TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/10/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4515/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4515/2025 promossa con ricorso congiunto in data 26.6.2025 da:
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Chiara Cappellini e dell'Avv. Alessandra Della Porta che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta Sarcina che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Parte_2
Ordinare al Comune di Osimo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte. pagina 1 di 5 Compensate le spese legali.
E di omologare le seguenti condizioni di separazione
I) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1 collocato presso la casa familiare in Piazza XXV Aprile n. 19 a US NO ove vivrà sia col padre che con la madre i quali, a settimane alternate, si avvicenderanno a partire dalla mattina del lunedì sino alla mattina del lunedì della settimana successiva. Tutte le decisioni più importanti, quanto ad educazione, tutela della salute, formazione scolastica, scelta di attività ludiche o sportive, dovranno essere condivise e assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità di Per_1 delle sue naturali inclinazioni e aspirazioni.
II) Il minore resterà collocato presso la casa familiare di US NO, Persona_1 Piazza XXV Aprile n. 19 e i genitori si alterneranno ogni settimana, dal lunedì mattina al lunedì mattina successivo. Ciascuno dei genitori dovrà favorire il rapporto di con l'altro genitore e Per_1 con i nonni al fine di assicurare a una crescita serena, armoniosa e sicura. Il pass disabili sarà Per_1 consegnato, di volta in volta, da un genitore all'altro per favorire gli spostamenti in automobile di
Per_1
III) I signori e si impegnano, sin da ora, a reperire una qualunque attività lavorativa che Pt_1 Per_1 permetterà loro di rendersi autonomi e indipendenti rispetto alle loro rispettive famiglie di origine che, sin dai primissimi anni di vita di provvedono a tutte le esigenze economiche del minore, sia Per_1 per quanto attiene alle sue esigenze di base, sia a quelle meramente voluttuarie e ludiche, garantendogli il miglior tenore di vita e tutta l'assistenza e la sicurezza che le loro disponibilità permettono.
IV) I signori e hanno aperto un conto corrente postale cointestato su cui confluiscono le Pt_1 Per_1 somme che saranno dedicate a e, precisamente: Per_1
- € 176,00 a titolo di Assegno unico;
- € 300,00 quale importo che i nonni materni di verseranno ogni mese per garantire ai Per_1 ricorrenti di far fronte a tutte le spese di cui necessita. Per_1
La pensione di invalidità pari a euro 542,00 continuerà ad affluire sul libretto postale intestato a
Persona_1
In tal modo, i ricorrenti disporranno della somma, di circa euro 1.018,00, al mese per il mantenimento di con l'accordo espresso e pacifico che, qualora tale disponibilità non dovesse essere Per_1 sufficiente, per qualunque ragione, di qualsiasi natura, a fronteggiare le spese ordinarie o straordinarie di provvederanno i genitori ovvero, per conto loro, le rispettive famiglie di Per_1 origine, a pagare la differenza in misura del 50% ciascuno ed entro 2 giorni dalla richiesta che ciascuno dei due ricorrenti farà all'altro ovvero alla propria famiglia di origine.
Resta intesa l'applicazione del protocollo previsto dal Tribunale di Monza quanto alla suddivisione e alla necessità di concordare o meno tutte le spese riferibili a anche tenendo conto degli Per_1 esborsi.
V) Tutti i pagamenti, nessuno escluso, eseguiti con la liquidità presente sul conto corrente cointestato ai signori e dedicato a dovranno essere tracciati, così da consentire a ciascun Pt_1 Per_1 Per_1 genitore e ai nonni (materni e paterni) di di controllare le uscite in ogni momento. Resta inteso Per_1 pagina 2 di 5 comunque che la liquidità giacente sul predetto conto potrà essere impiegata dai genitori di Per_1 esclusivamente per soddisfare i bisogni e le necessità del figlio minore.
I signori e si impegnano, altresì, ad utilizzare le somme presenti sul Libretto postale Pt_1 Per_1 intestato a esclusivamente per soddisfare i bisogni e le necessità del figlio Persona_1 minore.
VI) Il signor e, con lui e per lui, i suoi genitori garantiranno alla signora Parte_2 Parte_1 il pagamento del canone di locazione dell'immobile di US NO, viale Enrico Pedretti n. 1, sito nelle vicinanze della casa familiare fino al mese di dicembre dell'anno 2034; al termine di tale periodo, la signora si farà carico personalmente di tale esborso. La signora dovrà Pt_1 Pt_1 invece da subito farsi carico autonomamente, o comunque senza l'aiuto economico della famiglia delle spese della casa che conduce in locazione, come, ad esempio, la TARI, le utenze, le spese Per_1 condominiali, nonché ovviamente di quelle sue personali.
VII) Il signor concede in godimento gratuito alla signora il box sito a Parte_2 Parte_1 US, via Sormani n. 67, di proprietà esclusiva di . Parte_2
VIII) Il signor si farà invece carico di tutte le spese che gravano sulla casa familiare di Parte_2 US NO, Piazza XXV Aprile n. 19 come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: TARI, utenze, polizza di assicurazione, manutenzione ordinaria.
Le spese di manutenzione straordinaria saranno a carico di entrambi i proprietari in pari misura, come per legge.
IX) I ricorrenti potranno in ogni momento decidere di alienare a terzi l'immobile che oggi costituisce la casa familiare e il prezzo dovrà essere suddiviso al 50% al netto di tutte le spese che dovranno essere sostenute ai fini della vendita stessa (spese che, in egual modo, saranno suddivise tra le Parti al 50%). In alternativa, ciascuno di loro potrà decidere di alienare all'altro la sua quota di proprietà con spese a carico della parte acquirente. Nell'una e nell'altra ipotesi, il prezzo di vendita dovrà essere determinato da un tecnico che raccolga la fiducia di entrambe le parti.
Nell'uno e nell'altro caso, inoltre, i ricorrenti dovranno ridefinire le attuali condizioni per consentire a di beneficiare di un nuovo assetto familiare che tenga primariamente conto delle sue esigenze e Per_1 aspettative.
C] Piano genitoriale
X) I genitori si impegnano ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione, le attività sportive e la corretta alimentazione del figlio Per_1 avendo come riferimento, essenziale ed esclusivo, il suo interesse, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità, col coinvolgimento, ogni qualvolta lo reputino utile, delle famiglie di origine.
XI) collocato presso la casa familiare, sarà accompagnato a scuola alle ore 8.00 e ripreso alle Per_1 ore 14.00 dal genitore con cui trascorrerà la settimana dal lunedì al lunedì successivo, alternandosi poi con l'altro. Il venerdì entrambi i genitori accompagneranno in piscina e così sarà per altre Per_1 prossime attività sportive di In caso di altre attività ludiche o di altro genere di (i Per_1 Per_1 compleanni dei compagni, oratorio e/o eventuali campi estivi o lezioni private) sarà il genitore con cui pagina 3 di 5 il ragazzo trascorrerà la settimana ad accompagnarlo. Resta inteso comunque che i genitori saranno liberi di accordarsi per accompagnare o riprendere insieme il loro figlio, in ogni momento.
XII) Lo stesso criterio relativo al genitore presente con nel corso della settimana si applicherà Per_1 anche per gli accompagnamenti di a La Prateria di Paderno Dugnano fino alla fine del mese di Per_1 giugno 2025 e, a partire dal mese di settembre 2025, per gli accompagnamenti di Per_1 all'associazione Sorriso di US NO.
XIII) Le vacanze estive di saranno suddivise in modo che egli possa trascorrere due settimane Per_1 consecutive col padre e due consecutive con la madre a partire dalla fine del mese di luglio e fino a tutto il mese di agosto. I genitori si comunicheranno le date prescelte per le settimane di vacanza entro la fine del mese di aprile e, prima della partenza, il luogo di villeggiatura e l'indicazione della struttura ospitante.
Per il corrente anno trascorrerà Per_1
- dall'1 al 15 luglio con il padre a Santa Margherita Ligure;
- dal 16 al 30 luglio con la mamma nelle Marche;
- dall'1 al 14 agosto con il papà;
- il 15 agosto con entrambi i genitori;
- dal 16 al 30 agosto con la mamma.
- in occasione del compleanno di i signori e staranno insieme al figlio dall'1 al 7 Per_1 Pt_1 Per_1 settembre.
XIV) Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi approssimativamente di ugual durata, dal 23/12 al 31/12 e, poi, dal 31/12 al 6/01 che trascorrerà, alternandoli di anno in anno, con Per_1 l'uno e l'altro genitore. potrà trascorrere i corrispondenti giorni presso la casa dei nonni Per_1 paterni a Santa Margherita Ligure ovvero presso i nonni materni a Osimo. Analoga disciplina si applicherà anche alle vacanze pasquali e ai ponti (suddivisione a metà del periodo di vacanza con possibilità di trascorrere quei giorni a Santa Margherita e/o a Osimo).
XV) Le vacanze di carnevale saranno invece trascorse da con entrambi i genitori a Santa Per_1 Margherita Ligure.
XVI) I genitori si accorderanno, di anno in anno, per far sì che trascorra il giorno del suo Per_1 compleanno con entrambi i genitori. Ciascun genitore, inoltre, consentirà all'altro di trascorrere con parte del giorno del proprio compleanno anche se cadrà nella settimana di competenza Per_1 dell'altro.
XVII) Resta inteso fra i genitori che i nonni, materni e paterni, continueranno a frequentare il nipote, con cui hanno profondi legami affettivi, e tali rapporti saranno tutelati e favoriti da entrambe le Parti nell'interesse del minore.
XVIII) I genitori prestano il proprio consenso affinché le Autorità competenti rilascino e/o rinnovino i loro documenti di identità ed i loro passaporti e rilascino e/o rinnovino i documenti di identità, anche validi per l'espatrio, o il passaporto individuale del figlio che, infine, potrà viaggiare all'estero Per_1
pagina 4 di 5 con un genitore, con l'obbligo di comunicare preventivamente all'altro genitore il periodo e la località turistica di destinazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Osimo (AN) in data 18.12.2004 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 30.9.2025 per l'udienza del 1.10.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. riserva la statuizione in ordine alle spese in sede divorzile.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5