal per il minus osseo residuato ai Pt_1 trattamenti rigenerativi e per il disturbo di personalità rientrante del Cluster C sviluppato a seguito dell'intervento odontoiatrico – riportato sia nella c.t.u. espletata in questo grado del giudizio [“Durante il colloquio racconta usare continuativamente una pasta adesiva (Polident) per mantenere la protesi fissa e di aver messo in atto una serie di condotte evitanti: racconta di non uscire più a cena per l'imbarazzo di doversi recare continuamente in bagno;
evita i contatti sociali, soprattutto con persone che conosce poco (“quando parlo con le persone cerco di sorridere il meno possibile”); riferisce di aver ridotto l'attività sessuale per
l'imbarazzo (“mi è capitato che si staccassero le protesi durante un rapporto”). Il tono dell'umore appare sostanzialmente in asse ma orientato verso le basse polarità: riferisce riduzione della spinta edonica con anergia, abulia, anedonia e tendenza alla ruminazione – vd pag. 18/20 della relazione peritale espletata in questo grado di giudizio], che in quella svolta nel giudizio di primo grado (vd pagg. 4, 5 ed 11 della relazione peritale), nonché attestato dalla testimonianza resa da all'udienza del 25.3.2019 – deve Testimone_1 trovare applicazione l'art. 7, comma 4, L. n. 24 del 2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria debba essere risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; normativa che va applicata anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore
(come quello di specie), nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul
"quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità
e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (cfr. Cass, civ.
11.11.2019 n. 28990).
Pertanto, considerata l'età del al momento del fatto (44 anni); l'invalidità permanente accertata del Pt_1
3%, comprensivo del minus osseo residuo ai trattamenti rigenerativi (percentuale di invalidità che è stata confermata dai ctu, in sede di chiarimenti alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, con motivazioni da ritenersi pienamente condivisibili); il periodo di inabilità temporanea di 7 giorni al 50% e 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, nonchè l'assenza di allegazione e prova, da parte del danneggiato, di circostanze specifiche ed eccezionali, che rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, che giustifichino dunque una personalizzazione del danno biologico, l'ammontare del danno non patrimoniale risarcibile, composto dall'ammontare del danno biologico, dal danno morale e da quello spettante per i giorni di invalidità temporanea, è il seguente: Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Indennità giornaliera € 55,24
Danno biologico permanente € 2.830,53
Invalidità temporanea parziale al 50% € 193,34
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 469,54
Danno morale (33,33%) € 1.099,91
Totale generale: € 4.399,98
Trattandosi di credito di valore, su tale somma devalutata alla data del fatto (8.6.2011, ovvero alla data in cui era terminata la cura, iniziata in data 24.11.2010) e rivalutata annualmente secondo indici Istat Foi fino alla pubblicazione della presente sentenza, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale con pari decorrenza, pervenendosi ad un credito complessivo di euro 5.135,28, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Va, inoltre, riconosciuta al medesimo, a titolo di risarcimento delle somme che il medesimo dovrà sostenere in futuro per emendare la situazione attuale - rappresentate dalla rimozione della protesi superiore;
dall'allestimento di una protesi provvisoria per l'arcata superiore e l'inferiore; dalla rimozione di impianto in zona 31 e dalla rigenerazione della zona 31 e 41 e della zona ex impianto zona 34/35 - la somma di euro
5.100,00, indicata dai c.t.u., da aggiornarsi dalla data del deposito della relazione peritale (27.4.2023) all'attualità in euro 5.222,40, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
L'ammontare del risarcimento complessivamente spettante al ammonta, quindi, ad euro 10.357,68, Pt_1 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha, infine, censurato la decisione del primo giudice di rigettare la sua domanda di risarcimento per mancata prestazione del consenso informato.
Il motivo è inammissibile.
Si osserva, infatti, che l'appellante, in violazione dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione, non ha mosso alcuna specifica critica alla argomentazione posta dal giudice di primo grado a sostegno della sua decisione
(rappresentata dal fatto che la circostanza della mancata prestazione del consenso non era mai stata allegata dal ma riscontrata dai c.t.u. nel corso delle operazioni peritali e che la domanda risarcitoria avanzata Pt_1 al riguardo dal medesimo era tardiva, in quanto formulata dall'attore, per la prima volta, all'udienza di discussione orale della causa), essendosi limitato a reiterare la richiesta risarcitoria. Non si procede all'esame del settimo motivo di gravame (con il quale l'appellante ha censurato il regime delle spese di lite adottato dal giudice di primo grado), in quanto assorbito dalla presente decisione.
L'affermazione della responsabilità del per i danni subiti dal comporta la necessità di CP_1 Pt_1 procedere alla trattazione della domanda di manleva avanzata, in subordine, dal medesimo nei confronti della CP_2
La compagnia assicurativa, con riferimento alla predetta domanda, ha riproposto in questo grado di giudizio, ex art. 346 c.p.c., l'eccezione di inoperatività del contratto assicurativo, già avanzata nel primo grado, in ragione della previsione, all'art. 14 della polizza stipulata tra il la (ora CP_1 Controparte_7
in data 30.4.2008, della clausola claims made (del seguente tenore letterale: “L'assicurazione vale CP_2 per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima dalla data di sottoscrizione della presente polizza”), che escludeva la garanzia assicurativa in relazione ai danni subiti dal in quanto denunciati dal medesimo soltanto con l'atto di citazione Pt_1 notificato in data 5.4. 2017, successiva a quella di scadenza della polizza (30.4.2011).
Il ha, a sua volta, eccepito la nullità della clausola predetta, deducendo che la stessa, nonostante CP_1
l'avvenuto pagamento, per un periodo di tre anni (2008/2011), di un premio particolarmente elevato (euro
3.346,00), non prevedeva alcuna copertura assicurativa in relazione a richieste risarcitorie avanzate in epoca successiva alla data di scadenza della polizza e si poneva in contrasto con le finalità proprie del contratto di assicurazione relativo all'esercizio dell'attività professionale sanitaria, in cui il decorso occulto di una malattia poteva produrre i suoi effetti a distanza anche di anni dalla conclusione del rapporto contrattuale (cosiddetti danni lungolatenti), lasciando di fatto il contraente assicurato privo di tutela pur avendo corrisposto il premio relativo al periodo in cui si è verificato l'evento dannoso.
Al riguardo - premesso che quella contenuta nella polizza in questione è qualificabile come una clausola claims made impura perché, a differenza di quella c.d. pura (che è caratterizzata dalla messa in copertura di tutte le richieste di risarcimento di danno presentate durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento storico in cui l'evento dannoso si era verificato) subordina la copertura assicurativa al verificarsi, entro il periodo di validità del contratto, sia del fatto illecito che della richiesta di risarcimento - si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, formatasi a seguito della sentenza n. 22437/18 del 29.9.2018 della Corte di Cassazione a sezioni unite, il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, c.c. della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale e che “non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 cod. civ, la clausola claims made “perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo”, giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito … è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato” (cfr ord. n. 9861 del 15.4.2025; n. 6490 del 12.3.2024 e n. 29437 del
14.11.2024, nonché sentenze 21.11.2019 n. 30309 e 22.4.2022 n. 12908 – sulla questione dell'art. 2965 c.c. si era orientata diversamente solo Cass. 13/05/2020, n. 8894, rimasta, tuttavia, isolata).
Tanto ricordato, questo Collegio ritiene che la clausola in questione non sia nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322, primo comma e 2965 c.c. e che rispetti gli interessi di entrambi i contraenti.
Infatti, la stessa, pur facendo decadere la garanzia dell'assicurato alla scadenza del contratto escludendone la tutela per le richieste di risarcimento pervenute oltre quel termine e lasciando il contraente soggetto al comportamento di terzi, tuttavia, bilanciava, in modo adeguato, il trasferimento dell'alea tipica del contratto con altri benefici - quali la retroattività per tre anni della copertura assicurativa (che permetteva di estendere la garanzia anche ai fatti illeciti generatori di danni accaduti in epoca precedente la stipula del contratto e comportava, in considerazione della mancata preventiva conoscibilità degli stessi, un aumento esponenziale del rischio per gli assicuratori perché connesso non solo a quello oggettivo dell'evento, ma anche a quello di possibili accordi truffaldini a loro danno) e la possibilità per l'assicurato di richiedere una copertura postuma biennale (cioè per le richieste di risarcimento future, relative ad errori o omissioni professionali commessi in corso di copertura assicurativa), che temperava parzialmente proprio il regime claims made - senza porre l'assicurato in una condizione di ingiustificato svantaggio nei confronti dell'assicuratore.
Si osserva, inoltre, che il nel caso in cui avesse ritenuto detta clausola non conveniente o non CP_1 rispettosa dei propri interessi, ben avrebbe potuto scegliere il regime assicurativo tradizionale loss occurrence (o insorgenza del diritto) previsto dall'art. 1917 c.c., in cui l'oggetto del contratto, cioè il rischio assicurato, non è la richiesta di risarcimento che perviene al contraente la polizza e la conseguente denuncia che questi fa all'Assicuratore, bensì l'errore professionale generatore del danno a terzi commesso nel periodo di validità della polizza, a prescindere dal momento in cui venga presentata la domanda di risarcimento.
La clausola claims made identifica, infatti, proprio l'oggetto del contratto di assicurazione, distinguendolo dal tradizionale contratto assicurativo e, quindi, la stessa non può essere considerata alla stregua di una clausola aggiuntiva, che limita la responsabilità della compagnia assicuratrice, né può ritenersi che il regime assicurativo loss occurence previsto dall'art. 1917, primo comma, c.c. sia inderogabile e che dunque i contraenti non siano liberi di disciplinare l'obbligo di garanzia con le modalità che ritengano più opportune, perché l'art. 1932 c.c. non menziona tra le norme inderogabili l'art. 1917, primo comma, c.c.
Pertanto, considerata la validità della clausola claims made contenuta nella polizza stipulata tra il CP_1 la (ora , la domanda di manleva proposta dal medesimo deve essere Controparte_7 CP_2 rigettata.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, il è risultato Pt_1 vittorioso con riferimento alle domande risarcitorie più rilevanti, per cui le spese dei due dei due gradi, previa compensazione delle stesse nella misura del 20% per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico dell'appellato sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal CP_1
23.10.2022).
La compensazione va applicata anche alle spese sostenute per le c.t.u. esperite in entrambi i gradi del giudizio, atteso che le stesse (che rappresentano atti compiuti nell'interesse generale di giustizia ed in quello comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio) rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.
(così come la ctp), tanto che si può procedere alla stessa anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, dato che non implica una condanna ma solo l'esclusione del rimborso (cfr Cass. civ. 10.6.2020 n. 11068; 21.10.2019 e 7.9.2016).
Pertanto, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, applicabili nel caso in esame in base al valore del credito riconosciuto, si deve liquidare, in favore del per il primo grado, la somma di euro 3.868,00 Pt_1
(euro 4.835,00 x 80%) e, per il secondo grado, euro 4.647,20 (euro 5.809,00 per 80%,) a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché quelle di euro 927,20 (euro 11159,00 x 80%) per spese di ctp;
euro 1.922,72 per le spese della ctu svolta in primo grado (euro 2.403,40 x 80%) ed euro 2.208,00 per quella svolta nel presente grado (euro 2.760 x 80%)
Con riferimento alla domanda di manleva proposta dal ei confronti della terza chiamata in causa, CP_1 il medesimo, invece, è risultato totalmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di FI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 18.1.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 10.357,68, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della
[...] presente sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali da lui subiti;
- rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
[...]
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio che liquida, previa compensazione delle stesse nella misura del 20% in ragione della reciproca soccombenza, per il primo grado, nell'importo di euro 3.868,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 4.647,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, nonché nell'importo di euro 927,20 per spese di ctp;
- condanna al pagamento in favore della delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 4.835,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 5.809,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico di , nella misura precisata in motivazione, le spese delle Controparte_1
c.t.u. svolte in entrambi i gradi di giudizio, pari a complessivi euro 4.130,72.
Così deciso in FI, nella camera di consiglio del 8.7.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Carla Santese
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