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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7174/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7174 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv.to Sabrina Palmieri
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_1 in atti, dell'Avv. Angela Carrozza
Appellata
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 210/2021 (R.g.n. 1273/2020), pubblicata in data
11.03.2021 e non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., l'attrice impugnava innanzi al Giudice di
Pace di Roccadaspide l'estratto di ruolo n. 0002166/2015, per l'importo di € 219,26 relativo alla cartella di pagamento n. 10020150009494481000, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno
2010, ente impositore Regione Campania.
Nell'atto introduttivo della lite, l'attrice deduceva: di aver appreso della menzionata pretesa creditoria solo a seguito di richiesta di copia di estratti di ruolo a suo carico e che - trattandosi di somme per le quali medio tempore era maturata la prescrizione – sussisteva il proprio interesse ad agire al fine di ottenere, in via giudiziale, l'accertamento negativo del credito ivi riportato. Si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di giurisdizione Parte_1 dell'adito Giudice di Pace in favore del Giudice Tributario, l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo con conseguente carenza di interesse ad agire, ciò sia in considerazione della rituale notifica della cartella che della mancanza di minaccia attuale di atti esecutivi, l'inammissibilità della eccezione di prescrizione riguardo al periodo antecedente alla notifica della cartella ed, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tale specifica doglianza. Rilevava, infine, l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione anche riguardo il periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento, ciò anche per effetto di successivi atti interruttivi notificati all'opponente, concludendo, pertanto, per il rigetto della eccepita prescrizione.
Il giudice di pace di Roccadaspide con sentenza n. 210/2021, accoglieva la domanda accertando la intervenuta prescrizione, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite.
1.2. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello: difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
illegittimità della sentenza per non aver dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire dell'attrice in primo grado, ciò sia in considerazione della rituale notifica della cartella che della mancanza di minaccia attuale di atti esecutivi. Deduceva, altresì, l'erroneità ed illegittimità della Contr sentenza nella parte in cui: rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ometteva di rilevare l'inammissibilità della eccezione di prescrizione riguardo il periodo antecedente la notifica della cartella di pagamento, dichiarava erroneamente la intervenuta prescrizione, nella fattispecie in realtà mai compiutasi, anche per effetto degli atti interruttivi notificati all'appellata.
Con propria memoria depositata in data 11.01.2022, si costituiva l'appellata che, in via preliminare, assumeva l'inammissibilità, improcedibilità dell'appello perché improponibile ai sensi dell'art. 339 comma III c.p.c. e redatto in violazione degli art.li 342 e 348 bis c.p.c. Rilevava, altresì, l'infondatezza ed inammissibilità, ex art. 345 co. 2 c.p.c., del motivo di appello inerente all'incompetenza per materia (giurisdizione) del Giudice di Pace, poiché ritenuta “eccezione nuova” formulata solo in grado di appello. Nel merito, contestava le avverse doglianze, ribadendo la infondatezza della avversa eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo e per ottenere l'accertamento giudiziale di avvenuta prescrizione del credito, insistendo, insistendo per la conferma della statuizione di prescrizione del credito. In via subordinata rappresentava che il credito oggetto di controversia (tassa automobilistica annualità 2010) per l'importo di € 219, 26 alla luce della normativa di cui al il c.d. “Decreto Sostegni” era inesigibile, chiedendo, quindi, anche per questo motivo il rigetto dell'appello. Concludeva, quindi, per il globale rigetto del gravame, vinte le spese.
Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 26.03.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, mette conto accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, quindi, verificare la tempestività dell'appello proposto. La sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 210/2021 è stata depositata in data
11.03.2021 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 10.09.2021, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto.
Vanno poi esaminate, sempre in via preliminare, le eccezioni formulate dall'appellata di inammissibilità, improcedibilità dell'appello perché inammissibile ai sensi dell'art. 339 comma III
c.p.c. e redatto in violazione degli art.li 342 e 348 bis c.p.c..
Circa l'inammissibilità del presente gravame per violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione.
Il valore della controversia in esame - pari ad € 219,26 - è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma
III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
Vanno, altresì, respinte le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Al riguardo, l'appellata evidenzia che l' abbia proceduto ad impugnare Pt_1 genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invochi la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il c.d. filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017;
Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per cui l'atto introduttivo del giudizio di appello sarebbe carente sotto il profilo sostanziale, si ricorda che la valutazione richiesta al Giudice in riferimento alla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame proposto implica un ragionamento di rilievo prognostico, tenuto conto delle censure mosse alla pronuncia di primo grado. All'esito dello scrutinio sommario richiesto dalla lettera della norma, il Giudice potrà rilevare l'inammissibilità dell'appello, ove ravvisi che i motivi di doglianza sollevati avverso la pronuncia non siano fondati, ed in conseguenza di ciò il rigetto integrale dell'appello. Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma, sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass
11999/2017; Cass. SU 10878/2015). 2. Accertatane l'ammissibilità, il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ritiene, quindi, di dover scandagliare in via preliminare la questione di giurisdizione in relazione al credito richiamato nell'estratto di ruolo e cartella di pagamento opposta in primo grado, giacché afferente a pretesa di natura tributaria. Detto motivo risulta scrutinabile e, peraltro, già correttamente eccepito in primo grado di lite, nel corpo della comparsa di costituzione e risposta. Invero, la questione di giurisdizione è ammissibile in appello se fatta oggetto di un motivo di impugnazione contro la sentenza di primo grado che abbia statuito anche in modo implicito sul punto, essendo irrilevante che la questione stessa sia stata trattata o no nel corso del giudizio di primo grado (salvo che sia sollevata in appello dalla stessa parte che abbia adito la medesima giurisdizione con l'atto introduttivo di primo grado e che detta parte risulti soccombente): “nell'interpretare l'articolo 37 del Cpc, secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, occorre tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (asse portante della nuova lettura della norma), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. In questa prospettiva il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado e la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione. Le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito e la relativa preclusione opera anche per il giudice di legittimità. Ne segue che il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20853). Più in dettaglio, l'attrice in primo grado si opponeva l'estratto di ruolo n. 0002166/2015, per l'importo di € 219,26 relativo alla cartella di pagamento n. 10020150009494481000, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2010, ente impositore Regione Campania, eccependone la intervenuta prescrizione.
Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dalla cartella di pagamento opposta in primo grado concerna credito di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del
2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema
"potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la
Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49
e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche
Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n.
28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n.
1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla già menzionata obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022, n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera
Inferiore 2 agosto 2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del
2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore abbia adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito riportato negli estratti di ruolo e nella cartella di pagamento ivi indicata - in ragione della prescrizione maturata (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' - e, la CP_3 controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta, nel caso di specie, avviata alcuna esecuzione esattoriale.
Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto “esecutivo”. Infatti, se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre
2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione. In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Pertanto, spetta a questo giudicante, investito della questione scrutinata in funzione di giudice di appello, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992. A tanto consegue, l'accoglimento del gravame proposto da , Parte_2 demandandosi al giudice munito di giurisdizione l'esame delle ulteriori questioni proposte, ivi compresa ogni valutazione sulla inesigibilità del credito in virtù della normativa di cui al il c.d.
“Decreto Sostegni”, come domandato dall'appellato.
3.Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo
336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce della natura processuale della decisione nonché degli orientamenti ermeneutici richiamati si stima equo disporne, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale per ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in revisione Parte_1 della sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 210/2021 dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 3.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7174 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1
Atti Introduttivi del Giudizio a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv.to Sabrina Palmieri
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_1 in atti, dell'Avv. Angela Carrozza
Appellata
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 210/2021 (R.g.n. 1273/2020), pubblicata in data
11.03.2021 e non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., l'attrice impugnava innanzi al Giudice di
Pace di Roccadaspide l'estratto di ruolo n. 0002166/2015, per l'importo di € 219,26 relativo alla cartella di pagamento n. 10020150009494481000, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno
2010, ente impositore Regione Campania.
Nell'atto introduttivo della lite, l'attrice deduceva: di aver appreso della menzionata pretesa creditoria solo a seguito di richiesta di copia di estratti di ruolo a suo carico e che - trattandosi di somme per le quali medio tempore era maturata la prescrizione – sussisteva il proprio interesse ad agire al fine di ottenere, in via giudiziale, l'accertamento negativo del credito ivi riportato. Si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di giurisdizione Parte_1 dell'adito Giudice di Pace in favore del Giudice Tributario, l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo con conseguente carenza di interesse ad agire, ciò sia in considerazione della rituale notifica della cartella che della mancanza di minaccia attuale di atti esecutivi, l'inammissibilità della eccezione di prescrizione riguardo al periodo antecedente alla notifica della cartella ed, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tale specifica doglianza. Rilevava, infine, l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione anche riguardo il periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento, ciò anche per effetto di successivi atti interruttivi notificati all'opponente, concludendo, pertanto, per il rigetto della eccepita prescrizione.
Il giudice di pace di Roccadaspide con sentenza n. 210/2021, accoglieva la domanda accertando la intervenuta prescrizione, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite.
1.2. Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello: difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
illegittimità della sentenza per non aver dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire dell'attrice in primo grado, ciò sia in considerazione della rituale notifica della cartella che della mancanza di minaccia attuale di atti esecutivi. Deduceva, altresì, l'erroneità ed illegittimità della Contr sentenza nella parte in cui: rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ometteva di rilevare l'inammissibilità della eccezione di prescrizione riguardo il periodo antecedente la notifica della cartella di pagamento, dichiarava erroneamente la intervenuta prescrizione, nella fattispecie in realtà mai compiutasi, anche per effetto degli atti interruttivi notificati all'appellata.
Con propria memoria depositata in data 11.01.2022, si costituiva l'appellata che, in via preliminare, assumeva l'inammissibilità, improcedibilità dell'appello perché improponibile ai sensi dell'art. 339 comma III c.p.c. e redatto in violazione degli art.li 342 e 348 bis c.p.c. Rilevava, altresì, l'infondatezza ed inammissibilità, ex art. 345 co. 2 c.p.c., del motivo di appello inerente all'incompetenza per materia (giurisdizione) del Giudice di Pace, poiché ritenuta “eccezione nuova” formulata solo in grado di appello. Nel merito, contestava le avverse doglianze, ribadendo la infondatezza della avversa eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo e per ottenere l'accertamento giudiziale di avvenuta prescrizione del credito, insistendo, insistendo per la conferma della statuizione di prescrizione del credito. In via subordinata rappresentava che il credito oggetto di controversia (tassa automobilistica annualità 2010) per l'importo di € 219, 26 alla luce della normativa di cui al il c.d. “Decreto Sostegni” era inesigibile, chiedendo, quindi, anche per questo motivo il rigetto dell'appello. Concludeva, quindi, per il globale rigetto del gravame, vinte le spese.
Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 26.03.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, mette conto accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, quindi, verificare la tempestività dell'appello proposto. La sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 210/2021 è stata depositata in data
11.03.2021 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 10.09.2021, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto.
Vanno poi esaminate, sempre in via preliminare, le eccezioni formulate dall'appellata di inammissibilità, improcedibilità dell'appello perché inammissibile ai sensi dell'art. 339 comma III
c.p.c. e redatto in violazione degli art.li 342 e 348 bis c.p.c..
Circa l'inammissibilità del presente gravame per violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione.
Il valore della controversia in esame - pari ad € 219,26 - è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma
III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
Vanno, altresì, respinte le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Al riguardo, l'appellata evidenzia che l' abbia proceduto ad impugnare Pt_1 genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invochi la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il c.d. filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017;
Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per cui l'atto introduttivo del giudizio di appello sarebbe carente sotto il profilo sostanziale, si ricorda che la valutazione richiesta al Giudice in riferimento alla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame proposto implica un ragionamento di rilievo prognostico, tenuto conto delle censure mosse alla pronuncia di primo grado. All'esito dello scrutinio sommario richiesto dalla lettera della norma, il Giudice potrà rilevare l'inammissibilità dell'appello, ove ravvisi che i motivi di doglianza sollevati avverso la pronuncia non siano fondati, ed in conseguenza di ciò il rigetto integrale dell'appello. Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma, sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass
11999/2017; Cass. SU 10878/2015). 2. Accertatane l'ammissibilità, il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ritiene, quindi, di dover scandagliare in via preliminare la questione di giurisdizione in relazione al credito richiamato nell'estratto di ruolo e cartella di pagamento opposta in primo grado, giacché afferente a pretesa di natura tributaria. Detto motivo risulta scrutinabile e, peraltro, già correttamente eccepito in primo grado di lite, nel corpo della comparsa di costituzione e risposta. Invero, la questione di giurisdizione è ammissibile in appello se fatta oggetto di un motivo di impugnazione contro la sentenza di primo grado che abbia statuito anche in modo implicito sul punto, essendo irrilevante che la questione stessa sia stata trattata o no nel corso del giudizio di primo grado (salvo che sia sollevata in appello dalla stessa parte che abbia adito la medesima giurisdizione con l'atto introduttivo di primo grado e che detta parte risulti soccombente): “nell'interpretare l'articolo 37 del Cpc, secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, occorre tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (asse portante della nuova lettura della norma), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. In questa prospettiva il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado e la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione. Le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito e la relativa preclusione opera anche per il giudice di legittimità. Ne segue che il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20853). Più in dettaglio, l'attrice in primo grado si opponeva l'estratto di ruolo n. 0002166/2015, per l'importo di € 219,26 relativo alla cartella di pagamento n. 10020150009494481000, avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2010, ente impositore Regione Campania, eccependone la intervenuta prescrizione.
Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dalla cartella di pagamento opposta in primo grado concerna credito di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del
2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema
"potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la
Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49
e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche
Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n.
28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n.
1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla già menzionata obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022, n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera
Inferiore 2 agosto 2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del
2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore abbia adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito riportato negli estratti di ruolo e nella cartella di pagamento ivi indicata - in ragione della prescrizione maturata (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' - e, la CP_3 controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta, nel caso di specie, avviata alcuna esecuzione esattoriale.
Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto “esecutivo”. Infatti, se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre
2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione. In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Pertanto, spetta a questo giudicante, investito della questione scrutinata in funzione di giudice di appello, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992. A tanto consegue, l'accoglimento del gravame proposto da , Parte_2 demandandosi al giudice munito di giurisdizione l'esame delle ulteriori questioni proposte, ivi compresa ogni valutazione sulla inesigibilità del credito in virtù della normativa di cui al il c.d.
“Decreto Sostegni”, come domandato dall'appellato.
3.Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo
336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce della natura processuale della decisione nonché degli orientamenti ermeneutici richiamati si stima equo disporne, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale per ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in revisione Parte_1 della sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 210/2021 dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 3.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)