TRIB
Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2024, n. 6199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6199 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
3860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Valeria Rosetti Giudice
Dott. Giuseppe Orso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3860 /2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. GRANITO BRUNO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...], CF rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. VASSALLO PASQUALE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/02/2024 la IG.ra esponeva : “ 1. Di aver Parte_1
contratto matrimonio il 05.11.2012 in Ischia con il IG. , 2. Che la casa coniugale CP_1 veniva fissata in Casamicciola Terme al Corso Vittorio Emanuele n.52; 3. Dall'unione coniugale nascevano due figlie minori, nata a [...] il [...] e nata a [...]_2 Napoli il 11.06.2018; 4. Che da tempo erano venuti meno tra le parti il rapporto di coniugio e la comunanza d'intenti, tale da rendere intollerabile il protrarsi della convivenza;
5. che il rapporto era stato caratterizzato per anni da conflittualità, incompatibilità caratteriale ed incomprensioni di ogni genere che hanno dato vita ad insoddisfazioni nell'ambito del ménage familiare, creando disaffezione tra loro;
6. che lo aveva deciso di lasciare il tetto coniugale d'intesa con la moglie, CP_1
trasferendo altrove la propria dimora ed asportando da quella coniugale i propri effetti personali;
7. dall'epoca del suo allontanamento, risalente allo scorso ottobre circa, lo aveva versato pochi CP_1
euro per il mantenimento delle figlie;
8. Che la minore era stata riconosciuta portatrice Persona_1 di handicap ( comma 1 art. 3) percependo una somma di 300,00€ mensili per 10 mensilità annue, quale indennità di frequenza scolastica per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;”
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “ - Dichiarare la separazione dei coniugi e , 2 - ordinare al Comune di Ischia di Parte_1 CP_1 annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3 - Assegnare pro tempore la dimora coniugale al genitore in quanto Persona_3
ivi convivente con i figli minorenni, imputando le relative spese di gestione e locazione in capo allo stesso assegnatario con contributo parziale mensile non inferiore ad € 200,00 a carico del coniuge
, tenuto conto del canone di € 700,00 che graverebbe unicamente sulla;
4 - Disporre CP_1 Pt_1
l'affidamento delle figlie alla mamma, in deroga alla norma che prevede l'affido condiviso, in relazione ai gravi comportamenti dello , anche in danno delle stesse 5 - Determinare quale CP_1 contributo al mantenimento della prole la somma mensile non inferiore ad € 500,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo;
6 – Ordinare a carico dello il 50% delle spese extra assegno relative ai CP_1
figli;
6 - Regolare come il diritto di visita in favore dell'altro genitore, richiedendo fin da ora incontri protetti.”
In data 02.05.2024 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
Tanto premesso il resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “
Preliminarmente trasformare il presente giudizio in un procedimento congiunto e nel merito
1.Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , matrimonio Parte_1 CP_1 contratto in data 5.11.2012 ad Ischia (NA) e trascritto agli atti dei registri di Stato civile al n. 22,
Per_ parte I , serie A, anno 2012; 2. Affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con residenza privilegiata presso la medesima della madre in Casamicciola Terme (NA) al
Corso Vittorio Emanuele n 52. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale e avranno cura della loro educazione, istruzione e salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
3. Stabilire per il mantenimento per le figlie minori l'importo totale mensile di euro 300,00 (trecento/00) entro il 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT anche in considerazione del fatto che la ricorrente percepisce il totale importo dell'assegno unico per i figli . Il Sig. verserà inoltre il 50% di tutte le spese straordinarie CP_1
previste del protocollo di intesa tra il COA ed il Tribunale di NO . Le spese straordinarie saranno con congruo anticipo concordate dai coniugi;
il consenso dovrà essere rilasciato per iscritto. Ai fini del rimborso in favore del coniuge anticipatario della spesa straordinaria, la stessa dovrà essere opportunamente documentata. In caso di spesa straordinaria di particolare entità, ciascun coniuge potrà richiedere all'altro il preventivo versamento della quota di spettanza;
4. Stabilire che la regolamentazione delle visite sarà libera. Il padre potrà stare con le minori, compatibilmente con gli impegni delle figlie, quando lo vorranno e sempre previo accordo con la moglie. Solo in caso di disaccordo le parti prevedono che il padre potrà stare con le figlie ogni martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle 20,00 e due week end al mese a decorrere dalle ore 20,00 del venerdì e sino alle ore
20,00 della domenica. Per le festività, nonché per le ferie estive, sempre facendo prevalere in via privilegiata l'accordo delle parti, a titolo meramente indicativo: le figlie durante le festività natalizie trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, con inversione dei turni di anno in anno, il giorno del 24, del 25 e del 26 dicembre di ogni anno e il giorno del 31 dicembre o dell'1 gennaio con ciascuno dei genitori. Le festività Pasquali (inteso il giorno di sabato Santo, Pasqua ed il lunedì in Albis) le minori trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, con inversione dei turni di anno in anno. Durante il periodo estivo, le figlie trascorreranno due settimane anche non consecutive del mese di agosto con il padre da stabilire entro il 1 giugno di ogni anno e sempre compatibilmente con gli impegni di essi genitori.”
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 30.05.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice Istruttore dichiarando di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione personale che di seguito si riporta: “ 1. Voglia l'On.le Giudice adito pronunciare la separazione personale dei coniugi e , matrimonio contratto in data Parte_1 CP_1
5.11.2012 ad Ischia (NA) e trascritto agli atti dei registri di Stato civile al n. 22, parte I, serie A, anno
Per_ 2012; 2. Affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza privilegiata presso la madre, residente in Casamicciola Terme (NA) alla via Principessa
Margherita n.74. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e avranno cura della loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
3. Stabilire quale contributo al mantenimento delle figlie a carico dello
[...]
attualmente disoccupato- l'importo totale mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) da CP_1
versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti stabiliscono che la IG.ra percepirà il 100% dell'importo dell'assegno unico per le figlie Pt_1 che, all'attualità, è pari a 470,00€. Il Sig. si impegna a sottoscrivere la documentazione CP_1
amministrativa utile al riconoscimento integrale del predetto emolumento alla IG.ra . Il Sig. Pt_1
verserà inoltre il 50% di tutte le spese straordinarie per la determinazione delle quali le parti CP_1
si riportano al protocollo di intesa tra il COA ed il Tribunale di Napoli 4. Il padre potrà stare con le minori due pomeriggi a settimana nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle 20,00
e due week end alternati al mese a decorrere dalle ore 20,00 del venerdì e sino alle ore 20,00 della domenica. Durante le vacanze natalizie, le stesse saranno trascorse annualmente in modo alternato tra i genitori, nei periodi dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre – 01 gennaio e 6 gennaio con l'altro genitore, salva diversa intesa tra le parti. Le festività Pasquali (inteso il giorno di Sabato Santo, Pasqua ed il lunedì in Albis) le minori le trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, con inversione dei turni di anno in anno. Durante il periodo estivo, le figlie trascorreranno due settimane, anche non consecutive, del mese di agosto con il padre da stabilire entro il 1° giugno di ogni anno e sempre compatibilmente con gli impegni di essi genitori. Fermo restando la regolamentazione libera delle visite, atteso che una delle figlie è ancora piccola di età, e considerato che la famiglia dello possiede sull'isola n. 2 appartamenti, le parti convengono CP_1
che, preferibilmente, il pernottamento con il padre venga trascorso sull'isola di Ischia.”
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e raccolte le conclusioni del PM, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISCHIA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.22, parte I , Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012);
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di conIGlio del 31/05/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Valeria Rosetti Giudice
Dott. Giuseppe Orso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3860 /2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. GRANITO BRUNO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...], CF rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. VASSALLO PASQUALE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/02/2024 la IG.ra esponeva : “ 1. Di aver Parte_1
contratto matrimonio il 05.11.2012 in Ischia con il IG. , 2. Che la casa coniugale CP_1 veniva fissata in Casamicciola Terme al Corso Vittorio Emanuele n.52; 3. Dall'unione coniugale nascevano due figlie minori, nata a [...] il [...] e nata a [...]_2 Napoli il 11.06.2018; 4. Che da tempo erano venuti meno tra le parti il rapporto di coniugio e la comunanza d'intenti, tale da rendere intollerabile il protrarsi della convivenza;
5. che il rapporto era stato caratterizzato per anni da conflittualità, incompatibilità caratteriale ed incomprensioni di ogni genere che hanno dato vita ad insoddisfazioni nell'ambito del ménage familiare, creando disaffezione tra loro;
6. che lo aveva deciso di lasciare il tetto coniugale d'intesa con la moglie, CP_1
trasferendo altrove la propria dimora ed asportando da quella coniugale i propri effetti personali;
7. dall'epoca del suo allontanamento, risalente allo scorso ottobre circa, lo aveva versato pochi CP_1
euro per il mantenimento delle figlie;
8. Che la minore era stata riconosciuta portatrice Persona_1 di handicap ( comma 1 art. 3) percependo una somma di 300,00€ mensili per 10 mensilità annue, quale indennità di frequenza scolastica per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;”
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “ - Dichiarare la separazione dei coniugi e , 2 - ordinare al Comune di Ischia di Parte_1 CP_1 annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3 - Assegnare pro tempore la dimora coniugale al genitore in quanto Persona_3
ivi convivente con i figli minorenni, imputando le relative spese di gestione e locazione in capo allo stesso assegnatario con contributo parziale mensile non inferiore ad € 200,00 a carico del coniuge
, tenuto conto del canone di € 700,00 che graverebbe unicamente sulla;
4 - Disporre CP_1 Pt_1
l'affidamento delle figlie alla mamma, in deroga alla norma che prevede l'affido condiviso, in relazione ai gravi comportamenti dello , anche in danno delle stesse 5 - Determinare quale CP_1 contributo al mantenimento della prole la somma mensile non inferiore ad € 500,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo;
6 – Ordinare a carico dello il 50% delle spese extra assegno relative ai CP_1
figli;
6 - Regolare come il diritto di visita in favore dell'altro genitore, richiedendo fin da ora incontri protetti.”
In data 02.05.2024 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
Tanto premesso il resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “
Preliminarmente trasformare il presente giudizio in un procedimento congiunto e nel merito
1.Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , matrimonio Parte_1 CP_1 contratto in data 5.11.2012 ad Ischia (NA) e trascritto agli atti dei registri di Stato civile al n. 22,
Per_ parte I , serie A, anno 2012; 2. Affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con residenza privilegiata presso la medesima della madre in Casamicciola Terme (NA) al
Corso Vittorio Emanuele n 52. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale e avranno cura della loro educazione, istruzione e salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
3. Stabilire per il mantenimento per le figlie minori l'importo totale mensile di euro 300,00 (trecento/00) entro il 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT anche in considerazione del fatto che la ricorrente percepisce il totale importo dell'assegno unico per i figli . Il Sig. verserà inoltre il 50% di tutte le spese straordinarie CP_1
previste del protocollo di intesa tra il COA ed il Tribunale di NO . Le spese straordinarie saranno con congruo anticipo concordate dai coniugi;
il consenso dovrà essere rilasciato per iscritto. Ai fini del rimborso in favore del coniuge anticipatario della spesa straordinaria, la stessa dovrà essere opportunamente documentata. In caso di spesa straordinaria di particolare entità, ciascun coniuge potrà richiedere all'altro il preventivo versamento della quota di spettanza;
4. Stabilire che la regolamentazione delle visite sarà libera. Il padre potrà stare con le minori, compatibilmente con gli impegni delle figlie, quando lo vorranno e sempre previo accordo con la moglie. Solo in caso di disaccordo le parti prevedono che il padre potrà stare con le figlie ogni martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle 20,00 e due week end al mese a decorrere dalle ore 20,00 del venerdì e sino alle ore
20,00 della domenica. Per le festività, nonché per le ferie estive, sempre facendo prevalere in via privilegiata l'accordo delle parti, a titolo meramente indicativo: le figlie durante le festività natalizie trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, con inversione dei turni di anno in anno, il giorno del 24, del 25 e del 26 dicembre di ogni anno e il giorno del 31 dicembre o dell'1 gennaio con ciascuno dei genitori. Le festività Pasquali (inteso il giorno di sabato Santo, Pasqua ed il lunedì in Albis) le minori trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, con inversione dei turni di anno in anno. Durante il periodo estivo, le figlie trascorreranno due settimane anche non consecutive del mese di agosto con il padre da stabilire entro il 1 giugno di ogni anno e sempre compatibilmente con gli impegni di essi genitori.”
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 30.05.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice Istruttore dichiarando di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione personale che di seguito si riporta: “ 1. Voglia l'On.le Giudice adito pronunciare la separazione personale dei coniugi e , matrimonio contratto in data Parte_1 CP_1
5.11.2012 ad Ischia (NA) e trascritto agli atti dei registri di Stato civile al n. 22, parte I, serie A, anno
Per_ 2012; 2. Affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza privilegiata presso la madre, residente in Casamicciola Terme (NA) alla via Principessa
Margherita n.74. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e avranno cura della loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
3. Stabilire quale contributo al mantenimento delle figlie a carico dello
[...]
attualmente disoccupato- l'importo totale mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) da CP_1
versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti stabiliscono che la IG.ra percepirà il 100% dell'importo dell'assegno unico per le figlie Pt_1 che, all'attualità, è pari a 470,00€. Il Sig. si impegna a sottoscrivere la documentazione CP_1
amministrativa utile al riconoscimento integrale del predetto emolumento alla IG.ra . Il Sig. Pt_1
verserà inoltre il 50% di tutte le spese straordinarie per la determinazione delle quali le parti CP_1
si riportano al protocollo di intesa tra il COA ed il Tribunale di Napoli 4. Il padre potrà stare con le minori due pomeriggi a settimana nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle 20,00
e due week end alternati al mese a decorrere dalle ore 20,00 del venerdì e sino alle ore 20,00 della domenica. Durante le vacanze natalizie, le stesse saranno trascorse annualmente in modo alternato tra i genitori, nei periodi dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre – 01 gennaio e 6 gennaio con l'altro genitore, salva diversa intesa tra le parti. Le festività Pasquali (inteso il giorno di Sabato Santo, Pasqua ed il lunedì in Albis) le minori le trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, con inversione dei turni di anno in anno. Durante il periodo estivo, le figlie trascorreranno due settimane, anche non consecutive, del mese di agosto con il padre da stabilire entro il 1° giugno di ogni anno e sempre compatibilmente con gli impegni di essi genitori. Fermo restando la regolamentazione libera delle visite, atteso che una delle figlie è ancora piccola di età, e considerato che la famiglia dello possiede sull'isola n. 2 appartamenti, le parti convengono CP_1
che, preferibilmente, il pernottamento con il padre venga trascorso sull'isola di Ischia.”
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e raccolte le conclusioni del PM, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISCHIA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.22, parte I , Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012);
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di conIGlio del 31/05/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott. Raffaele Sdino