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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 30/10/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1030.2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice DA ER, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1030/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
29.10.2025, promossa da:
, C.F.: , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo
LL e BR PA e con questi elettivamente domiciliato in Fabrica di Roma (VT), viale degli Eroi n. 11, studio dell'Avv. BR PA;
Appellante
Nei confronti di
, C.F. , con sede in , via Filippo Nicolai n. 2; Controparte_2 P.IVA_1 CP_2
Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 799/2022 del Giudice di Pace di Viterbo, depositata in data 10.01.2023, nel procedimento n. 495/2022 R.G.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 799/22 del Giudice di Pace di Viterbo CP_1 con la quale era stata rigettata l'opposizione al verbale di contestazione di infrazione al Codice della
1 Strada n. 0063/2022/V, datato 09.03.2022, elevato dalla Polizia Locale del Comune di CP_2 per la violazione dell'art. 193 comma 2 CDS, perché aveva utilizzato l'autovettura Peugeot 206, targata BD596DY, durante il periodo di sospensione della copertura assicurativa RCA.
A fondamento del gravame ha sostenuto che il primo giudice aveva errato nell'applicare l'art. 2700
c.c., motivando il rigetto dell'opposizione sulla omessa proposizione della querela di falso a fronte dell'efficacia privilegiata del verbale di infrazione;
pertanto, ha articolato i seguenti distinti motivi di impugnazione:
• Violazione ed erronea applicazione dell'art. 193 co.2 CDS e dell'art. 2700 c.c., avendo il giudice di pace fatto malgoverno delle norme indicate, giacchè gli operanti avevano riscontrato la sospensione della copertura assicurativa RCA mediante consultazione della banca dati Ania e, quindi, ricorrendo ad informazioni assunte da terzi non coperte dalla efficacia di prova legale, considerato, peraltro, che possono esservi ritardi nell'aggiornamento della banca dati;
• Contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza della motivazione per errata valutazione delle prove, laddove il primo giudice non aveva debitamente vagliato la seguente documentazione prodotta dall'opponente: polizza assicurativa regolarmente stipulata, dichiarazione resa dall'agenzia di esistenza della copertura assicurativa e giornale di cassa attestante il CP_3 regolare pagamento del premio dal 23.07.2021 al 08.04.2022; dallo scrutinio di detta documentazione il giudice avrebbe dovuto inferire la prova della regolare copertura RCA e l'inesattezza della banca dati consultata dagli operanti.
Alla luce dei compendiati motivi di gravame ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente annullamento del verbale opposto.
2. Non si è costituito in giudizio il appellato, nonostante la rituale notifica. CP_2
Dopo un rinvio dovuto alla sostituzione del giudicante, all'udienza del 29.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
In limine, deve essere dichiarata la contumacia del non costituitosi in giudizio Controparte_2 nonostante la regolarità delle notifiche.
Nel merito il Tribunale osserva che la decisione di rigetto dell'opposizione adottata dal primo giudice è corretta, mentre non è condivisibile il ragionamento motivazionale esposto in sentenza, che deve essere modificato ed integrato.
2 In linea di diritto giova ricordare che l'efficacia di prova legale del verbale accordata dall'art. 2700
c.c. riguarda il c.d. profilo estrinseco dell'atto pubblico e copre, anzitutto, l'attestazione in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale il quale, sottoscrivendolo, si identifica come autore dell'atto stesso. Detta efficacia si estende ulteriormente alle modalità di formazione dell'atto pubblico e, in particolare, all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è stato redatto.
Inoltre, l'efficacia privilegiata si dispiega con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alle dichiarazioni delle parti, mentre la stessa efficacia non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (da ultimo anche Cass. n. 2259/2025).
Orbene, nel caso in esame, risulta dal fascicolo del primo giudizio che i verbalizzanti hanno avuto contezza della sospensione della copertura assicurativa in seguito alla consultazione della banca dati
Ania.
Detta circostanza non costituisce un fatto avvenuto in presenza del verbalizzante, ma può semmai qualificarsi come dichiarazione proveniente dal terzo (impresa di assicurazione), il cui contenuto intrinseco (sospensione della copertura assicurativa), contrariamente a quanto motivato dal primo giudice, non è coperto dall'efficacia di prova legale prevista dall'art. 2700 c.c.
Infatti, la sospensione della copertura assicurativa risultante dalla banca dati Ania non costituisce un fatto percepito direttamente dal pubblico ufficiale rogante, ma trattasi di circostanza dichiarata dall'impresa assicurativa mediante l'inserimento nella banca dati consultata, che non può beneficiare dell'efficacia di prova legale e, di conseguenza, non è necessaria la querela di falso per rimuoverne la portata probatoria in sede processuale.
In proposito si deve ricordare che il potere certificativo, dal quale deriva la fede privilegiata dell'attestazione proveniente dal pubblico ufficiale, essendo espressione di una funzione pubblica, può estrinsecarsi solo in ipotesi tassativamente predeterminate, poiché nessun potere pubblico è configurabile in difetto di una norma, la quale espressamente lo attribuisca.
Ne consegue che, essendo il verbale opposto fondato esclusivamente sulla consultazione della banca dati informatica il cui contenuto intrinseco non è coperto dalla efficacia di prova legale, il primo giudice ha errato laddove ha motivato facendo applicazione del regime delineato dall'art. 2700 c.c.
Ciò in quanto, a fronte dell'accertamento sulla sospensione della copertura assicurativa eseguito dagli operanti, il primo giudice avrebbe dovuto vagliare le prove documentali contrarie prodotte dall'odierno appellante, ovvero: la polizza assicurativa stipulata con decorrenza dal 23.07.2021 al
3 08.04.2022, la dichiarazione resa dall'agenzia di esistenza della copertura assicurativa CP_3 con decorrenza dal 23.07.2021 ed il giornale di cassa della stessa agenzia attestante il regolare pagamento del premio.
Orbene i documenti indicati, sebbene risultino idonei a dimostrare la stipulazione del contratto di assicurazione, non consentono di confutare la sospensione della copertura assicurativa riscontrata dagli operanti mediante la consultazione della banca dati informatica Ania.
Infatti, la dichiarazione resa dall'agenzai peraltro non sottoscritta e quindi priva della CP_3 valenza di scrittura privata, conferma soltanto la decorrenza della polizza RCA dal 23.07.2021, ma non esclude la sospensione della stessa alla data del 09.03.2022, giorno in cui i verbalizzanti hanno effettuato l'accertamento ed applicato la sanzione.
D'altra parte, la sospensione della copertura presuppone la stipula del contratto di assicurazione e consente, laddove previsto dal regolamento negoziale, di congelare il decorso della durata del contratto per un periodo determinato mediante comunicazione effettuata all'impresa di assicurazione (la materia è stata oggetto di una specifica disciplina legislativa dettata successivamente dal D.lgs. 184/2023, che ha introdotto l'art. 122 bis del Codice delle Assicurazione
Private, non applicabile ratione temporis al caso in esame).
Nella vicenda scrutinata la dichiarazione resa dall'agenzia ed il certificato di CP_3 assicurazione prodotto non escludono che vi sia stata la comunicazione di sospensione risultante dalla banca dati Ania consultata dai verbalizzanti e, pertanto, non consentono di confutare l'accertamento di responsabilità contenuto nel verbale opposto.
L'eccezione dell'appellante secondo cui la banca dati non sarebbe stata tempestivamente aggiornata
è rimasta sfornita di ogni prova, giacchè lo stesso appellante non ha prodotto, come avrebbe potuto,
l'eventuale dichiarazione di sospensione della copertura assicurativa per dimostrare l'intervenuta riattivazione in data 09.03.2022.
Ne discende che l'appello non merita accoglimento, essendovi elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità dell'appellante per l'illecito contestato.
Nulla sulle spese della presente fase per la contumacia dell'appellato vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto tra le parti in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da per le ragioni indicate in parte motiva;
CP_1
4 2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo il 29.10.2025
Il Giudice
Dott. DA ER
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice DA ER, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1030/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
29.10.2025, promossa da:
, C.F.: , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo
LL e BR PA e con questi elettivamente domiciliato in Fabrica di Roma (VT), viale degli Eroi n. 11, studio dell'Avv. BR PA;
Appellante
Nei confronti di
, C.F. , con sede in , via Filippo Nicolai n. 2; Controparte_2 P.IVA_1 CP_2
Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 799/2022 del Giudice di Pace di Viterbo, depositata in data 10.01.2023, nel procedimento n. 495/2022 R.G.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 799/22 del Giudice di Pace di Viterbo CP_1 con la quale era stata rigettata l'opposizione al verbale di contestazione di infrazione al Codice della
1 Strada n. 0063/2022/V, datato 09.03.2022, elevato dalla Polizia Locale del Comune di CP_2 per la violazione dell'art. 193 comma 2 CDS, perché aveva utilizzato l'autovettura Peugeot 206, targata BD596DY, durante il periodo di sospensione della copertura assicurativa RCA.
A fondamento del gravame ha sostenuto che il primo giudice aveva errato nell'applicare l'art. 2700
c.c., motivando il rigetto dell'opposizione sulla omessa proposizione della querela di falso a fronte dell'efficacia privilegiata del verbale di infrazione;
pertanto, ha articolato i seguenti distinti motivi di impugnazione:
• Violazione ed erronea applicazione dell'art. 193 co.2 CDS e dell'art. 2700 c.c., avendo il giudice di pace fatto malgoverno delle norme indicate, giacchè gli operanti avevano riscontrato la sospensione della copertura assicurativa RCA mediante consultazione della banca dati Ania e, quindi, ricorrendo ad informazioni assunte da terzi non coperte dalla efficacia di prova legale, considerato, peraltro, che possono esservi ritardi nell'aggiornamento della banca dati;
• Contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza della motivazione per errata valutazione delle prove, laddove il primo giudice non aveva debitamente vagliato la seguente documentazione prodotta dall'opponente: polizza assicurativa regolarmente stipulata, dichiarazione resa dall'agenzia di esistenza della copertura assicurativa e giornale di cassa attestante il CP_3 regolare pagamento del premio dal 23.07.2021 al 08.04.2022; dallo scrutinio di detta documentazione il giudice avrebbe dovuto inferire la prova della regolare copertura RCA e l'inesattezza della banca dati consultata dagli operanti.
Alla luce dei compendiati motivi di gravame ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente annullamento del verbale opposto.
2. Non si è costituito in giudizio il appellato, nonostante la rituale notifica. CP_2
Dopo un rinvio dovuto alla sostituzione del giudicante, all'udienza del 29.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
In limine, deve essere dichiarata la contumacia del non costituitosi in giudizio Controparte_2 nonostante la regolarità delle notifiche.
Nel merito il Tribunale osserva che la decisione di rigetto dell'opposizione adottata dal primo giudice è corretta, mentre non è condivisibile il ragionamento motivazionale esposto in sentenza, che deve essere modificato ed integrato.
2 In linea di diritto giova ricordare che l'efficacia di prova legale del verbale accordata dall'art. 2700
c.c. riguarda il c.d. profilo estrinseco dell'atto pubblico e copre, anzitutto, l'attestazione in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale il quale, sottoscrivendolo, si identifica come autore dell'atto stesso. Detta efficacia si estende ulteriormente alle modalità di formazione dell'atto pubblico e, in particolare, all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è stato redatto.
Inoltre, l'efficacia privilegiata si dispiega con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alle dichiarazioni delle parti, mentre la stessa efficacia non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (da ultimo anche Cass. n. 2259/2025).
Orbene, nel caso in esame, risulta dal fascicolo del primo giudizio che i verbalizzanti hanno avuto contezza della sospensione della copertura assicurativa in seguito alla consultazione della banca dati
Ania.
Detta circostanza non costituisce un fatto avvenuto in presenza del verbalizzante, ma può semmai qualificarsi come dichiarazione proveniente dal terzo (impresa di assicurazione), il cui contenuto intrinseco (sospensione della copertura assicurativa), contrariamente a quanto motivato dal primo giudice, non è coperto dall'efficacia di prova legale prevista dall'art. 2700 c.c.
Infatti, la sospensione della copertura assicurativa risultante dalla banca dati Ania non costituisce un fatto percepito direttamente dal pubblico ufficiale rogante, ma trattasi di circostanza dichiarata dall'impresa assicurativa mediante l'inserimento nella banca dati consultata, che non può beneficiare dell'efficacia di prova legale e, di conseguenza, non è necessaria la querela di falso per rimuoverne la portata probatoria in sede processuale.
In proposito si deve ricordare che il potere certificativo, dal quale deriva la fede privilegiata dell'attestazione proveniente dal pubblico ufficiale, essendo espressione di una funzione pubblica, può estrinsecarsi solo in ipotesi tassativamente predeterminate, poiché nessun potere pubblico è configurabile in difetto di una norma, la quale espressamente lo attribuisca.
Ne consegue che, essendo il verbale opposto fondato esclusivamente sulla consultazione della banca dati informatica il cui contenuto intrinseco non è coperto dalla efficacia di prova legale, il primo giudice ha errato laddove ha motivato facendo applicazione del regime delineato dall'art. 2700 c.c.
Ciò in quanto, a fronte dell'accertamento sulla sospensione della copertura assicurativa eseguito dagli operanti, il primo giudice avrebbe dovuto vagliare le prove documentali contrarie prodotte dall'odierno appellante, ovvero: la polizza assicurativa stipulata con decorrenza dal 23.07.2021 al
3 08.04.2022, la dichiarazione resa dall'agenzia di esistenza della copertura assicurativa CP_3 con decorrenza dal 23.07.2021 ed il giornale di cassa della stessa agenzia attestante il regolare pagamento del premio.
Orbene i documenti indicati, sebbene risultino idonei a dimostrare la stipulazione del contratto di assicurazione, non consentono di confutare la sospensione della copertura assicurativa riscontrata dagli operanti mediante la consultazione della banca dati informatica Ania.
Infatti, la dichiarazione resa dall'agenzai peraltro non sottoscritta e quindi priva della CP_3 valenza di scrittura privata, conferma soltanto la decorrenza della polizza RCA dal 23.07.2021, ma non esclude la sospensione della stessa alla data del 09.03.2022, giorno in cui i verbalizzanti hanno effettuato l'accertamento ed applicato la sanzione.
D'altra parte, la sospensione della copertura presuppone la stipula del contratto di assicurazione e consente, laddove previsto dal regolamento negoziale, di congelare il decorso della durata del contratto per un periodo determinato mediante comunicazione effettuata all'impresa di assicurazione (la materia è stata oggetto di una specifica disciplina legislativa dettata successivamente dal D.lgs. 184/2023, che ha introdotto l'art. 122 bis del Codice delle Assicurazione
Private, non applicabile ratione temporis al caso in esame).
Nella vicenda scrutinata la dichiarazione resa dall'agenzia ed il certificato di CP_3 assicurazione prodotto non escludono che vi sia stata la comunicazione di sospensione risultante dalla banca dati Ania consultata dai verbalizzanti e, pertanto, non consentono di confutare l'accertamento di responsabilità contenuto nel verbale opposto.
L'eccezione dell'appellante secondo cui la banca dati non sarebbe stata tempestivamente aggiornata
è rimasta sfornita di ogni prova, giacchè lo stesso appellante non ha prodotto, come avrebbe potuto,
l'eventuale dichiarazione di sospensione della copertura assicurativa per dimostrare l'intervenuta riattivazione in data 09.03.2022.
Ne discende che l'appello non merita accoglimento, essendovi elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità dell'appellante per l'illecito contestato.
Nulla sulle spese della presente fase per la contumacia dell'appellato vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto tra le parti in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da per le ragioni indicate in parte motiva;
CP_1
4 2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo il 29.10.2025
Il Giudice
Dott. DA ER
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