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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 10920/ 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ferrari Parte_1
Morandi Ester che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da mandato in atti
- parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa ( pensione di invalidità ex art. 1 l. 222/84).
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Per_1
[...]
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che: “Ci troviamo di fronte ad un soggetto di sesso femminile, dell'età di anni 63, affetto da: “Esiti di pregresso intervento neurochirurgico di discectomia L5-S1 per ernia discale. Esiti di intervento chirurgico di isteroannessiectomia per fibromatosi. Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica. Perdita del visus in OS per patologia glaucomatosa… Nel caso in esame, tenuto conto delle infermità riscontrate e della scarsa incidenza funzionale che esse determinano allo stato attuale (confermata dalla copiosa documentazione medica presente in atti e comprovata dall'obiettività clinica raccolta dal sottoscritto in sede di visita) ed avuto riguardo dell'attitudine lavorativa del soggetto (addetta mense dal 1989), si ritiene che non sussista un'apprezzabile riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni a lui confacenti. Tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e di loro eventuali aggravamenti, ritengo di poter così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: “la Sig.ra NON ha la capacità di lavoro in Parte_1
occupazioni confacenti le proprie attitudini permanentemente ridotta a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale (art. 1 Legge 222/84)”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 15.01.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe Giordano